T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 825/2007

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Sezione Terza Ter

 

Composto dai Magistrati:

Francesco           CORSARO                           Presidente

Angelica             DELL’UTRI                         Componente

Stefano               FANTINI                              Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. (…) Reg. Gen. proposto da OMISSIS,  rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luciano Ruggiero Malagnini, Marco Sabato e Veronica Petrella, presso quest’ultima elettivamente domiciliato in Roma, alla Via degli Scipioni n. 132;

CONTRO

- F.I.G.C., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Sergio Capograssi, presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 12;

- Lega Nazionale Professionisti, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Rossello e Luigi Medugno, presso il secondo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama n. 12;

e nei confronti

di OMISSIS  S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. in data 24/8/04.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 18.1.2007, il Primo Ref. Stefano Fantini;

Udito l’Avv. Petrella per il ricorrente e l’Avv. Medugno per le  resistenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O e D I R I T T O

Con atto notificato nei giorni 12/10/04 e seguenti e depositato il successivo 9/11 il ricorrente, premesso di essere stato tesserato quale calciatore dilettante extracomunitario dalla A.S. OMISSIS (appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti)  nella stagione sportiva 2002/2003, espone di avere stipulato con l’Ascoli contratto professionistico in data 17/9/2003.

Rappresenta come in data 28/10/03 l’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Professionisti gli abbia comunicato la non concessione del visto di esecutività del contratto perché non in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato/sport.

Precisa il deducente di avere inutilmente interposto reclamo avverso il predetto provvedimento alla Commissione Tesseramenti e poi alla Commissione d’Appello federale della F.I.G.C.; anche la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., con il lodo oggetto di gravame, ha ritenuto infondata la domanda.

Deduce a sostegno del ricorso essenzialmente le censure di eccesso di potere per erronea presupposizione, di violazione dell’art. 14, I e III comma, del D.P.R. 31/8/1999, n. 394, della delibera del Consiglio federale del 4/3/2003, nonchè dell’art. 3 del C.C.N.L. dei calciatori professionisti.

Si sono costituite in giudizio la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti eccependo l’inammissibilità del ricorso sia per tardivo deposito del medesimo, effettuato in violazione del termine dimidiato, sia per omessa notificazione al C.O.N.I. e/o alla Camera arbitrale, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Con memoria depositata nel corso dell’udienza del 18/1/2007, confermata nel suo contenuto dalla dichiarazione del suo difensore, il ricorrente allega l’intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo diventato calciatore professionista a decorrere dalla stagione sportiva 2005/2006, a seguito del conseguimento del permesso di soggiorno per lavoro subordinato da attività sportiva.

In considerazione di ciò, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.1.2007.

Francesco Corsaro          Presidente

Stefano Fantini               Componente, Est.

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