T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9481/2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 9548 del 2013, proposto dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Adami e Jacopo Cappetta, con domicilio eletto presso l’avv. Lorenzo Contucci in Roma, viale delle Milizie, 138;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giudice Sportivo Figc, Prefetto di Milano, Questore di Milano, Comune di Milano, tutti non costituiti in giudizio,

nei confronti di

Lega Nazionale Professionisti Serie A, Soc Udinese Calcio Spa, Soc Ac Milan Spa, Ssc OMISSIS, tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del Giudice Sportivo FIGC C.U. 56/13 del 07.10.2013, emesso nei confronti della Società di calcio OMISSIS , avente ad oggetto l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed ammenda di € 50.000,00 per avere alcune centinaia di suoi sostenitori, in occasione della gara OMISSIS  – Milan, intonato un insultante coro espressivo di discriminazioni territoriali nei confronti dei sostenitori dell'altra società;

- di tutti gli atti, provvedimenti, determinazioni e delibere connesse, collegate e consequenziali tra cui il provvedimento del Giudice Sportivo FIGC C.U. 47/2013 del 23.09.2013, nel quale si prescrive la chiusura del settore denominato “secondo anello blu” dello Stadio San Siro in occasione della gara Milan – Sampdoria svoltasi in data 28.09.2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 in cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.

Considerato che il ricorso in esame esula dalla giurisdizione del giudice dello Stato, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale (11 febbraio 2011, n. 49) e recentemente ribaditi dal giudice amministrativo (Cons.St., sez. VI, 24 gennaio 2012, n. 302 e 14 novembre 2011, n. 6010; Tar Lazio, sez. III quater, 28 giugno 2012, n. 5985; 1 giugno 2012, n. 4981 e 9 febbraio 2012, n. 1282), avendo ad oggetto, per la parte gravata, la sanzione sportiva inflitta alla OMISSIS s.p.a. di disputare gare a porte chiuse presso lo stadio San Siro, ai sensi dell’art. 18 del Codice di giustizia sportiva, in conseguenza di cori razzisti intonati da tifosi di detta società nei confronti dei sostenitori di altra società sportiva (il Napoli);

Considerato infatti che, come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, l’art. 2, d.l. 19 agosto 2002, n. 220 prevede tre forme di tutela: una prima, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), che è demandata alla cognizione del giudice ordinario; una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’art. 2, d.l. 19 agosto 2003, n. 220 e non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all’ordinamento sportivo in cui le norme in questione hanno trovato collocazione secondo uno schema proprio della c.d. “giustizia associativa”; una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) – demandati al giudice ordinario – e che, per altro verso, non rientra tra le materie che, ai sensi dell’art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva;

Considerato che la stessa Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. b) e comma 2, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo - ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria;

Considerato che la Corte Costituzionale ha interpretato l’art. 1, d.l. n. 220 del 2003 in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che - laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale - la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere;

Considerato dunque che alla luce dei principi dettati dal giudice delle leggi il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione;

Considerato che agli effetti della correttezza di tale conclusione non rileva la circostanza che gli attuali ricorrenti sono tifosi della società sportiva Milan e non tesserati alla F.I.G.C., atteso che il principio della riserva al giudice sportivo delle controversie in materia di sanzioni disciplinari sportive non incontra limiti relativi allo status del soggetto che impugna tali sanzioni (Cons. St., sez. VI, 27 novembre 2012, n. 5998, che ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione in relazione al ricorso proposto da alcuni sostenitori dell’associazione sportiva Taranto Calcio s.r.l. avverso il provvedimento di penalizzazione di sei punti da detrarre dalla classifica del campionato di calcio 2011-2012 della lega professionisti);

Considerato quindi che il ricorso in esame esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo i provvedimenti impugnati carattere sanzionatorio perché adottati a seguito dei cori razzisti intonati da tifosi della soc. Milan nei confronti dei sostenitori di altra società sportiva (il Napoli);

Considerato che tale profilo in rito, relativo al difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale, assume carattere assorbente ed impedisce al Collegio dal verificare la fondatezza delle altre eccezioni – seppure di consistente peso – sollevate dalle controparti;

Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione;

Considerato che le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione

Compensa tra le parti in causa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2013

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