T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 10460 DEL 2016 Pubblicato il 20/10/2016

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10417 del 2015, proposto da: OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Filippo Lubrano, Enrico Lubrano e Michele Di Carlo, con domicilio eletto presso Studio Legale Loiodice & Associati in Roma, via Ombrone, 12 Pal B);

contro

FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G Pisanelli, 2; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Ferrari e Matilde Rota, con domicilio eletto presso la Segreteria dela Sezione I del Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;

nei confronti di

OMISSIS  Fc 1898 S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M. Cristina Celani, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

per l'annullamento

del decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni del 3 settembre 2015; della delibera del Consiglio federale del 31 agosto 2015, che ha definito gli organici della Serie B e ha disposto la sostituzione della società Teramo con la Società OMISSIS ; della delibera del Consiglio federale del 17 luglio 2015, con la quale sono stati definiti nuovi criteri per la sostituzione di società che non parteciperanno al Campionato professionistico di loro competenza per la stazione sportiva 2015-2016, nonchè per l’ammissione, con riserva, in sovrannumero, del OMISSIS in sede di campionato 2015/2016 di serie B;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio, del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e dell’OMISSIS  Fc 1898 S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria del 30.9.2016, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società OMISSIS s.r.l. ha impugnato il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni del 3 settembre 2015, la delibera del Consiglio federale del 31 agosto 2015, che ha definito gli organici della Serie B e ha disposto la sostituzione della società Teramo con la Società OMISSIS  e la delibera del Consiglio federale del 17 luglio 2015, con la quale sono stati definiti nuovi criteri per la sostituzione di società che non parteciperanno al Campionato professionistico di loro competenza per la stazione sportiva 2015-2016, chiedendo l’ammissione, con riserva, in sovrannumero, del OMISSIS in sede di campionato 2015/2016 di serie B.

Si sono costituiti la FIGC, il CONI, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l’OMISSIS  Fc 1898 S.p.a. resistendo al ricorso.

In vista dell’udienza pubblica fissata per l’11.10.2016 la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, proposto avverso una determinazione di carattere cautelare ormai superata dalla relativa decisione di merito, oggetto di altro ricorso.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

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