T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 12153 DEL 2016
Pubblicato il 05/12/2016
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10763 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Filippo Lubrano, Enrico Lubrano e Michele Di Carlo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Loiodice & Associati in Roma, via Ombrone, 12 Pal B);
contro
CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Pisanelli, 2; Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ferrari e Matilde Rota, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lazio in Roma, via Flaminia 189;
nei confronti di
OMISSIS Fc 1898 S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M. Cristina Celani, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lazio in Roma, via Flaminia 189;
per l'annullamento
del dispositivo riguardante la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, prot.n. 00566/2015, in data 16.09.2015, relativo ai ricorsi proposti dal OMISSIS per l'annullamento, previa sospensiva e richiesta di decreto cautelare,
della deliberazione del Consiglio Federale in data 31.8.2015 che ha definito gli organici di Serie B ed ha disposto la sostituzione della Società Teramo con la Società OMISSIS in Serie B per l'anno calcistico 2015/2016, in applicazione della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 17.7.2015, già impugnata, nonché del respingimento, implicito, della domanda del OMISSIS di ammissione al Campionato di Serie B presentata in data 18.08.2015 e ripresentata in data 28.08.2015;
oltre che del diniego di differimento dell'inizio del campionato richiesto con istanza del 28.08.2015,
nonché,
per l'annullamento previa sospensiva, anche in parte qua,
della deliberazione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 17 luglio 2015 - con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato professionistico di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016;
con motivi aggiunti per l’annullamento
della motivazione della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, prot.n. 00566/2015, in data 16.9.2015, già impugnata con riferimento al dispositivo con il ricorso principale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI, della FIGC, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e dell’OMISSIS Fc 1898 S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società OMISSIS ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport di data 16.9.2015, che ha dichiarato inammissibili per carenza di interesse i ricorsi proposti dalla stessa OMISSIS per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC del 31.8.2015, che ha definito gli organici di Serie B disponendo la sostituzione della Società Teramo con la Società OMISSIS in Serie B per l'anno calcistico 2015/2016, in applicazione della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 17.7.2015, anch’essa impugnata, e dell’implicito rigetto della domanda del OMISSIS di ammissione al Campionato di Serie B presentata in data 18.08.2015 e ripresentata in data 28.08.2015.
La ricorrente ha esposto che, a seguito della retrocessione del Catania e del Teramo disposta dal Tribunale Federale Nazionale, in data 20.08.2015, e confermata dalla Corte Federale, con la decisione del 27/29.08.2015, si erano resi vacanti due posti nell'organico di Serie B; il Matera, in data 18.08.2015, aveva presentato domanda per essere ammessa al Campionato di Serie B, in via di sostituzione o di ripescaggio, riproponendo tale istanza anche in data 28.08.2015.
La F.I.G.C. e la Lega Serie B non avevano preso in esame le domande del Matera, ma avevano fatto applicazione diretta della deliberazione del Consiglio Federale del 17.07.2015, disponendo l'ammissione dell'Ascoli nel Campionato di Serie B.
La ricorrente aveva quindi impugnato in sede sportiva dapprima la delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C. del 17.7.2015, con la quale venivano fissati i criteri per la sostituzione delle squadre escluse dal campionato di Serie B, e poi l’ammissione dell’OMISSIS a tale campionato.
Il Collegio di Garanzia del CONI aveva accertato, sulla base della dichiarazione del procuratore della ricorrente, la cessazione della materia del contendere sui primi tre ricorsi relativi alla delibera del 17.7.2015 di fissazione dei criteri per la sostituzione e, di conseguenza, dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'illegittima ammissione dell'Ascoli in Serie B.
La ricorrente ha lamentato che con l'assegnazione del posto in Serie B con i criteri della sostituzione di cui al punto B/2) della delibera del Consiglio Federale del 17.7.2015, era stato cancellato il suo merito sportivo, tutelato dall'art. 52 NOIF, in quanto il Matera, che si era classificato al terzo posto del girone di appartenenza della serie C-Lega Pro ed aveva raggiunto la semifinale dei successivi play-off, aveva diritto a vedersi attribuire un punteggio di 46, mentre l'Ascoli, che aveva perduto al primo turno dei playoff, al massimo avrebbe potuto avere un punteggio di 43, con una differenza di tre punti non superabile.
Con la citata delibera del 17 luglio, il Consiglio Federale della FIGC aveva previsto che le sostituzioni delle società, che non avrebbero partecipato al campionato professionistico di serie B 2015/2016 per provvedimenti di giustizia sportiva, seguissero due criteri diversi (identificati nella delibera impugnata come B1 e B2) e, segnatamente:
A) nel caso di sostituzione di società che hanno mantenuto il titolo di serie B al termine della stagione sportiva 2014/2015 (criterio B1), era stata prevista una graduatoria basata sui meriti sportivi che attribuiva il corretto peso (in linea con la delibera federale del 30 giugno) al posizionamento ottenuto dalle società nei play off della Lega Pro;
B) nel caso di sostituzione di società promosse direttamente al Campionato di serie B 2015/2016 al termine del campionato di Lega Pro — Divisione Unica 2014/2015 (criterio B2), si prevedeva che la graduatoria seguisse il posizionamento nella classifica finale del precedente anno; in altri termini, se alla prima classificata in Lega Pro (di diritto in B) fosse stata inibita la partecipazione al campionato di serie B 2015/2016, la società classificatasi seconda nel rispettivo girone del campionato di Lega Pro (ovvero per scorrimento la terza, la quarta e così via) avrebbe avuto diritto ad accedere alla serie B, senza tenere conto dei risultati dei play-off.
Il criterio B2 della delibera impugnata, secondo la ricorrente, determinava quindi una manifesta disparità di trattamento ed introduceva un meccanismo opposto e contrario rispetto a quello logico di cui alla delibera del 30 giugno e allo stesso criterio B1 contenuto nella medesima delibera impugnata, in quanto produceva un automatismo per l'accesso alla serie B che non teneva conto della partecipazione e degli esiti dei play off.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1) Violazione delle norme statutarie federali e del CONI, nonché del Codice di Giustizia sportiva della FIG.C. e del C.O.N.I.- art. 52 NOIF - contraddizione rispetto alle precedenti determinazioni — falsa causa — irragionevolezza manifesta per cancellazione del titolo sportivo — illegittimità derivata degli atti applicativi, in quanto la delibera impugnata del 17.07.2015 introduceva, rispetto alla delibera del 30 giugno del consiglio federale, una diversa disciplina delle sostituzioni che si erano rese necessarie a seguito della vacanza di posti nelle categorie superiori, sostituendo dei criteri correttamente basati sui risultati (in primis in sede di play off) conseguiti dalle società che ambiscono al ripescaggio, che avrebbe dovuto essere applicato in tutti i casi di vacanza, per evitare disparità di trattamento;
2) Violazione delle norme statutarie federali e del CONI, nonché del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. e del C.O.N.I. art. 52 NO1F — contraddizione rispetto alle precedenti determinazioni — falsa causa — irragionevolezza manifesta — Contraddittorietà — Violazione del principio di proporzionalità — illegittimità derivata degli atti applicativi, essendo la delibera impugnata del 17.07.2015 illegittima nella parte in cui prevedeva un regime differenziato di sostituzione (per i posti resisi vacanti in serie B a seguito di provvedimenti di giustizia sportiva) a seconda che il posto fosse reso vacante da una società che ha mantenuto il titolo di serie B al termine della stagione sportiva 2014/2015, ovvero da una società promossa direttamente al Campionato di serie B 2015/2016 al termine dei campionato di lega pro — Divisione Unica 2014/2015;
3) Violazione delle norme statutarie federali e del CONI, nonché del codice di giustizia sportiva della F.I.G.C. e del C.O.N.I. art. 52 NOIF — contraddizione rispetto alle precedenti determinazioni — falsa causa — irragionevolezza manifesta — Contraddittorietà — Violazione del principio di proporzionalità — Ingiustizia manifesta — illegittimità derivata degli atti applicativi, in quanto la delibera impugnata del 17.07.2015, in riferimento al criterio B2 di sostituzione dei posti vacanti, prevedeva un automatismo per cui, laddove il posto in serie B fosse reso vacante da una società neo promossa, lo stesso sarebbe stato assegnato ai miglior classificato nello stesso girone (secondo, terzo,...), senza tenere conto delle gare di playoff;
4) Violazione delle norme statutarie e federali e del CONI — Eccesso di potere per difettosa istruttoria e mancata rilevazione dell'avvenuto fallimento della Soc. Ascoli, fallita per bancarotta e poi acquistata dall'imprenditore italo-canadese Francesco OMISSIS con trasferimento del titolo sportivo dell'OMISSIS Spa all'OMISSIS FC 1898 Spa come dal C.U. n. 147/A, circostanza non esaminata in alcun modo dal Consiglio Federale.
Si sono costituiti la FIGC e il CONI resistendo al ricorso.
Con decreto cautelare n. 4077 del 21.9.2015 è stata respinta l’istanza cautelare, con statuizione poi confermata con ordinanza n. 4383 del 16.10.2015.
Con motivi aggiunti depositati il 18 novembre 2015 la ricorrente ha impugnato le motivazioni della decisione del Collegio di Garanzia del CONI prot. n. 00566/2015, di data 16.09.2015, già gravata con il ricorso principale con riferimento al solo dispositivo.
Avverso tale decisione sono state proposte, oltre ai motivi già dedotti con il ricorso principale, due ulteriori doglianze relative alla illegittimità della decisione:
1.per avere ritenuto che, con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione ai primi tre ricorsi relativi alla delibera del 17.7.2015, fosse cessata la materia del contendere anche sui successivi ricorsi relativi al provvedimento di ammissione dell’OMISSIS alla Serie B;
2. per non avere esaminato i motivi di fatto e di diritto proposti dalla ricorrente avverso tale atto.
Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente si osserva che la controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale adito, come già affermato dal Consiglio di Stato in precedente analogo a quello in esame.
In particolare con la sentenza della sez. VI, n.6010 del 14 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 2 del D.L. 220/2003, secondo l’interpretazione resa dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49, “prevede tre forme di tutela:
una prima forma, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati), demandata alla cognizione del giudice ordinario;
una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 2, non apprestata da organi dello Stato ma da organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in questione sono state poste, secondo uno schema proprio della cosiddetta "giustizia associativa";
una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti (e i tesserati) - demandati al giudice ordinario -, per altro verso non rientra tra le materie che, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 220 del 2003, sono riservate all'esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva.
Quanto alla terza ipotesi presa in considerazione, va osservato che, secondo la originaria versione del decreto legge n. 220 del 2003, fra le fattispecie che, essendo inserite al comma 1 dell'art. 2, potevano considerarsi sottratte alla cognizione del giudice statale, erano incluse, tra le altre, le questioni relative alla organizzazione e allo svolgimento delle attività agonistiche ed alla ammissione ad esse di squadre ed atleti.
Ebbene, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale nella citata sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, la circostanza che, in sede di conversione del decreto legge, il legislatore abbia espunto le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, ove erano indicate le summenzionate fattispecie, induce agevolmente a ritenere che si sia inteso ricondurle nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Invero, la sottrazione dell'originario testo normativo si spiega se si considera che la possibilità, o meno, di essere ammessi a svolgere attività agonistica - disputando le gare ed i campionati organizzati dalle Federazioni sportive facenti capo al CONI - non è una situazione certo irrilevante per l'ordinamento giuridico generale e, come tale, non meritevole di tutela da parte di questo.
Si tratta di una questione riguardante l'organizzazione stessa delle manifestazioni sportive, con immediata e diretta incidenza su contrapposti fondamentali diritti di libertà, oltre che di posizioni soggettive di sicuro rilievo patrimoniale” (Cons. Stato, sent. 6010/2011).
Alle medesime conclusioni deve addivenirsi con riferimento alla controversia in esame, atteso che nella stessa viene in contestazione l'ammissione della società ricorrente al campionato di serie superiore.
Può invece prescindersi dall’esame delle eccezioni pregiudiziali, di nullità della notifica nei confronti della Lega Professionisti Serie B, di carenza di legittimazione passiva di quest’ultima e di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CONI, dovendo il ricorso essere respinto in quanto infondato.
Deve ancora premettersi che, essendo stato disputato il campionato di Serie B al quale la ricorrente non è stata ammessa con i provvedimenti in questa sede impugnati, l’interesse all’esame delle censure proposte residua unicamente sotto il profilo risarcitorio, anch’esso azionato in questa sede, mentre la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile.
A tal fine deve premettersi, in punto di fatto, che con il C.U. n. 327/A del 30 giugno 2015 la FIGC ha reso noti i criteri selettivi sulla base dei quali si sarebbe proceduto ai ripescaggi necessari per colmare le vacanze di organico determinate da eventuali dinieghi di ammissione ai campionati professionistici.
Successivamente, nella seduta del 17 luglio 2015, il C.F. ha provveduto a fissare anche i criteri sulla scorta dei quali si sarebbe proceduto alle sostituzioni integrative dell'organico da attuarsi mediante scorrimento della graduatoria; tali criteri sono stati pubblicati con il C.U. n. 37/A, che ha stabilito l’ordine di piazzamento che sarebbe stato seguito per determinare le sostituzioni.
Tale ordine è stato individuato prevedendo che, ove la squadra venuta meno fosse una società che aveva mantenuto il diritto a permanere nella Serie B al termine del precedente campionato, il posto dovesse essere coperto dalle società retrocesse, in ordine di classifica, mentre, ove il posto vacante fosse stato quello di una società promossa alla Serie B senza disputare i play-off, si sarebbe seguita la classifica del girone; infine, qualora la sostituzione avesse riguardato una squadra promossa in serie B all’esito dei play-off, si sarebbe tenuto conto dei risultati di tali incontri, individuando come prima la squadra che aveva perso la finale dei play-off e così a seguire.
Avverso tale delibera il OMISSIS ha proposto tre ricorsi innanzi al Collegio di Garanzia del CONI, ricorsi definiti con la decisione dell’11 agosto 2015, non impugnata, dichiarativa della cessazione della materia del contendere, su conforme dichiarazione del procuratore della ricorrente.
Con altro successivo ricorso il OMISSIS ha poi censurato l'ammissione, in sostituzione del Teramo Calcio (sanzionato disciplinarmente con la perdita del diritto di promozione), dell'Ascoli al torneo cadetto, disposta in applicazione dei criteri contestati con i gravami poi abbandonati.
Alla luce di tali circostanze deve evidenziarsi, in primo luogo, che le doglianze proposte dalla ricorrente avverso le delibere che hanno stabilito i criteri di sostituzione e ripescaggio risultano in questa sede inammissibili, essendosi concluso il giudizio in sede sportiva con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente inoppugnabilità di tali provvedimenti anche in questa sede.
Né può accedersi all’interpretazione data dalla ricorrente, secondo cui la dichiarazione, resa a verbale, di carenza di interesse alla decisione fosse solo collegata all’assenza, all’epoca, di posti vacanti nella Serie B, posto che, comunque, la lesione lamentata era riconducibile ai criteri fissati con la delibera del 17.7.2015, il cui annullamento avrebbe comportato per la ricorrente la rideterminazione dell’ordine di sostituzione in modo ad essa più favorevole.
La dichiarazione di carenza di interesse all’impugnazione di tale atto ha, pertanto, comportato l’inammissibilità dell’impugnazione dei provvedimenti che ad esso hanno dato esecuzione.
A tali conclusioni consegue, quindi, il difetto di interesse alla proposizione delle censure contro l’atto applicativo di ammissione dell’OMISSIS , che è stato emesso in pedissequa esecuzione dei criteri prefissati, senza alcun ulteriore autonomo contenuto lesivo degli interessi della ricorrente, come correttamente affermato dalla decisione del Collegio di Garanzia in questa sede impugnata.
Ne consegue il rigetto dei motivi aggiunti proposti avverso tale statuizione.
Per completezza deve comunque rilevarsi l’infondatezza dei motivi di censura svolti nel ricorso principale anche avverso gli atti applicativi mediante i quali è stata disposta l’integrazione dell’organico della Serie B con l’ammissione dell’OMISSIS .
Con i primi tre motivi la ricorrente ha censurato i criteri individuati dalla Federazione e, in particolare, la scelta di accantonare i criteri valevoli per i cd. ripescaggi (originati dal mancato rilascio delle licenze nazionali) anche nel caso di carenze determinate dalla irrogazione di sanzioni disciplinari.
La distinzione tra le due fattispecie, tuttavia, e la previsione di due distinti sistemi per colmare la vacanza di organico, operate dal legislatore federale, si palesano immuni dai vizi dedotti.
In primo luogo si rileva, al riguardo, che la fissazione dei criteri per l’avanzamento e la sostituzione delle squadre dei vari gironi rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa della Federazione, il cui sindacato in questa sede risulta circoscritto alle ipotesi di vizi logici ed irragionevolezza.
Nel merito, poi, si palesa pienamente condivisibile quanto affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport, secondo cui la distinzione fra le due fattispecie, il diniego di rilascio della licenza e l’esclusione a seguito di procedimento disciplinare, non può ritenersi arbitraria ma corrisponde alla effettiva differenza tra le due ipotesi che vengono in rilievo, in quanto, nel caso di diniego di rilascio della licenza, si verifica una vera vacanza di organico, poiché la società che ha già legittimamente acquisito il titolo sportivo per partecipare al campionato di competenza non viene ammessa al nuovo campionato, mentre, a fronte dell’intervento di un provvedimento disciplinare, gli effetti del provvedimento disciplinare retroagiscono sul campionato concluso, modificando ora per allora la classifica finale, con la conseguenza che la carenza di organico è solo fittizia, essendo la classifica rimodulata ab origine mediante subentro, in sostituzione della società sanzionata (con posizionamento all'ultimo posto e derivata retrocessione), della nuova squadra.
Sulla base di tali considerazioni la scelta di differenziare le due fattispecie prevedendo un diverso meccanismo di subentro alla quadra esclusa non presenta elementi di illogicità né di irragionevolezza.
Peraltro, come rilevato dalla Federazione, l’assunto della ricorrente secondo cui tali criteri sarebbero illegittimi, poiché tralascerebbero completamente di considerare il risultato dei play-off, non può essere condiviso, giacché tali risultati assumono rilievo ove la società da sostituire sia stata promossa in Serie B a seguito dei play-off del campionato di Lega PRO.
In tale ipotesi, proprio perché la promozione è conseguita all’esito dei play-off, anche il meccanismo della sostituzione è agganciato ai punti ottenuti al termine dei play-off, disponendo l’ingresso nella serie superiore della squadra migliore classificata dopo quella esclusa.
Né può ravvisarsi, in tal caso, una disparità di trattamento, proprio perché il diverso criterio consegue alla diversa condizione e al diverso meccanismo di ammissione alla serie superiore della squadra da sostituire.
I primi tre motivi, incentrati su tali aspetti, vanno quindi respinti.
Infondato è anche il quarto motivo, relativo al fallimento, intervenuto nel 2013, della società OMISSIS , con trasferimento del titolo sportivo all’OMISSIS 1898.
Tale doglianza, in primo luogo, è prospettata in modo del tutto generico, e non supportata da alcun elemento probatorio; in secondo luogo, non è stata dedotta nei giudizi innanzi agli organi di giustizia sportiva e, di conseguenza, non può essere rilevata in questa sede, non essendo stato rispettato il vincolo della pregiudiziale sportiva; in tal caso, infatti, questo giudice dovrebbe pronunciare nel merito senza che ciò sia stato reso possibile, prima, al giudice sportivo.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. z), c.p.a., nelle controversie aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive l'accesso diretto alla giurisdizione amministrativa senza il previo esaurimento dei rimedi giustiziali sportivi comporta l'inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo (Consiglio di Stato sez. V 22 dicembre 2014 n. 6244).
Anche tale doglianza va quindi respinta.
Al rigetto del ricorso consegue, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge;
respinge la domanda risarcitoria;
condanna la OMISSIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della FIGC, del CONI e della Lega Nazionale Professionisti Serie B delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.500 oltre accessori di legge in favore di ciascuna di dette parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore