T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 495 DEL 2017 Pubblicato il 12/01/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4264 del 2013, proposto da: Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multiproprietà, Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Carlo Rienzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Rienzi e Gino Giuliano, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Mazzini, 73;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini 11; Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNP-A); U.T.G. - Prefettura di Roma; Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Magnanelli, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Rotolo, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Rai in Roma, viale G. Mazzini 14; S.s. Lazio S.p.a.; Associazione Sportiva Roma S.p.a.;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento, di estremi ignoti, con cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha deliberato la data e l'orario di svolgimento della finale "TIM CUP 2013" pubblicizzato con il Comunicato Ufficiale n. 201 pubblicato sul sito della Lega Calcio Serie A, in data 3 maggio 2013, in cui si legge che il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Mario Beretta, "in accoglimento delle richieste formulate dal Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro e d'intesa con la RAI Radiotelevisione Italiana quale licenziataria dei diritti audiovisivi della competizione ha disposto che la gara tra Roma e Lazio, Finale TIM CUP 2013, si disputi allo Stadio Olimpico di Roma domenica 26 maggio 2013 con inizio alle ore 18,00 anziché alle ore 21,00 come inizialmente programmato"

nonché

del provvedimento di estremi ignoti con cui il Prefetto di Roma ha autorizzato la anticipazione dell'orario della partita del 26 maggio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del CONI, della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. e di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il Codacons, l’Associazione Utenti Servizi Turistici Sportivi e della Multiproprietà, l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, e Carlo Rienzi in proprio hanno impugnato il provvedimento con cui la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha deliberato la data e l'orario di svolgimento della finale "TIM CUP 2013" pubblicizzato con il Comunicato Ufficiale n. 201 pubblicato sul sito della Lega Calcio Serie A in data 3 maggio 2013, e, in accoglimento delle richieste formulate dal Prefetto di Roma e d'intesa con la RAI Radiotelevisione Italiana quale licenziataria dei diritti audiovisivi della competizione ha disposto che la gara tra Roma e Lazio, Finale TIM CUP 2013, si disputi allo Stadio Olimpico di Roma domenica 26 maggio 2013 con inizio alle ore 18,00 anziché alle ore 21,00 come inizialmente programmato, nonché il provvedimento di estremi ignoti con cui il Prefetto di Roma ha autorizzato la anticipazione dell'orario della partita.

I ricorrenti hanno esposto che la finale della competizione calcistica “Tim Cup” avrebbe dovuto disputarsi a Roma, presso lo Stadio Olimpico, il 26 maggio, tra le due squadre capitoline, Roma e Lazio.

Poiché nell’ultima occasione analoga si erano verificati scontri tra le opposte tifoserie, che avevano portato al ferimento di otto persone, il Prefetto aveva richiesto l’anticipazione dell'orario della gara al pomeriggio, per ragioni di ordine pubblico, come poi deliberato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

I ricorrenti hanno rappresentato, però, che la data fissata per lo svolgimento della finale del torneo avrebbe coinciso con la data della tornata elettorale che si sarebbe tenuta proprio a Roma per l'elezione del nuovo Sindaco, e che la concomitanza degli eventi avrebbe reso di per sé difficile il libero esercizio del diritto di voto spettante ad ogni cittadino romano, a causa delle chiusure del traffico, riduzioni della mobilità, deviazioni dei percorsi ordinari dei mezzi pubblici, e dell’interdizione al transito di alcune zone a Nord della Capitale, e nell'area limitrofa allo Stadio Olimpico.

In tali zone erano numerose le sezioni elettorali e i seggi interessati, l'accesso ai quali sarebbe divenuto estremamente difficoltoso per i residenti chiamati ad esprimere il proprio voto.

Con riferimento alla legittimazione ad agire e all'interesse a ricorrere le ricorrenti hanno specificato che il CODACONS, quale Associazione italiana di consumatori iscritta nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 — Codice del consumo, per Statuto perseguiva la tutela "con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi di consumatori ed utenti,... nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi... tutela i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità perseguite dall'Associazione" (art. 2 Statuto CODACONS).

L'art. 2 del D. Lgs. n. 206/2005 indicava poi espressamente come diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori ed agli utenti, quello: "a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; e) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza".

Ai sensi dell' art. 139 cod. cons., l’Associazione in questione risultava legittimata "ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti" nell'ambito delle materie disciplinate dal Codice del consumo nonché in base alla speciale procedura di cui all'art. 140 D.Lgs. n. 206/2005.

L'Associazione utenti servizi turistici, sportivi e della multiproprietà Onlus era un’associazione affiliata al Codacons, iscritta al n. 122/2002 del Registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000, e, secondo quanto prescritto dall'art. 2 del proprio Statuto, aveva quale fine esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e tutela dei diritti civili degli associati e dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e/o dei soggetti privati che gestiscono i servizi turistici, sportivi e della multiproprietà.

L'Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi era un’associazione senza fini di lucro, che aveva quale esclusiva finalità "quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, prestando particolare attenzione ai consumatori ed utenti dei servizi radiotelevisivi" (art. 2 dello Statuto).

Quali enti esponenziali, rappresentativi di diritti ed interessi dei propri associati e della collettività, le ricorrenti associazioni vantavano interesse a che le misure di sicurezza che sarebbero state poste in essere per evitare scontri a ridosso dello svolgimento della partita di calcio, non si tramutassero in un ostacolo alla possibilità per i cittadini di recarsi serenamente ai seggi per poter esercitare il proprio diritto di voto.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Sviamento di potere, difetto di istruttoria, travisamento di fatti, difetto dei presupposti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 TULPS, in quanto, per interessi economici legati allo sfruttamento dei diritti audiovisivi per la trasmissione della partita, la LNPA aveva deliberato l'anticipazione di orario senza tenere in conto le ripercussioni che una simile decisione avrebbe prodotto sul regolare svolgimento della tornata elettorale, mentre il Prefetto avrebbe dovuto emanare un provvedimento di differimento dell'incontro ad altra data.

Inoltre nell'iter che aveva condotto alla decisione circa l'anticipazione dell'orario della partita, non era stato acquisito il Parere dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

2. violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. 81/1993, violazione e falsa applicazione dell’art. 48 Cost., violazione e falsa applicazione della circolare n. 49/2013 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in quanto la decisione della Lega Calcio di anticipare alle 18,00 lo svolgimento della partita, nella stessa domenica delle elezioni, appariva illogica ed idonea ad ostacolare il diritto di voto.

Si sono costituiti il Ministero dell'Interno, il CONI, Roma Capitale e la RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. resistendo al ricorso.

Con decreto cautelare del 15 maggio 2013 è stata respinta l’istanza di misura cautelare monocratica, rilevando che, a prescindere dal dovuto approfondimento da svolgere nella competente sede collegiale delle questioni concernenti la legittimazione ad agire dei ricorrenti e la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, i provvedimenti impugnati non precludevano l’espressione del voto da parte degli elettori i cui seggi elettorali ricadevano nelle vicinanze dello stadio, e che l’eventuale differimento della data stabilita per l’evento sportivo avrebbe interferito con l’attività della Nazionale di calcio allo stato già programmata.

Alla camera di consiglio del 21 maggio 2013 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare, evidenziando, da un lato, il difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti e, con riferimento al fumus boni iuris, che il diritto di voto non poteva dirsi compromesso dalla decisione del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A di anticipare la partita, ben potendo il cittadino romano che intendeva esercitare il diritto-dovere di eleggere il proprio Sindaco, recarsi al seggio nella giornata dell’incontro sportivo la mattina o nel primo pomeriggio o anche il successivo lunedì, sin dalle ore 7,00.

All’udienza pubblica del 21 novembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Può prescindersi dall’esame delle questioni preliminari relative alla giurisdizione di questo Tribunale e alla legittimazione attiva dei ricorrenti, dovendo il ricorso essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La competizione sportiva in questione, infatti, ha ormai avuto luogo, di tal che non è ravvisabile alcun ulteriore interesse dei ricorrenti all’annullamento dei provvedimenti impugnati.

La domanda risarcitoria formulata nelle conclusioni del ricorso va invece dichiarata inammissibile in difetto di qualsiasi allegazione, oltre che prova, del danno subito.

Le spese di lite devono essere poste a carico dei ricorrenti secondo il criterio della soccombenza virtuale, sulla base delle medesime considerazioni già esplicitate nell’ordinanza cautelare n. 2017/2013 con riferimento al difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e ai profili, sopra riportati, di infondatezza, anche nel merito, del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;

condanna i ricorrenti alla rifusione in favore del Ministero dell’Interno, del CONI, di Roma Capitale e della Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it