T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 2440 DEL 2017 Pubblicato il 15/02/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12381 del 2014, proposto da: OMISSIS  S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Falconi in Roma, via Filippo Corridoni, 25;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 11; Corte di Giustizia Sportiva; Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

nei confronti di

ASD Mariano Keller, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Di Ciommo e Eduardo Chiacchio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Di Ciommo in Roma, via Tacito, 41;

per l'annullamento

della decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., pubblicata in data 24.6.2014 (decisione n. 27/2014; R.G. 16/2014), con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società OMISSIS  S.p.a. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la A.S.D. Mariano Keller;

della delibera della Commissione Vertenze Economiche C.U. n. 12/D del 21.01.2014, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla società OMISSIS  S.p.a. avverso la decisione della Commissione Premi di Preparazione;

della decisione della Commissione Premi di Preparazione C.U. n. 3/E del 3.10.2013, che ha dichiarato la società OMISSIS  S.p.a. tenuta al pagamento di una somma a titolo di premio di preparazione in favore della A.S.D. Mariano Keller, e di una somma inferiore a titolo di penale in favore della F.I.G.C..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI, della FIGC e dell’ASD Mariano Keller;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2016 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società OMISSIS  s.p.a. ha impugnato decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., pubblicata in data 24.6.2014, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dalla stessa presentato contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la A.S.D. Mariano Keller, la delibera della Commissione Vertenze Economiche C.U. n. 12/D del 21.01.2014, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla società OMISSIS  S.p.a. avverso la decisione della Commissione Premi di Preparazione C.U. n. 3/E del 3.10.2013, e quest’ultimo atto, che ha dichiarato la società OMISSIS  S.p.a. tenuta al pagamento di una somma a titolo di premio di preparazione in favore della A.S.D. Mariano Keller, e di una somma inferiore a titolo di penale in favore della F.I.G.C..

La ricorrente ha esposto che in data 10.11.2011 la A.S.D. Mariano Keller aveva tesserato il giocatore OMISSIS come giovane extracomunitario; questi era rimasto tesserato con la A.S.D. Mariano Keller per meno di 8 mesi (precisamente 7 mesi e 21 giorni) e, il I luglio 2012, era stato svincolato e tesserato dalla società OMISSIS  S.p.a. come giovane extracomunitario.

La A.S.D. Mariano Keller aveva proposto ricorso per ottenere il pagamento del premio di preparazione da parte del OMISSIS  S.p.A. in relazione al citato atleta avanti alla Commissione Premi di Preparazione, che aveva condannato il OMISSIS  al pagamento della somma di € 16.050,00 in favore della ricorrente a titolo di premio di preparazione, nonché al pagamento della somma di € 8.025,00 a favore della F.I.G.C. a titolo di penale; il OMISSIS  S.p.a. aveva impugnato tale decisione innanzi alla Commissione Vertenze Economiche, che aveva respinto l’appello, confermando la decisione impugnata.

Il OMISSIS  ha quindi impugnato la delibera della Commissione Vertenze Economiche innanzi all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, che ha dichiarato inammissibile il gravame.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. Erronea interpretazione dell'art. 1 Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva in relazione ai criteri di ammissibilità del ricorso.

L'Alta Corte di Giustizia Sportiva aveva respinto il ricorso di OMISSIS  sul presupposto che la questione posta alla sua attenzione, relativa alla decisione della Commissione Vertenze Economiche del 20 gennaio 2014 pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 12/D, non rientrasse nel novero delle materie attribuite alla sua competenza ai sensi dell'art. 1 del Codice ACGC, non afferendo a diritti indisponibili e non essendo di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale.

Di contro, nel caso di specie, il OMISSIS  aveva contestato l'interpretazione offerta dalla Commissione Vertenze Economiche in merito ai concetti di "vincolo annuale" e di "intera stagione sportiva" previsti dall'art. 96 NOIF, che regola il premio di preparazione che le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come "giovane di serie ", "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani", con vincolo annuale, sono tenute a versare alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato.

Il citato articolo, al comma 2, precisa che ai fini della determinazione del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni, cosi ancorando la corresponsione del premio ad un periodo temporalmente e chiaramente circoscritto, quello appunto di una annualità. Il concetto è poi ribadito nell'ultimo periodo del comma 2 ove è precisato che costituisce condizione essenziale per il riconoscimento del premio che il vincolo del calciatore perduri per almeno una intera stagione sportiva.

Nelle motivazioni della decisione della Commissione Vertenze Economiche si leggeva invece che "la permanenza del tesseramento per l'intera stagione sportiva, come questa Commissione ha più volte chiarito, deve essere inteso nel senso che il tesseramento deve sussistere in favore di un’unica società nel corso della stagione sportiva, ferma restando la significatività del relativo periodo ai fini della formazione”.

La Commissione aveva quindi rigettato il ricorso presentato da OMISSIS  facendo applicazione di un criterio (la significatività del periodo di tesseramento) del tutto estraneo alla disposizione federale di riferimento (che parla di vincolo protratto per l'intera stagione sportiva).

La questione che era stata proposta all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, quindi, non era il premio di preparazione, in sé e per sé considerato, che ha pacificamente un profilo economico, né il diritto all'erogazione di un premio, ma l'interpretazione dell'art. 96 NOIF, non disponibile per le parti.

Inoltre, con riferimento all'ulteriore condizione di ammissibilità richiesta dal Codice ACGS, la questione sopra descritta aveva una notevole rilevanza all'interno dell'ordinamento sportivo, in quanto il premio di addestramento era "un meccanismo di tipo solidaristico" destinato a sostenere le società che investono sui settori giovanili e consentono la crescita di giovani calciatori tra i quali vi saranno i futuri professionisti; si trattava quindi di un "ammortizzatore" sociale con il quale si riallineano gli equilibri economici con i Club di formazione.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 2, Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in relazione all'art. 12 Disp. prel. c.c. con riferimento all'interpretazione letterale della legge.

L'Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. aveva condiviso la posizione assunta dalla Commissione Vertenze Economiche la quale aveva affermato che l'espressione "intera stagione sportiva" dovesse intendersi come riferita all'esclusività del tesseramento in favore di un'unica società nel corso della stagione sportiva, ferma restando la significatività del relativo periodo formativo, in contrasto col disposto della norma che prevedeva che, al fine di maturare il diritto al premio di preparazione, il calciatore dovesse essere sottoposto ad attività formativa per tutta la durata della stagione sportiva.

3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 2, Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in relazione all'art. 12 Disp. prel. c.c. con riferimento all'interpretazione sistematica della legge.

L'Alta Corte di Giustizia, con la decisione impugnata, non aveva tenuto conto del disposto di cui al primo comma dell'art. 47 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., che stabilisce espressamente che: "La stagione sportiva federale ha inizio il I luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo", sicché, per maturare il diritto al premio, occorre la permanenza in squadra per l’intero periodo così delimitato.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 2, Norme Organizzative Interne F.I.G.C. in relazione all'art. 12 Disp. prel. c.c. con riferimento all'interpretazione teleologica della legge, che non potrebbe prelevare sul senso letterale della disposizione.

Dare rilievo, come fatto nella pronuncia impugnata, alla "significatività del periodo di formazione", comportava poi disparità di trattamento, trattandosi di criterio incerto suscettibile di applicazioni diverse da parte dell'Organo Giudicante.

Si sono costituiti il CONI, la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, resistendo al ricorso; la FIGC ha altresì eccepito, nella memoria depositata il 7 dicembre 2016, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, attenendo la controversia a rapporti patrimoniali tra società e associazioni dell’ordinamento sportivo, devolute, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 280/2003 alla cognizione del giudice ordinario.

Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, che deve essere accolta in quanto fondata.

La materia oggetto di causa, infatti, riguarda diritti soggettivi disponibili di contenuto patrimoniale, appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.

Con il ricorso oggetto della decisione dell’Alta Corte di Giustizia qui impugnata la società OMISSIS  ha contestato in prima battuta la determinazione della Commissione Premi di Preparazione che l’ha condannata al pagamento della somma di € 16.050,00 in favore della ASD Mariano Keller a titolo di premio di preparazione del giovane giocatore neotesserato; la domanda investe, pertanto, un rapporto obbligatorio tra le società di calcio.

Come già affermato dalla Sezione in caso analogo, tali controversie sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, come stabilito dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto legge 19.8.2003 n. 220, e dell'articolo 133, co. 1, lett. z), c.p.a., il quale ultimo, riprendendo il contenuto degli altri due articoli citati, attribuisce al giudice ordinario le controversie inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (TAR Lazio, sez. I ter, sentenza n. 6899/2016).

Il premio di preparazione costituisce una obbligazione di diritto privato avente ad oggetto una prestazione pecuniaria, ed ha per oggetto rapporti patrimoniali tra le società calcistiche.

Nel caso di specie, l'ipotesi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo configurata dall'art. 3 D.L. 220/2003 e dall'art. 133 lett. z) c.p.a. è da escludere posto che la giurisdizione amministrativa comprende unicamente l'attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva (Cass. Civ., S.U. 23.3.2004, n. 5775): ipotesi che non ricorre nella fattispecie, il cui petitum sostanziale investe diritti soggettivi disponibili di natura patrimoniale, concernendo il pagamento di un contributo previsto in forza della normativa interna della FIGC.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.

In applicazione dell'istituto della translatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, co. 2, c.p.a. e dall'art. 59 della legge n. 69/2009, la causa va rimessa al giudice ordinario dinanzi al quale deve essere riassunta, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Ricorrono, in considerazione della natura della questione controversa e dell’esito del giudizio, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario;

compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

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