T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 6701 DEL 2017 Pubblicato il 07/06/2017

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 710 del 2012, proposto da: Fallimento OMISSIS Sporting Club S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Bruni e Elena Cenni, con domicilio eletto presso lo studio Alberto M. Bruni in Roma, via Carducci,4;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Angeletti, Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Angeletti in Roma, via G. Pisanelli, 2; Lega Nazionale Professionisti – L.N.P., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano, Ruggero Stincardini, con domicilio eletto presso lo studio Pierpaolo Salvatore Pugliano in Roma, l.go Messico, 7;

per la condanna

al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata adozione da parte della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C. dei necessari provvedimenti ed atti di controllo sullo stato finanziario del OMISSIS Sporting Club s.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti della F.I.G.C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2017 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Giunge innanzi questo Tribunale la controversia risarcitoria promossa dal Fallimento OMISSIS Sporting Club s.p.a. avverso la F.I.G.C. e la Lega Nazionale dei Professionisti della F.I.G.C. (di seguito L.N.P.), per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterata illegittima iscrizione, a far data dalla stagione calcistica 1991/1992 sino alla dichiarazione di fallimento del 21 ottobre 1994, della società al campionato di competenza; alla omessa richiesta di messa in liquidazione della società ai sensi dell’art. 13, l. 23 marzo 1981, n. 91; alla omessa revoca dell’affiliazione ai sensi dell’art. 10, l. n. 91 cit. e dell’art. 16 delle N.O.I.F..

L’omesso esercizio dei poteri di vigilanza e controllo demandati, dalle norme di legge nonché dalle norme dell’ordinamento sportivo, agli enti federali, più in particolare, avrebbe causato un danno pari all’aumento del passivo sociale, registrato dall’1.7.1990 fino al 31.10.1994, determinato dalla CTU disposta dal Tribunale di Pisa, innanzi al quale la causa è stata originariamente proposta, in € 11.362.051,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

2. Dichiarato il fallimento della società calcistica in data 31 ottobre 1994, con sentenza del Tribunale di Pisa n. 105/94, infatti, la curatela fallimentare ha proposto, innanzi al giudice ordinario, con atto di citazione del 16 ottobre 1995, domanda di risarcimento danni, avverso gli amministratori e i sindaci del OMISSIS S.C., da un lato, e Federazione e Lega Nazionale, dall’altro, a titolo di responsabilità solidale, deducendo che le gravi omissioni della Federazione e della Lega in uno con i descritti illeciti degli amministratori e sindaci della società fallita, avessero concorso a ledere il diritto dei creditori all’integrità patrimoniale della società medesima.

F.I.G.C. e Lega Nazionale, costituitesi in giudizio hanno, innanzitutto, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Prima che il giudizio entrasse nella fase decisoria, con ricorsi rispettivamente del 30 aprile 2010 e del 27 settembre 2010, la F.I.G.C. e la L.N.P. hanno, quindi, proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione che venisse dichiarata la giurisdizione esclusiva del g.a. sulla domanda risarcitoria loro concernente.

Con ordinanza n. 21577 del 19 ottobre 2011, le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dagli enti federali, statuendo la sussistenza della giurisdizione esclusiva del g.a.

Conseguentemente è stata disposta la scissione della causa risarcitoria proposta avverso amministratori e sindaci della società, F.I.G.C. e L.N.P., a titolo di responsabilità solidale: la controversia risarcitoria avverso gli amministratori e sindaci è proseguita innanzi al giudice ordinario, mentre quella avverso Federazione e Lega è stata riassunta innanzi a questo Tar.

3. La curatela, con il presente ricorso, domanda il risarcimento dei danni cagionati dagli enti federali per aver del tutto omesso l’attività di vigilanza economica e contabile sui bilanci del OMISSIS S.C. del 1989/1990, 1990/1991, 1992/1993 e 1993/1994, dai quali era agevole desumere le gravi perdite del capitale sociale, nel corso degli esercizi suddetti, secondo una progressione esponenziale.

La responsabilità della Federazione e della Lega si fonderebbe, in particolare, sul sistema di norme introdotte con la l. n. 91/1981, vigenti all’epoca dei fatti di causa, che prevedevano poteri di controllo di vigilanza ben più penetranti rispetto al regime attualmente vigente, inaugurato con la riforma del 1996 ad opera della l. legge 18 novembre 1996, n. 586, che ha, all’opposto, determinato la definitiva equiparazione della società sportiva professionistica a qualsiasi altra società di capitali con il conseguente arretramento della sfera di controllo degli organi federali sulle società medesime.

3.1. Il quadro normativo vigente all’epoca dei fatti in causa (l. 23 marzo 1981, n. 91), per quel che è di qui interesse, può essere così tratteggiato:

a) con riguardo alle norme disciplinanti i poteri di controllo e vigilanza della F.I.G.C.:

- l’art. 12, l. 23 marzo 1981, n. 91, dettante “Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali”, prevedeva, nel testo vigente prima della riforma del 1996, che “Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI.

Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.

Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive nazionali, l'approvazione ed i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l’attività cui la deliberazione si riferisce.

In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.”;

- l’art. 13, “Liquidazione della società, l. n. 91 cit., statuiva, ancora, che “La federazione sportiva nazionale, per gravi irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell'articolo 2453 del codice civile, indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI.”;

- lo Statuto della FIGC, nel dare attuazione alle suddette disposizioni legislative stabiliva quindi, all’art. 13 che:

1. La F.I.G.C., per delega e secondo modalità approvate dal C.O.N.I., stabilisce i criteri ed esercita il controlla della gestione delle società calcistiche professionistiche.

2. La F.I.G.C., per gravi irregolarità di gestione, può attivare, nei confronti delle società, le procedure di liquidazione previste dalle disposizioni legislative vigenti.

3. Per i compiti di cui ai commi precedenti la F.I.G.C. si avvale, secondo le norme adottate dal Consiglio Federale, della Commissione per la Vigilanza e il Controllo delle società calcistiche professionistiche (CO.VI.SO.C.)”;

- i controlli sulla gestione economico-finanziaria delle leghe e delle società professionistiche erano, poi, disciplinanti dagli artt. 77 ss. delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F) che, nel testo all’epoca vigente stabilivano:

- all’art. 80, che “Alla CO.VI.SO.C. è attribuita una funzione di controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società di calcio professionistiche in relazione all’art. 12, comma 1, l. 23 marzo 1981, n. 91. Per esercitare le sue funzioni la CO.VI.SO.C. può richiedere alle società dati e documenti, può convocare amministratori e sindaci e svolgere ispezioni presso le società.”;

- la possibilità per la CO.VI.SO.C. di effettuare proposte sanzionatorie ai sensi dell’art. 82;

- all’art. 86, al primo comma, che “l’attività di vigilanza e controllo sulla gestione delle società professionistiche è esercitata dalla F.I.G.C. a mezzo della CO.VI.SO.C. attraverso l’esame dei bilanci di esercizio e di situazioni contabili infrannuali delle società stesse”; al terzo comma, inoltre, che “dal bilancio e dalle situazioni infrannuali deve emergere un parametro sintetico indicativo dell’equilibrio gestionale. Tale parametro è rappresentato da un rapporto ‘ricavi/indebitamento’ non inferiore a tre”;

b) quanto ai poteri di controllo della L.N.P., ai fini dell’iscrizione delle società ai rispettivi campionati, l’art. 4 del Regolamento della L.N.P., vigente all’epoca dei fatti, prescriveva una serie di adempimenti a carico delle società ai fini della loro iscrizione, tra i quali: la presentazione di un dettagliato preventivo di gestione e una particolareggiata situazione patrimoniale (lett. c), nonché idonee garanzie volte a coprire l’eventuale disavanzo di gestione delle società (lett. d); con l’espressa previsione, per il caso di inadempienza della società ai prescritti obblighi, che ove “non provveda tempestivamente a regolarizzare la situazione patrimoniale entro i termini che le vengono fissati dal Consiglio di Lega, non può essere iscritta al campionato di competenza, fatti salvi altri provvedimenti previsti dalle norme vigenti” (art. 4, comma 2, reg. cit.).

3.2. La gravità della situazione patrimoniale del OMISSIS SC, afferma dunque la ricorrente curatela, era evidente fin dall'esercizio 1990/91 e non sarebbe potuta e dovuta sfuggire ai controlli della F.I.G.C. e della L.N.P. se i medesimi fossero stati seriamente e diligentemente effettuati, sulla base delle norme sopra richiamate.

Sarebbe, dunque, stata del tutto omessa l’attività di vigilanza da parte degli organi federali a ciò proposti.

In particolare, la F.I.G.C., negli ultimi due anni precedenti il fallimento, avrebbe omesso di adottare quei provvedimenti che il proprio organo di controllo, ossia la Co.Vi.So.C, aveva sostanzialmente segnalato come da adottare indifferibilmente.

Le verifiche ispettive effettuate dalla Co.vi.so.c., in data 3 giugno 1993, 23 novembre 1993 e 24 luglio 1994, in atti, rivelerebbero in modo inequivocabile come l’organo di vigilanza avesse, quanto meno a far data dal 3 giugno 1993, evidenziato la grave esposizione debitoria e le irregolarità di bilancio della società OMISSIS SC.

Le rispettive responsabilità della F.I.G.C. e della L.N.P. emergerebbero peraltro non soltanto dalla trascuratezza con cui sono stati esaminati i bilanci del OMISSIS SC ma, altresì, dalla omessa verifica sia dei prospetti ricavi/indebitamento, sia delle relazioni trimestrali che la stessa società aveva trasmesso alla Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dalle N.O.I.F., che presentavano ictu oculi numerosi e gravi profili di falsità e irregolarità.

4. Si è costituita in giudizio la F.I.G.C., formulando, innanzitutto, istanza istruttoria volta all’acquisizione degli accordi transattivi conclusi tra parti private e curatela innanzi al giudice ordinario.

L’acquisizione delle transazioni viene ritenuta necessaria allo scopo di verificare l’entità del ristoro patrimoniale ricavatone dal Fallimento “nonché al fine di consentire, a beneficio degli altri debitori chiamati a rispondere in solido, l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 1304, comma 1, c.c.”.

La federazione ha poi contestato, nel merito, la fondatezza del gravame per insussistenza del nesso eziologico tra la condotta del proprio organo di controllo (Co.Vi.So.C.) e il danno lamentato dalla curatela.

5. Si è costituita, altresì, la Lega Nazionale eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando, comunque, nel merito, la domanda risarcitoria, in quanto genericamente formulata.

6. Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2017, le parti hanno ampiamente discusso la controversia nel merito.

La difesa federale ha insistito, in via subordinata, sulla richiesta istruttoria volta ad acquisire le transazioni concluse in seno al processo civile.

La difesa della ricorrente curatela si è opposta all'accoglimento della richiesta di acquisizione degli atti di transazione in quanto esulano dal presente giudizio ed in ragione dell'applicabilità dell'art.2055 c.c.

La causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Lega Nazionale Professionisti (ora in Liquidazione).

L’eccezione è infondata.

La L.N.P. è associazione giuridica di diritto privato che associa, al suo interno, le società calcistiche affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai Campionati di serie A e B (così in base all’art. 1, del Regolamento vigente al momento dei fatti in causa) che svolge con autonomia organizzativa ed amministrativa, funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali.

Tra queste, in particolare, e per quanto di precipuo interesse nella presente controversia:

- “detta norme di gestione delle società, nell’interesse collettivo, e riscontra l’osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse” (art. 1, comma 3, lett. f, regolamento L.N.P.);

- ad essa compete il giudizio in merito all’iscrizione delle società calcistiche al Campionato di competenza, che a tale fine le devono trasmettere, entro il termine fissato dal Consiglio di Lega: a) copia dell’atto costitutivo, dello statuto sociale e dell’estratto aggiornato del libro dei soci; b) certificato della cancellaria del Tribunale competente, attestante la qualifica degli amministratori e rappresentanti legali ed i poteri ad essi conferiti, nonché la composizione del collegio sindacale e di eventuali altri organi collegiali; c) elenco degli amministratori; d) elenco dei collaboratori incaricati della gestione sportiva; e) copia dell’ultimo bilancio approvato (art. 2, comma 1, reg. cit.);

Le competenze svolte dalla L.N.P. in merito alle iscrizioni delle società calcistiche ai Campionati di competenza, in base al regolamento vigente all’epoca dei fatti in causa, fondano, quindi, la legittimazione di tale soggetto a resistere, nel presente giudizio, alla domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati proprio dall’iscrizione del OMISSIS SC al campionato di seria A dal 1990/1991 al 1993/1994.

2. Ciò posto quanto alla legittima instaurazione del contraddittorio, il ricorso, nel merito, è infondato.

Giunge, innanzi a questo Tribunale, come ampiamente esposto in fatto, la domanda risarcitoria azionata dalla curatela del Fallimento, originariamente proposta nei confronti degli organi societari e degli organi federali sportivi, per la sola parte attinente alla responsabilità della Federazione nazionale e della Lega, in base a quanto statuito, in punto di giurisdizione, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21577/2011.

Il giudice di legittimità ha, infatti, affermato che “2.1. La duplicità di azioni proposte dalla resistente curatela (l'una nei confronti di soggetti privati, l'altra nei confronti della Figc e della Lega), entrambe aventi ad oggetto un'unica istanza risarcitoria, impone la differenziazione quoad iurisdictionis delle relative domande, attenendo l'una a posizioni giuridiche paritarie, l'altra all'esercizio di poteri autoritativi quali quelli caratterizzanti i rapporti tra un ente pubblico, quale il CONI e le singole Federazioni associate, e i singoli appartenenti ad esso.

2.2. Questa corte, con la sentenza n. 23598 del 2010, ha già avuto modo di affermare, in subiecta materia che la domanda di risarcimento del danno, proposta avverso la Federazione Italiana Gioco Calcio è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre costituisce, di converso, una controversia fra soggetti privati, devoluta al giudice ordinario, quella avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno avanzata contro i singoli componenti della federazione sportiva e della Covisoc, nonché contro la società calcistica concorrente ed i suoi amministratori, per i comportamenti illeciti loro ascritti, che quell'illegittima iscrizione avrebbero indotto.” (Cass. Civ., Sez. Un., ord., 19 ottobre 2011, n. 21577).

Il riparto di giurisdizione vigente in materia, così come affermato nella suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, preclude, dunque, a questo giudice di conoscere direttamente dell’asserita responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci, da un lato, e della Federazione e Lega dall’altro, che secondo la prospettazione della ricorrente curatela avrebbero concorso, ancorché a titolo diverso, nella causazione dell’ingente danno economico subito dalla curatela, ai sensi dell’art. 2055 c.c., dovendo essere necessariamente circoscritta la cognizione del g.a. alla sola responsabilità conseguente al cattivo ovvero omesso esercizio di pubblici poteri da parte degli enti federali coinvolti.

L’anomala situazione processuale venutasi a creare, in conseguenza all’avvenuta scissione della causa originaria azionata nei confronti di tutte le parti convenute a titolo di responsabilità solidale per la produzione del medesimo evento lesivo e che, ontologicamente, proprio per l’unicità del danno, non potrebbe che essere conosciuta da un unico organo giudicante, tuttavia, non può precludere a questo giudice l’accertamento incidentale delle vicende che tale obbligazione hanno interessato.

3. Nelle more della discussione del presente gravame, è emerso, infatti, che dinanzi al giudice ordinario la causa risarcitoria azionata a titolo di responsabilità solidale, proseguita nei confronti dei soli amministratori e sindaci della società, si è conclusa a mezzo di accordi transattivi tra le suddette parti private e la curatela.

L’avvenuta sottoscrizione di tali accordi in sede civile è fatto non contestato dalle parti costituite, come emerge dal verbale d’udienza del 24 gennaio 2017 nonché dalle memorie di replica, e come tale, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., deve essere dal giudice posto a fondamento della propria decisione.

4. L’obbligazione di cui in causa è un’obbligazione solidale di natura extracontrattuale.

Secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, nell’originario atto di citazione del 16 ottobre 1995 nonché nel presente ricorso in riassunzione, il grave danno patrimoniale subito dai creditori sociali, e che la curatela del fallimento, come tale, è legittimata a tutelare in giudizio, è stato, nella sua unicità, cagionato dal concorso delle azioni ed omissioni degli amministratori e sindaci, da un lato, e dalle omissioni della Federazione e Lega, dall’altro.

Nessun dubbio può sussistere, dunque, in merito alla riconducibilità della presente fattispecie risarcitoria di natura aquiliana, essendo tanto la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali quanto la responsabilità della Federazione nei confronti delle società calcistiche, per omesso esercizio dei poteri pubblicistici di vigilanza, una responsabilità ex delicto, entro l’alveo dell’art. 2055 c.c.

Stabilisce, infatti, la norma posta dall’art. 2055 c.c. che “se il danno è imputabile a più persone, ciascuna è responsabile per l’intero nei confronti del danneggiato” (art. 2055 c.c.).

Presupposti della responsabilità solidale sono, dunque, l’unicità del danno e la sua imputabilità a più persone, senza che occorra che le azioni concorrenti rientrino, altresì, in un disegno unitario: ciò che rileva è unicamente che il medesimo danno sia imputabile ai vari responsabili, anche se a titolo diverso.

Se tale è l’oggetto della domanda demandato alla cognizione dell’adito giudice, seppure limitatamente alla parte di apporto causale imputabile alle sole parti pubbliche, il fatto estintivo che ha colpito l’obbligazione in sede civile, in virtù dell’eccezione sollevata della resistente federazione, è inevitabilmente destinata a produrre i suoi effetti anche nell’odierno giudizio.

5. Nella memoria del 23 dicembre 2016, infatti, la Federazione ha chiesto l’acquisizione degli accordi transattivi siglati innanzi al g.o. tra curatela e parti private, tra l’altro, “al fine di consentire, a beneficio degli altri debitori chiamati a rispondere in solido, l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 1304, comma 1, c.c.”.

L’eccezione è stata ribadita in udienza pubblica.

L’art. 1304, comma 1, c.c. stabilisce che “la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne approfittare”.

La giurisprudenza prevalente riconosce, infatti, alla dichiarazione in parola natura di eccezione, non già di atto di volontà del condebitore solidale: ritiene che l’art. 1304 c.c. possa essere invocato dal procuratore alle liti del condebitore solidale, anche se privo di apposito mandato e che la dichiarazione in parola possa essere resa al procuratore alle liti del creditore, non avendo natura di atto naturale recettizio (ex plurimis, Cass. Civ. 19 gennaio 1998, n. 884; 29 agosto 1995, n. 9101; 19 ottobre 1978, n. 4726).

La dichiarazione in parola è, dunque, concepita come una mera deduzione defensionale, implicita nella comune procura alle liti, non come atto di volontà con il quale si dispone dei propri diritti: è un’eccezione in senso stretto.

L’intervenuta transazione non è oggetto di contestazione tra le parti.

All’eccezione mossa dalla federazione ai sensi dell’art. 1304, comma 1, c.c., la curatela si è opposta, in udienza, ritenendo non invocabile la norma di cui all’art. 1304, comma 1, c.c., stante l’applicabilità, nella fattispecie in esame, dell’art. 2055 c.c..

Ebbene, con riguardo alla sfera di applicazione dell’art. 1304, comma 1, c.c., è sufficiente affermare che la norma in esame concerne proprio le obbligazioni solidali tra le quali quelle che trovano titolo nella responsabilità ex art. 2055 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto poi modo di precisare che:

a) la norma di cui all’art. 1304, comma 1, c.c. è applicabile quando il negozio transattivo riguarda l’intero debito;

b) la ratio di tale norma, infatti, “risiede nella comunanza dell'oggetto della transazione, onde di questa può avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio dell'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. Viceversa, tale fondamento non sussiste in presenza di una transazione interna per la singola quota, la quale non può coinvolgere gli altri condebitori, che non avrebbero alcun titolo per profittarne: ma, in ogni caso, ne consegue la riduzione del loro debito per effetto di quanto pagato dal debitore transigente.” (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. I, 17 novembre 2016, n. 23418 richiamando, il principio di diritto già statuito dalle Cass. Civ., Sez. Un., 30 dicembre 2011, n. 30174).

A tale riguardo, giova precisare, come fatto non contestato dalle parti costituite sia non solo l’intervenuta transazione tra curatela e parti private ma anche che la stessa abbia riguardato l’intero debito, non avendo in merito, sollevato alcuna eccezione la ricorrente curatela che delle medesima transazione è stata parte.

Non ravvisandosi alcuna altra ragione ostativa all’applicazione dell’art. 1304, co. 1, rispetto al condebitore solidale la già conclusa transazione deve considerarsi alla stregua di un fatto giuridico, produttivo, in quanto tale, degli effetti che l’art. 1304 gli attribuisce ovvero l’effetto estintivo dell’obbligazione.

Dal che non può che discendere la reiezione del presente ricorso nei confronti della Federazione.

6. Il ricorso è parimenti infondato nei confronti della L.N.P.

Sebbene la Lega, come sopra già rappresentato, abbia competenza in merito all’iscrizione delle squadre ad essa affiliate al campionato, l’esercizio delle sue funzioni avviene, seppure con autonomia organizzativa, sulla base dei criteri e delle norme dettate dalla F.I.G.C., che è e resta comunque il principale soggetto cui è demandata la competenza sul controllo della gestione delle società calcistiche professionistiche (art. 13, Statuto F.I.G.C., vigente all’epoca dei fatti).

Ai sensi dell’art. 6, comma 6, Statuto F.I.G.C., infatti, “la F.I.G.C. determina i criteri delle attività demandate alle Leghe ed esercita su di esse i controlli previsti da apposite norme adottate dal Consiglio Federale con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti”.

In conclusione, se è vero che l’apporto causale della Lega nella causazione del danno lamentato dalla curatela non possa essere escluso in astratto, ancorché in misura del tutto inferiore rispetto alla Federazione, il nesso di causalità tra l’attività posta in essere nella specie dalla Lega e il danno lamentato dalla curatela, essenziale presupposto della responsabilità aquiliana, non risulta essere stato in alcun modo provato.

La ricorrente curatela non fornisce alcun elemento di prova sull’incidenza causale autonoma dell’attività posta in essere dalla Lega rispetto al mancato o scorretto esercizio di tutti poteri di controllo e di vigilanza della F.I.G.C. che si pongono, in ogni caso, a monte dell’attività che la Lega è chiamata ad espletare ai fini dell’iscrizione delle squadre al campionato.

7. In conclusione, per tutto quanto sopra argomentato il ricorso deve essere respinto:

- con riguardo alla Federazione, stante l’applicabilità, nella fattispecie obbligatoria di cui in causa, dell’art. 1304, comma 1, c.c.;

- con riguardo alla Lega, per l’insussistenza del nesso eziologico tra l’attività ad essa demandata dalla F.I.G.C. in materia di iscrizione al campionato e il danno lamentato dalla ricorrente curatela.

8. Stante la complessità delle questioni trattate e le molteplici questioni interpretative emerse nel corso del giudizio, si ravvisano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 24 gennaio 2017, 4 aprile 2017, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

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