T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 11239 DEL 2017 Pubblicato il 11/11/2017
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8528 del 2013, proposto da: Ac OMISSIS Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo e Gianluca Calvieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58; Lega Italiana Calcio Professionistico, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini e Chiara Faggi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
per il risarcimento
del danno per equivalente
previo accertamento dell'insussistenza del diritto alla ripetizione delle somme erogate a titolo di contributo per il minutaggio dei giocatori Under 22 quantificati in euro 222.381,65, stante il contrasto dell'art. 85 delle NOIF lett. C) par. E nella versione applicabile ratione temporis, con la riserva di legge statuale di cui all'art. 23 Cost. e con le disposizioni di applicazione necessaria di natura fiscale disciplinate dall'art. 17 della legge n. 218/1995, e comunque con il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Lega Italiana Calcio Professionistico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’A.C. OMISSIS Calcio ha chiesto la condanna della FIGC e della Lega Italiana Calcio Professionistico al risarcimento dei danni nella misura dei contributi erogati dalla Lega Pro ai fini del minutaggio dei giovani calciatori, pari ad euro 222.381,65, dei quali, in forza dell'applicazione delle sanzioni confermate dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport con il lodo del 16.5.2013, è stata chiesta la ripetizione nei confronti del OMISSIS Calcio, previo accertamento della illegittimità dell'art. 85 delle NOIF lett. C) par. E, per contrasto con la riserva di legge statuale di cui all'art. 23 Cost. e con le disposizioni di applicazione necessaria di natura fiscale disciplinate dall'art. 17 della legge n. 218/1995.
La ricorrente ha esposto di essere stata regolarmente iscritta, nelle stagioni agonistiche 2011/12 e 2012/13, al campionato di Lega Pro rispettivamente in seconda e prima divisione; come da prassi e sulla base dei contratti in essere con i suoi collaboratori e professionisti aveva provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al trimestre gennaio - marzo 2012 entro il mese di aprile (e cioè entro il mese successivo a quello della prestazione per la quale si maturano i compensi) e, nel rispetto della normativa statuale applicabile, aveva effettuato il versamento delle ritenute il giorno 16 del mese successivo al loro pagamento, e quindi il 16 maggio 2012, mentre secondo l'art. 85 lett. C, parte V, delle NOIF le società avrebbero dovuto "documentare alla FIGC — COVISOC (Commissione Vigilanza Società) .... entro 45 giorni dalla chiusura del ... terzo trimestre (31 marzo) – quindi entro il 15 maggio - , l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpcf, dei contributi Enpals ... per detto trimestre ...".
La Procura Federale, con comunicazione del 10.07.12, a seguito di segnalazione della CO.VI.SOC. e sulla base di report della società Deloitte & Touche, aveva contestato alla ricorrente la violazione dell’art. 85 NOIF, per non avere la società provveduto a documentare nei termini prestabiliti l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di marzo 2012; la società veniva quindi deferita innanzi agli organi di giustizia sportiva, i quali, accertata la violazione, la sanzionavano con un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella s.s. 2012/2013.
Tali decisioni erano state impugnate dinanzi al TNAS del CONI, che aveva respinto la domanda, confermando la penalizzazione irrogata con lodo del 16.5.2013.
Il 13.6.2013 la Lega Italiana Calcio Professionistico aveva inviato una richiesta di nota di credito pari a € 222.381,65, relativa ai «contributi di attività ricerca e formazione tecnico agonistica di giovani italiani corrisposti nella ss. 2011/2012», quale restituzione dei contributi versati richiesta sulla base dell'art. 5, comma 2 del regolamento 253/L del giugno 2011.
La ricorrente, premesso che la presente domanda di risarcimento dei danni rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo, dovendosi attribuire natura provvedimentale alle decisioni degli organi di giustizia sportiva, ha dedotto a sostegno del ricorso l’illegittimità, da valutare ai fini risarcitori, di tali atti sulla base dei seguenti vizi:
1) violazione dell'art. 1, comma 2, e dell’art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, come convertito nella legge n.280 del 2003; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell'art.17 del d.lgs. n.218 del 1995.
All’esito dei tre gradi interni all'ordinamento sportivo, alla società ricorrente era stata comminata una sanzione disciplinare in applicazione di una normativa regolamentare in contrasto con i principi costituzionali e con una norma avente rango legislativo e di esclusiva competenza dell'ordinamento statuale, l'art. 85, lettera C), parte V, delle NOIF della Figc, che prevedeva che «le società, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono documentare alla FIGC-CO.VI.SOC., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, sino alla chiusura del predetto trimestre, in favore di tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati».
Relativamente al primo trimestre dell'anno qui di interesse (gennaio-marzo 2012), pertanto, il termine per la documentazione all'organo di controllo interno alla federazione (CO.VI.SOC.) dell'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef cadeva in data 15 maggio 2012.
Il OMISSIS Calcio, pur rispettando la data della comunicazione, aveva materialmente proceduto al pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti prestati nel mese di marzo (e pagati il mese di aprile) il giorno 16 del mese successivo, nel rispetto del D.lgs. 241 del 1997 che, all'art.18, stabilisce che: «Le somme di cui all'art. 17 (fra cui le ritenute IRPEF) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza», id est quello successivo all'avvenuta erogazione degli emolumenti.
Quindi, avendo il OMISSIS Calcio provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al trimestre gennaio - marzo 2012 entro il mese di aprile (mese successivo alla prestazione per la quale si maturano i compensi, secondo la prassi che normalmente si segue nel caso di prestazioni d'opera), aveva effettuato il versamento delle ritenute il 16 del mese successivo al loro pagamento e quindi il 16 maggio 2012.
La norma statale, infatti, consentiva che il pagamento avvenisse entro il 16 maggio, mentre la norma federale imponeva che la comunicazione del pagamento (evidentemente successiva al pagamento stesso) si sarebbe dovuta effettuare entro il 15 maggio (quarantacinque giorni successivi al 31 marzo), cioè il giorno precedente a quello stabilito dalle disposizioni fiscali.
Con la conseguenza, che le società calcistiche, per rispettare la normativa federale, si trovavano costrette ad effettuare il pagamento delle ritenute IRPEF almeno un giorno prima rispetto a quanto stabilito dall'ordinamento statale, in violazione dell'art. 23 Cost., secondo cui «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».
Inoltre, poiché, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 280/2003, l'ordinamento sportivo nazionale è riconosciuto come autonomo «quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale», doveva ritenersi applicabile nel caso di specie la Legge sui conflitti tra distinti ordinamenti giuridici (Legge 218/1995), che, all'art. 17, rubricato «norme di applicazione necessaria», prevedeva «è fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera», proprio con riferimento alla materia fiscale.
2) violazione del principio di proporzionalità, in relazione al sacrificio economico connesso alla minima sanzione sportiva irrogata, eccessivamente afflittivo e manifestamente sproporzionato rispetto alla violazione accertata.
3) sulla domanda incidentale di accertamento negativo del potere della Lega di revocare i contributi erogati e sulla domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno per equivalente:
la società ricorrente aveva quindi richiesto che la normativa NOIF venisse interpretata in conformità con i precetti costituzionali e con la normativa legislativa statuale di applicazione necessaria, e che venisse, pertanto, disapplicata, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare pari ad un punto di penalità.
Il Collegio arbitrale, tuttavia, aveva escluso di essere titolare del potere di disapplicazione, confermando la penalizzazione di un punto, che aveva poi dato origine alla ripetizione dei «contributi di attività ricerca e formazione tecnico agonistica di giovani italiani corrisposti nella ss. 2011/2012», in quanto, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, erano escluse dal beneficio le società alle quali erano stati irrogati punti di penalizzazione dai competenti Organi di Giustizia Sportiva in conseguenza di violazioni regolamentari ed amministrative.
La ricorrente ha concluso chiedendo il risarcimento del danno subito, pari alla misura del contributo da restituire, previo accertamento incidentale della illegittimità della penalizzazione.
Si sono costituite la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, resistendo al ricorso; le parti resistenti hanno altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, attenendo la controversia a rapporti patrimoniali tra società e associazioni dell’ordinamento sportivo, devolute, ai sensi dell’art. 3, comma 1, l. 280/2003 alla cognizione del giudice ordinario.
Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione, che deve essere accolta in quanto fondata.
La materia oggetto di causa, infatti, riguarda diritti soggettivi disponibili di contenuto patrimoniale, appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.
La ricorrente ha contestato, in particolare, la ripetizione da parte della Lega Professionisti dei contributi ottenuti per l’«attività di ricerca e formazione tecnico agonistica di giovani italiani corrisposti nella ss. 2011/2012», richiesta a seguito dell’intervenuta penalizzazione di punti 1 per non avere documentato nei termini previsti dal regolamento federale il pagamento delle ritenute Irpef.
La penalizzazione di un punto è stata applicata dalla Federazione sulla base dell'art. 10 del CGS, secondo cui "il mancato pagamento, nei termini prefissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef dei contributi Enpals ... comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica".
La ripetizione dei contributi concessi è stata invece richiesta dalla Lega Nazionale nel rispetto di quanto disposto con il C.U. n. 253 del I giugno 2011, che ha previsto l’esclusione dal beneficio della ripartizione dei corrispettivi delle società ... "alle quali saranno irrogati punti di penalizzazione dai competenti organi di giustizia sportiva in conseguenza di violazioni regolamentari ed amministrative poste in essere nella stagione sportiva 2011/2012" (punto 5.1), precisando che "le somme eventualmente già accreditate ed erogate alle società sportive in caso di mancato rispetto anche di una sola delle precedenti disposizioni dovranno essere restituite alla Lega la quale provvederà al recupero delle stesse addebitandole sulla scheda conto campionato delle società" (punto 5.2).
La ripetizione del contributo, benché collegata alla penalizzazione di un punto nel campionato, non può essere qualificata come danno patrimoniale conseguente all’applicazione della sanzione della penalizzazione, costituendo, piuttosto, circostanza autonoma solo occasionalmente derivante dalla sanzione, in considerazione del disposto del CU citato che prevede, altrettanto autonomamente, l’esclusione dal beneficio per le società colpite da penalizzazioni.
Al riguardo deve infatti farsi riferimento, a fronte della prospettazione di un danno asseritamente riconducibile ad attività provvedimentale illegittima, come prospettato dalla ricorrente, all’art. 1223 c.c., applicabile nell'ambito della responsabilità extracontrattuale in forza del rinvio di cui all'articolo 2056 c.c., che disciplina l'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto che si traducono in danno risarcibile, ove costituiscano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita.
Tale rapporto di stretta ed immediata conseguenzialità non è certo ravvisabile nel caso di specie, se si considera che, come sopra delineato, la non spettanza e conseguente ripetizione dei contributi discende non direttamente dalla sanzione irrogata ma dalla autonoma deliberazione della Lega Professionisti che ha stabilito l’esclusione delle società penalizzate dal beneficio.
Le due vicende si presentano, quindi, del tutto autonome l’una dall’altra, come evidenziato dalle resistenti.
Ciò premesso, la questione afferente la spettanza o meno del contributo rientra poi, ove svincolata dalla irrogazione della sanzione, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.
Come già affermato dalla Sezione in analoghi casi, tali controversie sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, come stabilito dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto legge 19.8.2003 n. 220, e dell'articolo 133, co. 1, lett. z), c.p.a., il quale ultimo, riprendendo il contenuto degli altri due articoli citati, attribuisce al giudice ordinario le controversie inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti (TAR Lazio, sez. I ter, sentenze nn. 2441/2017, 6899/2016).
Il contributo in questione costituisce infatti una obbligazione di diritto privato avente ad oggetto una prestazione pecuniaria, ed ha per oggetto rapporti patrimoniali tra la società e la Lega Professionisti (associazione non riconosciuta di diritto privato).
Nel caso di specie, l'ipotesi della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo configurata dall'art. 3 D.L. 220/2003 e dall'art. 133 lett. z) c.p.a. è da escludere posto che la giurisdizione amministrativa comprende unicamente l'attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva (Cass. Civ., S.U. 23.3.2004, n. 5775): ipotesi che non ricorre nella fattispecie, il cui petitum sostanziale investe diritti soggettivi disponibili di natura patrimoniale, concernendo il pagamento di un contributo previsto in forza della normativa interna dell'associazione LNP.
Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione.
In applicazione dell'istituto della translatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, co. 2, c.p.a. e dall'art. 59 della legge n. 69/2009, la causa va rimessa al giudice ordinario dinanzi al quale deve essere riassunta, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Ricorrono, in considerazione della natura della questione controversa e dell’esito del giudizio, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la causa alla giurisdizione del giudice ordinario;
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore