T.A.R. LAZIO – SENTENZA N. 9667/2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6754 del 2020, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Pierfrancesco Palatucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierfrancesco Palatucci in Roma, viale Giuseppe Mazzini 9-11;

contro

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Nicolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa misura cautelare, di tutti gli atti emanati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Lega di Serie B con i quali la società ricorrente è stata retrocessa, nonché dei C.U. nn. 208/A/2020 e 40/A/2019 del Consiglio Federale della F.I.G.C..

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2020 il dott. Raffaello Scarpato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società -OMISSIS- ha introdotto il presente giudizio premettendo di essere stata attinta, nel corso del Campionato di calcio di Serie “B” relativo alla stagione sportiva 2019/2020, dalla sanzione disciplinare di due punti di penalizzazione, in ragione del ritardato pagamento di una mensilità ad alcuni dipendenti o collaboratori addetti al settore sportivo.

Tale sanzione è stata impugnata dinanzi agli organi della giustizia sportiva, che hanno respinto il ricorso, rendendo così definitiva la penalizzazione inflitta. Pertanto, la società ricorrente ha chiuso il campionato con il punteggio di 44 punti, in luogo dei 46 derivanti dalla disputa delle gare, risultando terzultima nella classifica finale, con conseguente retrocessione alla serie “C”, in applicazione delle norme federali in vigore.

L’avvenuta retrocessione è stata successivamente impugnata dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, unitamente a due atti del Consiglio Federale (C.U. n. 208/A/2020 e C.U. n. 40/A/2019). Il ricorso è stato respinto con decisione emanata e notificata in data 26 agosto 2020.

Tanto premesso, la società ricorrente ha evidenziato che la citata decisione del Collegio di Garanzia del 26 agosto 2020, in quanto emanata oltre il termine perentorio di 15 giorni dal deposito del ricorso (avvenuto in data 10 agosto 2020), doveva ritenersi priva di effetti, con conseguente rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 218 comma 2 del D.L. 34/2020 e possibilità di diretta impugnazione dei relativi provvedimenti federali dinanzi a questo Tribunale (in applicazione del comma 3 del medesimo articolo 218 cit.).

La ricorrente ha proposto detta impugnazione, affidando il gravame ai seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 49 delle N.O.I.F., il quale prevede che il Campionato di serie “B” si compone di 22 squadre, salvo che per la stagione 2019/2020 - eccesso di potere, manifesta irragionevolezza ed illogicità - violazione del legittimo affidamento;

2) eccesso di potere, irragionevolezza ed illogicità manifesta, contraddittorietà interna al provvedimento ed ulteriore violazione dell’art. 49 delle N.O.I.F.;

3) violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 - eccesso di potere - insufficienza e soprattutto illogicità della motivazione;

4) sussistenza di errori di giudizio nella decisione n. 43/2020 del Collegio di Garanzia dello Sport e, segnatamente:

a) nella parte in cui il Collegio ha ritenuto che il contenuto del C.U. 208/A del giugno 2020 atteneva alla conferma, per la stagione 2020/2021, del format del Campionato di Serie “B” a 20 squadre;

b) nella parte in cui è stata censurata la non tempestiva impugnazione, da parte della ricorrente, del comunicato ufficiale n. 244/A del 26 giugno 2020, non direttamente lesivo;

c) nella parte in cui è stata censurata la non tempestiva impugnazione, da parte della ricorrente, del C.U. n. 40/A del 31 luglio 2019, divenuto lesivo solo in un secondo momento;

d) nella parte in cui è stata disposta l’inammissibilità dell’impugnativa del C.U. n. 40/A perché “adottato a seguito di un’assemblea che ha approvato i contenuti trasfusi nel comunicato e nella quale era presente anche il -OMISSIS-, che ha votato a favore della deliberazione assembleare”;

e) nella parte in cui è stata confusa una precedente impugnativa del C.U. n. 208/A/2020, effettuata dal -OMISSIS-, con il presente ricorso;

f) nella parte in cui sono stati effettuati erronei richiami alla sentenza del T.A.R. del Lazio nr. 8603/2020 circa la deroga all’art. 49 delle N.O.I.F..

Si sono costituite la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Lega Nazionale Professionisti di Serie “B” che hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al C.O.N.I. e per tardività dell’impugnazione del C.U. nr. 208/A dell'8 giugno 2020, del C.U. n. 244/A del 26 giugno 2020 e del C.U. n. 40/A del 30 luglio 2019.

Inoltre, le parti resistenti hanno eccepito la tempestività della decisione del Collegio di Garanzia per lo Sport, evidenziando che il -OMISSIS- aveva depositato il ricorso in data 11.08.2020 e che la decisione giustiziale era intervenuta in data 26.08.2020 e, dunque, entro il termine di quindici giorni previsto dalla normativa di settore.

Infine, la F.I.G.C. e la Lega di Serie “B” hanno controdedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso, evidenziando che la scelta di far retrocedere in serie “C” nr. 4 squadre per la stagione sportiva 2019/2020 e di limitare il campionato d 2020/2021 a nr. 20 squadre era stata assunta dalla Lega di Serie “B” anche con il voto favorevole del -OMISSIS-, escludendo altresì che nel caso di specie vi fosse stata alcuna violazione dell’art. 49 delle N.O.I.F..

Va scrutinata, in via preliminare, la questione afferente alla tempestività della decisone del Collegio di Garanzia dello Sport emessa e notificata in data 26 agosto 2020.

La società ricorrente ha ritenuto tardiva la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso notificato ai fini del deposito in data 10 agosto 2020, in quanto emanata e notificata in data 26.08.2008, e, dunque, oltre il quindicesimo giorno dal deposito del ricorso.

La deduzione della ricorrente è infondata.

Sul punto, i resistenti hanno eccepito che il deposito del ricorso presso l’organo adito era avvenuto in data 11 agosto 2020, con conseguente tempestività della decisione del Collegio.

Viene in considerazione la disposizione di cui all’art. 218 comma 2 del D.L.nr. 34/2020, che recita: “…Il ricorso relativo a tali controversie, previamente notificato alle altre parti, è depositato presso il Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta è priva di effetti. La decisione è impugnabile ai sensi del comma 3”.

La norma fa chiaramente riferimento al “deposito” del ricorso, che deve essere effettuato entro sette giorni dalla pubblicazione dell’atto: da tale momento decorre il termine perentorio di quindici giorni a disposizione del Collegio per la decisione.

La disposizione di legge è stata recepita e specificata dal Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all’art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici” (approvato con deliberazione del Presidente del C.O.N.I. n. 38/23 del 10 giugno 2020”), richiamato dalla medesima ricorrente. In particolare l’art. 2 del regolamento dispone che: “Il giudizio è introdotto tramite ricorso trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza, se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione dell’atto impugnato, restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o deduzione di nuove prove”.

In sostanza, il deposito del ricorso presso il Collegio di Garanzia dello Sport deve avvenire in formato elettronico a mezzo pec all’indirizzo collegiogaranziasport@cert.coni.it..

Dal perfezionamento di tale deposito decorre il termine di 15 giorni per la decisione.

Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato la comunicazione via pec datata 10.08.2020, da cui emerge che il ricorso è stato trasmesso al Collegio di Garanzia presso l’indirizzo indicato ai fini del deposito, ma non ha allegato una valida ricevuta di avvenuta consegna, idonea a certificarne la ricezione da parte dell’organo giustiziale.

Pertanto dagli atti non emerge che il ricorso è stato depositato in data 10 agosto 2020, come dedotto dalla società ricorrente.

Venendo al merito del ricorso, lo stesso è infondato e va respinto.

Con il primo ordine di motivi, la Società -OMISSIS- ha dedotto che in forza dell’art. 49 delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.), del Comunicato Ufficiale del Consiglio Federale n. 40/A/2019 e poi del Comunicato Ufficiale n. 208/A/2020, al campionato di Serie “B” per la stagione sportiva 2020/2021 avrebbero dovuto partecipare ventidue squadre, in luogo delle venti squadre ammesse. Pertanto, per colmare la vacanza di organico rispetto al numero di squadre ammesse, si sarebbero dovuti adoperare i meccanismi costituiti dalla procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse (art. 49, comma 5 N.O.I.F.), nonché in subordine dalla procedura di ripescaggio (art. 49, comma 6 N.O.I.F.): in base a tali procedure il -OMISSIS- avrebbe avuto pieno titolo ad essere riammesso al campionato 2020/2021, in quanto seconda migliore classificata tra le società retrocesse.

Secondo le prospettazioni della società ricorrente, dunque, a fronte del sopra richiamato quadro normativo, il Consiglio Federale e la Lega Nazionale avrebbero illegittimamente limitato il prossimo campionato di Serie “B” a sole venti squadre, in assenza di un’espressa delibera che li abilitasse a tale riduzione, derogatoria rispetto alla regola generale contenuta nell’art. 49, comma 1 lettera a) delle NOIF.

Il motivo è privo di pregio.

L’art. 49 delle N.O.I.F., rubricato “ordinamento dei campionati” stabilisce, per quel che in questa sede interessa, che il Campionato di Serie “B” si compone di ventidue squadre e che retrocedono alla serie “C”, al termine del Campionato, le squadre che si classificano dal diciannovesimo al ventiduesimo posto.

La norma si chiude con una disposizione transitoria che stabilisce, solo per la stagione sportiva 2019/2020, la partecipazione al girone della serie “B” di venti squadre, anziché di ventidue.

Il successivo articolo 50 delle N.O.I.F. è rubricato “modifiche all’ordinamento dei campionati”.

La norma conferisce espressamente, in via generale e senza ulteriori specificazioni, al Consiglio Federale il potere di modificare con delibera l’ordinamento dei campionati, disciplinato dal precedente articolo 49.

Il secondo comma dell’art. 50 delle N.O.I.F. stabilisce, peraltro, che la delibera con la quale vengono modificati l’ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.

Secondo le prospettazioni della ricorrente nessuna delibera della Lega di Serie “B”, né tantomeno del Consiglio Federale, sarebbe stata adottata per stabilire una riduzione del numero delle squadre per la stagione 2020/2021 rispetto al numero di 22 indicato all’art. 49, comma 1 lettera a) delle NOIF.

Dall’esame della documentazione allegata emerge che:

- con CU 40/A del 30 luglio 2019 il Consiglio Federale ha deliberato che per il Campionato 2019/2020, relativamente alla Serie “B”, le retrocessioni dirette al Campionato di Serie “C” avrebbero riguardato le squadre classificate all’ultimo, penultimo e terz’ultimo posto del Campionato Serie “B” e che la squadra quart’ultima classificata sarebbe stata retrocessa direttamente se il distacco dalla quint’ultima classificata avesse superato i 4 punti;

- con C.U. nr. 208/A del 08.06.2020 il Consiglio Federale ha deliberato che il numero delle promozioni e delle retrocessioni previsto dalle norme federali all’atto dell’avvio della stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati professionistici dovesse rimanere invariato: ciò al fine di non modificare il numero delle promozioni e delle retrocessioni come individuato dalle norme federali all’atto dell’avvio della stagione sportiva 2019/2020 e di evitare le conseguenti ripercussioni sull’ordinamento dei Campionati professionistici per la stagione sportiva 2020/2021, così da rispettare quanto prescritto dalle vigenti disposizioni federali;

- ancora, con il CU nr. 244/A del 26 giugno 2020, il Consiglio Federale ha preso atto che, in conseguenza di quanto previsto dal precitato CU nr. 208/A, per la stagione sportiva 2020/2021 la Lega di Serie “A” sarà composta da un girone unico di 20 squadre, la Lega di Serie “B” da un girone unico di 20 squadre e la Lega Pro da 3 gironi di 20 squadre ciascuna.

Emerge chiaramente da tali comunicati ufficiali come il Consiglio Federale abbia deliberato che il campionato di Serie “B” relativo alla stagione 2019/2020 si sarebbe dovuto concludere, relativamente alle retrocessioni, secondo quanto già deliberato dal C.U. nr. 40/A e, dunque, con retrocessione diretta al Campionato di Serie “C” delle squadre classificate all’ultimo, penultimo e terz’ultimo posto.

La società ricorrente si è classificata al terzultimo posto ed in esecuzione delle delibere sopra citate deve retrocedere alla serie inferiore.

Le delibere impugnate non violano l’art. 49 delle N.O.I.F., né le altre disposizioni di rango superiore indicate dal ricorrente.

L’art. 50 delle N.O.I.F. conferisce espressamente al Comitato Federale il potere di modificare, con delibera, l’ordinamento dei campionati, come avvenuto nel caso di specie.

Peraltro, la delibera del Comitato Federale nr. 208/A del 08.06.2020 risulta emanata nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 che, com’è già stato evidenziato da questo Tribunale, “è norma eccezionale, che attribuisce alle federazioni sportive poteri di regolazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, relativi, tra l’altro, alla prosecuzione ed alla conclusione delle competizioni….....la norma di legge sopra citata attribuisce, del tutto condivisibilmente, poteri eccezionali alla federazione, anche in deroga alle disposizioni dell’ordinamento sportivo, in ragione dell’urgenza e della gravità della situazione epidemiologica legata al COVID-19.”(cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sent. Nr. 8603/2020).

Ne deriva l’inconsistenza delle censure dedotte dal ricorrente, anche nella parte viene sostenuta la mancanza di una delibera “espressa” che determini in maniera chiara la deroga alla regola generale di cui all’art. 49 delle N.O.I.F..

Ebbene, tale delibera è chiaramente ed espressamente rinvenibile nel più volte citato C.U. nr. 244/A del 26 giugno 2020 e, ancor prima, nel C.U. nr. 208/A del 08.06.2020.

Si prestano a trattazione congiunta il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità della propria retrocessione, deducendo che la stagione 2019/2020, appena conclusasi, era stata pesantemente influenzata dall’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, con conseguente sospensione del campionato e successiva riattivazione secondo modalità peculiari e conclusione posticipata al 20 agosto 2020. In tale quadro, secondo le prospettazioni della ricorrente, il Consiglio Federale avrebbe dovuto disporre il blocco o la riduzione delle retrocessioni, innalzando il numero delle squadre partecipanti al prossimo campionato. Ciò avrebbe consentito il rispetto di quanto previsto dal più volte citato art. 49 delle N.O.I.F.. ed avrebbe evitato o ridimensionato i danni causati - soprattutto alle società economicamente meno strutturate o più esposte come il -OMISSIS- - dalla sospensione del campionato e dalla successiva riattivazione dello stesso con le limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica.

Con il terzo motivo è stato poi espressamente impugnato il comunicato 208/A, nella parte in cui la decisione di conferma del numero delle retrocessioni è così motivata: “anche al fine di non modificare nel corso della presente stagione sportiva il numero delle promozioni e delle retrocessioni come individuato dalle norme federali all’atto dell’avvio della stagione sportiva 2019/2020 e di evitare le conseguenti ripercussioni sull’ordinamento dei Campionati professionistici per la stagione sportiva 2020/2021, così da rispettare quanto prescritto dalle vigenti disposizioni federali”.

Entrambi i motivi di ricorso sono infondati, dovendosi richiamare quanto ripetutamente statuito da questo Tribunale in merito alle scelte discrezionali delle federazioni sportive e del C.O.N.I. in relazione all’adozione, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, dei provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati per la stagione sportiva 2019/2020, nonchè dei conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021 (Art. 218 D.L nr. 34/2020).

In particolare, sul punto è stato chiarito che: “il sindacato sulla ragionevolezza, nel caso di specie, non può non tenere conto, oltre ai richiamati limiti del sindacato sulla ragionevolezza delle scelte federali, di ulteriori due fattori determinanti che non consentono di indirizzare la valutazione del giudice amministrativo sulla base dei canoni ordinari, il primo collegato alla situazione sanitaria emergenziale che – come detto - ha assunto ed assume ancora connotati di estrema eccezionalità ed in relazione alla quale è (stato) necessario adottare misure di carattere altrettanto eccezionale (come nella fattispecie in esame) ed in grado di contemperare, nel miglior modo possibile, interessi anche contrapposti ed il secondo riguardante l’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo (ribadita, ancora una volta, dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 160/2019), tanto che il sindacato sull’azione delle Federazioni sportive deve essere tale da non incidere su di esso, a meno che (l’azione) non incida su questioni di peculiare rilievo per l’ordinamento giuridico nazionale; - che, in linea di principio, “nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra più esigenze contrapposte ma ugualmente tutelate, è normale che si prospetti una intera gamma di soluzioni possibili. In taluni casi, è la stessa legge ad indicare, in modo vincolato, la soluzione da preferire; in altri, la legge si limita a delimitare l'àmbito delle scelte consentite, lasciando l'autorità amministrativa libera di effettuare la scelta definitiva fra più opzioni ugualmente legittime. Questo è ciò che comunemente si chiama discrezionalità amministrativa. Pertanto, ai fini del sindacato di legittimità non ci si deve chiedere se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve chiedere piuttosto se il sacrificio sia "ragionevole" tenuto conto della pluralità di valori e della necessità di stabilire un equilibrio fra loro” e che l'autorità deve ponderare queste scelte discrezionali con cautela e senso di responsabilità; e che ogni soluzione ipotizzabile sarà suscettibile di critica. Ma non è detto che si tratti in ogni caso di critiche assumibili in termini di legittimità; accanto al sindacato di legittimità, proprio del giudice, l'ordinamento configura anche un sindacato di merito politico-amministrativo (avente per oggetto specificamente l'adeguatezza, la convenienza, l'opportunità dei provvedimenti) che si esercita nelle sedi e nelle forme della democrazia rappresentativa” (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 3 del 1993)… e ciò vale a maggior ragione nella vicenda in esame in cui viene in rilievo il richiamato principio di autonomia dell’ordinamento sportivo. In particolare il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della F.I.G.C. per quanto osservato dal Collegio di Garanzia, anzitutto con riferimento al fatto che la presunta irragionevolezza è “sostenuta e declinata nei vari ricorsi secondo criteri soggettivi, confacenti ciascuno alla particolare posizione ed allo specifico interesse di ognuna delle parti, talvolta finanche in contrasto rispetto a quelle delle altre parti (…) fondata su mere valutazioni individuali che, come tali, non tengono conto dell’insieme – e mai oggettiva, realmente connessa a considerazioni obiettive e funzionalità ed alla coerenza sistemica” (T.A.R. Lazio, Roma 08806/2020; 08916/2020).

Tanto premesso, deve rilevarsi che nel caso di specie i profili di irragionevolezza, illogicità manifesta e contraddittorietà denunciati dalla società ricorrente non siano supportati da valide argomentazioni, dovendo al riguardo rilevarsi che tutte le squadre del campionato di Serie “B” (piccole, medie o grandi) hanno dovuto affrontare e risolvere problematiche legate alla disputa di gare ravvicinate, ovvero al clima più caldo dei mesi di luglio ed agosto, ovvero ancora alle frequenti trasferte.

Peraltro, appare ragionevole che i competenti organi dell’ordinamento sportivo abbiamo cercato di limitare i danni e gli stravolgimenti inevitabilmente connessi al repentino scoppio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tentando, per quanto possibile, di concludere la stagione in corso (2019/2020) secondo le regole prefissate, anche al fine di evitare inevitabili effetti “a catena” sulle stagioni successive.

Per tali assorbenti ragioni, le deduzioni della ricorrente si risolvono in mere critiche all’operato delle federazioni o del C.O.N.I., tese a sostenere profili di irragionevolezza, disparità di trattamento, ovvero ancora difetti motivazionali che non sussistono e si risolvono in mere deduzioni prive di reale fondamento, oltre che di concreto riscontro.

Le argomentazioni che precedono, estese ai motivi di merito del ricorso, esonerano il Collegio dalla disamina delle censure di cui al quarto motivo di ricorso, non sussistendo al riguardo un distinto interesse della parte ricorrente.

Possono ritenersi assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso formulate dalle parti resistenti.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Sussistono, in ragione della novità della questione oggetto di giudizio, giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore

 

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