TRIBUNALE DI LUCCA – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 397/2019 DEL 15/07/2019

 

 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonsina Manfredini ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...)promossa da:

(...)A.R.L., in persona del l.r. p.t. Federico RAFFO il patrocinio dellavv. Damiano PUCCI ed elettivamente domiciliata presso il difensore nello studio in Viareggio, via Aurelio Saffi n. 3 giusta procura allegata al ricorso introduttivo

Ricorrente-opponente

                           e

(...)con il patrocinio dell’avv. Riccardo DIAMANTI e dell’avv. Danilo BELLINI ed elettivamente domiciliato presso i difensori in Lucca, via del Toro 5 (Studio avv. Mario Andreucci) giusta procura allegata alla memoria di costituzione

Resistente-opposto

Oggetto: opposizione a d.i. (retribuzione)

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente giudizio trae origine dall’emissione da parte di questo giudice del decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo n. 409/2018 con cui è stato ingiunto alla società (...)a.r.l. il pagamento in favore dellodierno opposto della somma di € 25.000,00, oltre interessi e rivalutazione come da domanda, nonché delle spese della procedura di ingiunzione.

L’emissione del d.i. era stata richiesta da (...)in quale deduceva di aver stipulato un contratto con l’odierna opponente per lo svolgimento dell’attività di direttore tecnico della SSD (...) a.r.l., iscritta al campionato di Eccellenza, pattuendo un compenso mensile di 2500 euro. Il (...)assumeva che, in forza di tale contratto, aveva lavorato fino al 29 novembre 2016, data in cui aveva rassegnato le dimissioni giacché dal febbraio 2016 la società aveva cessato di  corrispondergli le sue spettanze. In seguito egli, invano, aveva chiesto il pagamento della somma di € 25000,00 ancora dovutagli.

Con il ricorso in opposizione la società ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario “in ragione della sussistenza di una clausola compromissoria in materia di controversie economiche insorte tra i direttori sportivi e le societa' sportive dilettantistiche”,  nonché la non provenienza dalla società della documentazione che, a detta del (...), sarebbe stata da lei emessa, e su cui era stata fondata la richiesta di emissione del d.i.

A sostegno  del  “difetto di  giurisdizione”  l’opponente richiama  il contenuto dell’art 25-bis  del Regolamento della Lega Nazionali Dilettanti Gioco Calcio che prevede che la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), è competente a giudicare, in prima istanza,

-su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le “voci premiali” e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 ter, delle N.O.I.F.. e anche -su  tutte  le  controversie  insorte  tra  Collaboratori  della Gestione  Sportiva  di  cui  all’art.  47  bis del  presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale di cui all’articolo 94 quater, delle N.O.I.F..”

L’art. 25-bis suddetto, al comma 4, dispone che Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva e deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese”. Lo stesso comma sancisce che “l’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo rilevabile d’ufficio”.

La causa è stata istruita documentalmente.

***

L’opposizione è infondata e non meritevole di accoglimento.

Preliminarmente deve ritenersi infondata leccezione di difetto d giurisdizione proposta da parte opponente,  quand’anche  riqualificata  in  termini  di  eccezione  d’improponibilità  della  domanda,  in conformità con l’orientamento della Corte Suprema di Cassazione.

Vale poi la pena di osservare che, nel caso di specie, la cessazione dell’attività lavorativa da parte dell’opposto è avvenuta alla fine di novembre 2016: la stagione successiva era dunque quella 2017/ 2018 con termine della stagione alla fine del campionato (maggio-giugno 2018). Ebbene il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato il 25.8.2018, quando era ormai spirato il termine previsto dall’art 25-bis suddetto: quindi il reclamo, se proposto, avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile.

E’ di chiara evidenzia che, in siffatta situazione, appare impensabile che le ragioni economiche dell’odierno opposto possano rimanere prive di tutela giurisdizionale.

Tanto osservato, si rileva che nel ricorso in opposizione non vi è alcuna contestazione circa l’esistenza  del  rapporto di  lavoro  per  come  descritto  nel  ricorso  per  ingiunzione  e  circa l’entità  del compenso pattuito: tale rapporto di collaborazione è anzi confermato dalle argomentazioni svolte dalla società sportiva che neppure contesta la durata del rapporto, limitandosi a eccepire che, in relazione alle prestazioni rese tra febbraio e settembre, “fra le parti sorsero contestazioni in ordine alle prestazioni ivi indicate” e, “non a caso, la opponente non rilasciò alcuna ricevuta, neppure per accettazione, in calce ai relativi documenti.

Appare allora evidente che, a prescindere dalle varie eccezioni sollevate da parte opponente circa la provenienza della documentazione posta a fondamento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, abbiamo la non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta dal sig. (...), sicché la società avrebbe dovuto dedurre e provare un così grave inadempimento da parte del sig. (...)alle obbligazioni contrattualmente assunte, da poter opporre l’eccezione di inadempimento, e opporla in concreto, sì da paralizzare le pretese economiche dell’odierno opposto. La Società poi avrebbe potuto, diversamente, eccepire l’avvenuto pagamento di quanto richiesto dal (...), ma nulla di tutto questo è avvenuto e a ciò consegue il rigetto dell’opposizione e la conferma della debenza delle somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, con relativa condanna a carico della società.

Spese di lite a carico dell’opponente, come per legge. Esse sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 avuto riguardo al valore della causa, all’attività svolta e agli ulteriori criteri e parametri di cui al predetto D.M.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il d.i. n. (...) del 24.8.2018.

Condanna altresì l’opponente a rimborsare a (...)le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.015,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a. Sentenza resa ex articolo 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 15 luglio 2019

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini

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