TRIBUNALE DI AREZZO – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 235/2016 DEL 21/04/2016

 Tribunale Ordinario di Arezzo

SEZIONE LAVORO

DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

 

 

il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando

 

SENTENZA

 

nella causa promossa da:

 

(...) S.R.L., GIÀ U.S.D. (...) S.R.L. con lavv. SCACCHI FRANCESCO

 

(...)
CONTRO

con l'avv. BENEDETTI ALESSANDRO, DI MARTINO MARIA CLARA

 

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo 

 

Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c.,

 

  1. accoglie in parte il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
  2. condanna parte opponente al pagamento in favore del sig. (...) della somma di euro 100.954,73 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo;
  3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 4.860,00 oltre IVA e CAP.

Arezzo, 21/04/2016

 Il Giudice dr. Leonardo Pucci

 

MOTIVAZIONE

 

 

il ricorso è stato accolto solo in parte sulla base delle seguenti considerazioni:

 

 

  1. parte ricorrente, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 681/2014 con il quale parte opposta chiedeva il pagamento dell'importo di euro 101.400,00 oltre accessori e spese della fase monitoria, a titolo di indennizzo una tantum per il recesso dal contratto di collaborazione intercorso tra le parti e per compensi maturati e non versati.
  1. I motivi principali del presente giudizio, risiedono nel fatto che la società opponente assume: che sussisterebbe un difetto di giurisdizione ai sensi dellart. 29 dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro e lart. 53 dello Statuto della Lega nazionale Dilettanti; che, in subordine, vi sarebbe comunque un difetto di competenza del giudice del lavoro, in quanto la vertenza sarebbe tra la società e un soggetto iscritto ad apposito albo; che la risoluzione sarebbe stata per giusta causa e, dunque, non spetterebbe alcuna somma per i compensi successivi al recesso; che, in subordine, si ricadrebbe in una ipotesi di risoluzione per mutuo consenso; che non sarebbe, comunque dovuto limporto di euro 8.000,00 in quanto anticipato ad inizio rapporto e non restituito; che l’indennità non sarebbe dovuta perché il (...) ha prestato acquiescenza alla risoluzione; che dovrebbe essere detratto quanto percepito dallopposto dopo la risoluzione; che la stessa parte opposta, nell’esecuzione dell’incarico, avrebbe causato una serie di danni alla società opponente e che, detti danni, richiesti in via riconvenzionale sarebbero ben maggiori degli importi ingiunti anche laddove questi ultimi fossero considerati dovuti.

Al contrario, parte opposta ribadisce le proprie posizioni, eccependo in via preliminare la decadenza dallopposizione per superamento dei 40 giorni dalla notifica del provvedimento e, nel merito, evidenziando come le asserite doglianze dell'opponente siano totalmente infondate.

  1. In  via  preliminare,  non  è  fondata  l’eccezione  dellopposto  relativamente all’inammissibilità dellopposizione per tardività.

Infatti, il decreto ingiuntivo risulta notificato in data 29 dicembre 2014 presso il legale rappresentante e soltanto in data 7 gennaio 2015 presso la sede legale dellUnione Sportiva.

Sul punto, lart. 145 c.p.c. prevede che, per quanto concerne la notificazione alle persone giuridiche, quest’ultima «può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nellatto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».

Ma nel caso di specie, non è possibile ritenere che si versi nelle condizioni indicate dalla norma processuale richiamata, in quanto tanto il ricorso per ingiunzione, quanto il decreto ingiuntivo non indicano nel loro interno il nominativo preciso del legale rappresentante, né tantomeno gli altri dati richiesti dalla norma.

Rimane del tutto irrilevante, allora, che tutte le relative indicazioni siano contenute nella relata di notifica, stante il tenore della norma, la quale, vista anche la natura eccezionale, non consente estensioni analogiche (cfr., Cassazione civile sez. trib., 08/07/2015, n. 14230: «In tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. (sia nell'attuale formulazione, sia nel testo anteriore, applicabile "ratione temporis"), non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico»). 

  1. Sempre in via preliminare, sono infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza avanzate dalla parte opponente.

Quanto alla prima, riferita alla necessità di attivare gli organi della giustizia sportiva per la controversia oggetto del presente procedimento, effettivamente nel contratto stipulato tra le parti non viene fatto alcun riferimento espresso (anche tramite la tecnica del rinvio) ad una clausola arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie (cfr., doc. 1, fasc. opposto).

Peraltro, nemmeno potrebbe ritenersi fondato il richiamo allart. 10 del regolamento dei Direttori Sportivi (cap. 32, fasc. opposto), in quanto il contratto tra le parti deve essere depositato o inviato presso la Lega o il Comitato di competenza e «il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società Sportiva ha efficacia nell’Ordinamento Federale dalla data di ricezione», ovvero «Il rapporto tra un Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva operanti nella L.N.D., ha efficacia nellOrdinamento Federale dalla data di invio dellatto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente» (cfr., art. 6, doc. 32 cit.).

Nel caso di specie, non risulta che il contratto sia stato depositato in Lega (anzi la circostanza contraria è allegata dalla difesa del (...)) e, in ogni modo, la parte opposta avrebbe anche ottenuto la possibilità di ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia, ai sensi del 4° co. dell’art. 29 dello Statuto (cfr., doc. 38, fasc. opponente). 

  1. Sempre in via preliminare, non è fondata l’eccezione di incompetenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto il rapporto instaurato tra le parti contiene in maniera effettiva e documentale le caratteristiche richieste dallart. 409 co. 3 c.p.c.

Il rapporto, infatti, considerando che il contratto stipulato tra le parti prevede come oggetto la «gestione delle squadre», «la gestione, lorganizzazione di tutte le attività pertinenti con lincarico ricevuto e con lattività sportiva», è di tutta evidenza che regoli una prestazione continuativa (per 27 mesi) e strettamente coordinata con la società sportiva opponente.

Dunque rimane irrilevante che il (...) dovesse essere iscritto ad un determinato albo per esercitare il ruolo di Direttore Sportivo, così come priva di rilievo è la circostanza che oggetto della vertenza sia l’indennità contrattuale prevista per il recesso della società, in quanto, se è vero che la stessa non è connessa con lespletamento della prestazione lavorativa (in senso di corrispettività), è altrettanto vero che l’indennità trova la sua giustificazione esclusivamente nel rapporto di collaborazione e nelle norme che lo regolano.

  1. Nel merito, occorre, in via pregiudiziale, esaminare il testo contrattuale e la normativa della risoluzione del contratto intercorso tra le parti.

Si tratta di una collaborazione coordinata e continuativa a termine, in cui le parti concordemente hanno previsto una serie di clausole per la risoluzione del rapporto.

In particolare viene prevista la possibilità di un recesso ad nutum, con il solo obbligo della concessione del preavviso di tre mesi.

Dunque, ogni parte può recedere dal contratto, senza obbligo di esplicare le ragioni, dando un preavviso determinato.

Inoltre, viene indicato che, nel caso sia la società a risolvere il contratto, dovrà, comunque, pagare un’indennità al collaboratore, pari alla differenza tra il compenso complessivo pattuito per l’intero rapporto e quanto versato al direttore sportivo fino a quel momento.

Trattasi di un assetto normativo analogo a quello previsto per la risoluzione (senza giustificazione) di un contratto di lavoro a termine, con previsione di natura risarcitoria.

Niente viene disciplinato con riferimento alla giusta causa di risoluzione. 

In questa situazione si deve, quindi, ricercare la soluzione in differenti normative di carattere generale, che certamente saranno quelle in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (e continuative), ma come lente di lettura della generale disciplina dei recessi per giusta causa, istituto cardine per tutti i rapporti (come quello in esame, cfr., doc. 1, cit.) in cui venga in rilievo laspetto personale e fiduciario (cfr., Corte appello Milano 17 settembre 2003: «In tema di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in mancanza di esplicita pattuizione in ordine alla possibilità di recedere senza preavviso, trova applicazione l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., essendo anche in questo caso le parti legate da un "intuitus fiduciae", il cui venir meno giustifica la immediata risoluzione del rapporto. Tuttavia, tenuto conto della peculiare e diversa posizione del collaboratore continuativo rispetto al lavoratore subordinato, l'estensione del criterio della giusta causa quale valida giustificazione del recesso in tronco ad opera del committente, deve trovare fondamento nella disciplina generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento»).

Da quanto detto ne deriva che, in presenza di un grave inadempimento proveniente da una delle parti, in forza del quale non sia possibile una continuazione, anche provvisoria del rapporto, stante la frattura insanabile del rapporto di fiducia che lega i contraenti, ciascuno di essi può recedere immediatamente dal rapporto, senza dover versare nulla in termini di mancato preavviso, ma anche senza dover corrispondere l’indennità contrattuale, la quale si giustifica soltanto con lassenza di qualsiasi responsabilità del collaboratore nella cessazione del rapporto. 

  1. Nel caso di specie, parte opponente imputa e contesta al (...) gravi inadempienze contrattuali, in particolare la stipula di 13 contratti di con altrettanti giocatori di calcio (di cui tre svincolati), senza preventivo accordo con la proprietà e, soprattutto, senza avere alcun potere di sottoscrivere contratti di lavoro, stante l’espresso divieto previsto in contratto.

Poi, viene contestata la divulgazione delle strategie societarie in tema di ripescaggio, laver depositato presso la Federazione organigrammi e documenti con firme non autentiche, aver commesso violazioni del codice della strada con lauto messa a disposizione dallazienda, aver riconsegnato in ritardo le chiavi dellappartamento concesso come benefit al collaboratore.

Gli stessi inadempimenti sono posti alla base della richiesta risarcitoria. 

In questa sede (giusta causa di recesso), rimangono ininfluenti i fatti relativi alle sanzioni stradali (che davvero poco hanno a che vedere con il rapporto fiduciario intercorrente tra un Direttore Sportivo e la Società) e la riconsegna delle chiavi (fatto successivo alla cessazione del rapporto).

Al tempo stesso non possono essere presi in considerazioni, per i fini che interessano, le circostanze relative al deposito di documentazione artefatta o non genuina presso la Federazione, in quanto non rientranti nella contestazione effettuata dalla Società, ma addebitati la prima volta al (...) successivamente alla risoluzione del rapporto (cfr., doc. 2 e 31, fasc. opponente), così come quelli inerenti la divulgazione delle strategie societarie (cfr.,  doc. 2 e doc. 30 fasc. opponente).

Dunque, ai fini della giusta causa, l’unico addebito mosso al (...) è relativo alla violazione del contratto di collaborazione, laddove è previsto un «espresso divieto di procedere ad assunzioni, licenziamenti e/o concludere qualsiasi tipo di obbligazione a carattere oneroso per l’(...) Calcio».

Sul punto risulta documentalmente (circostanza, in ogni modo, non contestata) che il (...) abbia apposto la propria sottoscrizione su accordi economici con alcuni calciatori (cfr., doc. da 6 a 15, fasc. opponente), ma in atti vi è anche il censimento della squadra per la stagione 2014/2015, nel quale espressamente vi è la delega al (...) per la rappresentanza (cfr., doc. 5, fasc. opposto).

Detto documento non è tra quelli contestati, in maniera specifica, in questa sede dalla opponente, la quale muove censure nei confronti degli organigrammi societari (doc. 2 e 3, fasc. opposta).

Dunque, da questo dato documentale non sembra che il (...) fosse sprovvisto dei poteri di sottoscrivere i contratti di prestazione sportiva.

Ma a prescindere da questo aspetto, è possibile osservare che le doglianze della società non potrebbero, comunque, trovare accoglimento.

Secondo la tesi della ricorrente in opposizione, infatti, si sarebbe verificato che un proprio collaboratore (con funzioni di rilievo nella gestione della squadra), all’insaputa di tutti gli organi societari avrebbe stipulato una decina di contratti di prestazione sportiva con altrettanti calciatori, senza averne i poteri, senza informare nessuno e, a fronte di ciò, la società, messa davanti al fatto compiuto, invece di prendere le necessarie misure, avrebbe rispettato tutti i contratti, attivandosi per la cessione di alcuni calciatori, confermando in organico gli altri e perché? Per questioni di immagine e di credibilità nellambiente.

In altre parole, vi sarebbero contratti senza alcun effetto per una società, da questa non voluti, ma ratificati lo stesso per ragioni di affidabilità nelle trattative e nellambiente.

La ricostruzione pare davvero forzata, portando a ritenere che chiunque potrebbe attivarsi come falso rappresentante della società sportiva opponente, firmare contratti e avere la consapevolezza che tanto l(...) ratificherà loperato.

Al contrario, anche considerando la documentazione in atti consistente in mail del Presidente Ferretti sul mercato (cfr., 28 e 29, fasc. opponente, doc. 19 e 20, fasc. opposta)) e in comunicazioni stampa ufficiali (doc. da 21 a 28, fasc. opposta), sembra più congruo ritenere che fosse stata concessa una rilevante autonomia nellambito del reperimento dei calciatori al (...), ma che, in ogni modo, la Società ne fosse a conoscenza anche in via preventiva.

Ma basterebbero le ratifiche evidenziate dalla stessa opponente a far perdere rilevanza ad ogni eventuale inadempimento dellopposto, in termini di giusta causa, residuando la sicura differenza di vedute sulle strategie aziendali e sportive, che, se sicuramente giustifica l’interruzione dei rapporti tra le parti, non esonera la parte opponente dal riconoscere quanto contrattualmente dovuto al sig. (...).

Circa le somme dovute, però, certamente deve essere pagato limporto corrispondente alla differenza tra quanto spettante e quanto percepito fino al recesso, così come deve essere monetizzato il preavviso trimestrale e nel conteggio parte opposta non ha omesso di sottrarre in maniera completa limporto anticipato alla stipula del contratto.

Infatti, risulta che la Società abbia versato al (...) 10.000,00 euro netti al momento della firma del contratto, somma destinata ad essere riassorbita tramite 10 rate mensili di 1.000,00 euro ciascuna sulle prime 10 mensilità.

Dunque, se correttamente il mese di luglio e le mensilità del preavviso (agosto, settembre ed ottobre 2014) sono state quantificate sottraendo euro 1.000,00 dallimporto di ciascuna di esse, per un totale di euro 11.200,00, considerando che altri euro 2.000,00 sono stati riassorbiti con i compensi dei mesi di maggio e giugno 2014, dallimporto complessivo del dovuto devono essere sottratti i restanti euro 4.000,00 e ciò parte opposta ha fatto in sede monitoria, considerando che limporto residuo richiesto è quantificato in euro 90.200,00 pari alla differenza tra il dovuto complessivo per euro 117.000 e quello versato (comprendente le 11.200,00 euro fino ad ottobre 2014 richieste contestualmente) per euro 26.800,00 (pari ad euro 10.000,00 di anticipo e euro 16.800,00 per le sei mensilità a compenso ridotto).

  1. Per quanto concerne gli importi richiesti in via riconvenzionale dalla parte opponente, non possono essere accolti quelli di tipo risarcitorio, conseguenti agli inadempimenti contestati al (...) in merito alle violazioni contrattuali.

Infatti, a prescindere dalle considerazioni sopra svolte circa la valenza delle condotte poste in essere dallopposto in termini di giusta causa di recesso, parte opponente non ha allegato in maniera compiuta in che cosa si siano concretizzati i danni risarcibili.

Infatti, tali danni certamente non potrebbero consistere negli importi versati contrattualmente, in quanto la stessa società ha allegato di aver ceduto la maggioranza dei calciatori acquistati dal (...) e, dunque, dallimporto versato agli stessi, dovrebbe detrarsi quanto incassato dalla loro cessione.

Invece, sul punto, nessuna allegazione proviene dalla parte opponente. 

Gli importi relativi ai calciatori Piccinelli, Colombini e Brighi derivano da un contenzioso intrapreso dalle parti relative e, quindi, non vi sarebbero state, in ogni modo, ragioni per attribuirne la responsabilità al (...)

Nemmeno può ritenersi sussistente il diritto di richiedere limporto corrisposto allavv. Casciani, in quanto lo stesso ha svolto attività in favore della opponente e solo per queste è stato retribuito (cfr., doc. 57, fasc. opposta).

Per quanto concerne i canoni di locazione, a parte che limporto degli stessi risulta essere di euro 900,00 mensili e non 1.000,00 (cfr., doc. 16, fasc. opponente), non è chiara la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del (...).

Detta richiesta, innanzitutto, sorge dalla non tempestiva restituzione delle chiavi dellappartamento concessogli, ma deve rilevarsi che, il contratto di locazione sarebbe durato fino al giugno 2016 e non avrebbe potuto essere oggetto di sublocazione.

Parte opponente lamenta che, per sei mesi, non ha avuto la detenzione del bene, ma avrebbe dovuto allegare il pregiudizio effettivo subito in termini economici, non potendo derivarne un danno in re ipsa da una simile condotto.

Dunque, avrebbe dovuto dimostrare, ad esempio, di non aver potuto dare una tempestiva disdetta allaltra parte (in questo caso il pregiudizio sarebbe di tre mesi di canone), ovvero che, pur avendo già un appartamento in locazione, si sia vist costretta nel   periodo   agost 201 –   gennaio   201  pagare   uncollocazione abitativa ulteriore ad un dipendente o ad un collaboratore, che avrebbe potuto, in caso di tempestiva restituzione, far alloggiare in quellappartamento.

Niente di tutto questo è stato fatto, quindi, non sarebbe possibile, comunque, accogliere detta domanda.

Gli unici importi per i quali è possibile condividere le richieste della parte opponente sono quelli relativi alle sanzioni per la violazione del codice della strada, violazioni commesse dal (...), ovvero, dal conducente dellauto a lui assegnata.

Sul punto è irrilevante il  fatto che vi sia stato il  pagamento o meno, in quanto lo stesso è un obbligo di legge e, quindi, parte opposta deve essere condannata al pagamento dellimporto di euro 445,27.

Considerando che la somma è stata richiesta anche in compensazione, il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo può essere accolto solo in questa minima parte e il decreto ingiuntivo, allora, deve essere comunque interamente revocato.

Parte ricorrente in opposizione dovrà essere condannata al pagamento in favore del sig. (...) del minor importo di euro 100.954,73 oltre accessori dalle singole scadenze al saldo effettivo. 

  1. Le spese, considerato che il parziale accoglimento del ricorso non è significativo in termini di effettiva soccombenza, sono liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della causa.

Arezzo, 21/04/2016

Il Giudice dr. Leonardo Pucci

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