TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE LAVORO – SENTENZA N. 4465/2018 DEL 25/09/2018

 

 

TRIBUNALE DI ROMA

Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia di lavoro iscritta al R.G. N. (...) promossa

DA

(...) elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. C. Picchiarelli che lo rappresenta e difende                                                                              - ricorrente -

 

CONTRO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l’avv. A. Falcone che lo rappresenta e difende                  - resistente -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa in favore di parte convenuta dal 1.8.06 al 31.7.15 con i contratti di collaborazione allegati in atti, e di essere stato iscritto alla Gestione ex Enpals quale sportivo professionista, ha chiesto al giudice di condannare la stessa alla restituzione in suo favore dell’aliquota contributiva erroneamente trattenuta sulle buste paga per il predetto periodo, quantificata come in atti, oltre ad accessori e spese di lite. 

A fondamento della domanda ha sostanzialmente addotto - lo si rileva in sintesi - che la FIGC, quale sostituto d’imposta, ha illegittimamente posto a suo carico il versamento dell’intera aliquota contributiva, pari al 33%, e non soltanto la percentuale di competenza del lavoratore, pari al 9,19%; ha allegato documentazione.

La parte convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Esaurita la fase istruttoria, svoltasi solo su base documentale, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è infondato e va respinto.

Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente non ha ottemperato all’invito del Giudice a chiarire la normativa invocata a base della richiesta qui azionata, in quanto neppure precisata in sede di atto introduttivo.

Nel merito, si ritiene di condividere le argomentazioni svolta dalla difesa convenuta.

Non c’è contestazione sui fatti di causa: il  è stato sportivo professionista, con abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico FIGC ed iscritto nell’Albo dei Quadri Tecnici della Federazione; nel periodo agosto 2006-luglio 2015 ha collaborato con la convenuta quale preparatore dei portieri o tecnico federale per le squadre femminili giovanili; il rapporto di lavoro intercorso con FIGC è stato regolamentato come contratto di collaborazione a progetto - quindi con natura autonoma - senza che si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato.

Il ricorrente, quale sportivo professionista, era iscritto alla gestione previdenziale Enpals; quale lavoratore autonomo doveva provvedere direttamente e per intero al versamento contributivo. Osserva correttamente FIGC che la disciplina del contratto di collaborazione a progetto ex d.lgs. 276/2003 non contiene alcuna specifica previsione in materia previdenziale ed assicurativa, ed anzi prevede che Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate  e  agli  enti  di  promozione  sportiva  riconosciute  dal  C.O.N.I.,  come  individuate  e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289” (cfr. art. 61, c. 3, normativa citata); anche la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex d.lgs. 81/15 prevede che sono sottratti all’applicazione delle norme sulla subordinazione i rapporti di collaborazione resi a favore di Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, CONI, che rimangono di natura autonoma.

Il lavoro sportivo risulta regolamentato dalla l. 91/81, che disciplina i rapporti di lavoro degli sportivi professionisti e costituisce legge speciale, le cui previsioni si applicano in deroga alle disposizioni di carattere generale.

Lart. 9, c. 4, dispone: “I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo; ne consegue che sarebbe stata correttamente posta a carico del ricorrente la sola aliquota del 9,19% nell’ipotesi in cui tra le parti fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato: il che, pacificamente, non è avvenuto.

Considerata la natura autonoma del rapporto di lavoro in esame, in applicazione delle norme speciali sul professionismo sportivo la FIGC ha legittimamente posto a carico del  l’intera ritenuta contributiva, in misura del 33%.

In ordine al rapporto di collaborazione a progetto intercorso tra le parti, si rileva che il Ministero del Lavoro ha chiarito che nella categoria del lavoro autonomo sono comprese tutte le forme di lavoro non subordinato, incluso il lavoro a progetto (cfr. doc. 8 fascicolo FIGC, risposta su interpello resa in data 16.5.06, in cui si rileva come che dopo le riforme ex d.lgs. 276/03 le uniche due forme alternative del rapporto di lavoro sono il lavoro subordinato e quello autonomo, e che (…) deve intendersi comunque compresa nella locuzione lavoro autonomo’ qualsivoglia tipologia di lavoro non subordinato come, ad esempio, il lavoro a progetto o l’associazione in partecipazione con apporto di sola manodopera; parimenti deve ritenersi compresa nella espressione ‘lavoro subordinato’ ogni manifestazione di lavoro dipendente, anche flessibile (quale, ad esempio, il lavoro a chiamata) o ancora con finalità latu sensu formative (come il contratto di inserimento o di reinserimento).

Lo stesso Ministero, con risposta ad interpello 6/16 del 27.1.16 (cfr. doc. 1 bis note FIGC, rilevato che con l’entrata in vigore del d.lgs. 81/15 vi è stato un superamento del contratto di lavoro a progetto, con applicazione anche ai rapporti di collaborazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ha chiarito come tale presunzione di subordinazione non possa estendersi (per espressa previsione di legge, cfr. art. 2, c. 1 della normativa appena richiamata) alle collaborazioni rese a favore di associazioni sportive, società sportive dilettantistiche, CONI, Federazioni Sportive, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Daltra parte la convenuta osserva correttamente che rispetto alla disciplina prevista dalla legge speciale sul professionismo sportivo (art. 9, c. 4, l. 91/81) la libertà contrattuale delle parti non ha espressamente disposto specifiche deroghe; tantè, che nei contratti a progetto intercorsi è stato sempre previsto un compenso forfettario ed omnicomprensivo, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.

Ne consegue che il corrispettivo concordato e dovuto al  comprendeva quanto dovuto a titolo di contributi Enpals, nella misura prevista dalle leggi applicabili; in tali contratti è stata ribadita la natura autonoma del rapporto di prestazione professionale sportiva, con rinvio alla disciplina fiscale, contributiva ed assicurativa prevista dalla normativa legale in vigore, agli artt. 2222 e ss. cod. civ., agli artt. 61 e ss. d.lgs. 276/03 e alle leggi speciali (quale la l. 91/81).

Deve concludersi nel senso che, trattandosi di un rapporto di collaborazione relativa ad uno sportivo professionista, l’obbligo contributivo è determinata dalla legge speciale che disciplina i rapporti di lavoro  degli  sportivi  professionisti  e  che,  in  caso  di  lavoro  autonomo,  pone  a  carico  del lavoratore/collaboratore la ritenuta per intero dellaliquota contributiva.

La domanda va quindi respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Tali le ragioni della decisione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

-  rigetta  il  ricorso;  condanna  il  ricorrente  alle  spese  di  lite,  liquidate  in  euro  2.400,00,  oltre accessori.

Roma, 29.5.18                                               

Il Giudice

(Laura Bajardi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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