TRIBUNALE DI CUNEO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1014/2017 DEL 09/11/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO

Sezione Civile

 

Il Giudice Onorario del Tribunale di Cuneo, in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile, rubricata al n. 4751 / 2014 R.G. promossa da:

OMISSIS, ...C.F. OMISSIS, assistito e difeso, anche disgiuntamente dagli avv. Paola Bertello (Cod. Fisc. BRTPLA69S62L219F – pec. paola.bertello@ordineavvocaticuneo.eu) e avv. Elena Molineri ( C.F. MLNLNE71T42205Q pec elena.molineri@ordineavvocaticuneo.eu ) ed elettivamente domiciliato in Cuneo, V.le Angeli n. 1 presso lo studio delle stesse in virtù di procura 15.10.14 a margine dell’atto di citazione                           

  – attore -

CONTRO

ASSOCIAZIONE CALCIO OMISSIS srl. corrente in Cuneo, C.F. ......, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv. Enrico Gallo ( C.F. GLLNRC75C12H727Z – pec avv.gallo.enrico@pec.giuffre.it ) e Fabrizio Di Vito (C.F. DVTFRZ74E12D205H pec avv.fabriziodivito@pec.giuffre.it ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio  del  primo  in  Busca,  Via  Umberto  I  n.  81,  in  virtù  di  procura 24.10.14 in calce alla comparsa di costituzione e risposta      

-convenuta –

E CONTRO

(…), residente in ...., C.F. (…), assistito e difeso dall’avv. Alida Manfredi (Cod. Fisc. MNFLDA66A69D205C – pec alida.manfredi@avvocatopec.com ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Fossano, Via Merlo n. 13, in virtù di procura 30.03.15 allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta                                                                                    

- convenuto -

^^^^^^

Oggetto: Responsabilità civile e professionale.

CONCLUSIONI delle PARTI

Parte attrice così ha precisato:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, preso atto delle risultanze istruttorie,

NEL  MERITO  accertata  e  dichiarata  la  contrattuale  responsabilità dell’Associazione OMISSIS Calcio  Srl sotto i profili descritti in atti, accertata  e  dichiarata  altresi’  la  contrattuale  responsabilità  del  Dott. (…)sotto i profili descritti in atti,

dichiarare tenuti e, pertanto condannare i convenuti, ciascuno pro quota ritenuta di giustizia, a risarcire all’attore i danni residui tutti, fisici, morali, materiali e patrimoniali, derivati a seguito del sinistro occorso in data 23.3.2010, pari complessivamente ad € 15.048,05, salva verior somma, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed agli interessi di legge sulle somme rivalutate dal 23.3.2010 all’effettivo soddisfo, quanto all’Ass. OMISSIS Calcio 1905 Srl, e dal 13.9.2010 all’effettivo soddisfo quanto al Dott. (…)Con il favore di spese ed onorari di causa, oltre a rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA come per legge, nonché a spese di CTU e CTP”.

Parte convenuta OMISSIS Calcio così ha precisato:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione domanda e difesa, in via principale rigettare siccome infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande tutte dell’attore nei confronti del convenuto proposte, in ogni caso con vittoria di spese ed onorari, diritti di giudizio.

Parte convenuta (…)così ha conchiuso:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito

Contrariis reiectis,

In via preliminare: accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Asti o del Tribunale di Alessandria;

Nel merito, previ gli incombenti istruttori che si renderanno eventualmente necessari e, specificatamente, ammissione di CTU medico- legale, volta ad accertare e dichiarare se sussistono responsabilità del convenuto dott. (…) nella causazione del danno lamentato da parte attrice, nonchè l’eventuale grado di ripartizione della predetta responsabilità:

in via principale respingere, per le motivazioni di cui in narrativa, le domande di parte attrice e, per l’effetto, mandare assolto il convenuto dott. (…)dalle medesime;

in via di subordine, nella denegata ipotesi venisse accertata una responsabilità del convenuto dott. (…) Francesco in ordine ai fatti dedotti da parte attrice, ridurre, per le motivazioni di cui in narrativa, la richiesta risarcitoria nei suoi confronti, in base a quanto verrà accertato in corso di giudizio;

Col favore delle spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, spese di CTU e CTP.

FATTO e SVOLGIMENTO del GIUDIZIO

Con atto di  citazione, notificato rispettivamente in data 24. 10.14 e 07. 11. 14, parte attrice ha evocato avanti questo Tribunale la Associazione Calcio OMISSIS  srl e il dott. (…) al fine di sentire dichiarare la  responsabilità  contratt uale per  il sinistro e gli aggravamenti per cui è causa.

Allega parte attrice:

di essere stato giocatore professionista tesserato della convenuta OMISSIS Calcio, nel ruolo di portiere;

di essersi infortunato in data 23.03.2010, alla mano ed al polso sinistri, durante seduta di allenamento, che immediatamente sospendeva;

che, perdurando dolori, in data 06 .04 .10, si era recato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Croce e Carle di OMISSIS, ove veniva sottoposto ad esami radiologici, che hanno portato a d una diagnosi di “ non evidenti linee di frattura” e “trauma contusivo distorsivo polso sinistro”;

che, perdurando i dolori, si sottoponeva ad ulteriori accertamenti;

che detti accertamenti, in data 26. 08 .2010, portavano, a seguito di RX, alla evidenziazione di frattura scomposta allo scafoide sinistro;

che l’attore decideva di rivolgersi al dott (…) il quale, dopo visita, consigliava terapie a base di onde d’urto, ed il 30.11.2010  ne certificava la guarigione con  possibilità di  ripresa dell’attività sportiva;

- che, perdurando i dolori in data 21.04.11, su consiglio del (…), veniva sottoposto dallo stesso ad intervento  di  artrolisi allo scafoide ed apposizione di filo K che avrebbero comportato aggravamento con formazione di focolaio di pseudoartrosi.

Si è tempestivamente costituita in  giudizio  la  Associazione Calcio OMISSIS srl  contestando  sia  che  l’infortunio  23 .03.10 si fosse verificato, sia l’entità delle lamentate conseguenze e, conseguentemente chiedendo l’assoluzione da ogni domanda.

Si è altresì costituito il convenuto Dott. (…), eccependo, in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quella del Tribunale di Asti (nella cui circoscrizione ha sede lo studio professionale) ovvero Alessandria (nella cui circoscrizione si trova la residenza di esso convenuto) e, nel merito, contestando l’esistenza di una propria responsabilità contrattuale,  nega comunque l’esistenza di qualsiasi errore nella propria attività e l’esistenza di nesso eziologico tra l’aggravamento  delle conseguenze patite da parte attrice  e  l’attività  professionale svolta.

Sono stati assegnati i termini ex art. 183, 6 c cpc ed all’esito, riservata alla decisione  del  merito  ogni  pronuncia  sull’eccezione di incompetenza territoriale sono state ammesse ed assunte prove orali nonchè disposta CTU medico legale.

Precisate le conclusioni definitive come in epigrafe, ed assegnati i termini ex art. 190 cpc, la causa è stata trattenuta a decisione.

MOTIVI della DECISIONE

Occorre preliminarmente decidere sull’eccezione di incompetenza

territoriale avanzata da parte convenuta dott. (…).

L’eccezione è fondata: non ricorrono invero né  ragioni  di connessione  oggettiva  ex  art.  31  cpc,  né  ragioni  di  connessione soggettiva. Se è vero che, lato sensu, la domanda attorea inerisce ai  danni  subiti  dal  (…)  a  seguito  di  infortunio  verificatosi  in data  23.03.2010  durante  allenamento  calcistico,  i  fatti  a  base della  responsabilità  della  convenuta  Calcio  OMISSIS  sono  quelli relativi   alle  modalità  di  verifica  del   sinistro  di   cui   sopra  ed all’accertamento   di eventuali   carenze inerenti   la   tutela della salute  del  “lavoratore”;  nei  confronti  del  convenuto  Dott.  (…) il  fatto  a  base  della  eventuale  responsabilità  medica  dello  stesso (sia essa contrattuale o extracontrattuale) è costituito dalla errata prescrizione  di  cure  radiologiche  e  poi  di  intervento  chirurgico che  avrebbero  procurato  un  aggravamento  del  danno.  Né  parte attrice  ha  dedotto  che  contratto,  o  visite  mediche  o  intervento effettuato  dal   Dott.  (…)  siano  avvenute  in  luogo  rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Cuneo.

Va pertanto dichiarata l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale rispetto le domande formulate nei confronti del convenuto (…), per essere competenti o il Tribunale di Asti (ex art. 20 cpc) ovvero il Tribunale di Alessandria ( ex art. 18 cpc).

Le  domande nei  confronti  della Associazione Calcio OMISSIS  srl  sono  fondate. 

La  società  convenuta,  “datrice  di  lavoro”  del giocatore, non ne  ha  tutelata  la  salute.  Al  momento dell’infortunio non ha immediatamente  avviato  al  Pronto Soccorso il proprio dipendente, che vi si è recato di propria iniziativa. Pur avendo fatto presente alla società il proprio malessere ed essendo stato costretto per tali ragioni a sospendere o disertare gli allenamenti, la convenuta Calcio OMISSIS ha abbandonato a se stesso il giocatore, anche nel periodo in cui era minorenne, senza offrirgli sostegno nella ricerca di professionisti in grado di assisterlo nella fase di cura e riabilitazione. Solo nel maggio 2010 la società avviava il giocatore a visita presso Centro di medicina dello sport.

La circostanza che l’attore avesse sospeso spesso l’attività o disertato gli allenamenti è stata confermata dal teste (…), compagno di squadra (ud.  13.04.16),  così  come la società fosse a conoscenza delle sintomatologie lamentate dal (…). Al riguardo si veda la deposizione  del  Dott.  (…)  (ud. 13. 04. 16 ) il  quale  riferisce  “  sono ecografista della squadra del OMISSIS Calcio, ho conosciuto il (…) in questi frangenti, quando si era fatto male…. Io questo l’ho saputo non da lui direttamente, ma da altri componenti della squadra.” . Il teste poi aggiunge “ io non partecipavo né allora né ora agli allenamenti. Quindi nel momento in cui era venuto per riferire questo dolore io sapevo che si era recato inizialmente in ospedale, dove gli era stata fatta una lastra che escludeva una frattura.” .

L’esperita CTU ha confermato l’esistenza di rapporto di causalità tra l’ infortunio patito dall’attore in data 23. 03. 10  e  le conseguenze invalidanti, sia temporanee che  permanenti,  allo stesso derivate, quantificandone durata e percentuale di danno biologico. Ha altresì confermato che i postumi invalidanti hanno impedito al (…) di proseguire nella propria attività di giocatore professionista.

Pienamente condivisibili perché validamente e convincentemente motivate le quantificazioni dell’invalida conseguita suggerite dal CTU:

I. P. 6 %;

ITT 100% 2 gg;

ITT 50 % 30 gg;

ITT 25 % 180 gg.

Sulla monetizzazione del danno parte attrice non ha fornito prova della perdita di reddito futuro limitandosi a citare sentenza di questo Tribunale, relativa a vertenza tra i l (…) e l’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, non opponibile alla attuale con venuta.

La relativa domanda va respinta.

Circa la valutazione del danno per l’invalidità permanente  e  le ITT, il CTU, convocato a chiarimenti all’udienza del 23 .01 .2017, ha chiarito che non è possibile, a parte l’individuazione delle conseguenze dell’operato del dott. (…) (3%), “quantificare in termini matematici la diversa concorrenza delle varie responsabilità”.

Ne consegue, posto che per stessa ammissione attorea l’Ospedale S.Croce  e  Carle  di  Cuneo  ha  già  risarcito  percentuale  di  danno permanente del 2,5 %, oltre alla invalidità  temporanea,  che residua a carico della convenuta Associazione Calcio OMISSIS 1905 uno  0 ,5 %  dell’invalidità  permanente  e   pertanto   €.   1. 881 , 07= (€. 1 .343,62 tabellare, maggiorati di un 40 % per l’età e l’impossibilità a proseguire nell’attività sportiva agonistica).

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo i valori massimi per la complessità delle questioni trattate delle tabelle di cui al D.M. 55/14, seguono la soccombenza tra attore e convenuto ASSOCIAZIONE OMISSIS CALCIO srl e vengono integralmente compensate tra parte attrice e convenuto (…) Francesco, sussistendo valide ragioni di equità.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, 

dichiara la propria incompetenza territoriale relativamente alle domande svolte nei confronti del convenuto (…)  per essere competenti o il Tribunale di Asti ( ex art. 20 cpc) ovvero il Tribunale di Alessandria ( ex art. 18 cpc).

dichiara la concorrente responsabilità della  convenuta Associazione Calcio OMISSIS  srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella verificazione dei fatti per cui è causa e la dichiara tenuta e condanna a corrispondere a parte attrice, dedotto quanto già da questa percepito da altro corresponsabile, la somma di €. 1.881,07 oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Conseguentemente dichiara tenuta e condanna parte convenuta Associazione Calcio OMISSIS  srl a rimborsare all’attore le spese del presente giudizio che liquida in  €. 4.815,82= ( di cui €. 4.536,00 per onorari ed  €. 279,82 Associazione  Calcio  OMISSIS   srl per  anticipazioni),  oltre  rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA, oltre successive tutte occorrende;

Dichiara integralmente compensate le spese ed onorari di causa tra parte attrice e parte convenuta OMISSIS Cuneo, lì  30 ottobre 2017       

Il GOT 

Enrico Ruggeri

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