TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 834/2014 DEL 13/03/2014
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione civile
Il Giudice Francesco Lentano
ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA
nella causa vertente
TRA
(…)
elettivamente domiciliato in Catania, piazza Beato Angelico 2, presso lo studio dell’ Avv. Santi TERRANOVA, rappresentato e difeso dall’ Avv. Giuseppe SPADARO del Foro di Locri, con mandato a margine della citazione;
ATTORE
E
(…) elettivamente domiciliato in Giarre (CT), via Cavour 4, presso lo studio dell’ avv. Angelo Giuseppe PATANÈ, che lo rappresenta e difende con mandato in calce alla comparsa di risposta;
A.S.D. (…) in persona del legale rappresentante pro- tempore P.I. ... elettivamente domiciliato in Catania, via A. Longo 2, presso lo studio dell’Avv. Fabio FERLITO, che la rappresenta e difende con mandato in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTI
NONCHÉ
(…) elettivamente domiciliato in Catania, via Guzzardi 27, presso lo studio dell’Avv. Fabrizio ROMEO, che lo rappresenta e difende con mandato a margine della comparsa di costituzione;
(…)elettivamente domiciliato in Catania, via A. Longo 2, presso lo studio dell’Avv. Fabio FERLITO, che la rappresenta e difende con mandato in calce alla comparsa di intervento;
(…) elettivamente domiciliato in Catania, via G. Simili 16, presso lo studio dell’Avv. Carmelo CALI’, che lo rappresenta e difende con mandato a margine della comparsa di intervento;
INTERVENTORI VOLONTARI
OGGETTO: Condanna al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da scritti introduttivi e verbale di udienza
del 18/12/2013.
Per l’ attore : <<Accertare e dichiarare che il Sig. (…) e l’A.S.D. “(…) ” (gia “(…) ” A.S.), sono responsabili in solido per le lesioni subite dal Sig. (…) in occasione dell’incontro di calcio disputatosi in data 23.11.2003 in (…) tra l’A.S. “(…)
” e l’A.S. (…) ;
per l’effetto, condannare le parti convenute, in solido, al pagamento in favore del Sig. (…)
di tutti i danni patiti e patiendi, che si quantificano nella somma di € 50.000,00, o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi legali e/o rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
condannare, altresì, le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.>>.
Per (…): <<Dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Catania – sez. distaccata di Mascalucia, appartenendosi la stessa al Commissione Disciplinare sedente in Roma presso la F.I.G.C. ;
in via subordinata rigettare la domanda proposta dall’attore, in quanto sprovvista di legittima causale, ovvero, in via gradata, sproporzionata nel quantum, attese le motivazioni meglio sopra rappresentate;
per l’effetto, condannare nella misura delle spese di giudizio, parte attrice attesa la temerarietà dell’intrapresa lite scaturente dalla eccessiva quantificazione del danno (50.000,00), del tutto infondata antitetica alle risultanze peritali – di cui è in possesso anche parte attrice - acquisite nel giudizio penale;
in via ulteriormente gradata, per le stesse ragioni, compensare le spese processuali>>.
Per A.S.D. (…): <<1) ritenere e dichiarare la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno cosi come avanzata dall’attore;
2) nel merito rigettare la domanda di controparte in danno dell’A.S.D. (…) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Spese e compensi del presente giudizio>>.
Per (…): <<Dichiarare l’estraneità del dr. (…) al presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi>>.
Per (…): <<1) ammettere l'intervento in giudizio del signor (…) rappresentante legale pro-tempore dell’A.S.D (…);
- respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione; accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità solidale del signor (…) con l’A.S.D (…) relativamente all'evento del 23/11/2003 per tutti i fatti esposti in premessa;
- condannare il predetto attore alle spese del giudizio>>.
Per (…): <<Dichiarare nulla la notifica effettuata alla società A.S.D. (…), già (…) A.S., e per essa al signor (…) nella sua residenza.
Dichiarare altresì che il sig. (…) è estraneo al presente giudizio.
Spese e compensi>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29/10/2008, (…) conveniva in giudizio (…) e la AA.S.D. (…) innanzi alla sezione distaccata di Mascalucia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
Esponeva che, nella qualità di direttore di gara designato dalla F.I.G.C.- L.N.D. Comitato regionale A.I.A. Sicilia, nel corso della partita del campionato di Promozione - Girone B tra il (…) A.S. e l’Atletico (…) A.S., disputata a (…) il 23/11/2003, dopo aver espulso il (…), veniva da questi prima minacciato, poi rincorso e colpito con schiaffi e calci, riportando gravi lesioni.
Chiedeva quindi la condanna del (…), e in solido della associazione sportiva, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 50.000.
La citazione, inizialmente proposta contro l’A.S.D. “(…)” (gia “(…)” A.S.), veniva rinnovata nei confronti della A.S.D. (…), in data 11/4/2011.
Costituitosi, il (…) eccepiva il difetto di giurisdizione ed invocava l'art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, secondo cui tutti coloro che operano all'interno della Federazione, arbitri compresi, accettano la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie attinenti ai fatti nascenti dall’attività sportiva, con divieto di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statuale; divieto previsto dall’art. 2 L. 280/2003.
Nel merito, osservava che, nel giudizio penale nato da querela del (…), era stata svolta consulenza tecnica, nella quale i tempi di guarigione erano stati ritenuti inferiori ai quaranta giorni, esclusi indebolimenti permanenti, individuato nel 3% il grado di invalidità permanente residuato.
Si dichiarava disponibile a pagare il giusto risarcimento, volendo con ciò anche esprimere una <<dimostrazione di scuse>>, ma contestava l’ammontare della somma richiesta.
Si costituiva anche l’associazione sportiva, che eccepiva la prescrizione del credito. Separatamente si costituiva in proprio (…), indicato quale legale rappresentante della associazione sportiva, che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, avendo dismesso la carica già in epoca anteriore. Intervenivano volontariamente (…), quale legale rappresentante attuale della associazione; ed (…), che aveva ricoperto detta carica in precedenza, per far dichiarare la propria estraneità al giudizio.
La causa veniva istruita con audizione del teste di parte attrice (…), e CTU medico legale.
Soppressa la sezione distaccata di Mascalucia, il giudizio proseguiva presso questo Ufficio.
All’udienza del 10/10/2013 (la prima innanzi a questo giudice), veniva sollecitato il CTU a depositare la relazione.
All’udienza del 118/12/2013 le parti presenti (attore, convenuto (…), A.S.D.) precisavano le conclusioni riportandosi a quelle dei propri atti introduttivi, ed ai successivi verbali di udienza. La causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Sulla costituzione delle parti.
Va qualificata come intervento volontario la costituzione in giudizio di (…), sebbene questi si sia costituito con atto denominato <<comparsa di risposta>>.
Ed invero l’attore, dopo più tentativi di notifica alla A.S.D., l’11/4/2011 notificò nuova citazione all’(…), nella qualità di legale rappresentante pro tempore dell’ente.
L’(…), dunque, non fu convenuto in proprio, ma nella qualità; qualità che, in
effetti, egli non rivestiva, tanto ciò vero che fu poi necessario rinnovare ulteriormente la notifica, che si perfezionò infine il 13/1/2012.
Se sussiste un interesse dell’(…) a far constatare di non essere, alla data della notifica, legale rappresentante della associazione, avendo ricoperto la carica dal 20/10/2009 al 9/8/2010, tale interesse ne giustifica l’intervento in causa, ma non può fargli acquistare la veste di soggetto convenuto.
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 38 c.c., delle obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute, rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome di esse; e che, alla data del sinistro (si ripete, avvenuto il 23/11/2003), non ricoprivano la carica, a quanto risulta, né l’(…), né il (…) (interventore volontario, effettivo legale rappresentante alla data della notifica), né (…)(altro interventore volontario, che ha ricoperto la carica nel 2009). La questione, comunque, non assume rilevanza pratica (salvo quanto si dirà in merito al regolamento delle spese), non sussistendo, come si vedrà in seguito, responsabilità della Associazione.
§ 2. Sulla giurisdizione.
Va rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa del (…).
E’ vero che esiste il c.d. vincolo di giustizia sportiva, inteso quale rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statuale oggetto di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, sulla scorta degli artt. 5, ultimo comma, L. 426/1942, 10, 12 e 14 L. 91/1981; ed è vero che l’art. 27 dello statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, prodotto in atti, prevede l'incondizionato impegno di tutti i soggetti operanti nell'ambito della Federazione stessa ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati.
Ma non solo detto sistema va escluso ove si versi in materia attinente ai diritti fondamentali (e nella specie viene il rilievo il danno alla salute, di rango costituzionale: Cass. 21005/2006); il sistema prevede anche una possibilità di deroga (art. 27 citato), che nella specie è stata richiesta dal (…) alla F.I.G.C., e concessa il 6/2/2004.
§ 3. Sul merito. Responsabilità risarcitoria del convenuto (…).
L’episodio descritto in citazione, nonché nel capo di imputazione del procedimento penale n. ..../2004 R.G.N.R., avvenuto il 23/11/2003, è sostanzialmente incontroverso.
Premesso che sono utilizzabili, in sede civile, atti di indagine di un procedimento penale, ancorché concluso con una sentenza che non affermi la responsabilità penale (Cass. 6478/2005), va ricordato che la principale fonte di prova è costituita dall’annotazione di servizio del maresciallo (…), il quale la redigette nell’ambito dell’indagine penale, e l’ha confermata integralmente nella deposizione resa nel presente giudizio.
Ivi si legge: <<alle ore 15.40 dopo circa tre minuti dall’inizio del secondo tempo era possibile notare al centro del campo una animata discussione tra alcuni giocatori del (…) e l’arbitro … La situazione già precaria precipitava del tutto quando il giocatore nr. 10 del (…), identificato successivamente in (…) Francesco, con fare fulmineo e repentino colpiva con un primo calcio l’arbitro nei glutei successivamente con la mano destra un forte schiaffo alla nuca seguito da un altro calcio al piede sinistri e da un secondo schiaffo alla nuca … a nulla sono valsi il pronto intervento del Mar. (…) e del Brigadiere (…) al fine di bloccare l’energumeno, in considerazione della rapidità dei fatti … è inoltre possibile all’inizio della vivace discussione udire il (…) proferire “Io ho 30 anni non devo giocare più”>>.
L’incontro fu sospeso, il (…) portato in ospedale, ove rimase ricoverato sino al 25/11/2003.
La sentenza che ha definito il giudizio penale è di applicazione della pena su richiesta. Circa il valore della sentenza di “patteggiamento” nel procedimento civile, la giurisprudenza si è orientata nel senso che <<La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione; detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile>> (Cass. 20765/2005).
Nel caso di specie, non solo il (…) nulla ha spiegato, ma ha sostanzialmente ammesso la propria responsabilità, tanto da dirsi pronto anche ad un gesto di scuse (che peraltro non risulta vi sia mai stato).
La violenza becera dell’aggressore, la gratuità del gesto, la precisa volontà di esso, si colgono perfettamente nel filmato prodotto dall’attore su supporto audiovisivo. Ivi si osserva che il (…) ha inseguito a lungo l’arbitro, lo ha colpito una prima volta anche se costui, intuendone le intenzioni, si era diretto di corsa verso i Carabinieri (peraltro rivelatisi del tutto incapaci di fermare l’aggressore), ha seguitato a colpirlo da tergo, senza che il (…) accennasse ad alcuna reazione.
Le contestazioni, per quanto attiene alla posizione dell’aggressore, riguardano
quindi solo la quantificazione del risarcimento.
Stando alla CTU redatta dal dr. (…), l’attore è affetto da <<esiti di trauma contusivo al cranio, rachide cervicale e gamba destra. Deficit funzionale rachide cervicale, Sindrome ansioso depressiva reattiva cronica con fasi di recrudescenza a genesi post traumatica>>.
Tali lesioni, a quanto si legge in relazione, hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 10, ed un periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 28.
I postumi permanenti sono valutabili nella misura del 6%.
Le conclusioni del CTU, qui sintetizzate, sono immuni da vizi logici e tecnici.
Le contestazioni dei consulenti di parte convenuta attengono al lungo tempo trascorso dall’evento e dalla mancanza di continuità fenomenica della patologia psichiatriche rispetto al trauma.
Si tratta di obiezioni facilmente superabili.
Vero che, dal 2003 ad oggi (ma dovrebbe dirsi: al 2008, atteso che i termini per produrre documenti sono spirati nella fase introduttiva del giudizio), non sono documentati trattamenti farmacologici né viste specialistiche.
Vero anche, però, che vi è una evidente continuità fenomenica alla luce della, pur scarna, documentazione disponibile.
Il (…) fu trovato affetto da <<marcata depressione del tono dell’umore, ansia marcata>> dal neurologo che lo visitò il 3/12/2003, dunque a pochi giorni dal fatto. Il 4/2/2004 è certificato <<stato confusionale con parziale perdita della memoria a breve termine>>.
Nella perizia disposta dal g.i.p. in sede penale, il 19/5/2005, non viene quantificato danno da patologia psichiatrica, ma si afferma che <<il paziente è rimasto grandemente traumatizzato>>.
Il CTU descrive l’attore come soggetto dalla <<facies marcatamente ansiosa>>, che ha <<sempre e particolarmente presente ciò che gli è accaduto nel 2003, con ripetizione logorroico-ossessiva>>.
Quest’ultima affermazione non è contestata dai consulenti di parte.
Conseguentemente, la circostanza che il paziente non si sia sottoposto a visite specialistiche, o non abbia acquistato farmaci (o, semplicemente, non abbia conservato gli scontrini), non esclude affatto la continuità fenomenica dal 2003 ad oggi.
Il c.t. del convenuto (…) si chiede, retoricamente, sulla base quali elementi il CTU possa aver collegato gli spunti ossessivi e fobici manifestati dal paziente, con un episodio di dieci anni prima; ma la questione, in questi termini, è mal posta. Il CTU ha spiegato appunto che la ripetizione logorroica e ossessiva riguarda l’evento del 2003 (e non altri eventi); inoltre, anche all’epoca dell’accertamento penale, era trascorso un lasso di tempo apprezzabile (un anno e mezzo), nel quale, ordinariamente, una persona potrebbe “superare” un trauma; eppure già in quella sede si parlava di soggetto <<grandemente traumatizzato>>.
Richiamando, quanto al resto, le risposte date dal CTU ai consulenti di parte (pur non condividendone gli accenti personalistici e polemici), si può serenamente concludere nel senso che l’insorgenza della patologia psichiatrica è da porre in nesso causale con l’evento, mancando, oltretutto, la minima traccia di altro evento che possa aver determinato tale patologia.
Possono applicarsi, ai fini della liquidazione del danno, le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico- fisica" predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione (Cass. 14402/2011).
Tali tabelle, nella versione più recente del 2013, per un danno del 6% ed una persona di 23 anni (età al momento del sinistro), prevedono un risarcimento pari ad € 10.663,00.
Tale liquidazione-base ben si presta ad essere “personalizzata” tenendo conto delle peculiarità del caso specifico.
Come è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974, 26975 dell’11/11/2008 hanno affermato i seguenti princìpi:
il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la con(…) attribuzione alla vittima di lesioni personali, derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica sempre una sofferenza fisica o psichica). Quanto al cosiddetto "danno esistenziale", non è ammissibile nel nostro ordinamento una tale, autonoma categoria, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c.
Facendo applicazione pratica di tali principi, occorre calcolare una liquidazione che sia remunerativa del danno biologico, inteso come lesione all’integrità fisica; tale liquidazione può essere “personalizzata”, nel senso di adeguarla al fatto, quando sia dedotto e provato, ad esempio, che risulti particolarmente intensa la sofferenza soggettiva della vittima, o che, nel contesto in cui è avvenuto, il fatto sia stato connotato da caratteri peculiari, vissuti dalla vittima come particolarmente ingiusti.
Nel caso di specie, la particolarità dell’evento traumatico è dato dalla circostanza che ne è stata origine. Non solo il (…) ha patito una aggressione brutale, talmente rapida e inspiegabile da cogliere di sorpresa gli stessi Carabinieri in servizio di vigilanza; ma il tutto è avvenuto nell’ambito di una manifestazione sportiva, il cui svolgimento dovrebbe essere ispirato a principi di correttezza, di sana competizione, di condivisione dei valori morali dello sport.
Se poi si considera che il (…) ha aggredito l’arbitro perché era stato espulso (fatto talmente grave che gli organi di giustizia sportiva lo hanno squalificato per cinque anni, con proposta di radiazione dai Ruoli federali), ricorre ciò che, in termini penalistici, integrerebbe l’aggravante dei motivi abbietti o futili.
Evidente, dunque, che l’attore (il quale a sua volta svolgeva attività di arbitro a livello dilettantistico, e dunque senza alcuna retribuzione) ha vissuto come particolarmente ingiuste le circostanze nelle quali è maturato il fatto.
Fermo dunque il dato sanitario ricavabile dalla consulenza tecnica, si ritiene congruo applicare una personalizzazione pari al massimo previsto in tabella, che, nella specie, corrisponde al 25%.
Con il che, il danno ascende ad € 13.328,75.
Quanto poi alla inabilità temporanea, in base alle medesime tabelle, il danno biologico temporaneo per ogni giorno di inabilità assoluta al 100% può andare da € 96 ad € 144,00; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Applicando il valore massimo per le ragioni già dette, e tenuto conto di quanto accertato dal CTU, avremo:
10 giorni di inabilità totale (€ 144 x 10 = € 1.440), 28 gg. al 50% (€ 72 * 28 = 2.016). Il totale di tale voce di danno ammonta quindi ad € 3.456.
Considerato che l’importo è calcolato sulla base delle tabelle vigenti, che tengono conto dell’attuale valore del denaro, e non di quello del 2003, la somma va considerata espressa in valuta attuale e dunque già comprensiva di rivalutazione monetaria. Gli interessi legali sono invece dovuti dalla data del fatto.
Il danno morale, che per prassi si usava calcolare in una somma pari ad una frazione percentuale del danno biologico, è da escludere, come sopra detto, in base al più recente orientamento della Suprema Corte, che lo considera una sorta di “duplicato” del danno biologico. Lo stesso va detto per il danno esistenziale.
Il totale del risarcimento è dunque pari a: danno biologico da postumi permanenti (€ 13.328,75 ) + danno biologico da inabilità temporanea (€ 3.456). Il totale ammonta ad € 16.784,75, che, con gli interessi legali maturati dal 23/11/2013 ad oggi, ammonta ad € 20.817,91.
A questa somma occorre aggiungere le spese vive sostenute per cure mediche, che ammontano ad € 160,34; per un totale di € 20.978,25.
§ 4. Posizione della convenuta A.S.D. (…).
La richiesta di condanna è stata formulata nei confronti del (…) e, in solido, della società sportiva dilettantistica per la quale egli, all’epoca, era tesserato. Tuttavia, di tale responsabilità solidale, non sono stati chiariti i presupposti. L’associazione sportiva di (…) non può essere considerata datrice di lavoro dall’atleta (vertendosi nel campo dello sport dilettantistico), sicché non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 2049 c.c.
Non ricorre ipotesi di responsabilità oggettiva, prevista invece dall’ordinamento sportivo.
In citazione, l’attore sembra ipotizzare una responsabilità propria della convenuta, <<per non aver posto in essere misure idonee ad evitare i danni subiti dall’attore>>.
Ma i confini di tale responsabilità sono rimasti evanescenti.
Già si è detto che il gesto del (…) è stato imprevedibile ed estemporaneo. Nessuna cautela apprestata dalla Associazione avrebbe potuto evitarlo. La manifestazione si è svolta con la presenza dei Carabinieri (che, come detto, hanno filmato l’incontro), e dunque in condizioni di (apparente) sicurezza. Non risulta, e non è dedotto dall’attore, che ulteriori o diversi oneri gravassero sulla squadra nella quale il convenuto militava.
Alla luce della chiara insussistenza di una responsabilità risarcitoria solidale, non merita di essere esaminata l’eccezione di prescrizione pure formulata dalla AS.D.
§ 5. Regolamento delle spese.
Nei confronti del convenuto (…) vi è piena soccombenza, sicché questi va condannato a rifondere all’attore le spese sostenute nei suoi confronti; spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo ai compensi massimi previsti dal D.M. 140/2012, per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, in relazione ad una causa di valore inferiore ad € 25.000.
L’applicazione della liquidazione massima si impone tenuto conto della complessità del giudizio e della lunga durata dello stesso.
L’attore resta soccombente verso l’associazione sportiva; sussistono però giusti motivi per compensare le spese nei suoi confronti, avuto riguardo alla questione giuridica (su cui non si rinvengono precedenti giurisprudenziali) relativa alla peculiarità del rapporto che lega atleti non professionisti alle associazioni sportive cui sono affiliati, ed alla sua eventuale equiparazione al rapporto di lavoro ai fini della applicazione del disposto dell’art. 2049 c.c.
Per quanto concerne le altre parti, si tratta di interventori volontari che hanno inteso far valere un loro diritto, ma che non possono essere considerati “vincitori”, in senso tecnico, nei confronti del (…), il quale non li ha evocati in giudizio, se non nella qualità di legali rappresentanti della Associazione.
Ed anche ove si è trattato di attribuzione errata, come nel caso dell’(…) e del (…), si è trattato di errore incolpevole, che gli interventori avrebbero potuto far rilevare senza necessità di costituirsi in giudizio.
Sul punto, il solo (…)formula specifica deduzione, sostenendo di essere stato costretto a costituirsi per far valere la propria estraneità al giudizio, posto che, all’udienza del 4/2/2010, egli era comparso senza costituirsi, per far rilevare l’errore di notifica, e l’attore, sordo a tale sollecitazione, aveva insistito nel chiedere la concessione dei termini previsti dall’art. 183 c.p.c.
In realtà, come si evince poi dalla successiva ordinanza riservata emessa il 18/2/2011, fu la documentazione prodotta dal (…)a convincere il giudice della necessità di rinnovare nuovamente la notifica alla A.S.D.; documentazione che il (…)avrebbe potuto esibire informalmente, pur non costituendosi, all’udienza del 4/2/2010 (e dal verbale non risulta che ciò sia avvenuto).
Vero che l’identificazione del convenuto compete di regola all’attore; ma qui si verte nell’ambito della individuazione dei legali rappresentanti di una associazione non riconosciuta, mutati più volte nel corso del tempo, e senza che risulti alcuna forma di pubblicità, e di conoscibilità a terzi, di tali mutamenti; tanto ciò vero che il (…)ha prodotto copie di verbali assembleari, e non visure camerali o altri documenti accessibili a tutti.
Alla luce di tali considerazioni, nei confronti di tutti gli intervenienti vanno pure compensare le spese di lite.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:
- condanna (…)a pagare a titolo di risarcimento, a favore di (…), la somma di € 20.978,25 per le causali di cui in motivazione, maggiorata di interessi legali dalla data odierna sino al soddisfo;
- rigetta la domanda nei confronti della A.S.D. (…);
- Condanna (…)alla rifusione, in favore di (…), delle spese di lite, che liquida in € 167,35 per esborsi ed € 3.855 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore dell’avv…;
- Pone definitivamente a carico di (…)le spese di CTU, già liquidate con decreto in data 20/11/2013 e poste provvisoriamente a carico di parte attrice;
- Compensa le spese nei confronti di A.S.D. (…), (…), (…), (…).
Catania, 13/3/2014
IL GIUDICE
Francesco Lentano