TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA n. 9448/2016 DEL 10/05/2016
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott.ssa Monica Velletti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60018/2012 R.G., trattenuta in decisione all’udienza del 17.12.2015, e vertente
TRA
(...), rappresentato e difeso dall’Avv. Renato Mariani elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Banchi Nuovi, 39, presso lo studio del difensore in virtù di procura speciale in calce all’atto di citazione;
ATTORE
E
(...), rappresentato e difeso dagli Avv. Gian Candido Di Gioia e Antonio Di Gioia, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini, 27 , presso lo studio dei difensori che lo rappresentato e difendono in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
(...);
(...);
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: azione di risarcimento del danno, diffamazione a mezzo stampa.
Conclusioni: Come da verbale udienza del 17.12.2015
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione notificato alle controparti (...), premettendo di ricoprire la carica di Direttore Generale della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), e di essere personaggio pubblico, stante l’indiscussa notorietà relative a tutte le vicende e le istituzioni aventi relazione con il gioco del calcio, ha convenuto in giudizio (...) in qualità di autore di articoli pubblicati sul periodico on line (...), (...), in qualità di direttore responsabile del periodico, e (...) in qualità di editore della testata, lamentando la natura diffamatoria di sette articoli pubblicati tra, il 20 gennaio 2011 e il 9 febbraio 2012. In particolare negli articoli l’autore (...) avrebbe mosso una serie di addebiti all’attore non conformi a vero, quali l’aver trasformato il settore giovanile scolastico “in un affare privato ed in una scuola di partito” (articolo pubblicato il 20.1.2011), l’aver dato luogo alla “svendita di pezzi importanti della Federcalcio ....favorito gli amici degli amici il piccolo cabotaggio, le assunzioni e promozioni di persone note, la scelta di consulenti ben remunerati e nell’ombra di qualche vendetta, del tenore tira il sasso e nascondi la mano tanto è buoi e nessuno ci vene” (articolo 21 luglio 2011); contestando “l’indecisione, la mancanza di autorevolezza, il mancato rispetto sostanziale delle regole e degli impegni assunti, il nepotismo nelle assunzioni e nelle promozioni, sono i segni tangibili di questo scempio”, aver mostrato indifferenza nella vicenda della suddivisione dei diritti televisivi lamentando l’autore dell’articolo la mancata partecipazione ad una riunione sul tema (articolo 27 ottobre 2011); rappresentato l’effettuazione di assunzioni a quadro di figli e parenti di persone politicamente più o meno influenti , con assegnazione di uffici e di settore a raccomandati e fedelissimi (articoli 17 ottobre e 24 novembre 2011); “la mancanza di una dirittura morale nella gestione interna con promozioni ed assunzioni ad libitum, con stipendi ed indennizzi camuffati come quelli dei destinatari arbitrali” (articolo 9 febbraio 2012); l’aver contestato all’attore di aver proposto azione civile di diffamazione e non denuncia penale aggiungendo “ha forse paura che il Procuratore della Repubblica, indagando sulla particolare fattispecie, acquisisse anche agli atti anche altri elementi per i quali sia il direttore generale, sia il presidente della FIGC non erano del tutto tranquilli? Non siamo in grado di dare una risposta al nostro quesito” (articolo 6 settembre 2012). L’attore ha allegato la portata diffamatoria degli articoli contestati nei quali sarebbe stato più volte reiterato l’addebito di aver compiuto atti di gestione finalizzati alla cura di interessi privati, con violazione del canone di corrispondenza al vero di quanto riportato, nonché la violazione del parametro della continenza avendo l’autore utilizzato espressioni d’insulto e disprezzo. Tanto premesso il Valentini ha chiesto venisse accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti per diffamazione a mezzo stampa, e comunque per la grave lesione apportata alla reputazione dell’attore, con conseguente condanna al pagamento dell’importo di € 150.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di giudizio.
Si è costituito (...) rappresentando il legittimo esercizio del diritto di critica, evidenziando in primo luogo come le contestazioni contenute negli articoli siano da considerare legittime critiche mosse all’intero gruppo dirigente della F.I.G.C., ed evidenziando alcune condotte quali la nomina a Presidente della Commissione federale Anti Doping da parte del Consiglio federale, in data 25.11.2010, di un soggetto in passato condannato nei due gradi di giudizio dalla giustizia sportiva – con la sanzione di 10 giorni di inibizione- per gravi irregolarità nella designazione dei rappresentati anti-doping; il conferimento alla segretaria di un settore una volta andata in quiescenza di un contratto di collaborazione, la nomina a presidente del settore giovanile scolastico di (...) in passato sottosegretario di Stato alla Difesa per la Democrazia Cristiana; la nomina a Presidente del Settore tecnico Federale di Coverciano dell’ex calciatore (...) malgrado la mancanza di ogni specifica esperienza nel settore tecnico, seguita dalla nomina del suo procuratore nel consiglio direttivo del settore, l’assunzione senza concorso di una serie di soggetti legati da vincoli di parentela con dirigenti della Feder Calcio o con esponenti di partiti politici, promozioni a quadro di segretarie con vincoli di parentela con altri dipendenti della FIGC o con giornalisti, soggetti tutti privi di laurea; la mancata presenza dell’attore ad una riunione tenutasi in Milano per discutere della legge sulla mutualità dei diritti televisivi; la mancata modifica dello Statuto della FIGC con conseguente nomina da parte del CONI di un commissario ad acta con pieni poteri per provvedere alla modifica dello Statuto, con conseguente discredito dei vertici federali. Tanto premesso ritenendo pienamente legittimo l’esercizio del diritto di critica con riferimento ai contenuti degli articoli oggetto del giudizio il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande della controparte, e in subordine mancando la prova del danno subito il rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno ovvero la riduzione dell’importo richiesto, in considerazione delle particolari caratteristiche del periodico on line.
Disposta la rinnovazione della notifica ai convenuti (...) e (...) questi non si sono costituiti, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
Acquisiti i documenti depositati dalle parti, ammessi ordini di esibizioni diretti alla F.I.G.C. per l’acquisizione dei contratti relativi ai soggetti indicati dal convenuto, escussi i testi sulle circostanze ammesse, all’udienza del 17.12.2015 la causa è stata trattenuta in decisione con termine di legge per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
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La domanda proposta dall’attore non è fondata e deve essere respinta.
Gli articoli contestati, pubblicati sulla testata on line (...), sono per concorde affermazione delle parti, espressione del diritto di critica. Negli articoli l’autore contesta la gestione della Federcalcio operata dal Presidente e dal Direttore Generale, odierno attore, nel periodo in cui gli articoli sono stati pubblicati (2011-2012), rappresentando una gestione fondata su favoritismi ad amici , promozioni e scelta di consulenti ispirati a criteri nepotistici e di favore, oltre a mancata attenzione a problematiche di rilevanza quali la gestione dei diritti televisivi e il rinnovo dello Statuto. L’odierno attore lamenta la non corrispondenza a vero delle notizie riportate negli articoli, da cui dovrebbe desumersi la loro natura diffamatoria, nonché il mancato rispetto del limite della continenza a causa delle espressioni utilizzate, da considerare offensive e denigratorie.
Prima di esaminare la fattispecie concreta occorre premettere che il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 c.p. si consuma nel momento in cui una persona comunica con più soggetti, offendendo l’altrui reputazione, ed è aggravato se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e/o sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La valutazione dell’efficacia diffamatoria di dichiarazioni o opinioni diffuse a mezzo della stampa deve riferirsi al momento nel quale tali dichiarazioni hanno avuto diffusione, con conseguente irrilevanza ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo degli eventi verificatisi successivamente (quali ad esempio le allegate dimissioni dell’odierno attore a causa dell’eliminazione della nazionale di calcio da competizioni internazionali, fatti accaduti successivamente alla pubblicazione degli articoli).
Il diritto di critica giornalistica, al pari del diritto di cronaca, in virtù della diretta tutela che riceve dall’art.21 Cost. e del necessario bilanciamento con i diritti individuali della persona riconosciuti dall’art.2 Cost., soggiace a tutti i limiti individuati nei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, a partire dalla pronuncia delle SS.UU. penali della Cassazione del 23 ottobre 1984, più volte ribaditi anche in pronunce più recenti, secondo cui il diritto di stampa (ossia la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti), sancito in linea di principio dall’art.21 Cost. e regolato nella legge 8.2.1948 n.47, trova i suoi presupposti legittimanti nell’utilità sociale dell’informazione, nella verità (oggettiva, o anche soltanto putativa, purché, in tal caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e nella forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, ovvero in una forma non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire e tale da escludere un deliberato intento denigratorio. Gli stessi limiti operano in maniera meno rigorosa nell’esercizio del diritto di critica, proprio in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere, data per scontata in ragione della polemica politica e sociale cui si riferisce (Cass.4.5.2010, n.29730; Cass. 18.6.2009, n.43403). Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un’attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli stessi, orientata da un’interpretazione originale soggettiva. Anche l’esercizio del diritto di critica soggiace al rispetto di limiti che ne garantiscano il collegamento con i principi costituzionali, posto che anche la libertà di diffondere valutazioni ed opinioni personali, al pari dell’attività di divulgazione di conoscenze oggettive, è strumentale alla costruzione della coscienza sociale e della pubblica opinione. La libertà del giornalista di manifestare idee ed opinioni, garantita dall’art.21 Cost., ricomprende anche la facoltà di rappresentare in una luce negativa un personaggio di spicco nell’attualità sociale, quando ciò sia frutto di una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore che non si esaurisce in un attacco personale e immotivato, ma in una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico interesse. Quando, poi, la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire al contempo esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, dovendo lasciare spazio all’interpretazione soggettiva dei fatti esposti. La critica mira, infatti, non già ad informare ma a fornire giudizi e valutazioni personali ed i limiti oggettivi fissati dall’ordinamento positivo all’esercizio del diritto di critica non possono trasformarsi in un divieto all’esercizio di tale diritto, essendo necessario bilanciare l’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, del pari costituzionalmente garantita. Tale bilanciamento, come evidenziato dalla Corte di legittimità, è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all’interesse pubblico, cioè l’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma della interpretazione del fatto che l’autore dell’articolo intende esporre.
Recentemente, la Corte di legittimità ha ribadito che “Deve essere tenuta ben ferma e presente la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purchè non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purchè sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva
- e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari… in quanto il diritto di cronaca soggiace…al limite della continenza che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo in sé ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è contenuto, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva il significato di un articolo” (Cass. n.20608/2011).
Nel caso di specie gli articoli analizzati sono espressione del diritto di critica.
Preliminarmente deve rilevarsi come dalla completa lettura degli articoli si evince che l’autore abbia voluto esprimere contrarietà rispetto alla complessiva gestione della FIGC nel periodo considerato, rivolgendo puntuali contestazioni all’odierno attore, indicato nominativamente ovvero con riferimento alla carica (e dunque puntualmente identificabile) solo in alcuni degli scritti di causa, mentre in altri il riferimento è alla dirigenza della federazione.
A fondamento della critica espressa il convenuto ha documentato la nomina da parte del Consiglio Federale, nel 25.11.2011, quale presidente della Commissione Federale antidoping di (...), precedentemente condannato dalla giustizia sportiva con sanzioni per irregolarità nella designazione dei rappresentanti antidoping (doc.1-2-3), condotta ad avviso del convenuto espressione di una non condivisibile gestione delle cariche.
Altro fatto riportato in numerosi articoli di causa è l’assunzione di personale, scelto senza far ricorso a procedure concorsuali, scegliendo tra soggetti legati da vincoli di parentela ovvero da precedenti relazioni amicali o lavorative con soggetti rivestenti cariche politiche ovvero di vertice all’interno della stessa federazione. Sul punto dall’acquisizione documentale, ex art. 210 c.p.c., è emerso che nel periodo considerato (2010-2012) sono stati assunti ovvero hanno collaborato con la F.I.G.C., (...), (...), (...), (...), (...), (...). Le affermazioni del convenuto contenute nella memoria di costituzione in merito alla sussistenza di legami di parentela ovvero di altre relazioni professionali tra questi soggetti e rappresentati della politica o della stessa federazione non sono stati oggetto di puntuali contestazione da parte dell’attore. In particolare quanto a (...), secondo quanto affermato dal convenuto questi è figlio di (...), esponente regionale del Partito Democratico, e risulta essere stato assunto con decorrenza dall’8.11.2010 con contratto a tempo indeterminato e retribuzione annuale lorda di circa € 29.000/30.000. (...), secondo quanto affermato dal convenuto, è cognato del responsabile CED della FIGC, è stato assunto quale quadro con contratto a tempo indeterminato percependo retribuzione media annua lorda di circa
55.000. L’avv. (...), che secondo le affermazioni del convenuto non contestate se non genericamente dall’attore, era “collaboratrice dell’Avv. (...), legale della Federcalcio” ed “amica del (...)” ha sottoscritto numerosi contratti di collaborazione (percependo al lordo delle ritenute € 48.000; € 52.000; €51.000). (...), che secondo le affermazioni del convenuto non contestate dall’attore era “segnalata al direttore generale” ha percepito compensi per attività di collaborazione (pari al lordo delle trattenute ad € 30.000; € 32.500; € 31.500).
L’attore ha, altresì, criticato la permanenza di (...), dopo il pensionamento, nell’ambito della dirigenza del settore giovanile, circostanza che risulta provata sia dall’escussione dei testi sia dall’acquisizione dei documenti da cui si rileva che (...) dopo il pensionamento ha concluso contratti di collaborazione con la FIGC con mansioni di supporto alle attività della presidenza del Settore per le attività giovanili e scolastiche percependo emolumenti.
Dalle risultanze probatorie, anche se la natura di associazione privata della FIGC rende pienamente legittima la chiamata diretta dei lavoratori e dei collaboratori (cfr. dichiarazioni dei testi), è risultato provato che molti di coloro che sono stati chiamati nel periodo oggetto di analisi negli articoli, avevano rapporti o di parentela o pregressi relazioni professionali con soggetti rivestenti cariche politiche o ruoli nella F.I.G.C.. Nell’ambito di un’attività come quella svolta dalla F.I.G.C., criticare modalità di scelta del personale non ispirate a forme analoghe a quelle proprie dei concorsi pubblici appare legittimo, essendo peraltro risultato provato, almeno con riferimento alle persone indicate dal convenuto, che la scelta ha interessato soggetti che avevano legami con personaggi politici o già operanti nell’ambito della federazione.
Parimenti è da considerare legittima la critica mossa quanto alla permanenza di una dipendente andata in quiescenza nell’ambito dell’attività della F.I.G.C., circostanza provata a seguito dell’acquisizione dei contratti di collaborazione.
Date tali premesse deve procedersi all’analisi dei singoli articoli contestati. Articolo 20.1.2011
L’attore contesta la parte dell’articolo in cui si legge “la trasformazione del settore giovanile
scolastico della Federcalcio in un affare privato ed in una scuola di partito”, frase da riferire, secondo le difese del convenuto, alla presenza nel settore della (...) e di (...) , sostenuti da (...) odierno attore. L’articolo è espressione del diritto di critica, fondata sulla permanenza della (...) nel settore (“uscita dalla porta rientra dalla finestra” ) circostanza provata documentalmente e confermata dalla escussione dei testi, critica giustificata dal possibile disappunto a mantenere in ruoli chiave soggetti che sarebbero destinati al pensionamento. Quanto a riferimento alla “scuola di partito”, il ruolo politico rivestito da (...) che per un periodo ha ricoperto la carica di sottosegretario di Stato, può giustificare la critica in merito a scelta di soggetti che abbiano rivestito tali cariche. Esprimere critiche quanto alla permanenza di una pensionata e alla presenza di persone che hanno rivestito ruoli politici attivi, circostanze entrambe risultate confermi a vero, appare legittimo e in linea con la libera manifestazione del pensiero. I toni utilizzati anche se coloriti e forti, come peraltro necessario nella invettiva critica, non travalicano i limiti della continenza.
Articolo 21 luglio 2011
L’attore ha contestato l’articolo nella parte in cui criticando la gestione della FIGC si legge “In questi anni (...) e (...) non hanno deciso niente, hanno usato la filosofia del carpe diem o meglio buio fatti giorno, giorno fatti buio! Le uniche cose in cui sono eccelsi, oltre la svendita di pezzi importanti della Federcalcio, è favorire gli amici degli amici, il piccolo cabotaggio, le assunzioni e le promozioni di persone note, la scelta di consulenti ben remunerati, e nell’ombra qualche vendetta, del tenore tira il sasso e nascondi al mano tanto è buoi e nessuno ti vede.” Quanto provato e sopra riportato in merito ad assunzioni e collaborazioni deve far ritenere rispettato il parametro della verità della notizia se riferito all’esercizio del diritto di critica, essendo emersa l’assunzione e la conclusione di contratti di collaborazione con soggetti che avevano rapporti di parentela o di collaborazione con politici o con rappresentati della FIGC, come pure è emersa la notevole entità di alcune delle remunerazioni ai consulenti (cfr. la remunerazione dell’avv. (...) per € 390 nel triennio 2010-2012 cui devono aggiungersi onorari per assistenza giudiziaria per un totale di € 720.000) . I toni utilizzati, perfettamente conformi all’esercizio del diritto di critica, fanno ritenere scriminate le affermazioni contenute nell’articolo.
Articolo del 6.10.2011
In tale articolo è stato contestato il seguente brano“…l’indecisionismo, la mancanza di autorevolezza, il mancato rispetto sostanziale delle regole e degli impegni assunti, il nepotismo nelle assunzioni e nelle promozioni, sono i segni tangibili e verificabili di questo SCEMPIO…” . Si riporta quanto sopra detto in merito alle assunzioni e collaborazioni. Quanto alle altre contestazioni (mancato rispetto sostanziale delle regole) il convenuto ha richiamato la vicenda della nomina a presidente della Commissione antidoping di soggetto precedentemente sanzionato dalla stessa giustizia sportiva per irregolarità in tale ambito, circostanza provata documentalmente e che legittima la critica esposta. Non costituisce diffamazione l’aver criticato i vertici della federazione essendo stato accertato documentalmente la circostanza esposta, che può legittimare la critica di “mancato sostanziale rispetto delle regole” essendo stato scelto per presidente di una importante commissione colui che precedentemente per ruoli rivestiti in tale ambito è stato sanzionato con conferma della sanzione in due gradi di giudizio. I toni usati seppur forti e incisivi non travalicano il limite della continenza.
Articolo 27 ottobre 2011
L’articolo critica la mancata partecipazione dei vertici della FGCI alle riunioni tenutesi per risolvere la questione dei diritti televisivi. L’attore non ha smentito la convocazione della riunione in Milano di cui si riferisce nell’articolo, non contestando quanto riportato a pagina 9 della comparsa di costituzione della controparte. La circostanza che i vertici della FIGC non fossero presenti alla riunione, può costituire oggetto di critica considerando che si tratta di materia che seppure di non diretta competenza, potrebbe avere interesse per la FIGC chiamata a curare, in senso lato, gli interessi del settore calcistico (“LA FIGC può avere al massimo, nell’interesse del sistema calcistico, effettuato mediazioni per favorire la soluzione della questione” cfr. deposizione del teste (...)). E’ legittima dunque l’invettiva del giornalista laddove nella parte in cui viene segnalata l’inerzia dei vertici della FIGC rimasti estranei a tali riunioni. I toni utilizzati seppure forti rientrano pienamente nel legittimo esercizio del diritto di critica, senza che possa ritenersi violato il principio della continenza.
Articoli del 17.11.2011
L’attore ha allegato il contenuto diffamatorio di questa parte dell’articolo: “In questa parola, roboante e prettamente tecnica, si nasconderanno ancora una volta promozioni ad libitum senza alcuna regola, assegnazioni di uffici e di settori (qualcuno è già avvenuto) a raccomandati e fedelissimi. Tutto secondo un vecchio copione già scritto e che puzza di stantio ma che rende consensi e crediti da poter utilizzare in un prossimo futuro, non si sa mai..” L’articolo deve essere considerato legittima espressione del diritto di critica quanto al rispetto del limite della verità e della continenza, alla luce di quanto riportato sulle assunzioni e sulla selezione dei consulenti.
Articolo del 24 novembre 2011
Nell’articolo l’attore oltre a contestare la parte in cui l’autore richiama assunzioni e collaborazioni effettuate (aspetti per i quali si richiama quanto più volte ribadito) contesta la parte in cui si legge che il presidente e il direttore generale farebbero “ dalla mattina alla sera scaricabarile e non si assumono alcune responsabilità che non siano assunzioni ad libitum…”. Il convenuto ha posto a fondamento della frase la vicenda della modifica dello Statuto conclusasi con la nomina di un Commissario ad acta. La circostanza della nomina del Commissario è stata confermata dal teste (...) che pur lodando la puntualità del presidente (...), ha tuttavia precisato “I principi del Coni emanati dal 2011-2012 vennero adottati da un commissario ad acta nominato dal Coni”. La circostanza che per l’adozione di uno Statuto sia stato necessario giungere alla nomina di un commissario, fa ritenere legittima la critica riportata nell’articolo di mancata assunzione di responsabilità e di “scaricabarile” (essendo state “scaricate” al Commissario tali incombenze), il tutto espresso con toni ed espressioni conformi al corretto esercizio del diritto di critica.
Articolo del 9.02.2012
L’attore ha allegato la portata diffamatoria di questa parte dell’articolo “…la mancanza di una dirittura morale nella gestione interna con promozioni ed assunzioni ad libitum, con stipendi ed indennizzi camuffati come quelli dei destinatari arbitrali della massima divisione nazionale, con la scusante che non è la Federcalcio ma la Lega a pagare, dimostrano la malafede, l’impotenza mentale e la mancanza di dirittura morale di cui avrebbe dovuto impedire simili nefandezze”: In merito deve rilevarsi come in nessuna parte del pezzo giornalistico si faccia cenno al (...) ovvero alla sua carica, essendo espressamente citato il solo Presidente (...) e genericamente evocati dirigenti federali ed arbitrali condannati dalla giustizia sportiva. La mancata indicazione di elementi che possano far ritenere che l’invettiva (peraltro espressa nei limiti del diritto di critica) sia rivolta all’odierno attore impongono di ritenere infondate le contestazioni mosse con riferimento all’articolo in oggetto.
Articolo 6 settembre 2012
L’attore allega il contenuto diffamatorio dell’articolo nella parte in cui si legge: “Di fronte alla citazione in giudizio da parte del direttore generale della FIGC, dott. (...), abbiamo ripreso il nostro coraggio, la nostra verve. E ci siamo domandati: perché il signor direttore generale ci vuole trascinare in un giudizio civile quando aveva a suo tempo la possibilità di instaurare un procedimento penale presso il competente tribunale? Ha forse paura che il procuratore della Repubblica, indagando sulla particolare fattispecie, acquisisse agli atti anche altri elementi per i quali, sia il direttore generale, sia il presidente della FIGC non erano del tutto tranquilli? Noi non siamo in grado di dare una risposta al nostro quesito…”. L’articolo anch’esso espressione del diritto di critica, non valica i limiti della continenza nella parte in cui l’autore in tono polemico e sarcastico si chiede se l’azione civile sia stata promossa al fine di evitare controlli sulla censurata azione della FIGC. E’ chiaro il tono critico laddove il pezzo si conclude con un interrogativo finalizzato a criticare la rinnovazione della candidatura dell’odierno attore e del Presidente della FIGC. I toni usati seppur sarcastici e particolarmente forti rispettano il limite della continenza, essendo legittimo esprimere, anche con interrogativi e iperboliche supposizioni, critiche a soggetti che rivestono cariche di particolare rilevanza pubblica.
Per quanto esposto la domanda di (...) deve essere respinta.
L’attore deve essere condannato al pagamento a favore del convenuto costituito delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo mentre nulla deve essere disposto quanto alle spese nei confronti degli altri convenuti in ragione della mancata costituzione degli stessi.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico dott.ssa Monica Velletti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (...) nei confronti dei convenuti così provvede:
rigetta la domanda;
condanna (...) al pagamento in favore di (...) delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre accessori di legge;
nulla per le spese di giudizio tra attori e gli altri convenuti.
Così deciso, in Roma, il 6 maggio 2016.
IL GIUDICE
dr.ssa Monica Velletti