TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2764/2018 DEL 28/06/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Artino Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 21513/2016 promossa da: (…), con il patrocinio dell’avv. LATTUCA ANTONINO
OPPONENTE/I
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI - COMITATO REGIONALE SICILIA (C.F. 08272960587), con il patrocinio dell’avv. MUNAFO’ LUIGI
OPPOSTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 4 aprile 2018.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La riduzione del termine a comparire, prevista dall’art. 616 c.p.c., trova applicazione solo nella ipotesi, di cui all’art. 615, comma secondo, c.p.c., poiché essa si riferisce chiaramente all’opposizione proposta dopo l’inizio dell’esecuzione, caratterizzata da una prima fase sommaria, relativa alla sospensiva, che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, a differenza dell’opposizione a precetto ex art. 615, comma primo, c.p.c., incoata prima della pendenza della procedura esecutiva, direttamente davanti al giudice di cognizione del merito. Peraltro, l’art. 165 c.p.c. prevede il dimezzamento del termine di costituzione dell’attore solo nell’ipotesi di abbreviazione del termine a comparire ex art. 163 bis, secondo comma, c.p.c., mentre tale dimezzamento non è previsto nell’evenienza di cause non sottoposte a sospensione feriale, la cui disciplina è impropriamente richiamata dall’opposta. Ne deriva che non sussiste la riduzione tanto del termine a comparire ex art. 163 bis c.p.c. quanto del termine di costituzione dell’opponente, che rimane di dieci giorni dalla notifica della citazione, termine osservato nel caso di specie.
Nel merito, occorre evidenziare che il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) è stato emesso solo nei confronti della A.C.R.D. (…) e non anche nei confronti dello (…), contro il quale, peraltro, era stato richiesto.
Ebbene, il titolo formatosi nei riguardi dell’associazione non riconosciuta non estende automaticamente la sua efficacia verso il suo legale rappresentante o, in ogni caso, verso colui che abbia avuto concreta ingerenza nell’atto negoziale in nome e per conto di essa, con la quale è solidalmente responsabile ex art. 38 c.c.
Nella fattispecie in esame, si versa in ipotesi diversa da quella della giurisprudenza pronunciatasi intorno al tema dell’efficacia, nei confronti del socio, del titolo esecutivo pronunciato nei confronti di una società di persone (Cass., sez. III, 17.1.2003,n .613 e Cass.,sez III, 6.10.2004, n. 19946). Come correttamente osservato da Tribunale Trapani, 28/05/2007, Giur. merito 2008, 1, 129, la responsabilità di cui all'art. 38 c.c., prevista per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è qualificata dalla giurisprudenza quale responsabilità fideiussoria ex lege, (Cass., sez. III, 12 gennaio 2005 n. 455 che richiama Cass. 6 agosto 2002 n.11759; 4 marzo 2000 n.2471; 27 dicembre 1991 n.13946), avendo la funzione di rafforzare la tutela dei terzi che, diversamente, potrebbero aggredire soltanto il fondo comune dell'associazione. Ne discende che il soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione è responsabile pur sempre per un debito dell'ente collettivo e giammai di un debito proprio. La giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità del socio illimitatamente responsabile di società di persone e di efficacia, nei confronti del medesimo, del titolo esecutivo formatosi in danno della società, muove dal concetto che i debiti che sorgono in capo alla società sono debiti anche del socio e quest'ultimo risponde quindi di un debito che è anche proprio. In altri settori dell'ordinamento (condominio) la giurisprudenza (Cass. 14 ottobre 2004, n. 20304 che richiama Cass. 19.4.2000, n. 5117) ha affermato che il titolo esecutivo pronunciato in danno dell'ente collettivo condominio è efficace anche nei confronti del singolo condomino, muovendo (ancora una volta) dall'assunto è trattasi di un debito proprio del singolo condomino.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25748 del 24/10/2008 ha affermato: “La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non é collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa é inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fideiussione; ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente”.
Ciò significa che non opera l’estensione automatica dell’efficacia del titolo esecutivo, ottenuto contro l’associazione non riconosciuta, anche nei confronti dell’agente in nome e per conto della stessa, giacché la responsabilità solidale di quest’ultimo si fonda sull’attività gestoria eventualmente compiuta, e non per la sola titolarità astratta della carica in seno all’associazione, tant’è che chi intenda far valere tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione. Di conseguenza, poiché la responsabilità solidale ex art. 38 c.c. presuppone l’accertamento dell’aver agito in concreto in nome e per conto dell’associazione, detta responsabilità deve essere autonomamente e specificamente accertata in sede giudiziale, cosicché solo un titolo giudiziale formatosi espressamente anche nei confronti del titolare della carica può legittimare l’azione esecutiva contro costui.
Nemmeno rileva che i titolari di cariche nell’associazione sportiva abbiano rilasciato la dichiarazione: “… ognuno per la rispettiva parte, si obbliga in proprio verso la F.I.G.C. – L.N.D. la perfetta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti federali presenti e futuri. Si impegnano inoltre a riconoscere la piena e definitiva efficacia, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, dei provvedimenti degli Organi della F.I.G.C. nei confronti di tutti i soggetti, Società e persone fisiche inquadrate nella
F.I.G.C. Gli stessi si impegnano ad accettare le decisioni degli Organi Federali in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, comunque attinenti all’attività sportiva, o comunque relative alla loro appartenenza alla F.I.G.C.”. Detto impegno riguarda genericamente l’osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo da parte di chi assume cariche in ambito di associazioni affiliate alla federazione sportiva, senza alcuna specifica deroga alla disciplina civilistica delle obbligazioni, ed in particolare a quella speciale dettata per le associazioni non riconosciute dall’art. 38 c.c.
Inoltre, in questa sede sono preclusi l’accertamento del credito della opposta nei confronti dello (…) e la condanna di questi, poiché la F.I.G.C. si è costituita tardivamente, meno di venti giorni prima dell’udienza fissata in citazione, decadendo dalla facoltà di proporre domanda riconvenzionale.
L’accoglimento del motivo di opposizione sopra esaminato comporta l’assorbimento di ogni altro proposto dallo (…).
Alla luce delle superiori considerazioni, deve concludersi che la F.I.G.C. non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti dello (…).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell’attività difensiva svolta.
Non può pronunciarsi condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., tenuto conto della particolarità della questione sull’efficacia del titolo esecutivo, che esclude la temerarietà della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
Dichiara che FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
- COMITATO REGIONALE SICILIA non ha diritto a procedere esecutivamente nei confronti di (…), e, per l’effetto, dichiara nullo l’atto di precetto opposto.
Rigetta o dichiara inammissibile ogni altra domanda.
Condanna FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI -
COMITATO REGIONALE SICILIA a rimborsare a (…)le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per spese, € 2.425,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% sull’importo dei compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
Catania, 26 giugno 2018.
Il Giudice
dott. Giuseppe Artino Innaria