TRIBUNALE DI PATTI – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 214/2021 DEL 10/03/2021
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo Tribunale in data 5-04-2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. …/2014 R.G. avente ad oggetto “appello avverso la sentenza n. 142/2014 depositata il 22.09.2014 dal Giudice di Pace di Tortorici”;
PROMOSSA DA
POLISPORTIVA “...” A.S.D, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P.I. …), elettivamente domiciliata in Galati Mamertino (ME), via Cavour n. 98, presso lo studio dell’avv. Salvatore Zingale, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
Appellante-
CONTRO
(...), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Anna Maria Celi presso il cui studio sito in Sant’Agata di Militello (ME), via Respighi n. 2, è elettivamente domiciliato;
Appellato-
Conclusioni:
All’esito dell’udienza del 14-12-2020, svoltasi, giusta decreto del 7-11-2020, con le modalità di cui all’art. 221, comma 4, della Legge n. 77 del 17 luglio 2020, mediante lo scambio e il deposito telematico di sintetiche note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta”, le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti e la causa veniva assunta in decisione con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
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MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1. L’appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato le eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione e/o competenza del Giudice ordinario) formulate in comparsa dalla Polisportiva “...”.
1.1. Con riferimento al primo profilo, il Giudice di Pace ha ritenuto insussistenti i presupposti per la devoluzione della controversia al Collegio Arbitrale della F.I.G.C. poiché non è stata documentata la qualità di tesserato dell’ (...), deducendone che “l’attore non ha mai rivestito la qualità di tesserato” (pag. 4 sentenza impugnata).
Tale deduzione appare corretta, atteso che la clausola compromissoria che devolve al Collegio Arbitrale istituito presso la L.N.D. la cognizione del rapporto di lavoro fra la società sportiva e il tesserato postula proprio il tesseramento che, nella specie, non è stato documentato, non essendo tale – contrariamente all’assunto dell’appellante – l’attestazione della Lega Nazionale Dilettanti del 26 marzo 2014, prodotta in giudizio, in cui si attesta unicamente l’appartenenza dell’... al consiglio direttivo della Polisportiva ... per la stagione sportiva 2011/2012 ma non la sua qualità di tesserato.
Elemento tipico del ricorso alla procedura arbitrale è, infatti, il carattere negoziale dell’accordo con cui le parti rimettono agli arbitri il potere di risolvere la controversia insorta.
Tale manifestazione di volontà si rinviene nel contratto associativo il cui modello è aperto e contiene una clausola compromissoria a cui il soggetto, all’atto dell’affiliazione (società) o del tesseramento (persone fisiche), vi aderisce attraverso l’accettazione dello Statuto (federale o sociale).
Per mezzo di questa clausola compromissoria si rimette a specifici Collegi Arbitrali la risoluzione delle controversie sportive (usualmente ripartite in amministrative, tecniche, disciplinari o economiche originate dall’attività sportiva) che potrebbero insorgere con altri soggetti aderenti alle Federazioni.
Si è sostenuto che il vincolo di giustizia trarrebbe titolo da un’apposita clausola compromissoria valida se è rispettato il disposto di cui all’art. 807 c.p.c., che prevede la forma scritta ad substantiam; la giurisprudenza più consolidata reputa, inoltre, adempiuta tale formalità anche in caso di rinvio per relationem ad un documento esterno o al contratto in cui è inserita (Cass. 18 aprile 1978, n. 1842).
In sintesi si richiede che il soggetto, all’atto del tesseramento o dell’affiliazione, sottoscriva un documento in cui dichiari di aver preso visione e accettato lo Statuto che contiene la predetta clausola.
Nella specie, tali circostanze non sono emerse nel giudizio di primo grado e, in particolare, non sussiste documentazione attestante il consenso dell’odierno appellato ovvero che questi, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, abbia accettato la soggezione agli organi interni di giustizia.
Va, pertanto, condivisa, sotto tale aspetto, la decisione del Giudice a quo.
1.2. L’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto l’attore in primo grado socio della Polisportiva ..., asserendo che da tale evidenza conseguirebbe l’applicazione, nel caso in esame, dell’art. 14 dello Statuto associativo a tenore del quale “qualora controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale…”.
Sennonché la questione, così come dibattuta in prime cure, appare irrilevante ai fini della decisione della presente controversia atteso che ... non ha agito in giudizio in ragione di una contesa inerente alla sua (eventuale) appartenenza all’organismo associativo e all’esecuzione o interpretazione dello Statuto associativo ma in virtù di una diversa fonte contrattuale da cui è scaturita l’obbligazione della società sportiva: la scrittura privata in atti con la quale la Polisportiva ... gli ha affidato la conduzione tecnica della prima squadra in qualità di allenatore dal 28- 09-2011 al 30-04-2012, prevendendone un compenso che è risultato essergli stato corrisposto solo in parte.
In altri termini, a nulla rileva indagare se l’ (...) fosse o meno socio della Polisportiva poiché la pretesa vantata in giudizio non discende da tale qualifica (quella di socio) ma bensì dal contratto di prestazione professionale di cui alla superiore scrittura privata.
Trattasi, pertanto, di fonte negoziale differente rispetto al contratto associativo in relazione al quale non opera la predetta clausola di cui all’art. 14 dello Statuto associativo.
Detta clausola è, infatti, testualmente limitata alla sola controversia discendente dall’esecuzione o interpretazione dello Statuto ma non si estende al rapporto derivante dal contratto in questione, ossia a quello con cui è stata affidata la conduzione tecnica della squadra all’ (...).
A ciò aggiungasi che “La deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola” (Cassazione civile sez. I, 22/12/2020, n.29332).
Ergo, l’eccezione è infondata.
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- Tanto premesso, anche nel merito, l’appello è infondato e va quindi rigettato.
Come anche di recente rimarcato dalla Suprema Corte “L’interpretazione degli atti negoziali - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d’interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell’atto negoziale” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/01/2021, n.701).
Nella vicenda a mano, le parti hanno pattuito un compenso per la conduzione tecnica della prima squadra denominato “premio di tesseramento annuale” stabilendo espressamente che tale “premio di tesseramento dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero fatte salve le ipotesi di dimissioni dell’allenatore o di sanzioni irrogate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. su proposte delle Società” (art. 3 del contratto in atti) mentre il rimborso delle spese, riconosciuto per l’effettiva durata dell’incarico, sarebbe cessato in caso di eventuale esonero o dimissioni del tecnico (art. 4).
Sicché, utilizzando i due criteri ermeneutici di cui s’è detto, non sorgono dubbi sulla spettanza dell’intero importo concordato come “premio di tesseramento” in favore dell’allenatore in seguito esonerato.
Invero, a supporto di tale tesi, oltre al dato letterale inequivoco, milita la anche la ratio del precetto contrattuale poiché rimborsare delle spese significa restituire somme che sono state da taluno corrisposte anticipatamente.
Ragione per cui il rimborso delle spese non può che essere ancorato all’effettiva durata dell’incarico e viene meno ovviamente in caso di esonero o dimissioni poiché, oltre la durata effettiva dell’incarico, non possono configurarsi spese anticipate (e, quindi, da rimborsare) in dipendenza di un incarico che non esiste più.
In altre parole, le spese sono collegate all’incarico: finché dura l’incarico potranno essere sostenute e anticipate dall’allenatore; terminato l’incarico per qualunque ragione (esonero o dimissioni) non ci sono più spese da sostenere e rimborsare.
Diversamente invece il compenso complessivo di € 4.500,00 (definito dalle parti “premio di tesseramento annuale”) è stato ancorato e rateizzato sulla base di precise cadenze temporali e le parti hanno espressamente disposto che esso fosse dovuto integralmente anche in caso di esonero dell’allenatore poiché tale evenienza (l’esonero) non dipende dalla volontà del prestatore d’opera ma è rimessa ad una scelta discrezionale della società sportiva.
Non a caso, le parti hanno letteralmente escluso l’integrale corresponsione del premio (compenso) per l’opera prestata nel caso di dimissioni dell’allenatore che, infatti, sono rimesse ad una scelta discrezionale dello stesso o di irrogazione di sanzioni (che giustificano l’esclusione a causa della sopravvenienza di un profilo patologico nel rapporto contrattuale).
Il senso, ossia la ratio, della previsione contrattuale appare chiara: se è la società sportiva a sostituire la guida tecnica della squadra, interrompendo così anticipatamente il rapporto con il trainer, il compenso gli dovrà essere corrisposto per intero; se è invece l’allenatore a dimettersi, il compenso sarà corrisposto sino all’effettiva durata dell’incarico.
Peraltro, il contrasto fra le due disposizioni citato dall’appellante è, dal punto di vista civilistico, meramente apparente in quanto la dedotta circostanza secondo la quale, per la stagione sportiva 2011-2012, la L.N.D. avesse vietato i premi di tesseramento non rileva ai fini che ci occupano, ossia quelli propri del giudizio civile, atteso che, nella specie, la pattuizione di un compenso, ossia l’onerosità della prestazione, non viola alcuna norma imperativa (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, n.1713).
Conclusivamente, l’appello proposto dalla Polisportiva ... è infondato e va rigettato.
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- Le spese processuali relative a questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell’appellante e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all’attività difensiva concretamente prestata (con esclusione, quindi, della fase istruttoria che non si è svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di appello n. 2148/2014 R.G.
Rigetta l’appello proposto da Polisportiva “...” A.S.D. per le causali di cui in motivazione con conseguente conferma della sentenza impugnata;
Condanna Polisportiva “...” A.S.D. in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore di ... delle spese di questo grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma di € 1.620,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Ricorrono, inoltre, i presupposti previsti dall’art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per effetto del quale sussiste l’obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Patti, 9-03-2021
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso