TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 4974/2018 DEL 16/11/2018
Il Tribunale di Palermo
Sezione V^ Civile,
nella persona del Giudice dott. Andrea Illuminati, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel procedimento di I^ grado portante il N. 10574/14 degli affari civili tra
(…) (avv. Gianluca Raimondi)
- appellante –
e
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE SICILIA, in persona del legale rappresentante p.t. (avv. Luigi Munafò)
- appellato -
oggetto: <<Associazione - Comitato>>
CONCLUSIONI
v. verbale del 10/7/18
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1897/14, reso da questo Tribunale il 14 maggio 2014, la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE SICILIA intimava a (…) nq di legale rappresentante della FC … il pagamento dell’importo di €. 9.646,09 oltre a rivalutazione, interessi e spese del procedimento monitorio, quali somme dovute dall’intimato a titolo di <<contributi, di sanzioni pecuniarie e di addebiti vari (imposte di bollo, spese organizzative, spese per stampati, etc)>>.
(…)interponeva opposizione al DI con atto di citazione, effettuando in data 2/7/14 un primo tentativo di notifica al procuratore costituito per la FIGC <<nel domicilio eletto in Palermo alla via Pacini n. 5 presso lo studio dell’avv. Valentina Bonomonte>>, notifica che, come attestato dall’Ufficiale Giudiziario nella relazione di notificazione, non andava a buon fine in quanto <<l’avv. Valentina Bonomonte si è trasferita da questo domicilio>>; in data 10/7/14 l’opponente depositava quindi lo stesso atto presso la cancelleria di questo Tribunale.
All’udienza del 16 dicembre 2014 il legale dell’opponente – <<stante la mancata costituzione di controparte e l’incertezza sulla notifica>> – chiedeva un rinvio per la nuova notifica dell’atto di citazione, concesso dal giudice istruttore che, a tal fine, rinviava la causa all’udienza del 14/4/15.
In data 23 dicembre 2014 l’opponente consegnava l’atto all’Ufficiale giudiziario per un nuovo tentativo di notifica che veniva effettuato presso lo studio legale dell’avv. Valentina Bonomonte, la quale questa volta – tramite suo incaricato – ritirava l’atto, e presso la cancelleria di questo Tribunale.
All’udienza del 9/4/15 si costituiva in giudizio la FIGC eccependo – tra le altre cose – l’inesistenza delle notifiche dell’atto di opposizione compiute il 2/7/14, il 10/7/14 e il 23/12/14 in quanto effettuate in cancelleria o presso lo studio di legale di difensore non domiciliatario per il giudizio invece che (così come prescritto dalla legge) all’indirizzo pec del procuratore della FIGC Lega Nazionale Dilettanti (avv. Munafò) indicato nel ricorso per DI.
All’udienza in epigrafe indicata il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 cpc in ragione della espressa rinuncia delle parti.
Così riassunta la res litigiosa, l’opposizione deve ritenersi inammissibile per inesistenza di valida notifica dell’atto di opposizione, non potendo ritenersi tali né quelle effettuate in cancelleria né quelle presso lo studio legale dell’avv. Valentina Bonomonte.
Sotto il primo profilo, va evidenziato che il ricorrente (odierno opposto) con il ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto aveva indicato proprio indirizzo pec presso il quale effettuare le notifiche (avv.Luigimunafo@pec.giuffre.it).
Ebbene, in presenza di tale indicazione non opera la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, non assumendo al riguardo rilievo la circostanza che il difensore dell’opposto, che esercita il proprio ufficio fuori dal circondario di questo Tribunale, non abbia eletto domicilio <<nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso>>.
In proposito risulta decisivo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della SC – dal cui indirizzo questo giudice non ravvisa motivo alcuno per doversi discostare –, alla cui stregua: <<L'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 - secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall'art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine>> Sez. U, Sentenza n. 10143 del 20/06/2012.
In presenza di valida indicazione da parte del difensore costituito di pec la notifica dell’atto effettuata mediante deposito in cancelleria deve ritenersi non già meramente nulla ma inesistente, come peraltro affermato dalla SC che, pronunciatasi in tema di giudizio per cassazione (ma il principio è applicabile anche nel caso di specie), ha dichiarato <<inammissibile il controricorso notificato presso la cancelleria della Corte anziché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso>> (Cass. Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26696 del 28/11/2013).
La soluzione del Supremo Collegio è, del resto, coerente con quella raggiunta dalla prevalente giurisprudenza con riferimento al diverso caso di notifica effettuata mediante deposito dell’atto in cancelleria anziché al procuratore domiciliatario (cfr. C. App. Milano, 8/2/05 la quale, nel pronunciarsi proprio in un giudizio di opposizione a DI, ha statuito che <<la notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo erroneamente eseguita in cancelleria e non nel domicilio eletto presso il procuratore indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo è inesistente>>).
Analoga inesistenza connota anche la notificazione effettuata dall’opponente presso lo studio legale dell’avv. Valentina Bonomonte la quale, diversamente da quanto avuto a sostenere dall’opponente, non costituisce procuratore domiciliatario dell’avv. Luigi Munafò, non essendo una tale elezione affatto contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
A ben vedere, l’opponente confonde il ricorso per decreto ingiuntivo n. 1897/14 (RG n. 5296/14), che ha dato luogo al presente giudizio di opposizione, con il ricorso per DI p0resentato in suo danno dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti nel lontano anno 2008 (cfr. doc. n. 5 fasc. avv. Raimondi); in tale ricorso – che ha dato luogo a differente procedimento monitorio RG n. 1224/08 conclusosi con l’emissione del DI n°253/08 – l’avv. Luigi Munafò, procuratore anche in tal caso della FIGC, eleggeva domicilio presso lo studio legale di via Pacini n. 5 (PA) dell’avv. Valentina Bonomonte.
La mancata elezione anche in tale giudizio da parte dell’opponente del domicilio presso la Bonomonte vale a rendere la notifica della citazione effettuata presso lo studio legale di tale difensore inesistente, siccome compiuta <<in luogo privo di collegamento alcuno con il destinatario dell’atto>>.
Non potendo l’inesistenza essere sanata ex 156 co. 3 cpc per effetto della costituzione in giudizio dell’opposto, vieppiù se avvenuta unicamente per far valere il vizio in parola, l’opposizione proposta deve ritenersi inammissibile per sua tardiva proposizione ex art. 650 cpc
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La circostanza che l’opponente, nel notificare l’atto di citazione presso lo studio del legale dell’avv. Bonomonte, sia con ogni probabilità stato tratto in errore dal refuso, contenuto (non già nel ricorso ma) nel DI 1897/14, ove tale legale veniva indicato quale domiciliatario dell’ingiungente, giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tale parti in causa.
PQM
dichiara inammissibile l’opposizione proposta avverso al DI che dichiara definitivamente esecutivo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Palermo, 9/11/18
Il Giudice
dott. Andrea Illuminati