TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE V CIVILE – SENTENZA N. 1043/2021 DEL 11/03/2021

 

IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE

nella persona del giudice unico dr.ssa Claudia Turco ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. 18328/’14 e n. 18641/2014 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, promosse

da

 

(...), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Carini, n. 43, presso lo studio dell’Avv. Danilo Daniele, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Cavallaro del Foro di Catania per procura in calce all’atto di citazione

(...) e (...), elettivamente domiciliati in Grammichele, presso lo studio degli Avv.ti Seba Virga e Francesco Distefano, che li rappresentano e difendono anche disgiuntamente per procura allegata all’atto di citazione nel giudizio riunito

attori

E

FEDERAZIONE  ITALIANA  GIUOCO  CALIO   LEGA  NAZIONALE  DILETTANTI  – COMITATO REGIONALE SICILIA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Sandro Morgana, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Cadorna, is. n. 212, comp. V, presso lo studio dellAvv. Luigi Munafò, che la rappresenta e difense per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

 Convenuta

E nei confronti di

 

(...), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Isidoro Carini, n. 33, presso lo studio dell’Avv. Danilo Daniele, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Cavallaro del Foro di Catania per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Terzo chiamato

 

 

CONCLUSIONI

 

All’udienza di precisazione delle conclusioni i difensori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed il  procuratore della  FIGC insistendo anche  nella richiesta di disporre consulenza tecnica contabile.

IN FATTO ed in DIRITTO

 

Con atto di citazione notificato il 29.12.2014 (...) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3675/2014 con il quale il Tribunale di Palermo su richiesta della FIGC, ingiungeva allo stesso, nonché alla ASD (...), ed a (...) e (...)il pagamento di euro 8.073,10 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.

Il credito ingiunto traeva origine dalla iscrizione della ASD (...) al campionato di Promozione Regione Sicilia per la stagione calcistica 2010/2011, come da modello in data 22.7.2010. il credito era stato azionato nei confronti della predetta Associazione e di coloro che risultavano aver sottoscritto la domanda di iscrizione, ossia i signori (...), (...), (...) e (...), rispettivamente nelle qualità di presidente, vicepresidente, cassiere e segretario dellassociazione.

Il (...) disconosceva l firma apposta a suo nome sul predetto modello di iscrizione ed eccepiva, pertanto, il difetto di titolarità del debito e di legittimazione passiva.

In subordine eccepiva l’inefficacia delle clausole del predetto modulo predisposto unilateralmente dalla FIGC che rinviavano ad una competenza arbitrale, ai sensi dellart. 1341

    1. c.      e contestava la sussistenza di un’obbligazione solidale a carico dei presunti firmatari, che secondo la dicitura prestampata si impegnavano soltanto ad accettare i provvedimenti adottati dalla FIGC; eccepiva, poi il difetto di prova del credito, a ciò non bastando l’estratto conto allegato dalla ricorrente. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande della FIGC, la condanna della stessa per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e con il rigetto dell’eventuale avversa richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto.

Si costituiva con comparsa la Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega nazionale dilettanti – Comitato Regionale per la Sicilia (d’ora in poi, in breve: FIGC), la quale eccepiva la tardività della opposizione proposta, perché notificata dopo oltre 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo; contestava genericamente il disconoscimento della sottoscrizione del modulo da parte del (...), sosteneva che lo stesso era responsabile dellobbligazione assunta con l’iscrizione della ASD al campionato in questione in qualità di segretario dell’associazione e per avere agito per  la  stessa, ai  sensi  degli  artt. 38  e 40 c.c. ed  aggiungeva  che  tutti  i sottoscrittori del modulo di iscrizione avevano assunto impegni economici verso la FIGC. Contestava l’applicabilità delle norme in tema di clausole vessatorie, non vertendosi in materia di rapporti tra consumatori e professionisti e precisava che fermo l’obbligo di pagamento per l’iscrizione al campionato, il quantum del credito risultava dall’estratto delle scritture contabili della creditrice, dichiarato conforme all’originale, ove risultavano annotati gli importi dovuti. Per di più la quota annuale per la stagione sportiva 2010/2011 per il campionato in questione era stabilita con comunicato ufficiale n. 1 del 5.7.2010. In particolare, tale documento stabiliva gli importi di euro 2.200,00 per l’iscrizione al campionato di Calcio a 11 maschile, euro 4.625,00 per acconto spese per attività regionale ed organizzazione, di cui euro 1750,00 da versarsi al momento della iscrizione, euro 250,00 per tassa associativa alla Lega Nazionale Dilettanti, euro 31,00 per l’assicurazione per ogni tesserato, euro 130,00 quale premio per l’assicurazione dei dirigenti, euro 4.300,00 per deposito cauzionale e spese assicurative, euro 250,00 per oneri di iscrizione a coppe regionali ed euro 750,00 per l’iscrizione al campionato juniores. La ASD Grammichele, inoltre, doveva pagare per ammende euro 75,00 (comunicato ufficiale n. 5 del 13.7.2010), euro 100,00 (comunicato ufficiale n. 111 del 14.10.20210), euro 50,00 (comunicato ufficiale n. 187 del 25.11.2010), euro 60,00 (comunicato ufficiale n,. 197 del  2.12.2010),  euro  60,00  (comunicato  ufficiale  n.  284  del  27.1.2011),  euro  500,00 (comunicato ufficiale n. 319 del 15.2.2011), euro 550,00 (comunicato ufficiale n. 344 del 3.3.2011); i predetti comunicati erano stati tutti regolarmente notificati all’associazione e mai contestati dinanzi ai competenti organi federali, dunque ormai definitivi. La ASD, infine, non poteva essere sciolta prima di aver onorato detti debiti e, in caso contrario, non poteva essere distribuito il fondo comune.

Chiedeva, dunque, il rigetto dell’opposizione e la condanna dell’opponente al pagamento delle spese di lite.

Dopo l’istruzione, espletata mediante documenti, con linterrogatorio formale dell’opponente e l’escussione di testimoni, la causa, su richiesta dell’opposta, veniva riunita al giudizio RG n. 18641/2014, avente ad oggetto lopposizione proposta da (...) e (...)avverso lo stesso decreto ingiuntivo.

In quel giudizio, i predetti opponenti avevano chiamato in causa (...), in quanto vice presidente della ASD e coobbligato ai sensi dell’art. 38 c.c., avevano eccepito l’incompetenza del giudice ordinario a favore degli arbitri, in forza della clausola arbitrale di cui all’art. 30 dello Statuto della FIGC, espressamente accettata all’atto dell’iscrizione al campionato, e pertanto chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di incompetenza sulla domanda di condanna sottesa al ricorso monitorio.

La FIGC, nel predetto giudizio, aveva contestato l’eccezione di incompetenza per la clausola arbitrale perché la stessa, secondo quanto disposto dall’art. 3 commi 1 e 2 L. n. 280/2003, era applicabile soltanto alle società sportive ancora esistenti ed iscritte alla FIGC, e quindi non anche alla ASD, che non risultava più attiva e precisava che ai fini della eventuale esecuzione forzata era necessario per la stessa adire la giustizia ordinaria, per l’accertamento del credito, onde poter procedere in via coattiva alla relativa riscossione. Sosteneva, poi, che in mancanza di altra contestazione sul credito e sulla responsabilità dei componenti del direttivo della associazione a norma di legge, l’opposizione doveva essere rigettata. Con vittoria d spese.

Si era costituito (...), il quale aveva disconosciuto al firma apposta a suo nome sul modello di iscrizione alla FIGC della ASD; negava di aver ricoperto alcun ruolo direttivo nella predetta associazione e specificava, in subordine, l’avvenuto pagamento da parte della ASD dell’importo complessivo di euro 7.006,00 dal 27.7.2010 all11.3.2011; in ogni caso dalla quota di iscrizione di euro 8500,00 andavano detratte le somme versate per l’assicurazione dei giocatori, ammontanti ad euro 2.328,00. Erroneo, poi, sarebbe l’importo indicato a titolo di sanzione di euro 550,00 essendo stata irrogata il 3.3.2011 una sanzione di euro 55,00, con un residuo dare di soli euro 1422,00. Osservava, poi, l’ (...) che la FGCI non tollera ritardi nel pagamento delle quote, pena l’esclusione dal campionato.

Dopo  la  riunione  dei  giudizi,  si  proseguiva,  dunque,  nell’istruzione  della  causa  con  la consulenza tecnica grafologica disposta dal precedente istruttore nel giudizio riunito in conseguenza della richiesta di verificazione della scrittura disconosciuta dall’ (...), avanzata dalla FIGC che con ciò ha manifestato l’estensione della domanda di condanna al pagamento delle somme ingiunte anche nei confronti del terzo chiamato.

Espletata la CTU grafologica, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Tutti ciò premesso, occorre segnalare l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza per la clausola arbitrale, sollevata nel giudizio riunito, vertendosi in materia di diritti patrimoniali e non della sussistenza dei presupposti per l’irrogazione di sanzioni o ammende, pure inseriti tra i crediti da recuperare da parte dell’opposta, ma della cui debenza non è discusso il fondamento sanzionatorio. A norma dell’art. 3 L. 230/2003, infatti, è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali, dovendosi ripartire tra gli arbitri ed il giudice amministrativo le questioni inerenti differente oggetto. Anche l’applicazione dell’art. 30 dello Statuto della FIGC, poi, che prevede la devoluzione agli arbitri delle controversie tra società e loro iscritti e la FIGC, presupponendo la perdurante iscrizione delle società alla stessa Federazione.

In linea generale, a norma dell’art. 38 c.c. delle obbligazioni delle associazioni non riconosciute, quali la ASD (...), rispondono coloro che agiscono in nome e per conto delle stesse.

Nella specie, (...) e (...) hanno contestato di rivestire incarichi direttivi nella predetta associazione, e disconosciuto le firme apposte a loro nome sul modello di iscrizione della squadra di calcio al campionato di promozione nell’anno sportivo 2010/2011.

A seguito di tale disconoscimento, la FIGC ha prontamente chiesto la verificazione della scrittura privata disconosciuta soltanto nel giudizio riunito, intrapreso da (...) e (...), nel quale (...) è stato chiamato dai predetti; tale istanza di verificazione non può ritenersi validamente effettuata nel giudizio portante, introdotto dal (...), laddove la FIGC ha affidato al giudice la decisione sulla eventuale necessità della CTU grafologica, come se si trattasse di un ordinario mezzo istruttorio. A norma dell’art. 216 cpc,  infatti,  chi  intenda  avvalersi  in  giudizio  di  una  scrittura  privata,  nel  cas di disconoscimento ad opera della controparte, ha il preciso onere di chiederne la verificazione, non potendosi, in caso contrario, utilizzare il documento ai fini della decisione. Nella specie, dunque, tale onere non risulta adempiuto nei confronti del (...), come lo è stato nel giudizio riunito.

Ne discende che, per il noto principio di autonomia istruttoria dei giudizi riuniti, in base al quale la riunione dei giudizi lascia invariato il compendio probatorio utilizzabile in ciascuno dei giudizi stessi, senza che la riunione possa determinare un vulnus alle preclusioni già maturate, il modulo di iscrizione al campionato della ASD in questione risulta utilizzabile nei confronti di (...), (...) e (...) e non utilizzabile nei confronti di (...).

Ciò premesso, deve rilevarsi che all’esito della consulenza espletata, le cui conclusioni vanno integralmente recepite dovendosi apprezzare la linearità del percorso logico e della metodologia seguiti, è risultata apocrifa e non riconducibile ad (...) la firma apposta a suo nome sul modulo di iscrizione datato 26.7.2010.

La responsabilità di quest’ultimo e del (...) per le obbligazioni contratte dall’ASD, dunque, non può fondarsi su tale documento, ma potrebbe derivare dalla concreta attività espletata dagli stessi, e dagli altri ingiunti, a nome dell’Associazione.

In tal senso rilevano le dichiarazioni rese dai testi escussi. In particolare (...), allenatore della squadra di calcio dei giovanissimi per la ASD (...) nell’anno 2010/2011, ha precisato di aver ricevuto l’incarico per tale attività, che prestava a titolo gratuito, in forma orale da  (...), di  aver conosciuto l’ (...) soltanto perché il figlio giocava nella squadra da lui allenata e di conoscere il (...) solo quale compaesano, non avendolo visto svolgere attività in seno alla ASD; il teste (...)  ha dichiarato di aver parlato con (...)per chiedere l’autorizzazione ad iscrivere una squadra di calcio a 5 con il nome della ASD e di non ricordare che alla gestione della stessa partecipasse anche (...); il teste (...) ha confermato la presenza di quest’ultimo al campo di calcio quale genitore di un ragazzino che giocava nella squadra dei giovanissimi, insieme a suo figlio, del quale era quasi coetaneo; il teste (...), vice segretario della FIGC, ha dichiarato di conoscere i ruoli direttivi nella ASD soltanto per quanto risultante dal modulo di iscrizione predetto ed ha precisato che tali moduli possono anche essere inviati per posta. Appare evidente, dunque, che non vi è prova alcuna che (...) ed (...) abbiano agito in nome e per conto della ASD, dovendosi escludere per quanto detto la rilevanza probatoria del predetto modello.

Delle obbligazioni della ASD, dunque, risponde il Presidente, (...), ed anche (...), che nulla hanno contestato né in merito alla legittimazione passiva né in merito alla quantificazione del credito, limitandosi a sollevare l’infondata eccezione di incompetenza, oltre a chiedere la chiamata in causa di (...).

Ne discende che, in accoglimento delle domande dagli stessi proposte, il decreto ingiuntivo va revocato nei confronti del (...), in favore del quale va disposta la rifusione delle spese di lite, a carico dellopposta, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e con riduzione per lassenza di questioni di fatto e di diritto.

Va rigettata, invece, lopposizione proposta da (...)e (...), che devono essere condannati al pagamento delle spese di lite nei confronti della FIGC e, in solido con quest’ultima, alla rifusione delle spese di lite sostenute da (...), ingiustamente evocato in giudizio.

Stante l’esito del giudizio, l’opposta va condannata al pagamento delle spese e dei compensi occorsi per l’espletata consulenza grafologica, liquidati con decreto del 19.8.2020.

P.Q.M.

Il Tribunale,

 

      • Revoca il decreto ingiuntivo n. 13431/2014 nei confronti di (...), confermandolo per il resto;
      • Condanna la FIGC-Lega Nazionale Dilettanti- Comitato Regionale Sicilia, in persona del   suo legale rappresentante pro tempore, in  favore  di  (...),  al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.900,00 per compensi ed euro 145,50 per spese esenti, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
      • Condanna (...) e (...), in solido, a rifondere alla FIGC le spese di lite, liquidate in euro 1.900,00 per compensi, oltre accessori di legge;
      • Condanna (...), (...) e la FIGC in solido a rifondere ad (...) le spese di lite, liquidate in euro 1.900,00 per compensi, oltre accessori di legge;
      • Condanna la predetta opposta FIGC al pagamento delle spese e dei compensi liquidati in favore del CTU con decreto del 19.8.2020.

Così deciso in Palermo, il 20.11.2020

Il Giudice

Claudia Turco

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