CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 129/2016 DEL 18/05/2016
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile,
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Marina Moleti Presidente,
dott. Gaetano Amato Consigliere,
dott. Antonella Stilo Consigliere, rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 191/2003 R.G., introitata in decisione all’udienza collegiale del 5 maggio 2016 e vertente
TRA
(...), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria via S. Francesco da Paola n. 14/a presso lo studio dell’avv. Domenico Timpani e rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Nicola Minasi del Foro di Palmi,
APPELLANTE
E
(...), elettivamente domiciliato in Reggio Calabria via Castello n. 5 presso lo studio dell’avv. Daniela Grillo, e rappresentato e difeso per procura in atti dall’avv. FRANCESCO NAPOLI,
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie
- Appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi-sezione stralcio n. 34/03 del 04.01-14.01.2003.
CONCLUSIONI
All’udienza del 14/10/2008 davanti al C.I. i procuratori delle parti precisavano le conclusioni “riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa, da intendersi qui tutti ritrascritti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 24.11.1989 (...) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Palmi (...) ed esponeva:
-che con scrittura privata del 28 luglio 1988 il (...) si era impegnato tra l’altro, nella qualità di Presidente della società sportiva U.S. …: a) a mantenere integro il parco giocatori della squadra; b) a provvedere, su richiesta del (...), a trasferire i soli calciatori indicati nell’allegato “A”, con modalità (individuazione delle società acquirenti e dell’entità del corrispettivo) che lo stesso (...) doveva determinare; c) a versare a quest’ultimo le somme derivanti da tali cessioni;
-che, nonostante il predetto accordo, il (...) aveva trasferito ad altre società quattro calciatori inseriti nella lista partenze, incassando il corrispettivo e trattenendolo indebitamente;
-che inoltre il convenuto non aveva restituito un contributo percepito dal Comune di Palmi e relativo alla gestione dell’attore.
Chiedeva pertanto di condannare il (...) a pagare la somma di £49.000.000 “oltre interessi come per legge e rivalutazione anche a titolo di maggior danno derivante dalla mora”, nonché di condannarlo al pagamento delle somme percepite quale contributo erogato dal Comune di Palmi, nella misura che sarebbe stata accertata nel corso del giudizio, con gli “interessi come per legge e rivalutazione anche a titolo di maggior danno derivante dalla mora”; di condannare infine il convenuto al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva il (...), eccependo di avere agito “in attività di compensazione dei propri crediti” verso la controparte (crediti derivanti da quanto versato per passività residue della gestione del (...) non onorate da quest’ultimo in violazione dell’art. 4 della scrittura privata del luglio 1988) e contestando comunque le somme richieste dall’attore nel loro ammontare, in quanto eccessive e non corrispondenti all’effettiva somma incassata per il trasferimento dei calciatori.
La causa, istruita con produzione documentale, veniva definita con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palmi accoglieva per quanto di ragione la domanda di adempimento contrattuale proposta dal (...) e condannava il (...) al pagamento in favore dell’attore della somma di €59.382,40, comprensiva di interessi legali dalla messa in mora; compensava per 1/3 tra le parti le spese di lite e condannava il convenuto alla rifusione dei residui 2/3.
Avverso tale pronuncia proponeva appello, con citazione notificata il 21 marzo 2003, (...), affidandosi a due motivi e chiedendo di riformarla e dichiarare che lo stesso non era tenuto al pagamento della somma di €59.382,40 in favore del (...); in via gradata, di rideterminare, applicando l’istituto della compensazione, il quantum dovuto detraendo dal credito riconosciuto al (...) il credito vantato da esso (...), accertato nel giudizio di primo grado; ed ancora, in caso di persistenza di un credito del (...), di “determinare gli interessi dovuti con riferimento alla somma effettivamente da riconoscere e procedendo ad un calcolo corretto in base a parametri e percentuali di legge”; di condannare l’appellato al pagamento di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva alla prima udienza (...), chiedendo di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare l’appello del (...) e di accogliere invece, in ragione dell’appello incidentale contestualmente proposto, tutte le domande spiegate con l’atto di citazione del 24 novembre 1989; di porre infine le spese e competenze dei due gradi del giudizio a carico del (...).
Disposta dal C.I. la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata per la somma superiore a £38.750.000 (£49.000.000-£10.250.000), pari ad
€20.012,70, oltre interessi legali dalla messa in mora alla data di emanazione della sentenza appellata, e precisate dai procuratori le conclusioni nei termini riportati in epigrafe all’udienza del 14.10.2008, la causa all’udienza collegiale del 5 maggio 2016 veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Giova premettere, per una migliore comprensione dei motivi di appello, che la sentenza impugnata si fonda sulle seguenti argomentazioni:
-la scrittura privata stipulata dalle parti nel luglio 1988 ha ad oggetto, sotto il profilo patrimoniale, le modalità di subentro di (...) a (...) nella presidenza e nella gestione della società sportiva dilettantistica U.S. …;
-l’accordo prevede in particolare (art. 3), a titolo di rimborso per le somme versate personalmente dal (...) durante la propria gestione (1983-1988): a) il pagamento dell’importo di £25.000.000; b) l’incasso, da parte dell’attore, delle somme derivanti dalla cessione (secondo le modalità dal medesimo determinate) dei cartellini dei giocatori indicati in un elenco allegato alla scrittura privata;
-spetta per contro al (...) (art. 4) affrontare tutte le eventuali esposizioni debitorie riconducibili al periodo della sua gestione, residuando invece allo stesso il diritto di percepire eventuali sopravvenienze attive riferentesi a detto periodo;
-le circostanze di fatto poste dall’attore a base della domanda, con specifico riferimento ai calciatori indicati nell’atto di citazione, devono ritenersi accertate in quanto non oggetto di contestazione da parte del convenuto, che incentra le sue difese sull’inadempimento del (...) come causa giustificatrice del proprio inadempimento;
-il (...) deduce infatti di aver provveduto alla vendita dei cartellini dei giocatori allo scopo di compensare il proprio credito verso la controparte, resasi inadempiente agli obblighi di cui all’art. 4 della scrittura;
-l’unico elemento sussistente in atti quale prova dell’inadempimento del (...) è rappresentato dalla documentazione relativa alla vertenza ….., conclusasi con provvedimento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 15.10.1988, in virtù del quale la …. è stata condannata al pagamento della somma di £10.250.000 in favore del (…) (già allenatore della squadra) per prestazioni rese nel corso della stagione calcistica 1986-87;
-l’omesso pagamento di tale somma da parte del (...) costituisce quindi il solo asserito inadempimento dell’attore provato in atti;
-tale inadempimento non vale tuttavia a sorreggere, nell’ambito di una valutazione unitaria, l’eccezione ex art. 1460 c.c. formulata dal convenuto, e ciò in ragione, in primo luogo, della sproporzione tra il mancato pagamento dell’importo di
£10.250.000 ascrivibile al (...) e la condotta del (...), che ha disposto liberamente, in difformità del citato accordo, di un parco giocatori del valore pattiziamente attribuitogli di molto superiore (la somma complessiva dei cartellini dei calciatori indicati nell’allegato “A” ammonta a £192.000.000, mentre il controvalore degli atleti effettivamente trasferiti ammonta a £49.000.000), ed in secondo luogo della mancanza di prova che il (...) abbia chiesto al (...) il pagamento di detta somma (data l’allegazione al fascicolo di parte di una mera nota del convenuto in proposito, non firmata e non corredata della prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario) e che lo abbia portato a conoscenza delle passività emergenti dalla sua gestione;
-il convenuto va quindi condannato alla rifusione della somma di £49.000.000 con riferimento alla non contestata cessione dei cartellini dei calciatori (…), (…), (…) e (…);
-anche la circostanza secondo cui i calciatori sarebbero stati trasferiti a prezzo inferiore, oggetto di mera asserzione da parte del convenuto, è difatti rimasta indimostrata, non essendo stato prodotto alcun riscontro probatorio in tal senso;
-spetta pertanto all’attore la somma di €59.382,40 (£114.980.350), comprensiva di interessi legali dalla messa in mora (25.09.89) e con esclusione del maggior danno di cui all’art. 1224 comma 2 c.c. per difetto di prova;
-la domanda volta alla restituzione (ai sensi dell’art. 4 della scrittura) della somma di £35.000.000, percepita dal (...) a titolo di contributo del Comune di Palmi per la U.S…., non è invece meritevole di accoglimento, dal momento che i relativi pagamenti non possono ritenersi ricompresi nella gestione ricondicibile al (...), trattandosi di tranches di un unico finanziamento annuale dell’importo di £70.000.000 iscritto a bilancio dal Comune di Palmi come contributo per il sodalizio calcistico cittadino e riferibile alla gestione del (...) nel corso della quale gli importi sono stati versati.
§2. Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione l’appellante principale censura la sentenza per “erronea valutazione delle risultanze probatore” e della documentazione prodotta, nonché per “erronea interpretazione e/o applicazione dell’art. 1460 cod. civ.”, assumendo:
-che il primo giudice non ha valutato appieno la portata ed il significato delle clausole della scrittura privata del 28 luglio 1988 e non ha tenuto conto del fatto che il (...), “a fronte di infruttuose richieste formali e non, ha ritenuto, per primo, di non adempiere” agli obblighi posti a suo carico dalla scrittura privata, costringendo il (...), in quanto Presidente dell’U.S. …., “a procedere ad attività di pagamento in favore della Federazione Gioco Calcio, a causa dei debiti già dell’Unione -per come da gestione (...), appunto- a favore della Federazione Gioco calcio, in forza di sentenza della Magistratura sportiva e dell’Erario per contributi IRPEF non versati, pena l’impossibilità di partecipare al Campionato”;
-che in particolare il Tribunale ha trascurato il dato cronologico e la documentazione prodotta all’udienza del 13.03.1992, dalla quale si evince che il pagamento dei debiti da parte del neo presidente (...) è avvenuto per consentire la partecipazione della squadra al campionato;
-che comunque l’inadempimento del (...) con riguardo alla vertenza (…)/US …., riconosciuto dal Tribunale, già vale a legittimare l’exceptio inadimpleti contractus;
-che infatti, successivamente all’inadempimento del (...) ed in dipendenza di detto inadempimento, il (...) ha dovuto, con la vendita dei cartellini dei giocatori, “procedere ad attività di compensazione dei propri crediti verso controparte”;
-che peraltro l’effettivo corrispettivo della cessione è stato determinato in considerazione “della svalutazione (per un anno di attività) degli atleti” e della decurtazione del prezzo dovuta alle spettanze dei calciatori non percepite nell’ultima stagione di presidenza (...), per un totale inferiore alla cifra di £49.000.000 di cui si è tenuto conto in sentenza;
-che inoltre la somma di £10.250.000 relativa al lodo (…) del 15.10.88, dovuta pagare dal (...) con immediatezza, pena l’esclusione dal campionato, non appare affatto irrilevante, sia in termini assoluti, sia perché tale somma è riferita “non ad una serie numerosa di passività della precedente gestione (...), ma ad una sola passività”;
-che la conoscenza di tale circostanza ha generato il timore dell’esistenza di ulteriori passività pregresse, non ancora conosciute, e quindi di dovere gestire una società non imprenditoriale e senza scopo di lucro gravata da una serie di debiti contratti dalla precedente gestione, non spettanti al (...) e nonostante ciò non pagati dal (...);
-che inoltre l’inadempimento del (...) costituisce, sotto il profilo giuridico, “condotta negativa … prevalente rispetto alla condotta del (...)”, perché, oltre a creare un significativo deficit alla società, ha comportato il rischio che la squadra fosse esclusa dal campionato.
§3. La censura non è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l’una contro l’altra domande contrapposte, come nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o adempimento, giustificando la propria inadempienza con l’inadempienza dell’altro contraente, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che al di là del pur necessario riferimento all’elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole che possa giustificare l’inadempimento dell’altro, in virtù del principio inademplenti no est adimplendum (cfr. per tutte Cass. 16 giugno 2014, n. 13685).
In applicazione di tale orientamento giurisprudenziale, è bene considerare che nell’art. 3 della scrittura privata del 28 luglio 1988 si legge che il (...), a titolo di “parziale e transattivo rimborso delle erogazioni effettuate, in favore della U.S. …, dall’Avv. (...)”, è tenuto a trasferire, “su richiesta dell’Avv. (...) … a sodalizi sportivi che saranno dallo stesso Avv. (...) designati” i giocatori di cui all’elenco allegato alla scrittura sotto la lettera A, “conseguendo contestualmente il pagamento per contante del corrispettivo che sarà indicato dal medesimo Avv. (...)” ed al quale dovrà essere “senza indugio” versato.
Ai sensi del successivo art. 4, poi, tutte “le eventuali esposizioni debitorie nonché le posizioni attive relative al periodo di gestione e rappresentanza dell’avv. (...) … nonché i rapporti litigiosi in essere (…)” devono far carico ed andare “rispettivamente a vantaggio di questi, così pure le sopravvenienze passive e attive sempre relative al menzionato periodo”.
Ciò posto, come già rilevato dal Tribunale, quanto alla posizione del (...), non emergono inadempimenti del medesimo diversi ed ulteriori rispetto all’omesso pagamento dell’importo di £10.250.000, inerente all’esito della vertenza Cacciavillani-U.S. Palmese, e costituente un debito riconducibile alla sua gestione.
Si desume difatti dalla documentazione in atti soltanto che il Comitato Regionale Calabro della FIGC, con nota in data 5 dicembre 1988, ha invitato la …. a far pervenire, entro venti giorni, la relativa somma, dovuta in forza del provvedimento del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 15 ottobre 1988, rappresentando che in caso contrario avrebbe provveduto mediante riscossione coattiva, e che l’importo è stato versato dal (...) in tre tranches e ricevuto dal Comitato Regionale Calabro il 13 febbraio, il 24 febbraio ed il 4 aprile 1989.
Non risulta invece che l’originario convenuto abbia richiesto al (...) il pagamento dell’importo in questione, avendo il primo prodotto soltanto una nota non firmata che non vi è prova che sia stata comunicata al destinatario.
Quanto poi alla posizione del (...), è pacifico che quest’ultimo abbia provveduto (in epoca che non è dato conoscere) alla cessione dei giocatori indicati nell’allegato “A” della scrittura del luglio 1988 in difformità rispetto a quanto stabilito nell’art. 3 della stessa scrittura e che non abbia versato all’odierno appellato, contrariamente a quanto pattuito nell’art. 3, l’importo della cessione (sensibilmente inferiore a quello indicato nell’allegato).
Ed allora, sulla scorta di tali circostanze, il Tribunale ha correttamente comparato i rispettivi inadempimenti delle parti, ritenendo non causalmente determinata dal mancato pagamento della somma di £10.250.000 gravante sul (...) l’inosservanza da parte del (...) delle disposizioni di cui all’art. 3 della scrittura privata del luglio 1988, e perciò prioritario l’inadempimento del nuovo Presidente della ….
Ed invero, non può non attribuirsi rilievo, per un verso, alla sproporzione tra la somma non pagata dal (...) e l’entità dell’inadempimento del (...), e per altro verso al fatto che non risulta che quest’ultimo abbia chiesto al (...) il pagamento dell’importo dovuto in relazione al summenzionato lodo, né tantomeno che abbia portato l’odierno appellato a conoscenza delle dedotte passività emergenti dalla sua gestione, sicché non vi è spazio per l’operatività della formulata eccezione ex art. 1460 c.c..
Il primo motivo dell’appello principale deve essere pertanto rigettato.
§4. Con il secondo motivo di impugnazione (proposto in via subordinata rispetto al precedente) il (...) si duole che il primo giudice non abbia “sottratto”, in compensazione, la somma pari a £10.250.000 a debito del (...) da quella di
£49.000.000 riconosciuta quale credito del medesimo ed abbia altresì calcolato erroneamente gli interessi legali dal 25/09/89 (data della messa in mora) alla data di emissione della sentenza (04.01.2003) in €59.382,40, anziché in €47.612,06, somma risultante utilizzando il sistema di calcolo conosciuto come “Re Mida”.
Chiede conseguentemente di procedere alla compensazione fino alla concorrenza dei due crediti ed in ogni caso di rideterminare gli interessi legali dovuti, lasciando ferme le decorrenze indicate in sentenza.
§4. La doglianza è meritevole di accoglimento.
Sul primo punto, osserva la Corte che nell’ambito della compensazione c.d. impropria (nella quale, come nella specie, i rispettivi diritti scaturiscono dal medesimo rapporto contrattuale da cui è sorto il relativo debito), la valutazione delle reciproche pretese comporta semplicemente l'accertamento del dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza. Tale accertamento, pur potendo dare luogo ad un risultato analogo a quello della compensazione propria (in cui i contrapposti crediti e debiti delle parti scaturiscono da autonomi rapporti giuridici, cioè, le reciproche obbligazioni non risultano legate da nesso di sinallagmaticità), non per questo è soggetto alla relativa disciplina tipica, sia processuale che sostanziale (Cass. 29 agosto 2014, n. 18452), per cui è possibile operare la compensazione anche in assenza di un’apposita eccezione (Cass. 21 settembre 2011, n. 19208; Cass. 8 agosto 2007, n. 17390).
Ne discende che il Tribunale, avendo riconosciuto, in forza della scrittura privata in atti, da un lato, il credito del (...) nei confronti del (...) per £49.000.000 (€25.306,39) e dall’altro il controcredito di quest’ultimo di £10.250.000 (€5.293,68), avrebbe dovuto procedere alla relativa compensazione fino alla concorrenza di quest’ultimo importo.
In riforma della sentenza impugnata, si deve conseguentemente condannare l’originario convenuto al pagamento della minor somma di €20.012,70, somma che va maggiorata degli interessi legali dalla data della messa in mora (25 settembre 1989) alla data di emissione della sentenza di primo grado (non essendovi in ordine alla decorrenza degli interessi alcun motivo di impugnazione).
Tali interessi, ricalcolati, ammontano precisamente ad €17.639,68, di tal che si perviene al complessivo importo, dovuto dal (...) al (...), di €37.652,38.
§5. Con l’unico motivo di appello incidentale il (...) deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Palmi, “anche tutte le altre domande proposte in I° grado dal concludente erano -e sono- pienamente ammissibili e fondate, sussistendo tutti gli elementi di fatto ed i presupposti di diritto per il loro accoglimento”.
§6. L’appello incidentale è inammissibile per difetto di specificità.
L’appellante incidentale si è infatti limitato a dedurre in termini estremamente generici la fondatezza delle domande non accolte dal primo giudice, “ivi compresa la mancata integrale condanna dell’appellante principale alle spese e competenze del giudizio”, senza in alcun modo confutare le argomentazioni (v. supra, §1) sulla scorta delle quali il Tribunale si è espresso in senso contrario, così disattendendo il consolidato orientamento della S.C., formatosi con riferimento al testo originario dell’art. 342 c.p.c. (applicabile nella specie ratione temporis), secondo il quale il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, in quanto le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono (cfr., ex multis, Cass. 20 marzo 2013, n. 6978; Cass. 18 gennaio 2013, n. 1248; Cass. s.u. 9 novembre
2011, n. 23299; Cass. 25 maggio 2012, n. 8355; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924;
Cass. 29 ottobre 2010, n. 22193; Cass. I luglio 2009, n. 15468; Cass. 18 aprile 2007,
n. 9244; Cass., sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16).
§7. Avuto infine riguardo all’esito complessivo dell’intero giudizio, che vede il (...) prevalentemente soccombente, ma per un importo inferiore rispetto a quello oggetto della sentenza impugnata, si giustifica la compensazione tra le parti per 1/3 delle spese dei due gradi di giudizio, mentre il (...) deve rifondere al (...) i residui 2/3, che si liquidano per il primo grado come da sentenza impugnata e per l’appello in complessivi €4.409,99, in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello principale proposto avverso la sentenza n. 34/2003 del Tribunale di Palmi da (...) nei confronti di (...), nonché sull’appello incidentale spiegato dal (...), così decide:
- accoglie l’appello principale per quanto di ragione, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna (...) a pagare in favore di (...) la somma di €37.652,38;
- dichiara inammissibile l’appello incidentale;
- condanna l’appellante principale a rifondere alla controparte i 2/3 delle spese dei due gradi del giudizio, frazione che liquida per il primo grado come da sentenza impugnata e per l’appello in complessivi €4.409,99 (di cui €1.306,66 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €1.101,67 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario CPA ed IVA come per legge; compensa tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 9 maggio 2016.
Il Consigliere estensore
(dr.ssa Antonella Stilo)
Il Presidente
(dr.ssa Marina Moleti)