TRIBUNALE DI VICENZA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 3138/2017 DEL 16/11/2017

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 7872/2013 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:

“opposizione a decreto ingiuntivo”

promossa da:

U.S.  F.C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in , via Veterani dello Sport 6, P.Iva 00980340533, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Giotti del Foro di Siena, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Orazio Pellegrini in Vicenza, Corso Palladio 140, giusta procura in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Opponent

contro

Dott. (…), domiciliato in Vicenza, viale Roma 3, c.f. (…) , in proprio e quale legale rappresentante della società (…) s.r.l., corrente in Vicenza, viale Roma 3, P.Iva 02924730241, rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Calabresi del Foro di Milano e Lapo Guadalupi del Foro di Firenze, con domicilio eletto in Vicenza, viale Roma 3, presso lo Studio Pasqualin, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e di risposta

Opposti

Conclusioni dei procuratori delle parti

PER PARTE OPPONENTE:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in tesi accertare e dichiarare che nessuna attività è stata posta in essere dalla parte opposta in favore della parte opponente per le motivazioni esposte in narrativa e per l’effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2307/2013 del 31/07/2013 ritenendo che nulla è dovuto all’Agente (…) sia in proprio che in qualità di legale rapp.te della (…) S.r.l. e conseguentemente ordinare alla parte opposta la restituzione alla parte opponente delle somme già percepite a conclusione del procedimento esecutivo presso il terzo Lega Italiana Calcio Professionistico nell’ammontare di complessivi € 13.642,27 oltre interessi dal dì del dovuto fino all’integrale rifusione delle somme illegittimamente già percepite; in ulteriore tesi

accertare e dichiarare la risoluzione ipso iure e/o la nullità e/o annullabilità del contratto di mandato N. 3155 del 2 agosto 2011 stipulato fra le parti e per l’effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2307/2013 del 31/07/2013 in quanto l’U.S.  F.C.  S.r.l.  nulla deve  corrispondere all’Agente  (…) sia in proprio che in qualità di legale rapp.te della (…) Partners S.r.l. e conseguentemente ordinare alla parte opposta la restituzione alla parte opponente delle somme già percepite a conclusione del procedimento esecutivo presso il terzo Lega Italiana Calcio Professionistico nell’ammontare di complessivi € 13.642,27 oltre interessi dal dì del dovuto fino all’integrale rifusione delle somme illegittimamente già percepite; in denegata ipotesi revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2307/2013 del 31/07/2013 rideterminando in maniera equa e proporzionata la minor somma in ipotesi dovuta alla parte opposta per le ragioni esposte in narrativa, e conseguentemente ordinare alla parte opposta la restituzione delle somme già percepite nella parte eccedente quella dovuta e riconosciuta in corso di causa oltre interessi dal dì del dovuto fino all’integrale rifusione delle somme illegittimamente già percepite.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

PER PARTE OPPOSTA:

Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza/deduzione ed eccezione

disattesa,

  • rigettare tutte le domande svolte da parte attrice opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2307/2013 RG 5255/2013 emesso dal Tribunale di Vicenza il 31 luglio 2013;
  • con vittoria di spese ed onorari di causa.

Contestualmente dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove ex adverso proposte”.

Svolgimento del Processo 

Questa parte della sentenza viene omessa, alla luce del nuovo testo dell’art. 132, comma 2, numero 4, cpc (come riformulato dall’art. 45, comma 17, della legge 69 del  2009),  nel  quale  non  è  più  indicata,  fra  i  contenuti  della  sentenza,  la <<esposizione dello svolgimento del processo>>.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell’art. 118, comma 1, disp. att. cpc (come riformulato dall’art. 52, comma 5, della legge 69 del 2009).

Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 2307/2013, emesso in data 26 luglio 2013 (dep. il 31.07.2013), il Tribunale di Vicenza ingiungeva a U.S. (...) s.r.l., su istanza del dott. (…), in proprio e quale legale rappresentante della società (…) s.r.l., il pagamento della somma di € 8.000,00 oltre IVA a titolo di compenso professionale, oltre agli interessi e alle spese della procedura monitoria.

Affermava in ricorso la parte ingiungente:

-che in data 2 agosto 2011 tra Società calcistica ed Agente veniva stipulato il contratto di mandato n. 3155 finalizzato al tesseramento del calciatore (…);

-che all’art. 3 del suddetto contratto le parti stabilivano quale compenso per l’attività svolta dall’agente la somma di € 8.000,00 oltre I.V.A. da corrispondersi entro il 30 giugno 2012;

-che nel medesimo atto U.S.  F.C. s.r.l. autorizzava il dott. (…) ad attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dal contratto di mandato alla (…) s.r.l., di cui egli era socio;

-di non avere ottenuto il pagamento del compenso pattuito neppure a seguito della diffida ad adempiere del 14.05.2013.

Avverso detto decreto, notificato unitamente all’atto di precetto in data 19.09.2013, proponeva tempestiva opposizione U.S.  (…) s.r.l., evidenziando ed eccependo: il mancato compimento degli atti giuridici e dell’opera di assistenza da parte dell’Agente in favore della Società calcistica in conformità al Regolamento Agenti Calciatori vigente;

  1. la violazione del divieto di conflitto di interessi da parte dell’Agente con conseguente risoluzione ipso iure, nullità e/o annullabilità del contratto di mandato;

3) la sussistenza dei presupposti per ridursi ad equità l’ammontare del compenso richiesto, in virtù del trasferimento del calciatore (…) dall’US  al (…) s.r.l., come da variazione di tesseramento del 31 gennaio 2012. Si costituiva il dott. (…), in proprio e quale legale rappresentante della società (….)  s.r.l., con comparsa di costituzione e di risposta depositata l’8.05.2014, nella quale il convenuto prendeva posizione sui singoli motivi di opposizione, di cui rilevava l’infondatezza, insistendo nella propria domanda di pagamento e nella conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa, istruita in via documentale e con l’interrogatorio formale del convenuto- opposto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni avanti al nuovo G.I. e, all’udienza del 23.03.2017, introitata per la sentenza, previa assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

***

L’opposizione è infondata, e se ne impone il rigetto per i motivi che si vanno ad esporre.

Va rammentato, in punto di rito, che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.

La pronuncia del decreto inverte solo l’onere di instaurazione dell’effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti e, soprattutto, senza invertire l’onere della prova, gravante sull’opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato l’attore, il quale, pertanto, anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, resta assoggettato al principio generale ex art.2697 c.c. secondo il quale “ chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti su cui le sue pretese si fondano”.

In particolare, per quel che interessa, nel caso in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo abbia ad oggetto l'accertamento del credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite nell’interesse dell’altra parte, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista.

Nel presente giudizio il dott. (…)  ha documentalmente provato l’esistenza dell’incarico professionale ricevuto da U.S.  (…) s.r.l. in forza del contratto di mandato stipulato tra le parti in data 2.08.2011 (v. “Mandato tra Società e Agente n. 3155” - doc. 1 fascicolo monitorio).

Trattasi di un mandato “speciale” in quanto riferito ad un singolo e specifico affare inerente l’opera di assistenza in favore della società mandante finalizzata al tesseramento del giocatore (…).

Ciò si evince chiaramente dal punto 1) dell’accordo in questione, relativo all’oggetto del mandato, che identifica per l’appunto il contenuto della prestazione dell’agente (…) nell’attività di assistenza volta a far ottenere il tesseramento del calciatore.

Il mandato risulta, quindi, conferito per la sola fase del tesseramento, tant’è vero che esso è stato stipulato per una durata assai contenuta (dal 2 al 31 agosto 2011) che ben si giustifica con il conferimento di un incarico circoscritto al singolo e specifico affare così come concordato tra le parti.

Nel contratto di mandato non viene, invece, minimamente menzionata l’attività di assistenza finalizzata alla conclusione del contratto di lavoro sportivo che, pertanto, non può farsi rientrare nell’oggetto dell’incarico professionale conferito al dott. (…), riferendosi ad una prestazione distinta ed ulteriore rispetto a quella pattuita del perfezionamento del tesseramento del giocatore.

Nessun rilievo può, perciò, attribuirsi alla circostanza – valorizzata dall’opponente che ha eccepito la violazione dell’art. 19 comma 2 del Regolamento Agenti di Calciatori pubblicato sul Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. N. 100/A del 8 aprile 2010 – del mancato inserimento del nome dell’agente nel modulo di contratto di prestazione sportiva stipulato tra U.S.  F.C. s.r.l. e il calciatore (…), versato in atti (doc. 4 fascicolo opponente). Anzi, proprio la mancata menzione del nominativo del dott. (...) nel contratto in questione non fa altro che confermare la correttezza dell’interpretazione data in ordine all’oggetto del negozio di mandato, da intendersi circoscritto alla sola fase del tesseramento come emerge anche dal suo tenore letterale, con esclusione della distinta fase della conclusione del contratto di lavoro tra calciatore e società, in relazione alla quale nessun mandato risulta essere stato conferito all’odierno opposto.

Rileva, poi, il Tribunale che in atti vi è anche la prova dell’effettivo adempimento dell’incarico professionale per il quale il dott. (...) reclama il pagamento delle competenze professionali, anche nell’interesse della società (...)  s.r.l. in forza della clausola n. 3 del contratto di mandato.

L’esecuzione del mandato risulta, infatti, comprovata dalla stessa documentazione prodotta dall’opponente che ha depositato in giudizio il modulo “Variazione di Tesseramento n. 0985 sottoscritto dal calciatore (…) in data 9 agosto 2011 (doc. 5 fascicolo attoreo).

Che la sottoscrizione del tesseramento sia frutto dell’attività professionale prestata dall’Agente incaricato si evince, anzitutto, dalla strettissima vicinanza temporale tra la stipula del contratto di mandato (2.08.2011) e la data del passaggio del giocatore al club toscano (9.08.2011).

In proposito si osserva che la tesi contraria dell’opponente, in base alla quale il calciatore (...) sarebbe stato tesserato dalla società U.S.  (…)  s.r.l. attraverso l’attività dei propri dipendenti, non convince ed è contraddetta dalla stessa sottoscrizione del contratto di mandato del 2.08.2011, alla cui conclusione l’attrice non si sarebbe certamente determinata se fosse stata in grado di procurarsi da sola il tesseramento del giocatore in un arco temporale di appena sette giorni.

Vero è, invece, che la Società opponente, all’epoca interessata all’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore, ha inteso avvalersi dell’assistenza del dott. (...), che ha adempiuto al mandato speciale conferitogli nei tempi concordati, in ragione del rapporto personale e fiduciario intercorrente tra l’Agente e il giocatore (...) e che la U.S.  (…)  s.r.l. ben conosceva, tanto dall’avere contestato alla controparte di avere agito in conflitto d’interessi, facendone discendere la perdita del diritto al compenso sul presupposto della configurabilità di una causa di risoluzione ipso iure, nullità o annullamento del contratto di mandato posto a fondamento della pretesa di pagamento azionata in via monitoria.

Di tale conflitto d’interessi non è stata, tuttavia, fornita alcuna prova precisa e puntuale da parte dell’opponente che si è limitata a produrre degli articoli di giornale tratti dal web per dimostrare che il dott. (...) avrebbe svolto, prima e dopo l’operazione di trasferimento del giocatore, attività di agente di (...). Ciò non basta, evidentemente, per ritenere assolto l’onere probatorio che gravava sulla mandante, non potendosi riconoscere valore di prova a dei meri estratti di articoli giornalistici, la cui attendibilità è stata oltretutto contestata dal convenuto, il quale, nel corso del suo interpello, ha decisamente negato di essersi mai qualificato agente del calciatore (...) durante le interviste e di avere condotto trattative a tale titolo con società terze.

D’altro canto U.S.  (...) s.r.l. non ha prodotto alcuna documentazione (che si sarebbe potuta procurare ad esempio attraverso un ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.) atta a comprovare l’esistenza di un vincolo giuridico tra agente e calciatore; ha articolato istanze di prova testimoniale idonee a dimostrare l’effettiva esistenza del prospettato conflitto d’interessi, onde per cui la domanda di risoluzione/nullità/annullamento del contratto di mandato 2.08.2011 deve essere rigettata, siccome infondata.

Infine, ritiene il Decidente che neppure il terzo motivo di opposizione, inerente la pretesa di riduzione ad equità del compenso concordato tra le parti, possa trovare accoglimento, in quanto fondata su fatti del tutto estranei all’oggetto dell’incarico professionale che il dott. (...) ha adempiuto procurando il tesseramento del giocare, così maturando il diritto a percepire l’intera somma pattuita per la sua prestazione.

Tale somma ammonta ad € 8.000,00 oltre iva come richiesto con la domanda monitoria (v. punto 3 dell’accordo).

Per le suesposte l’opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo integralmente confermato, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di regolamentazione delle spese di lite, da porsi a carico dell’opponente in base al principio di soccombenza.

Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, ridotti del 50% quanto alla fase istruttoria, tenuto conto dell’attività difensiva concretamente

svolta dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 7872/2013 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

  1. rigetta  l’opposizione,  confermando  in  ogni  sua  parte  il  decreto  ingiuntivo

opposto;

  1. condanna U.S.  (…)  s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare alla parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi € 4.355,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Vicenza, il giorno 3 novembre 2017

Il Giudice

Dott.ssa Biancamaria Biondo

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