TRIBUNALE DI VICENZA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 770/2017 DEL 08/03/2017

Tribunale Ordinario di Vicenza 

 

Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE Stralcio in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n.(…)/2012 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 26.3.2012 da:

 

A.C.D. (…) SRL (C.F.:03244970244)

rappresentata e difesa dall’avv. TISATO GIOVANNI (C.F.:TSTGNN64A21I531B) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in  VIA CARDINAL ELIA DALLA COSTA 15 36015 SCHIO giusta procura a margine dell’atto di citazione

 

attrice appellante

CONTRO

(…) (CF....) rappresentato e difeso dall’avv.ZANIOLO DENNIS (C.F.:ZNLDNS70P01Z600M) e dall’avv.MENEGHINI SABINA (MNGSBN70E65G224O) ;  , con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in PIAZZA DE GASPERI 59 35100 PADOVA, come da procura a margine della comparsa di costituzione

 

convenuto appellate

In punto : appello contro sentenza del Giudice di Pace conclusioni delle parti: come da fogli allegati al verbale d’udienza dell’11.10.2016:

CONCLUSIONI PER L’appellante A.C.D. (…) SRL

  1. Dichiararsi la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 320 c.p.c. e violazione del principio di difesa e, nel merito, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti dedotti in narrativa, dichiarando che nulla è dovuto dall’ACD (…) s.r.l. al (...)in forza del titolo per cui è causa;
  2. – In via subordinata rispetto alla domanda precedente riformarsi la sentenza impugnata revocando il decreto ingiuntivo opposto e dichiarando che nulla è dovuto dall’ACD (…) s.r.l. al (...) V in forza del titolo per cui è causa;
  3. – In ogni caso, con integrale refusione delle spese di ite di entrambi i gradi del giudizio e distrazione a favore dell’avv. Giovanni Tisato ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;

In via istruttoria si chiede di essere ammessi a provare, per interpello e testi, le seguenti circostanze;

  1. vero che l’Associazione (…) s.r.l. e il sig. (...), nel novembre del 2006, si accordarono nel senso che la prima avrebbe pagato al secondo la somma di euro 6.000,00 quale corrispettivo per le prestazioni calcistiche rese dal nella stagione sportiva 2006- 2007;
  2. vero che l’Associazione (…) s.r.l. e il sig. (...)decisero di formalizzare l’accordo di cui al capitolo precedente con la scrittura privata datata 30.11.2006 che si rammostra (doc. 1 fascicolo monitorio);
  3. vero che l’Associazione (…) s.r.l. e il sig. (...), nella scrittura privata di cui al capitolo precedente decisero di utilizzare l’espressione “rimborso spese” al fine di eludere il divieto stabilito dalle norme organizzative interne della FIGC di remunerare i calciatori in ambito dilettantistico;
  4. vero quindi che la scrittura privata che si rammostra (doc. 1 fascicolo monitorio) si riferisce al compenso pattuito tra l’Associazione (…) s.r.l. e il sig. (...)per le prestazioni calcistiche rese dal (...) nella stagione calcistica 2006/2007;
  5. vero che, nell’ambito del calcio dilettantistico, si usa compensare le prestazioni dei giocatori denominandole quali “rimborsi spese” al fine di eludere il divieto di remunerare dei giocatori imposto dalla FIGC;

Si indicano quali testimoni i sig.ri:

  • (…)  di Villaverla;
  • (…)  di Vilaverla;
  • (…)  di Villaverla;
  • (…)   di Caldogno;
  • (…)  di Santorso;
  • (…)  di Villaverla;
  • (…)  di Vicenza;
  • (…)  di Thiene;
  • (…)  di Villaverla;
  • (…)   c/o Procura FIGC;
  • (…)  c/o Procura Federale FIGC;
  • (…)  c/o Comitato Regionale Veneto FIGC-Lega Nazionale Dilettanti;
  • (…)  c/o Commissione disciplinare territoriale FIGC Veneto;
  • (…)   c/o Commissione disciplinare territoriale FIGC Veneto.
CONCLUSIONI PER LA PARTE APPELLATA

In via preliminare in rito

  • Accertarsi e dichiararsi inammissibile e/o improcedibile l’impugnazione proposta da controparte in mancanza di procura alle liti in virtù delle motivazioni svolte in precedenza;
  • Con vittoria di spese di lite;
Nel merito
  • Rigettare le domande giudiziali tutte svolte da controparte poiché infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Thiene;
  • Con vittoria di spese di lite.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(ART.132 C.P.C.)

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva appello avverso alla sentenza n.254/2011 R.Sent emessa dal Giudice di Pace di Thiene in data 13.9.2011, che aveva rigettato lopposizione proposta dalla (…) contro il decreto ingiuntivo n.185/20 col quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di (...) della somma di euro 3500 quale residuo rimborso spese pattuito per la stagione sportive 2006/2007. Lamentava lappellante che il Giudice di Pace non avesse concesso i termini ex art.320 per svolgere istanze istruttorie, essendosi limitato a concedere termini per lo scambio di memorie conclusionali e repliche, e non avesse rivolto alle parti linvito a precisare definitivamente fatti, difese, eccezioni ecc. come previsto da detto articolo; nel merito rilevava lillogicità della motivazione del giudice di prime cure, il quale non aveva tenuto conto del fatto che il presunto rimborso spese era in realtà il modo per mascherare il compenso delle prestazioni agonistiche del calciatore in violazione del divieto di remunerazione in ambito dilettantistico previsto dalle NOIF; secondo lappellante il Giudice di Pace non aveva tenuto conto dei documenti nei quali lo stesso (…) qualificava le somme richieste come compenso, e aveva erroneamente ritenuto provate le spese dallo stesso sostenute, sulla base della mera produzione delle tabelle ACI. Lamentando altresì la condanna per lite temeraria, ritenuta immotivata, chiedeva pertanto dichiararsi la nullità della sentenza per violazione dellart.320 c.p.c. e violazione del diritto di difesa e, nel merito, dichiararsi che nulla era dovuto, revocando il decreto ingiuntivo opposto.

Parte convenuta-appellata, costituitasi, eccepiva l’inesistenza della procura alle liti in capo all’appellante atteso che in data 16.6.2011l’ADC aveva cambiato denominazione, sede, statuto, amministratore, e che in data 27.3.2012 era stata incorporata in altra società (AC (…)SRL).Nel merito dei motivi di appello, rilevava che la concessione del termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche comprendeva implicitamente l’invito alla precisazione delle conclusioni; affermava che la somma pattuita  tra  le  parti  costituiva  effettivamente  rimborso  spese     di  trasferta  da Montebelluna a Thiene (che erano state, anzi , sottostimate) e che così era stato ritenuto anche con sentenza passata in giudicato della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC del 29.9.2009, la quale aveva confermato la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Veneto del 12.6.2009. Osservava parte appellata che, in quel procedimento, l’odierna appellante aveva sostenuto tesi contraria a quella oggi sostenuta, ossia aveva affermato che trattavasi effettivamente di rimborso spese, al contrario di quanto sostenuto nella presente sede per sottrarsi ai proprio obblighi. Chiedeva pertanto il rigetto dell’appello e confermarsi la sentenza di primo grado, compresa la condanna per lite temeraria.

Nel corso della fase istruttoria con ordinanza del 26.9.2012 il precedente giudice istruttore rigettava l’eccezione di difetto di procura, e ritenute inammissibili o irrilevanti le istanze istruttoriecon decisione che integralmente si condivide- rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza dell’11.10.2016 svoltasi innanzi alla sezione stralcio.

Va preliminarmente ribadito il rigetto dell’eccezione preliminare di parte appellata, per i motivi bene espressi nell’ordinanza 26.89.2012 del precedente giudice istruttore, ossia per il principio di ultrattività della procura rilasciata dal legale rappresentante di una società nel caso di sopravvenuto mutamento della persona fisica (Cass. 6292/1998), e per il principio di continuità degli obblighi e diritti della società a seguito di fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2504 bis c.p.c.

Debbono essere nuovamente rigettate le istanze istruttorie, inammissibili perché valutative e irrilevanti, come già ritenuto dal precedente giudice, atteso che i testi dovrebbero essere chiamati a valutare la volontà delle parti così come consacrata nella “convenzione” del 30.11.2006 con inammissibile sovrapposizione ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c.

Quanto al motivo d’appello relativo alla presunta violazione, da parte del Giudice di Pace, dell’art.320 c.p.c. si osserva che alla prima udienza del processo avanti al GDP, in data 1.3.2011, parte (…) ha chiesto che il giudice trattenesse la causa in decisione; il procuratore di (…)  ha invece chiesto la concessione dei termini ex art.320 c.p.c. . Il Giudice di Pace ha concesso termini sino al 31.3.2011 per le memorie conclusive e termine per eventuali repliche sino all’udienza, che fissava nel 19.4.2011. Il GdP ha pertanto accolto l’istanza dell’odierna appellante, che, nel doppio termine assegnatole, poteva esplicare appieno il proprio diritto di difesa, considerata la particolare snellezza del rito avanti al GdP (Cass.10331/2008), che consente il rinvio solo se necessario, ex art.320 u. co C.p.c.

(cfr. Cass.Sez. 3, Sentenza n. 27925 del 21/12/2011:A norma dell'art. 320 cod. proc. civ., nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale; ne consegue che la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa,il giudice di pace può restringere l'operatività di tale preclusione rinviando ad un'udienza successiva alla prima al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente.

Sez. 3, Sentenza n. 18 del 04/01/2010 :Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non essendo più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta, l'eccezione di prescrizione presuntiva.)

Appare evidente che il termine concesso dal giudice di pace di Thiene coincideva con i “termini ex art.320 cpc” richiesti dalla parte opponente, la quale peraltro, essendo attrice, avrebbe dovuto formulare le proprie richieste di prova o nell’atto introduttivo o nelle comparse conclusive e di replica, e che, comunque, grazie al doppio termine ricevuto e alla previsione di una seconda udienza, disponeva di ogni più ampia possibilità di precisare le proprie conclusioni. (cfr.anche Cass.Sez. 2, Sentenza n. 28681 del 23/12/2011 ; conf. 10.3., 2006, n. 5225)

Nel merito, si osserva che ACD non ha contestato di avere sottoscritto la convenzione in data 30.11.2006 con cui si obbligava incondizionatamente a pagare a (...), quale rimborso spese per la stagione sportiva 2006/2007 , euro 6000 in tre rate di euro 2000 ciascuna,contesta di avergli pagato solo 2500 euro, (né adduce inadempimento della controparte), ma si oppone al pagamento del  residuo affermando che la somma prevista non era in realtà rimborso spese, ma un compenso, così mascherato “per agevolazioni di natura fiscale”, non spettante perché vietato dalle norme dell’ordinamento sportivo.

Al proposito si osserva che le norme dellordinamento sportivo non incidono sulle valutazioni desumibili, ai sensi del codice civile, dalla convenzione sottoscritta dalle parti, e in base alla quale la ACD era tenuta a pagare alle scadenze le rate pattuite.

In ogni caso, risulta che anche ai sensi dell’ordinamento sportivo la convenzione in esame è stata ritenuta lecita e vincolante in quanto relativa effettivamente a un rimborso spese. Così ha ritenuto la Commissione Disciplinare Territoriale con decisione del 12.6.2009 (doc.3 appellato), che ha ravvisato “non un corrispettivo per l’attività sportiva prestata dal calciatore ma un semplice rimborso spese, del tutto compatibile con gli oneri verosimilmente sostenuto dal (...) per i trasferimenti dalla sua residenza agli impianti sportivi dell’ (…)”. La decisione è stata confermata dalla Commissione Nazionale, che in data 29.9.2009 ha osservato che “tale convenzione relativa al rimborso spese forfettario deve ritenersi pienamente legittima, anche in considerazione della quantificazione economica operata, che sembra essere appunto congrua con le finalità di indennizzare esclusivamente il calciatore per le spese sostenute negli spostamenti, spese che, in relazione alla frequenza degli spostamenti chilometrici risultano contenute entro i limiti delle tabelle ACI depositate”.

A fronte di tali valutazioni, provenienti dall’ordinamento cui proprio parte appellante ha fatto riferimento, nessun valore può assumere l’ espressione atecnica “compenso” usata dal (...) nel sollecitare il pagamento delle somme pattuite , né può ritenersi che lo stesso fosse soggetto ad obbligo di rendicontazione o all’onere di provare dettagliatamente le spese sostenute, visto che la Convenzione prevede una quantificazione forfettaria e incondizionata.

In conclusione, la sentenza di primo grado merita integrale conferma , anche nella parte relativa alla condanna ex art.96 visto che l’attrice opponente aveva agito in giudizio con dolo o colpa grave, evidenziata dal fatto che nei giudizi avanti alle Commissioni sportive aveva sostenuto l’opposta tesi. Va notato che la tesi “di comodo” è indubbiamente anche quella qui sostenuta, visto che è stata avanzata per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo di pagamento a suo tempo scientemente assunto. L’appello va pertanto rigettato, con applicazione all’appellante del doppio del contributo unificato.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.

 

PER QUESTI MOTIVI 

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 

rigetta l’appello, integralmente confermando la sentenza del Giudice di Pace di Thiene n.254/2011 R.Sent;

condanna  l’appellante  a rifondere all’appellato (...) (...)

le spese di lite, liquidate in euro 1830,00 per compensi professionali, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/2014, CPA e IVA;

atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 N. 115 per il pagamento da parte dell’appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Vicenza il 30.1.2017

Il giudice

Dr. Eloisa Pesenti

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