TRIBUNALE DI VICENZA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1466/2016 DEL 11/10/2016

Tribunale Ordinario di Vicenza

Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE Stralcio in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitivamente provvedendo nella causa n.8379/2007 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 22.11. 2007 da:

(…) (C.F.:(…)) rappresentata e difesa dall’avv. STRADA PAOLA (C.F.:STRPLA71A69H829X) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in  CONTRA’ DO RODE 14 36100 VICENZA giusta procura a margine dell’atto di citazione

attore

CONTRO

(...) , (C.F.: (…) rappresentato e difeso dall’avv.BRUTTOMESSO STEFANO (C.F.:BRTSFN63H24L840A) e dall’avv.SCAPINELLO MARIA LUISA (SCPMLS63P41C111B) VIA GIACOMELLI, 3 SANTA GIUSTINA IN COLLE;  con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in CORSO PALLADIO 147 FAX N. 0444320535 36100 VICENZA, come da procura a margine della comparsa di costituzione

convenuto

In punto :

conclusioni delle parti: come da fogli allegati al verbale d’udienza del 7. 4. 2016 :

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER  (...)

Il Sig. (...) , rappresentato come in atti, precisa le proprie conclusioni richiamandosi integralmente a quelle formulate nell’atto introduttivo che, di seguito, si provvede a trascrivere:

In via principale

  • Accertarsi e dichiararsi il convenuto responsabile di tutti i danni fisici, morali e materiali patiti e patiendi dal signor (...)  a causa dei fatti per cui è lite, e conseguentemente;
  • Condannarsi lo stesso a versare al signor (...) , a titolo di risarcimento per quanto sopra, la somma di € 57.161,21=, o quella somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
  • Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

 

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO:

Foglio di precisazione delle conclusioni

Ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta.

Nel merito in via principale:

per i motivi tutti di cui in atti, rigettarsi le domande tutte svolte dall’attore nei

confronti del sig. (...) Simone, perché infondate in fatto ed in diritto. Spese e competenze di causa integralmente rifuse.

 

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(ART.132 C.P.C.)

Con l’atto di citazione in epigrafe indicato l’attore, premesso che il 4.4.2008 durante una partita di basket tra la propria squadra U.S. ... e l’Associazione Pallacanestro ...., il giocatore avversario (...)  lo aveva spinto intenzionalmente da dietro facendolo cadere a terra , con fallo sanzionato dall’arbitro di gioco come “antisportivo”, e  cagionandogli  nella caduta la frattura di entrambi i polsi, con conseguente invalidità biologica permanente del 16%, lo conveniva in giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni fisici morali e materiali patiti e patiendi, quantificati in euro 57.161,21 o nella somma maggiore o minore risultante di giustizia.

Il convenuto, costituitosi, contestava la dinamica dei fatti affermando che, mentre egli lo inseguiva allungandosi per portargli via la palla, il (...) aveva saltato per schiacciare, si era aggrappato al ferro del canestro, e, dopo avere dondolato tanto da prendere posizione orizzontale rispetto al pavimento, era caduto a terra. Eccepiva dunque  che tra le due parti vi era stato solo un contatto tra le spalle, nonostante il quale il (...) era comunque riuscito a saltare per andare a canestro, e rilevava che il 4.4.2004 il (...) era entrato in campo avendo già vistose fasciature ai polsi, che facevano pensare a lesioni preesistenti. In ogni caso rilevava che si era trattato di “normale azione difensiva nel gioco del basket, nel quale lo scontro fisico tra giocatori è prerogativa costante e nel quale gli atleti, nell’affrontare la gara agonistica, assumono un rischio di tipo elettivo”, e chiedeva pertanto il rigetto delle domande attoree.

Nel corso della fase istruttoria si procedeva all’interrogatorio formale del convenuto e all’assunzione di prove testimoniali.

Il teste (...), arbitro della partita, ha confermato che (...) aveva colpito (...) alla schiena, dopo che questi aveva saltato per schiacciare a canestro, mentre era in aria, e ha smentito la ricostruzione dei fatti proposta dal (...). Ha confermato di avere sanzionato il fatto come fallo antisportivo ossia effettuato per interrompere l’azione e impedire il canestro.

Analoghe testimonianze sono state rese da (…) e (…), allenatori dell’US (…), da (…) dirigente accompagnatore della medesima squadra, dal dott. (…) medico sociale dell’US (…), che aveva assistito al fatto dalla panchina.

La versione dei fatti offerta da parte convenuta è stata invece confermata dai testi (…), allenatore del (…), (…) giocatore del (...) in panchina, (…) tifoso del (...), (…), (…) e (…) , le cui qualifiche non sono state verbalizzate ma che erano evidentemente giocatori del (...) visto che hanno dichiarato di essere stati in campo al momento del fatto.

A fronte delle contrapposte versioni dei fatti appare da prediligere quella attorea, siccome confermata dalla testimonianza dell’arbitro di gioco, per definizione soggetto imparziale rispetto alle parti in gioco, e altresì dal medico dott. (...) che, per la sua qualifica professionale appare , pur essendo medico della squadra, maggiormente attendibile rispetto a giocatori e allenatori, maggiormente coinvolti a livello emotivo.

Secondo parte convenuta, quanto accaduto non esula dai limiti del rischio elettivo o consentito, insito nelle attività sportive. Va osservato, però, che il gioco del basket non è un gioco nel quale il contatto anche violento sia previsto come regola, come può accadere ad esempio nella boxe, nel football americano, in certe arti marziali.

Se un contatto accidentale è consentito in quanto inevitabile, certamente non può essere consentita una violenta spinta intenzionale, come risultante nel caso di specie dalle testimonianze sopra esaminate. Secondo costante giurisprudenza, infatti

“In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente  ad  un infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni personali ad un partecipante all'attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo, collegamento che va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere , ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta; la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività , e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto,    con   la   qualità   delle    persone    che    vi    partecipano.    (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12012 del 08/08/2002)

L’atto del (...) deve quindi considerarsi non tollerabile benchè dannosa azione di gioco, ma atto in violazione delle regole dellattività sportiva (fu infatti subito sanzionata come fallo antisportivo) nonchè atto deliberato che trascende il rischio consentito tipico dello sport e quindi costituisce atto illecito produttivo di danno, comportando il sorgere di una obbligazione risarcitoria aquiliana ex art.2043 c.c..

Secondo la CTU medico legale , svolta dal Dott. (...) nel pieno contraddittorio delle parti e dei loro consulenti tecnici, nel caso di specie la patenogenesi delle lesioni è riferibile al meccanismo traumatico quale verificatosi nel sinistro in oggetto, essendo rispettati i criteri cronologico, topografico, di idoneità lesiva, di continuità fenomenologica, e di esclusione di altre cause (non sono emersi elementi per ritenere sussistente una condizione patologica preesistente, come era stato invece prospettato dal convenuto nella comparsa di costituzione).

Ciò premesso, si osserva che il danno alla persona può essere determinato sulla base delle considerazioni svolte dal Consulente Tecnico d’Ufficio dott. (...), il quale, esaminata la documentazione medica in atti e visitato l’attore, ha esposto le proprie valutazioni, fondate sul rilievo oggettivo delle lesioni riscontrate, in modo congruo e corretto sia sotto il profilo logico che sotto il profilo medico-scientifico, ed ha concluso con motivazione esente da vizi logici facendo riferimento alle categorie da tempo invalse nella giurisprudenza in materia di risarcimento del danno.

Attualmente per il danno biologico i parametri valutativi utilizzabili per la quantificazione delle somme dovute sono individuabili nelle “tabelle” risarcitorie del Tribunale di Milano, seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione ( Sez. III, 30.6.2011 n.14402; 25.2.2011,  depositata  il  7.6.2011 n.12408/2011;9238/2011;  6750/2011;  ),  che nell’esercizio della funzione nomofilattica sua propria, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt.1226 e 2056 c.c.”. Solo per le cd. “micropermanenti” derivanti da incidenti da circolazione stradale        è applicabile la disciplina desumibile dall’art.139 D.L.vo 7.9.2005 n.209, ora integrato dal 25.6.2015,  mentre  per  le        micropermanenti  derivanti  da  altra  causa  sono applicabili comunque le Tabelle di Milano.

Il CTU dott. ..., mediante approfondita indagine svolta, mediante visita del periziando ed esame della documentazione clinica, nel pieno contraddittorio delle parti, ha appurato che l’attore aveva riportato politrauma produttivo di lesioni fratturative al polso destro e al posto sinistro, con prime cure presso l’Ospedale di Arzignano e poi ricovero presso l’O.C. Don Calabria a Verona con intervento di riduzione delle fratture e osteosintesi con fissatori esterni utilizzati per 35 giorni, e successivo controlli clinici, riabilitazione funzionale e riposo lavorativo sino al 26.6.2004.

Il CTU ha pertanto stimato la durata della malattia in giorni 83, con pari inabilità assoluta al lavoro e danno biologico temporaneo di 35 giorni al 100%, 10 giorni al 75%, 15 giorni al 50%, 30 giorni al 25%, con entità delle sofferenze psico-fisiche medio- grave per i primi 35 giorni, medio per il restante periodo di invalidità e lieve con riferimento agli esiti permanenti, mentre il danno biologico permanente viene valutato nella misura dell’8-9%. Il CTU ha escluso la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa specifica e alla vita di relazione e ha ritenuto congrue le spese mediche documentate in atti

In applicazione di tali tabelle, il danno biologico permanente va quantificato in base all’età dell’attore al momento del fatto (anni 24) in euro 18.160,00, effettuata la  media tra i conteggi effettuati in base allo scaglione del 8% e quello dell’9% mentre il danno biologico temporaneo parziale può essere determinato, considerata la variabilità delle Tabelle , in   valore di euro 100,00 pro die e pertanto  in euro 3500 per i 35 giorni di totale, euro 750 per i 10 giorni al 75%, euro 750 per i 15 giorni al 50%, euro 750,00 per i 30 giorni al 25%, per il totale di euro 5750,00.

Il danno biologico, già comprensivo del danno morale, può essere personalizzato (come consentito dalle tabelle sino alla percentuale massima del 50%) con aumento sino a euro 20.000,00 in considerazione del grado di sofferenza patito quale emerge dalla CTU sia del temporaneo peggioramento delle condizioni di vita, quale riferito dalla testimonianza  di (…), secondo il quale a causa delle fratture ai polsi il (...) aveva avuto difficoltà a prendere il braccio il figlioletto per i primi otto mesi di vita dello stesso.

Il danno non patrimoniale ammonta così a euro 20.000,00 per il permanente ed euro 5750,00 per il temporaneo, per il totale di euro 25.750,00.

Trattandosi di liquidazione ai valori attuali (tabelle di Milano 2014) la somma dovrà essere devalutata alla data del fatto, e successivamente aumentata di rivalutazione e interessi legali  sino al saldo effettivo.

Quanto ai danni patrimoniali, le spese mediche sono state valutate congrue dalla CTU, e alla parte spetta il rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica stragiudiziale, sostenute per addivenire ad una conciliazione stragiudiziale della vertenza, atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, del tutto condivisibile, “ se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l’instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive” (Cass.sez.III, 2.2.2006 n.2275; sez. III, 21.1.2010 n.997).

Le spese, liquidate come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 ai valori medi, seguono la soccombenza, e il convenuto deve rifondere all’attore le spese di CTU, già liquidate

P.Q.M.

definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:

accertata l’esclusiva responsabilità di (…) nella causazione delle lesioni subite da (...)il 4.4.2004 in Arzignano, condanna il convenuto in solido a risarcire allattore tutti i danni cagionatigli, liquidati euro 315,05  per danni  patrimoniali ed euro 25.750,00      per danni non patrimoniali , somma questa da devalutarsi al momento del fatto e successivamente aumentare di rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla somma così via via rivalutata sino alla data del saldo effettivo

condanna il convenuto a rifondere all’attore le spese di lite, liquidate in euro 600,00 per spese ed euro 4835,00 per compensi professionali oltre al 15% forfettario, IVA e CPA come per legge, e le spese di CTU, già liquidate.

Così deciso in Vicenza il 4.7.2016

Il giudice

Dott.Eloisa Pesenti

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