CORTE D’APPELLO DI VENEZIA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 4585/2019 DEL 24/10/2019

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai seguenti Magistrati

dott. Cinzia Balletti        Presidente

dott. Enrico Schiavon   Consigliere estensore

dott. Dario Morsiani     Consigliere

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A


nella causa civile in grado di appello iscritta al n. (…) del ruolo generale dell’anno 2017  promossa

da (…) rappresentato e difeso dall’avv. prof. Marco Mastracci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo  in  Roma, via Alfredo Casella 31

appellante

 

contro A.C. (...)a s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall’avv. Corrado Tognetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in  Verona, via Dominutti  20

appellata ed appellante incidentale

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2828/2017 del Tribunale di  Verona emessa in data 29.11.2017 e depositata in data 04.12.2017.

Conclusioni di parte appellante:

In via principale

“a) rigettare l’opposizione a precetto, siccome infondata per tutti i motivi esposti e confermare integralmente l’atto di precetto notificato il 21 settembre 2016; b) rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall’opponente; c) condannare A.C. (...) Verona alla refusione delle spese di causa, liquidate in euro 7.254,00 oltre accessori d) condannare l’A.C. (...) Verona al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da quantificarsi in via equitativa”

In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte d’Appello adita rigettasse il presente appello, riformare la sentenza 2828/2017 nella parte in cui dispone l’integrale condanna al pagamento delle spese di lite a carico del sig.  (...), nei termini che seguono:

“le spese di causa vengono liquidate tenendo conto della parziale soccombenza” – e in dispositivo: “ D Condanna A.C. (...) Verona s.r.l. alla refusione di un terzo delle spese di causa in favore di

(...), liquidate in complessivi euro 7.254,00 oltre accessori se dovuti”

In via di ulteriore subordine “le spese di causa vengono compensate in conseguenza della reciproca soccombenza” – e in dispositivo: “ D compensa le spese di causa”

Conclusioni di parte appellata:

“Respingersi  integralmente  le  domande  tutte  proposte  dall’appellante  Sig. (...) .

In accoglimento dell’appello incidentale proposto, riformarsi la sentenza nella parte in cui condanna il sig. (...) alla restituzione dell’importo di € 24.960,00 anziché a quello di € 27.300,00 e, conseguentemente, condannarsi il Sig. (...) a restituire il maggiore importo.

Vittoria di spese legali”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con provvedimento del 29.07.2016 reso inaudita altera parte, il Tribunale di Roma, sezione imprese, adito da (...)  - che si doleva della violazione del diritto alla propria immagine perpetrata dalle società calcistiche

A.C. (...)s.r.l. e U.S. (...) attraverso la pubblicazione, sui  siti  http://www.brianzasport.it/l-sportitalia-cup-10-agosto-tutti-al-xxv-aprile/ e http://www.uscaretese.it, di una locandina sponsorizzante l’evento sportivo “Sportitalia Cup” in programma per il 10 agosto 2016 e raffigurante l’immagine del ricorrente con indosso la maglia sociale della A.C. (...),  sebbene lo stesso non fosse più tesserato con questa società calcistica -

, inibiva alle suddette società l’utilizzazione della locandina del triangolare calcistico ‘Sportitalia Cup’ con l’immagine di (…) sui siti http://www.brianzasport.it/l-sportitalia-cup-10-agosto-tutti-al-xxv-aprile e http://www.uscaretese.it, nonché su ogni altro mezzo di comunicazione e fissava una penale di euro 700,00 per ogni giorno di violazione dell’ordine di inibitoria a decorrere dalla comunicazione del decreto.

In data 18.08.2016 il Tribunale di Roma confermava il decreto emesso inaudita altera parte, condannando le società resistenti alla rifusione delle spese legali, liquidate in €1.300,00, oltre accessori di legge, con ordinanza che veniva notificata in data 27.09.2016 a A.C. (...) Verona s.r.l. unitamente ad atto di precetto, intimante il pagamento della somma complessiva di €34.659,03, di cui € 32.200,00 relativi alla penale calcolata per 46 giorni, dal 04.08.2016 (data di notifica del decreto emesso inaudita altera parte) al 21.09.2016.

In data 29.09.2016 A.C. (...)s.r.l. notificava atto di citazione in opposizione al precetto, con il quale ne chiedeva la declaratoria di nullità e/o l’annullamento.

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente l’opposizione, in quanto accertava che la somma spettante a (...)  in forza del provvedimento inibitorio ammontava al minor importo di €7.239,57, ritenendo che la penale fosse dovuta dal 04.08.2016 fino al 10.08.2016, giorno in cui la società opponente vi aveva dato esecuzione, e condannava il convenuto opposto alla restituzione in favore della prima della somma di €24.960,00, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, nonché alla refusione delle spese di causa, liquidate in €7.804,00 (di cui €550,00 per esborsi), oltre agli accessori di legge, rigettando la domanda di condanna per lite temeraria avanzata ex art. 96 c.p.c. dall’opponente.

2.       Avverso l’indicata sentenza (...)  ha interposto tempestivo appello, affidato a tre  motivi di gravame.

2.1.   Con il primo motivo egli contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che A.C. (...) Verona s.r.l. avesse ottemperato all’ordine giudiziale, senza considerare che alla data del 21 settembre 2016 – giorno di notifica dell’atto di precetto – persisteva la violazione dell’inibitoria contenuta nel provvedimento del Tribunale di Roma, in quanto era ancora presente la locandina sponsorizzante l’evento sportivo “Sportitalia Cup” sulla pagina Facebook di Sportitalia,  che era uno degli organizzatori del triangolare del 10 agosto 2016, e sulla pagina Twitter di Brescia Club, che era una delle squadre partecipanti all’evento sportivo, ai quali A.C. (...) Verona s.r.l. non ne aveva intimato la rimozione, nonostante ne fosse stata adeguatamente informata dal difensore del (...) a mezzo PEC.

Lamenta altresì che il tribunale abbia ritenuto che il danno all’immagine sarebbe comunque venuto meno al termine della sessione di “calcio mercato” (31.08.2016), attribuendo  al titolo esecutivo un’efficacia temporale limitata.

2.2 Col secondo motivo censura l’errore in cui è incorso il tribunale per averlo condannato alla rifusione delle spese di lite, applicando i massimi previsti dal

D.M. 55/2014, nonostante avesse accertato che sussisteva un suo credito (sia pur inferiore a quello indicato in precetto) ed avesse rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall’opponente.

2.3 Con il terzo motivo si duole che il tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna per lite temeraria a sua volta avanzata dal convenuto opposto.

3.     L’appellata si  è  costituita,  chiedendo  il  rigetto  dell’impugnazione  e svolgendo appello incidentale contro il capo della pronuncia che ha indicato in €7.239,57 la somma spettante a (...)  e quantificato in €24.960,00 la somma che questi è tenuto a restituirle, includendo nel credito del convenuto opposto anche le spese legali liquidate in suo favore nell’ordinanza cautelare, senza considerare che A.C. (...) Verona s.r.l. aveva già provveduto al loro pagamento, con bonifico di €2.459,03 del 28.09.2016, come dedotto nell’atto di citazione in opposizione.

4.  Il primo motivo di gravame è fondato.

4.1.  Innanzitutto, va chiarito che la vicenda sottoposta al vaglio di questa Corte attiene all’attuazione forzata di una misura di coercizione indiretta che consegue ad un provvedimento cautelare, con cui è stato intimato ex art. 614 bis c.p.c. il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto un facere di natura infungibile cui accede detta misura, di cui il legislatore ha espressamente sancito la natura di titolo esecutivo.

In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellata, l’ordine giudiziale che inibisce alla società calcistica l’utilizzo della locandina sui siti http://www.brianzasport.it/l-sportitalia-cup-10-agosto-tutti-al-xxv-aprile e http://www.uscaretese.it, nonché su ogni altro mezzo di comunicazioneriguarda un facere in quanto implica necessariamente l’obbligo di attivarsi per impedirne la diffusione.

Si è in presenza di una condanna condizionale, vale a dire di un provvedimento la cui efficacia di titolo esecutivo è subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto, ovvero l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione dell'obbligo infungibile oggetto del provvedimento cautelare a cui accede: la legge consente all’interessato di precostituirsi un titolo esecutivo, prima che si sia verificato l’inadempimento, per l’eventualità che si verifichi detto inadempimento.

Il creditore può quindi agire in via esecutiva senza far accertare preliminarmente che l’inadempimento si sia verificato, sulla base della sua sola allegazione, contenuta nell’atto di precetto, in cui quantifica l’ammontare dovuto sulla base dei criteri indicati nel provvedimento cautelare.

L’obbligato può reagire proponendo opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.: in questa sede egli non può contestare la concedibilità della misura o il suo ammontare così come è stato fissato dal giudice della cognizione, tale doglianze dovendo essere fatte valere attraverso il reclamo contro l’ordinanza cautelare.

Piuttosto, con l’opposizione all’esecuzione l’obbligato può contestare:

a)   che si sia verificato l’inadempimento;

b)    che la quantificazione effettuata dal creditore nell’atto di precetto sia corretta in applicazione del criterio di liquidazione assunto dal giudice della cognizione.

4.2   Il giudice di prime cure ha fondato la decisione sul convincimento che la società calcistica abbia dato esecuzione al provvedimento inibitorio facendo rimuovere in data 10 agosto 2016 dal sito Brianza Sport, del quale aveva la disponibilità, la locandina nella quale era pubblicizzato l’evento del triangolare calcistico previsto per il medesimo giorno fra le squadre Folgore (...), Brescia e (...) Verona, che ritraeva il (...) con la maglia di quest’ultima squadra in assenza del diritto della società di utilizzare l’immagine del giocatore,  non essendo più questi un suo tesserato.

La valutazione espressa dal tribunale non appare condivisibile perché è incontestato che alla data del 21 settembre 2016 sulla pagina Facebook di Sportitalia, uno degli organizzatori del triangolare del 10 agosto 2016, e sulla pagina Twitter di Brescia Club, una delle tre squadre partecipanti all’evento sportivo, era ancora presente la locandina sponsorizzante l’evento sportivo “Sportitalia Cup”, come del pari è pacifico che A.C. (...) Verona s.r.l. non aveva intimato a tali soggetti di rimuovere la locandina pubblicizzata sui loro siti, nonostante il difensore di (...), tramite pec del 29.08.2016, l’avesse resa edotta di ciò.

Ora, se è indubitabile che l’ordine giudiziale impartito alla società calcistica è inattuabile se riferito a qualsivoglia mezzo di comunicazione per le ragioni ben espresse nella sentenza impugnata, è altrettanto certo che spettava all’obbligata provare di avere adempiuto senza ritardo.

E tale prova la società appellata non è riuscita a dare, perché non ha dimostrato che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile, prova che esige la dimostrazione dello specifico impedimento che ha reso impossibile la prestazione, dato che era ragionevolmente prevedibile che Sportitalia e Brescia Club avessero pubblicizzato la manifestazione mediante la locandina che ritraeva il (...) con indosso la maglia del (...) Verona e, di conseguenza, l’appellante, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto tempestivamente attivarsi per farne cessare l’utilizzo, come peraltro aveva fatto con l’U.S. (...) inviandole in data 02.08.2016 una e-mail che le intimava di eliminare l’immagine del calciatore dalla locandina.

A.C. (...)s.r.l. obietta che l’ordine inibitorio e l’accessoria misura coercitiva hanno  cessato di produrre i propri effetti il 10 agosto 2016 ed a sostegno di tale assunto rileva che il Tribunale di Roma, nel provvedimento del 29.07.2016, nel motivare in ordine alla sussistenza del periculum in mora, giustificante l’emissione di un decreto inaudita altera parte, osservava che la prossimità dell’evento sportivo per cui è stata pubblicata la locandina in questione comporta che la convocazione delle parti possa pregiudicare l’attuazione del provvedimento, divenendo lo stesso vano una volta svoltosi l’evento sportivo pubblicizzato”, così riconoscendo che il provvedimento sarebbe risultato inutile se emesso dopo lo svolgimento della manifestazione.

In realtà, va evidenziato che (...) , quando presentò il ricorso ex art. 156 L.d.A. nel luglio 2016 deducendo che la sua immagine con la maglia del (...)  era stata utilizzata per pubblicizzare un triangolare di calcio fissato per il 10 agosto 2016, quando egli non era più calciatore del (...) Verona, lamentava che detta locandina avrebbe potuto trarre in errore gli operatori del mercato che potevano pensare che egli fosse ancora tesserato con detta società calcistica (“La condotta posta in essere dalle resistenti, però, rischia di troncare sul nascere eventuali proposte lavorative di altre società sportive, le quali, venendo a conoscenza dell’evento sportivo del 10 agosto 2016 e visionando la locandina oggetto del suddetto ricorso, potrebbero cadere in errore e considerare il Sig. (...) ancora un calciatore in forza al (...). Inoltre, il periculum è di assoluta attualità e concretezza, visto che la competizione si svolgerà in data 10 agosto 2016 ed eventuali trattative di mercato devono necessariamente concludersi nel periodo di calciomercato che terminerà in data 31 agosto 2016.”).

Ed il giudice cautelare ha ritenuto esistente il periculum in mora anche perché il persistere della pubblicazione dell’immagine avrebbe potuto ingenerare confusione circa il tesseramento del calciatore in pieno periodo di calcio mercato, valutazione che poi è stata confermata dalla medesima autorità giudiziaria nel provvedimento reso in data 27.11.2017 con cui ha revocato il provvedimento cautelare sul quale è fondato il precetto opposto (“ è possibile, in considerazione del fatto che l’evento è trascorso da tempo, che non sussiste il pericolo che la società istante possa illegittimamente beneficiare del ritorno pubblicitario ai fini della promozione dell’evento che la locandina con l’immagine del noto calciatore poteva generare e che il calciatore in questione non svolge più tale professione, ritenere esaurita l’efficacia e la funzione del provvedimento cautelare; le circostanze da ultimo evidenziate sono sicuramente sopravvenute rispetto all’epoca del giudicato cautelare e che dalla consultazione dei siti web indicati nell’ordinanza può agevolmente verificarsi che non vi è traccia della locandina in questione né è stato dimostrato che la pubblicazione dei essa sopravviva presso altre pagine web e che in caso anche l’adempimento ad un ordine giudiziale deve essere contemperato dal principio della sua possibilità di attuazione”).

Le  esigenze  cautelari  sottese  alla  presentazione  del  ricorso  erano  quindi connesse non tanto alla  manifestazione calcistica in sé considerata quanto allo svolgimento  delle trattative  contrattuali  volte  a  definire  il  passaggio  dei calciatori da una società ad un'altra e che si protraevano sino al 31 agosto 2016. Tuttavia il fatto   che le esigenze cautelari che l’inibitoria era volta a tutelare siano   venute   meno   alla   scadenza   dell’indicato   termine   non comporta l’automatica caducazione del titolo esecutivo, il quale cessa di produrre i propri effetti  solo  quando  viene  revocato  ex  art.  669  decies  c.p.c., a  seguito dell’allegazione di fatti sopravvenuti (quali appunto il decorso del tempo) che incidano sulla valutazione di legittimità o di opportunità del permanere in vita del vincolo cautelare e che rendano ingiustificata la prosecuzione nel tempo degli effetti prodotti dalla sua esecuzione.

Considerato altresì, come dianzi precisato, che la contestazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura coercitiva non può essere fatta valere con l’opposizione al precetto e che il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare cui accede la misura coercitiva non ha posto alcun limite temporale all’esplicarsi dei suoi effetti, il gravame che investe la decisione adottata  sul punto dal tribunale merita accoglimento.

5. Dall’accoglimento di tale motivo di appello consegue la fondatezza della seconda censura, che concerne la regolazione delle spese processuali del giudizio di primo grado.

6. Il terzo motivo di gravame è infondato.

Difatti, in tema di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (v. Cass. n. 3464 del  09/02/2017).

La sussistenza di tali requisiti va esclusa nel caso di specie, in quanto non può ritenersi che la questione decisa manchi di quel minimum di controvertibilità, che è sufficiente ad escludere nell’odierna appellata il dolo e la colpa grave.

7. L’appello incidentale svolto da A.C. (...)s.r.l. è assorbito dall’accoglimento del primo motivo di gravame principale, comportante la caducazione del capo della sentenza che ha condannato (...)  a restituire alla società calcistica la somma di €24.960,00, includendo nel credito del convenuto opposto un importo che gli era già stato versato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d’Appello di Venezia,

definitivamente pronunziando,  contrariis rejectis:

in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigetta l’opposizione a precetto promossa da A.C. (...)s.r.l.;

condanna A.C. (...)s.r.l. a rifondere a (...)  le spese di lite del giudizio di primo grado, che si liquidano, ex DM 55/14, in €5.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;

condanna A.C. (...)s.r.l. a rifondere a (...) le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano, ex DM 55/14, in €4.800,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.09.2019. Il Consigliere estensore

Enrico Schiavon

Il Presidente

Cinzia Balletti

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