TRIBUNALE DI MODENA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1428/2018 DEL 06/08/2018

Tribunale Ordinario di Modena

SENTENZA

nella causa n. (…)/2016 tra le parti:

ATTORE

(...) F.C. 1909 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro-tempore

Difesa: Avv. GRASSANI MATTIA

Domicilio:          VIA DE’ MARCHI 4/2 40123 BOLOGNA presso lo studio

dell’Avv. Mattia Grassani

CONVENUTO

(...)

Difesa: Avv. RIZZATO FRANCESCO

Domicilio: VIA NAPOLI, 4 36100 VICENZA presso lo studio dell’Avv. Francesco Rizzato

Decisa a Modena in data 19/07/2018 sulle seguenti conclusioni:

Attore: “accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del rapporto fondamentale sottostante alla scrittura privata stipulato tra l’Avv. (...)e l’opponente il 30/08/2013, e, conseguentemente, di quest’ultimo negozio giuridico e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo portante n. 3691/2016R.G. n. 8761/2016, emesso in data 29/10/2016,  dal Tribunale di Modena, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il (...) F.C. 1909 S.r.l. nulla deve all’Avv. …..; in via subordinata, sempre nel merito accertare e dichiarare che nessuna attività è stata posta in essere dall’Avv. (...)in favore del (...) F.C. 1909 S.r.l. e, per l’effetto, dichiarare  la  nullità  e/o  l’illegittimità  e/o  inefficacia  del decreto   ingiuntivo   portante   n.   3691/2016   –   R.G.   n. 8761/2016, emesso in data 29/10/2016, dal Tribunale di Modena, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il (...) F.C. 1909 S.r.l. nulla deve all’Avv. …; in ogni caso rigettare tutte le eccezioni avversarie e revocare, per tutti i motivi sopra esposti, il decreto ingiuntivo portante n. 3691/2016 R.G. n. 8761/2016, emesso in data 29/10/2016, dal Tribunale di Modena, dichiarando che il (...) F.C. 1909

S.r.l. nulla deve all’Avv. ....; in via ulteriormente subordinata, sempre nel merito accertare, per tutti i motivi di cui al capitolo 5), l’erroneità delle  somme richieste ed ottenute in via monitoria dall’Avv. (...)e, per l’effetto, condannare il (...) F.C. 1909 S.r.l. al pagamento, in favore della medesima Avv. ...., di € 6.225,00” Convenuto: “1) rigettarsi le eccezioni dell'attrice opponente, in quanto infondate e non dimostrate e, di conseguenza, 2) confermarsi in toto il Decreto Ingiuntivo n. 3691/2016, emesso dal Tribunale di Modena il 29/10/2016 IN VIA SUBORDINATA: 3) nel denegato e non creduto caso in cui l'Ill.mo Giudice considerasse che la prestazione svolta dall'Avv. …. configuri attività esclusiva riservata all' Agente di Calciatori, considerarsi applicabile l'art. 1338 c.c. e/o art. 2041 c.c. e, di conseguenza, condannare l'attrice opponente a indennizzare/risarcire il danno subito dalla convenuta opposta nella somma di € 37.150,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di equità da parte del Giudice”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(...) FC 1909 Srl si oppone al decreto n. 3691/2016 con cui il Tribunale di Modena le ha ingiunto di pagare a (...)euro 37.150,00 a titolo di corrispettivo per mediazione in relazione alla stipula di contratto di lavoro subordinato con il calciatore (...).

L’opponente eccepisce la nullità del contratto di mandato stipulato con ...., il suo mancato deposito presso la Commissione Agenti, l’assenza di titolo in capo a parte opposta per svolgere attività di mediazione per lavoro subordinato, il difetto di prova dell’attività svolta, l’eccessività della pretesa.

Pertanto, (...) FC 1909 Srl chiede la revoca del decreto ingiuntivo.

...., a sostegno della propria pretesa, allega di aver svolto attività di consulenza “a favore dell'attrice opponente rendendo possibile il trasferimento del Calciatore (...), e ciò superando le varie problematiche riguardanti aspetti fiscali relativi ai contratti da stipularsi ed ai dubbi su questioni giuridiche inerenti l'applicazione e l'interpretazione della normative federale” e riconoscimento di debito 30 agosto 2013.

Pertanto, (...)chiede il rigetto dell’opposizione e in subordine l’indennizzo ex art. 2041 cc.

Se è vero che nel ricorso per ingiunzione (...)ha utilizzato i termini “mediava” e “provvigione”, è altresì vero che nella scrittura 30 agosto 2013 parte opponente ha riconosciuto alla predetta una generica “somma” in ragione di una generica “attività” svolta.

La genericità del riconoscimento implica che l’inesistenza del debito avrebbe dovuto essere provata da parte opponente sotto ogni profilo, quale che sia la fonte di provenienza (contratto, vuoi di agenzia, vuoi di consulenza, o altro “atto o fatto” idoneo a produrre obbligazioni dall’art. 1173 cc) così  come avrebbe dovuto essere provata la non spettanza del corrispettivo in ipotesi di contrarietà a norme imperative.

Si potrebbe obiettare che, una volta intrapresa la strada del rapporto di agenzia con il ricorso per ingiunzione, parte opposta non avrebbe più potuto modificare la domanda costituendosi nel giudizio di opposizione.

Sennonché, con sentenza n. 12310/2015, le SS.UU. hanno affermato i seguenti principi:

  1. la non sovrapponibilità del tema dell’individuazione della domanda (incentrata sull’elemento soggettivo delle parti e sugli elementi oggettivi del petitum e della causa petendi) con il tema della sua modificabilità, da cui segue la revisione critica del principio secondo cui deve ritenersi inammissibile la modifica che incida su uno degli elementi identificativi obiettivi;
  2. l’esistenza di un margine ampio di modificabilità della domanda nel segmento processuale intercorrente tra l’atto introduttivo e la prima udienza compresa, ricavabile dall’art. 189 cpc nella parte in cui stabilisce che le conclusioni vengono precisate nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183 cpc;
  3. l’inesistenza di un divieto di modificazione degli elementi obiettivi della domanda (anche in considerazione dello scarso valore definitorio della distinzione tra emendatio libelli, finora ritenuta ammissibile, e mutatio libelli, finora ritenuta inammissibile, dal momento che se ciò che è lecito fare è soltanto la mera precisazione ovvero la diversa qualificazione giuridica del fatto si finirebbe per ammettere ciò che è sempre stato pacificamente ammesso, mentre resta ancora bisognoso di essere riempito di significato il concetto di domanda modificata di cui all’art. 183 cpc che, soltanto se avulso dalle strette maglie interpretative sottoposte a critica, appare giustificare la previsione del triplice termine di cui al sesto comma del medesimo articolo).

In conclusione, secondo le SS.UU., “la vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate -in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate -eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”.

Nel caso di specie, la domanda “modificata” per il mutamento del fatto costitutivo si pone in un rapporto di alternatività (o, forse, sarebbe meglio dire di precisazione) rispetto alla domanda originaria in cui si intravedeva un ipotetico rapporto di agenzia, se non altro perché non determina l’allegazione di fatti “materiali” nuovi (mutando, semmai, la loro prospettazione), tenuto conto che (...)chiede di essere pagata, in comparsa di risposta, per la stessa attività allegata con il ricorso per ingiunzione, diversamente qualificata e senz’altro suscettibile di essere specificata  nel primo atto difensivo del giudizio di opposizione.

Lo svolgimento di un’attività di consulenza è peraltro del tutto compatibile con il riconoscimento di cui alla scrittura privata 30 agosto 2013, che il Tribunale ritiene, a questo punto, di porre a fondamento della pretesa, prescindendo dalla qualificazione originaria prospettata da ...., senza necessità di revoca del decreto ingiuntivo.

A ciò deve aggiungersi che parte opponente, già onerata in ragione del riconoscimento, non ha specificamente contestato la ricostruzione più analitica di (...)in comparsa  di risposta in relazione alle attività svolte, limitandosi genericamente a dire, nella prima memoria ex art. 183 comma VI cpc, che sarebbero “indimostrate”.

Premesso che la giurisprudenza di legittimità menzionata da parte opponente a pag. 13-15 prima memoria ex art. 183 comma VI cpc si riferisce al rapporto con l’atleta, l’onere di provare che il rapporto con (...)presentasse, in punto di fatto, tratti tali da doverlo qualificare in termini diversi da quelli specificati dalla predetta in comparsa di risposta, compatibili con il riconoscimento 30 agosto 2013 (ciò da cui sarebbe potuta seguire una valutazione in termini di illiceità e non spettanza del corrispettivo), non è stato assolto dall’opponente, che non ha formulato istanze di prova sul punto (non potendo bastare la terminologia usata dalla ricorrente nel ricorso per ingiunzione, neutralizzata, nella prospettiva della parte onerata, dall’assenza della menzione di un agente nel contratto con il calciatore).

L’importo di cui al doc. 2 monitorio è stato riconosciuto da parte opponente “per tutte le stagioni sportive come da contratto depositato sottoscritto”.

Ad avviso del Tribunale, la dizione “come da contratto depositato sottoscritto”

deve essere raccordata solo al meccanismo di determinazione della somma da corrispondere a parte opposta (che non costituisce un quota del bene oggetto della prestazione, ma una “percentuale sul valore dell’affare”, ammessa dall’art. 13 comma III L. n. 247/2012), e non alle stagioni sportive, essendo ovvio, in una prospettiva ex ante, che l’ammontare finale della somma (al cui meccanismo di determinazione, quello sì, le parti si erano vincolate) avrebbe risentito del periodo complessivo di tesseramento/fruizione delle prestazioni dell’atleta.

In caso contrario, sarebbe stato agevole, e contrario a buona fede, sottrarsi all’obbligo di pagamento con la stipula di un nuovo contratto con il calciatore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.

P. Q. M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l’opposizione;

rigetta le altre domande dell’opponente;

condanna (...) FC 1909 Srl a rifondere a (...)le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.500,00 oltre spese generali, imposta e contributi.

Modena, 19/07/2018

Il giudice Paolo Siracusano

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