TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 687/2015 DEL 03/03/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

 

Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pasquale Gianniti ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (…)/2013 promossa da: 

U.S. (...) F.C. SRL (C.F. 00980340533), con il patrocinio dell’Avv. PITTARELLO SABRINA e dell’Avv. CHIAVERINI ADOLFO, elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA, presso il difensore Avv. PITTARELLO SABRINA

OPPONENTE

 

contro

AVV.  MATTIA  (...) (C.F.  GRSMTT65D30B034E),  con  il  patrocinio dell’Avv. BORTOLUZZI ELENA e dell’Avv. (...), elettivamente domiciliato in VIA DE’ MARCHI, 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore Avv. BORTOLUZZI ELENA

 

OPPOSTO

 

Conclusioni

 

All’udienza del 16 dicembre 2014, previa autorizzazione del sottoscritto Magistrato, i Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni sulle questioni preliminari. In particolare, il Procuratore di parte opponente insisteva nell’eccezione preliminare di improcedibilità sollevata in sede di prima memoria; mentre il Procuratore di parte opposta si opponeva all’accoglimento della suddetta richiesta.

 

Svolgimento del processo

L’U.S. (...) FC srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale l’Avv. (...), opponendosi al decreto ingiuntivo  n. 7608/2013 (emesso da questo Tribunale, in accoglimento del ricorso precedentemente depositato dal predetto legale), chiedendo la revoca del decreto opposto, nonché in via riconvenzionale la condanna del legale convenuto al pagamento in favore di essa società sportiva della somma di euro 4956,40, oltre a quella dovuta per il danno all’immagine subito dalla società (quantificata in euro 25 mila o nella diversa somma ritenuta di giustizia) in dipendenza del rigetto della domanda di arbitrato avanzata da essa società al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ovvero, in subordine, la compensazione tra la somma eventualmente dovuta al legale  opposto con quella dovuta da quest’ultimo per il titolo di cui sopra, con vittoria delle spese processuali.

Si costituiva il legale opposto contestando in fatto e in diritto l’opposizione avversaria, della quale chiedeva il rigetto, con conferma del decreto opposto e rigetto della domanda riconvenzionale.

Nel costituirsi in giudizio, l’Avv. (...)chiedeva anche la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

In sede di prima udienza 10 aprile 2014 compariva l’Avv. .., il quale si costituiva e faceva presente che erano ancora da definire altri due rapporti intercorsi con la società opponente ed il socio di riferimento della stessa. Il Procuratore di parte opponente si riservava di esaminare il contenuto della comparsa avversaria e faceva presente che non era a conoscenza della esistenza di altri rapporti da definire. Quindi, il sottoscritto Magistrato, trattandosi di causa avente ad oggetto diritti disponibili per la quale si versava in fase di atti introduttivi, invitava i Procuratori delle parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, quale strumento negoziale alternativo al processo, e, tenuto conto del fatto che i Procuratori delle parti facevano presente che non vi erano motivi ostativi, disponeva procedersi a mediazione delegata assegnando termine dal 1 giugno 2014 per la presentazione della domanda e, per il caso in cui le parti non avessero raggiunto accordo in quella sede, assegnava i termini del 183 comma 6 cpc fissando come termine di decorrenza la data del 16 settembre e la nuova udienza del 16 dicembre 2014.

A detta udienza il sottoscritto Magistrato esaminava il verbale di primo incontro svoltosi davanti al mediatore in data 26 giugno 2014 e i Procuratori delle parti si riportavano a quanto dedotto, eccepito e richiesto in sede di memorie ex art.

183 comma 6. In particolare, parte opponente insisteva nell’eccezione di improcedibilità formulata in sede di prima memoria ex art. 183 comma  6. Quindi, su autorizzazione del sottoscritto Magistrato, i Procuratori delle parti precisavano sulla suddetta questione preliminare le rispettive conclusioni e venivano assegnati termini sino al 30 gennaio e al 10 febbraio per il deposito di scritti conclusionali.

Decorsi i suddetti termini, la causa passa ora in decisione sull’eccezione di improcedibilità formulata in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 dal Procuratore di parte opponente.

Motivi della decisione

L’eccezione di improcedibilità non è fondata e pertanto non può essere accolta.

In punto di fatto, dalla documentazione in atti risulta che:

-in data 3 giugno 2014, l’opposto ha depositato, presso la Fondazione Aequitas A.D.R., domanda di mediazione, indicando, alla voceOggetto e ragioni della pretesa”, in primo luogo, il petitum e la causa petendi del presente giudizio; nel dettaglio :“Nella causa civile sub R.G. n. 18253/2013 pendente avanti al Tribunale di Bologna, promossa dall’ U.S. (...) F.C. S.r.l. contro Avv. (...), di opposizione a decreto ingiuntivo n. 7608/2013, riguardante il riconoscimento di compensi professionali non corrisposti all’opposto per Euro 80.872,30, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e spese”;

-in ragione della sussistenza delle altre questioni pendenti tra le parti, anticipate in occasione dell’udienza del 10 aprile scorso, l’Avv. (...) ha investito l’organismo di mediazione di tre ulteriori posizioni, individuandole, testualmente e partitamente,

a) Riconoscimento di un compenso extra rispetto al contratto sottoscritto tra le parti il 19 ottobre 2009, automaticamente rinnovatosi anche per le stagioni sportive successive, ai sensi dell’art. 15 dello stesso, per l’attività professionale prestata dall’Avv. (...) in favore della società U.S. (...) F.C. S.r.l. nella vicenda “(…)”, in particolare avuto riguardo al deferimento prot. n. 537/1075pfl 1-12/SP/blp, per Euro 104.034,62, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e spese;

Responsabilità per inadempimento con riferimento all’accordo contrattuale, della durata di 2 (due) anni, perfezionato tra le parti, trasmesso, a mezzo posta Racc. A.R., mail e telefax, dall’Avv. (...) all’U.S. (...) F.C. S.r.l in data 11 gennaio 2013, mai restituito sottoscritto dal Club, nonostante gli accordi raggiunti ed i solleciti rivolti, per un ammontare pari ad Euro 224.437,50, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 e spese; Onorari spettanti all’Avv. (...) per l’attività svolta a seguito di mandato conferito da parte dell’U.S. (...) F.C. S.r.l. nella causa civile pendente avanti al Tribunale Ordinario  di Torino, civile n.  6074/2013, U.S. (...) F.C. S.r.l. / IFA S.a.s. di Marcello Bonetto & C., per un ammontare pari ad Euro € 10.453,13, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 e spese”.

-in sede di primo incontro, svoltosi davanti al mediatore in data 26 giugno 2014, la società odierna opponente ha aderito alla mediazione, che dunque ha avuto inizio;

-al successivo incontro svoltosi davanti al mediatore in data 22 luglio 2014 l’Avv. (...)ha chiesto ai mediatori di formulare proposta formale in merito all’opposizione a decreto ingiuntivo, richiesta alla quale non si è opposto il Procuratore di parte opponente, che tuttavia ha chiesto che la proposta fosse effettuata sull’intera materia del contendere (richiesta alla quale il legale si è associato);

-in occasione del terzo incontro, svoltosi in data 1 settembre 2014, il Procuratore di parte opponente eccepiva la improcedibilità della mediazione;

-al successivo incontro 4 settembre 2014 i mediatori, stante la richiesta congiunta di entrambe le parti formulata in occasione del secondo incontro del 22 luglio ed avuto riguardo all’art. 16 del regolamento dell’organismo adito, hanno fatto una proposta in ordine a tutte le questioni oggetto di mediazione, facendo presente le possibili conseguenze relative alla soccombenza sulle spese processuali;

-la proposta è stata accettata dal legale opposto, ma non anche dalla società opponente.

Orbene, secondo l’assunto di parte opponente, la domanda di mediazione sarebbe improcedibile, in quanto sostanzialmente diversa da quella giudiziale per petitum e causa petendi.

L’assunto di parte opponente non può essere condiviso.

Risulta infatti per tabulas che entrambe le parti hanno prestato il proprio consenso a sottoporre al mediatore la possibilità di definire non soltanto il rapporto dedotto nel presente giudizio, ma anche gli ulteriori rapporti sopra precisati. Anzi, è stata proprio parte opponente U.S. (...) F.C. S.r.l., in sede di incontro 22/07/2014, a richiedere tale soluzione.

D’altronde l’Organismo di mediazione investito della procedura, nel prendere in considerazione i rapporti tra l’Avv. (...) e l’U.S. (...) F.C. S.r.l., in sede di formulazione della proposta, ha differenziato varie componenti della proposta, tra i quali quello relativo alla richiesta di riconoscimento dei compensi professionali non corrisposti di cui alla presente causa civile.

Ne consegue che, respinta la suddetta eccezione preliminare, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del processo e parte opponente deve essere condannata in favore di parte opposta alla rifusione delle spese processuali relative alla presente fase, spese che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica nella persona del dr. Pasquale Gianniti, pronunciando sull’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda formulata dal Procuratore di parte opponente in sede di memoria ex art. 183 comma 6 numero 1, così dispone:

-respinge l’eccezione preliminare;

-dispone con separata ordinanza la prosecuzione del processo;

-condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese processuali relative alla presente fase, spese che liquida in complessive euro 3.300, oltre spese generali ed accessori nella misura di legge.

Bologna, 12 febbraio 2014            Il Giudice

Dott. Pasquale Gianniti

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