TRIBUNALE DI PESARO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 410/2018 DEL 17/04/2018

Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di

 

GIUDICE UNICO MONOCRATICO

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1081 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2013 posta in decisione all'udienza del 21.12.2017, promossa

DA

 

(…) (c.f. …), rappresentato e difeso dall’avv.

D.  Marini,  presso  il  cui  studio  sito a  Pesaro  Galleria  Roma  n. 11  ha  eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all’atto di citazione

- attore –

CONTRO

(…) (c.f….),    rappresentato e difeso dall’avv. G. Tontini, presso il cui studio sito a

Montemaggiore (PU) via De Gasperi n. 2, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta (…) (c.f. …), rappresentato e difeso dall’avv. G. Tontini, presso il cui studio sito a Montemaggiore (PU) via De Gasperi n. 2, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta

Real  A.S.D. con sede a  (PU) via Mazzini n. 51, contumace in giudizio;

(…) (c.f. …), residente a Pesaro strada Trebbio Sconfitta n. 13/A, contumace in giudizio

- convenuti -

 

In punto a:. pagamento somma.

 

Conclusioni

 

Per (...):

piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - in via principale: - accertare l’inadempimento dei convenuti agli obblighi contrattuali del contratto stipulato in data 13.08.10 con il Sig. (...); - accertare la responsabilità personale e solidale con la società S.S. Real  A.S.D., dei Sig.ri, (...)- Presidente e legale rappresentante e (...) - Vice Presidente, ai sensi dell’art. 38 c.c., derivante dall’inadempimento del contratto stipulato in data 13.08.10 con il Sig. (...); e per l’effetto, - condannare tutti i convenuti, obbligati in via solidale con la società sportiva S.S. Real  A.S.D., mediante il pagamento a favore del Sig. (...), come sopra nato, residente e difeso, della somma complessiva di Euro 5.574,29, come sopra descritta, oltre gli interessi legali dal 01.03.2013 al saldo, - in ogni caso, - condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze per il presente giudizio oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge”.

Per (...):

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni addotte e comunque con ogni altra motivazione, dichiarare l’improcedibilità del presente giudizio per essere la controversia devoluta agli organi di giustizia sportiva e segnatamente alla Commissione Vertenze Economiche; nel merito, respingere la domanda formulata dall’attore nei confronti del convenuto (...) con vittoria di spese e competenze di causa; in via estremamente subordinata, per l’avversa ipotesi che dovesse essere ritenuta responsabilità del convenuto ex art. 38 c.c., ridurre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c. e del comma 9 dell’art. 94 ter NOIF (Norme Organizzative Interne F.I.G.C.) la pretesa dell’attore

Per (...):

rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per le motivazioni addotte e comunque con ogni altra motivazione, dichiarare l’improcedibilità del presente giudizio per essere la controversia devoluta agli organi di giustizia sportiva e segnatamente alla Commissione Vertenze Economiche; nel merito, respingere la domanda formulata dall’attore nei confronti del convenuto (...) con vittoria di spese e competenze di causa; in via estremamente subordinata, per l’avversa ipotesi che dovesse essere ritenuta responsabilità del convenuto ex art. 38 c.c., ridurre ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c. e del comma 9 dell’art. 94 ter NOIF (Norme Organizzative Interne F.I.G.C.) la pretesa dell’attore”.

Nessuno per Real  A.S.D. e  (...).

 

MOTIVAZIONE

 

  1. (...) citava  avanti  a questo tribunale l’associazione sportiva Real  A.S.D., nonché (...), (...)e  (...) nelle rispettive qualità di presidente, vice presidente e direttore sportivo della predetta associazione non riconosciuta, per sentirli condannare in solido al pagamento di €.5.574,29, oltre interessi legali dall’1.3.2013, quale somma dovuta in forza del contratto stipulato il 13.8.2010.

Lo stesso attore deduceva di aver svolto l’attività di calciatore per la predetta associazione durante la stagione sportiva 2010/2011 nel campionato di eccellenza gestito dal comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti; che, nonostante il proprio adempimento, la società non aveva corrisposto quanto dovuto in base al contratto; che la responsabilità dell’inadempimento era imputabile sia alla società sportiva sia ai restanti convenuti per aver agito in nome e per conto della stessa associazione, ingenerando nei terzi l’affidamento sulla loro solvibilità.

Con memoria del 31.5.2013 l’attore dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti di  (...).

Nella  contumacia  della  associazione  sportiva  Real    A.S.D., erano concessi alla prima udienza del 25.7.2013 i termini di cui all’art. 183 c.p.c.

Si costituivano, quindi, all’udienza del 13.2.2014, con separate comparse di risposta (...)e (...), i quali contestavano la domanda, eccependone l’improcedibilità in ragione della clausola compromissoria prevista dall’art. 30 comma 2 dello statuto FIGC ed art. 49, comma 4 lett. b), del codice di giustizia sportiva; nel merito il (...) disconosceva la propria sottoscrizione nel contratto del 13.8.2013; negavano entrambi di aver avuto rapporti con l’attore; eccepivano, altresì, che l’attore aveva l’onere di provare il proprio adempimento e che lo stesso, a fronte della morosità della società, avrebbe potuto svincolarsi, riducendo il danno. Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda ed in subordine per la riduzione del quantum ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Escussi due testimoni ed espletato l’interrogatorio formale del (...), la causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all’udienza del 21.12.2017.

  1. – La rinuncia dell’attore agli atti del giudizio nei confronti di  (...), espressa con memoria sottoscritta anche dal  per accettazione, determina l’estinzione del giudizio limitatamente alle parti indicate senza spese, stante la mancata costituzione dello stesso convenuto.
  2. Quanto alla domanda proposta dall’attore nei confronti degli altri convenuti, questi ultimi invocano l’art. 30, comma 2, dello statuto della FIGC approvato nel 2012, il quale prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno  della  federazione  ad  accettare  "la  piena  e  definitiva  efficacia  di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi, e soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico” (v. doc. 2, 3 convenuti).

In relazione al previgente art. 24, comma 2, dello statuto della FIGC, il quale disciplina il corrispondente vincolo di giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato trattarsi di clausola compromissoria per arbitrato irrituale (cfr. Cass. 2005 n. 18919).

Ne consegue che l'esistenza e l'operatività della clausola "de qua", secondo un noto principio in materia di arbitrato irrituale, non possono essere rilevate dal giudice d' ufficio (cfr. Cass. 2000 n. 870), con l’effetto che la relativa eccezione è soggetta alla decadenza di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c.

I convenuti predetti, essendosi costituiti dopo la prima udienza di trattazione, sono dunque decaduti dalla facoltà di sollevare l’eccezione in esame, che pertanto va dichiarata inammissibile.

  1. Nel merito, si rileva che il creditore, il quale agiscacome nella specie

- per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. Cass. sez. un. 2001 n. 13533).

Nel caso in esame, l’attore pone a fondamento della domanda il contratto di cui alla scrittura 17.8.2010 con l’associazione sportiva Real  (v. doc. 1), il quale prevede il compenso di €.1.600 mensile netto per nove mesi per complessivi €.15.000 a titolo di rimborsi spese ed indennità”.

La scrittura privata è stata disconosciuta dal (...) nella comparsa di risposta, ma tale disconoscimento è irrilevante, in quanto, per affermazione dell’attore, il documento sarebbe stato sottoscritto dal solo (...), nella qualità di presidente e legale rappresentante dell’associazione (v. citazione pg. 6).

La scrittura privata in questione è stata disconosciuta anche dal (...) in sede di interrogatorio formale (v. verbale 2.7.2015).

La difesa attrice sostiene (in conclusionale) che tale disconoscimento sarebbe tamquan non esset, in quanto il (...) avrebbe riconosciuto la scrittura in comparsa di risposta, laddove assume di non aver avuto contatti diretti con l’attore prima della sottoscrizione del contratto datato 13.8.2013(v. comparsa di risposta pg. 3).

L’assunto non è fondato, giacché nella cennata affermazione estrapolata dalla comparsa di risposta il riferimento alla sottoscrizione è operato come indicatore dell’epoca dei “contatti” tra le parti senza specificare l’identità del soggetto che avrebbe firmato l’atto per conto della società sportiva.può assegnarsi al mero silenzio serbato dal (...) dopo la diffida ad adempiere il valore di tacito riconoscimento extragiudiziale, trattandosi di contegno ambiguo che può essere stato determinato dalle più diverse ragioni.

Va, piuttosto, osservato che il disconoscimento operato in sede di interrogatorio non è avvenuto entro il termine di legge, ossianella prima udienza che segue alla costituzione del contumace (v. art. 293, comma 3, c.p.c.), ma la tardività non può essere rilevata d’ufficio, essendo ben noto che il riconoscimento tacito della scrittura privata sancito dall'art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, c.p.c. non segue in modo automatico al mancato disconoscimento della scrittura privata alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione, ma comporta la decadenza, di natura sostanziale e non processuale, dalla facoltà di disconoscere la scrittura stessa, e non essendo tale decadenza posta a tutela di un interesse generale, ma soltanto di quello della parte che può giovarsene, ne consegue che tale decadenza non opera d'ufficio, ma è rilevabile solo ad istanza di parte (cfr. in motivazione Cass. 2009 n. 14475).

Nel caso di specie, la tardività del disconoscimento non è stata sollevata dall’attore.

Preso atto, dunque, dell’avvenuto disconoscimento e della mancata eccezione di tardività del medesimo, si rileva che a mente dell'art. 216 c.p.c., comma 1, la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione; in forza di tale disposizione, pertanto, soltanto la parte cui è opposto il disconoscimento può, ove intenda avvalersi della scrittura, chiederne la verificazione, con la conseguenza che la mancata proposizione della relativa istanza equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere come mezzo di prova della scrittura prodotta(Cass. 2009 n. 14475).

Nel caso di specie, parte attrice, tanto all’udienza del 2.7.2015, ove avvenne il disconoscimento, quanto nella successiva udienza del 7.7.2016, non ha proposto istanza di verificazione, per cui deve presumersi per legge che non voglia avvalersi della scrittura prodotta come mezzo di prova.

Pertanto, esclusa l’efficacia probatoria della scrittura in questione, viene di conseguenza meno la prova del titolo contrattuale sulla cui base l’attore fonda la propria domanda, e ciò non solo nei confronti del (...), che ha disconosciuto il documento, ma anche nei confronti degli altri convenuti, nei cui confronti l’attore invoca gli effetti del medesimo titolo negoziale.

In particolare, per quanto riguarda l’associazione sportiva, deve escludersi che si sia determinato il riconoscimento tacito per effetto della contumacia della stessa, giacché, venuta meno la prova della sottoscrizione da parte del legale rappresentante, non possono prodursi gli effetti del riconoscimento tacito, e ciò in base al principio per cui l'onere del disconoscimento della scrittura privata, e correlativamente l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti, in virtù di un rapporto organico (Cass. 1994 n. 11074). Nel caso di specie, non si ha invero prova della sottoscrizione dell’atto in oggetto da parte del legale rappresentante dell’associazione.

La domanda di parte attrice va, dunque, disattesa.

5 – Si reputa equo disporre la compensazione delle spese di lite, considerato che il disconoscimento e la mancata verificazione hanno impedito l’esame della fondatezza della pretesa creditoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pesaro, parzialmente pronunciando sulla causa promossa da De Grandis (...) contro Real  A.S.D., (...), (...)e  (...), così provvede:

dichiara estinto il giudizio tra (...) e  (...);

rigetta  la  domanda  proposta  da  (...)  nei  confronti  di  Real  A.S.D., (...), (...);

compensa le spese di lite tra da (...), (...), (...).

Così deciso a Pesaro il 16.4.2018

Il giudice

dr. Fabrizio Melucci

 
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