CORTE D’APPELLO DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2409/2021 DEL 01/04/2021

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Riunita in camera di consiglio e cosi’ composta:

dr. Ettore Capizzi                                                         Presidente

dr. Lucia Fanti                                                              Consigliere rel.

dr. Biagio Roberto Cimini                                            Consigliere

 

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado unico, iscritta al n. 8361 RGAC dell’anno 2019, posta in decisione il 31 marzo 2021 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell’art. 221 D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 e successive modifiche ed integrazioni, vertente tra:

(...) Football Club S.p.a.  in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore rag. Francesco Ghelfi, assistita, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Massimo Diana del Foro di Bologna, Vittorio Rigo del Foro di Vicenza, Alberto Maria Bruni del Foro di Firenze e Sergio Capograssi del Foro di Roma,  elettivamente domiciliata presso e nello studio dell’ultimo, sito in Roma, viale Regina Margherita 269, telefax 064402871, giusta procura alle liti rilasciata su supporto cartaceo separato, sottoscritta analogicamente dal citato legale rappresentante di (...) Football Club S.p.a. e dal difensore designato per autentica e congiunta all’atto di impugnazione;

ATTRICE

Contro

Lega Nazionale Professionisti Seriecon sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, c.a.p. 20124, codice fiscale 97557110158, partita i.v.a. 07112250969, in persona del presidente avv. Mauro Balata;

CONVENUTA NON COSTITUITA

avente ad oggetto: impugnazione per nullita’ di lodo arbitrale (art. 830, comma secondo, c.p.c.);

C O N S I D E R A T O

con atto di citazione ritualmente notificato la societa’ (...) Football Club S.p.a. ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Corte la Lega Nazionale Professionisti Serie B, impugnando per nullita’ il lodo arbitrale emesso dal Collegio di Garanzia dello Sport a sezioni unite n. 87 del 2019, chiedendone la declaratoria di nullita’ e nel merito, previa disapplicazione del Capo I, art. 3, e del Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B nonché di ogni altra eventuale norma regolamentare e/o delibera, anche associativa, presupposta, connessa o consequenziale, l’accertamento e la declaratoria di illiceità, illegittimità e/o comunque infondatezza della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare (...) F.C. S.p.a. al momento della iscrizione al Campionato e dell’adesione alla Lega stessa al pagamento del Contributo solidaristico a carico delle retrocesse in Serie B come disciplinato dal Capo I, art. 3 e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II art. 7 del Codice di Autoregolamentazione LNP Serie B e, per l’effetto,  la  condanna  della Lega convenuta alla restituzione della somma di euro 5.000.000,00 prelevata forzosamente, o quel differente importo, maggiore o minore, che fosse ritenuto di giustizia, maggiorata degli interessi ex art. 1284, IV° comma, c.c., dalla data di notifica del presente atto a quella dell’integrale saldo, con vittoria di spese legali;

la convenuta non si e’ costituita in giudizio;

l’appellante, pur ritualmente costituitasi in giudizio, non e’ comparsa ne’ alla prima udienza del 10 marzo 2021, ne’ a quella successiva del 31 marzo 2021 - alla quale la causa e’ stata rinviata ex art. 348, comma II, c.p.c. - della quale la Cancelleria ha dato loro rituale avviso;

nonostante la Corte avesse disposto la sostituzione di entrambe le udienze con il deposito di note ai sensi dell’art. 221 D.L. 34/2020, conv. in L. 77/2020 e successive modifiche ed integrazioni, la parte attrice non ha provveduto al relativo deposito;

non essendo l’attrice comparsa neppure all’udienza rinviata, l’appello va dichiarato d’ufficio improcedibile;

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l’impugnazione per nullita’ del lodo arbitrale emesso dal Collegio di Garanzia dello Sport a sezioni unite n. 87 del 2019 proposta dalla (...) Football Club S.p.a..

Dichiara non luogo a provvedere sulle spese.

Visto l’art. 13, comma I quater DPR 115/2002, introdotto dall’art. 1 comma 17, L. 228/2012, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da      parte  dell’attrice,     dell’ulteriore  importo       a        titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta. 

Cosi’ deciso in Roma il 31 marzo 2021. 

Il Consigliere est.                                                              Il Presidente

Dr. Lucia Fanti                                                            Dr. Ettore Capizzi

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