TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 13548/2018 DEL 03/07/2018
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Giovanni De Petra ha emesso la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al N.69456/2014 e 31389/2015 tra:
S.S. (...) SPA elettivamente domicil. In Roma via G.G. Belli 27 presso gli Avv. GENTILE GIAN MICHELE e GENTILE MARCO rappresentanti e difensori
OPPONENTE
E
(...) LIMITED elettivamente domicil. in VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20 ROMA presso Avv. BUCCICO ANGELA rappresentante e difensore unitamwente all’Avv. PILLA GIANANDREA.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: all’udienza del 14.12.2017 venivano precisate le conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
La S.S. (...) SPA ha proposto opposizione con atto di citazione del 29.10.2014 originante il giudizio n.69456/2014 avverso il decreto ingiuntivo n. 21167/2014 emesso in favore di (...) LIMITED per l’importo di € 1.600.000,00.
Ha esposto a sostegno l’opponente tra l’altro: che con contratto in data 20 maggio 2009 essa S.S. (...) incaricava la (...) Limited, società inglese amministrata dal sig. ...., agente di calciatori con licenza rilasciata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, di curare le trattative per giungere alla sottoscrizione di un contratto di prestazioni sportive con il calciatore (...), per la durata di cinque anni a partire dalla stagione 2009/2010, per un compenso annuo non superiore ad euro 2.500.000,00 comprensivo di premi individuali; che veniva convenuto che la (...) Limited, in caso di buon esito del mandato ricevuto, avrebbe percepito un compenso omnicomprensivo di € 1.850.000,00 per la prima stagione (2009/2010), € 2.950.000,00 per la seconda stagione (2010/2011), € 3.200.000,00 per la terza stagione (2011/2012), € 3.200.000,00 per la quarta stagione (2012/2013) nonché € 3.750.000,00 per la quinta stagione (2013/2014); che l’accordo prevedeva che, nel caso in cui il contratto con il calciatore fosse cessato prima della scadenza prevista, sarebbe vento anche meno l’obbligo di pagamento del compenso per le rate da erogarsi per il periodo successivo alla cessazione del rapporto con il calciatore; che il calciatore (...) firmava, in data 4 giugno 2009, un contratto di lavoro sportivo con la S.S. (...) s.p.a. per la durata di cinque anni; che in data 31 agosto 2011 il calciatore (...) era stato tesserato presso la F.C. (...) s.p.a., per cessione di contratto con diritto di opzione; che ne era derivata la cessazione del contratto e il venir meno dell’obbligo di pagamento del compenso alla (...) Limited per le rate da erogarsi per il periodo successivo; che inoltre sussisteva nullità del contratto di mandato per violazione delle norme federali che ne regolavano e disciplinavano il rilascio; che secondo il Regolamento Agenti della Federcalcio il contratto di mandato a trattare con i calciatori deve essere rilasciato ad un agente abilitato, come indicato agli artt. 1, 3, 4, 5; che lo stesso deve essere sottoscritto su moduli federali e comunicato alla Federazione sportiva ed alla Commissione appositamente istituita presso questa, come previsto dall’art. 10, comma 11; che l’agente, secondo l’art. 12 del Regolamento, era obbligato all’osservanza delle norme federali, così come lo era il club; che nel caso di specie non essendo stato il contratto (...)corso tra le parti rilasciato secondo le norme federali, venivano irrogate sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva con decisione del 15.4.2012 della Commissione di Disciplina Nazionale, confermata dalla Corte di Giustizia federale in sede di appello; che comunque in caso di validità del contratto secondo l’art. 23 del Regolamento degli agenti di calciatori della FIGC in vigore nel 2009, poi divenuto art. 24 del Regolamento in vigore dal 2010 sussisteva clausola compromissoria con obbligo di rimettere qualsiasi controversia inerente il contratto di mandato agenziale al giudice sportivo, obbligo che valeva non solo per l’agente persona fisica, ma anche per la persona giuridica.
Ha chiesto revocare il decreto opposto.
Si è costituita (...) LIMITED deducendo tra l’altro: che il decreto Ingiuntivo N.21167/2014 oggetto dell’opposizione veniva emesso sulla base del contratto intercorso tra le parti per il pagamento di € 1.600.000,00 costituenti la 2° tranche del corrispettivo dovuto per la stagione sportiva 2012/2013; che il contratto lavorativo con il calciatore (...) era stato sospeso per il periodo 31.08.2011 - 30.06.2012, allorquando il calciatore veniva temporaneamente dato in prestito all’(...); che dal 1.07.2012 il contratto di prestazione sportiva sottoscritto il 04.06.09 dal calciatore con la (...) era tornato a produrre i suoi effetti; che quanto alle eccezioni di parte opponente di nullità del contratto per violazione delle norme federali andava rilevato che la (...) non aveva conferito mandato al Sig. .... ma direttamente alla società (...) Limited; che trattavasi di rapporto obbligatorio intercorrente esclusivamente tra due persone giuridiche, una di diritto italiano e l’altra di diritto straniero, il che escludeva l’assoggettabilità della (...) alla normativa federale italiana, riservata invece alle persone fisiche e giuridiche tesserate, che la controversia andava regolamentata e decisa dalle norme del codice civile ed essere soggetta esclusivamente alla giurisdizione ordinaria non sussistendo la eccepita sussistenza di clausola compromissoria stante l’inapplicabilità nel presente giudizio del regolamento agenti di calciatori essendo il rapporto obbligatorio intercorrente tra due persone giuridiche e come tale disciplinato esclusivamente dalle norme civilistiche; che la (...) nell’esecuzione del contratto non aveva agito seguendo i criteri della buona fede, con conseguente diritto in capo ad essa convenuta di vedersi risarcire i danni sofferti in seguito a tale eventualmente accertato inadempimento; che il danno derivato all’opposto dal comportamento sleale ed in mala fede del debitore, ove ritenuto il contratto nullo, consisteva nel mancato guadagno dell’importo portato dal decreto opposto.
Ha chiesto respingere l’opposizione ed in subordine condannare l’opponente al pagamento di somma pari all’ingiunzione a titolo di risarcimento del danno.
La S.S. (...) SPA ha proposto distinta opposizione con atto di citazione del 21.4.2015 originante il giudizio n.31389/2015 avverso il decreto ingiuntivo n. 5192/2015 emesso in favore di (...) LIMITED per il pagamento della somma di 463.328,76 costituente rateo di ulteriore rata prevista nel medesimo contratto di data 20.5.2009 (...)corso tra le parti, riproponendo le medesime difese già svolte nell’atto di citazione originante il precedente giudizio n.69456/2014.
Si è costituita (...) LIMITED riproponendo le medesime difese già svolte nel giudizio n.69456/2014.
Ciò premesso rilevata l’effettuata la riunione dei giudizi va considerato: che oggetto di entrambi i decreti opposti è la domanda di pagamento somma delle somme previste in favore dell’opposta nel contratto di data 20.5.2009 (...)corso tra le parti; che detto contratto è intercorso tra la S.S. (...) e la società (...) Limited, senza alcuna indicazione né menzione in esso di .... che è il legale rappresentante di detta società e agente di calciatori; che la (...) non è persona giuridica tesserata della FIGC ed alla società pertanto non risultano applicabili le norme dell’art.23 del Regolamento Agenti della FIGC in vigore nell'anno 2009 e dell’art.24 del Regolamento Agenti della FIGC in vigore dal 2010 richiamate dalla opponente, nelle quali sono espressamente regolamentate le modalità e forme di conclusione dei contratti e gli obblighi dei tesserati, stante del resto l’assenza di alcuna menzione nel contratto intercorso tra le parti di riferimenti o elementi cui collegare l’eventuale insorgenza di connessioni con la predetta normativa cui la (...) Limited si sarebbe eventualmente assoggettata, ciò che risulta determinante anche in relazione alle pronunce menzionate dalla società opponente, tenuto conto della specificità dei casi ivi valutati.
Appare pertanto non fondata la censura di nullità del contratto avanzata dalla opponente.
Per quanto riguarda la lamentata non debenza delle somme essendo stato in data 31 agosto 2011 il calciatore (...) tesserato presso la F.C. (...) s.p.a. va rilevato che le tranche oggetto dei decreti ingiuntivi opposti non fanno riferimento a tale periodo, essendo relative a periodo successivo in cui è cessata la predetta situazione che va qualificata, sulla base del contratto prodotto in atti, quale variazione di tesseramento per cessione di contratto temporanea con diritto di opzione successivamente incontestatamente non intercorsa; che nel secondo decreto ingiuntivo, tenuto conto dell’avvenuto tesseramento presso altra società, l’importo richiesto è stato ridotto in proporzione che appare contabilmente corrispondente al periodo finale del tesseramento presso la società (...).
Analoghe considerazioni attengono alla ulteriore eccezione di parte opponente di carenza di giurisdizione per la sussistenza di clausola arbitrale in favore della Giustizia Sportiva, considerato quanto sopra già esposto in ordine all’assenza di assoggettabilità della società opposta al relativo Ordinamento e considerata altresì l’assenza di alcuna menzione in tal senso nel contratto di data 20.5.2009, dovendosi altresì rilevare l’ininfluenza nei confronti della società opposta delle statuizioni della Commissione di Disciplina Nazionale, confermata dalla Corte di Giustizia federale Giustizia, le cui pronunce risultano vincolanti nei confronti dei soli tesserati, persone fisiche o giuridiche.
Sulla base di tutti i suesposti elementi vanno conseguentemente respinte le proposte opposizioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
Respinge le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 21167/2014 e n. 5192/2015.
Condanna la S.S. (...) SPA alla rifusione in favore di (...) LIMITED delle spese dei giudizi che liquida nell’importo complessivo di € 23.850,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 2.7.2018
IL GIUDICE