TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 21048/2014 DEL 24/10/2014
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dott.ssa Paola Scorza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 64012/09 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili vertente
TRA
(...),ed elett.te dom.to in Roma, alla Via Magna Grecia, n. 84, presso lo Studio dell’Avv. Carlo Di Simoni, e rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Pasquazi, in virtù di delega conferita a margine dell’atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(...) e (...), entrambi elett.te dom.ti in Roma, alla Via Igino Giordani, n. 80, presso lo Studio dell’Avv. Pier Paolo Perin, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
all’udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 29 maggio 2014, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. (...) , premesso:
- che esso istante esercita attività sportiva agonistica in qualità di arbitro della Federazione Italiana Giuoco Calcio -S.A., in forza alla sezione di Ciampino,
- che in data 25 ottobre 2003 esso attore, che all’epoca era ancora minorenne, si trovava ad arbitrare la gara di calcio tra le squadre dei campionati allievi provinciali “(…)” –“(…)” sul campo sito in Roma, alla Via Prenestina, n. 468;
- che la partita iniziava alle ore 17,15 e al minuto 37° del secondo tempo, a seguito di provvedimento disciplinare adottato da esso attore in qualità di arbitro nei confronti di un calciatore della squadra “ (…)”, improvvisamente faceva irruzione sul campo da gioco il Sig. (...) , allenatore di detta squadra il quale colpiva violentemente esso istante con pugni al volto e allo stomaco;
- che a seguito di tali eventi esso istante sospendeva la gara e, dolorante, cercava di allontanarsi dal campo da gioco per raggiungere gli spogliatoi per mettersi al riparo e sfuggire all’aggressione, ma i giocatori della “(…)” gli impedivano qualunque via di fuga creandogli intorno un muro;
- che, in particolare, il Sig. (...) , assistente di gara della suddetta squadra, approfittando della situazione di difficoltà di esso attore, si scagliava su di esso colpendolo violentemente con calci e pugni e insultandolo e minacciandolo;
- che finalmente esso attore riusciva a raggiungere gli spogliatoi, ma il Sig. (...) continuava ad aggredirlo e il Sig. (...) gli inveiva contro, finchè non interveniva la Polizia;
- che a seguito di quanto detto, esso attore subiva lesioni personali, per le quali era condotto presso il pronto soccorso dell’ospedale Sandro Pertini in Roma, ove gli era diagnosticato “politrauma contusivo (volto e sterno)”, con giorni sette di prognosi s.c.;
- che a seguito dell’accaduto era sporta denuncia e iniziava un procedimento penale nei confronti di (...) e (...) , conclusosi per archiviazione per intervenuta prescrizione;
- che vani sono stati i tentativi di bonario componimento della controversia.
Tutto ciò premesso, esso istante conveniva in giudizio dinnanzi questo Tribunale i Sigg.ri (...) e (...) , per ivi sentirli dichiarare responsabili in merito ai fatti per cui è causa e, per l’effetto, per ivi vederli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni da esso istante subiti.
Si costituivano in giudizio i convenuti, chiedendo in via preliminare dichiararsi la nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 163 c.p.c. e nel merito il rigetto della stessa, perché infondata in fatto ed in diritto. Chiedeva, infine, la condanna di parte attrice per lite temeraria.
Svolta l’attività istruttoria, attraverso l’espletamento delle prove ammesse, all’udienza del 29 maggio 2014, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che l'eccepita nullità della citazione per genericità ed incertezza dei fatti costitutivi della domanda non ha pregio, in quanto la lettura dell'atto introduttivo consente di apprezzare gli elementi di fatti storici e spazio-temporali posti a sostegno delle domande.
Nel merito, si osserva quanto segue.
All’esito della espletata istruttoria, ritiene questo Giudice di dover dichiarare la responsabilità dei convenuti Sigg.ri (...) e (...) in merito ai fatti per cui è causa.
Ed invero dalle prove testimoniali espletate e dalla documentazione relativa al procedimento penale in atti, ha trovato conferma la versione dei fatti addotta dalla parte attrice a sostegno della propria domanda, essendo risultato che in data 25 ottobre 2003, mentre l’odierno attore si trovava ad arbitrare la gara di calcio tra le squadre dei campionati Allievi provinciali “...” e “…” sul campo sito in Roma, alla Via Prenestina, n. 468 veniva aggredito dal Sig. (...) , allenatore della “…” e dal Sig. (...) , assistente di gara della suddetta squadra.
Dette circostanze sono risultate sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi (cfr. teste Sig. (...): “…ho visto entrare in campo il Sig. (...) e correre verso l’arbitro e una volta arrivato verso di lui ha gridato qualcosa e gli ha dato uno spintone..”, nonché teste Sig. (…) Gianfranco: “l’allenatore della squadra avversaria si è avventato sul campo colpendo l’arbitro… io che gli altri abbiamo cercato di allontanare l’allenatore che lo aveva colpito…posso confermare che l’arbitro è stato colpito sia dall’allenatore della squadra (…) che dall’altra persona che si trovava nell’area degli spogliatoi”), circostanze, peraltro, queste che hanno trovato pieno riscontro in sede dibattimentale.
Ed ancora il teste Sig. (...)ha confermato quanto affermato già alla Polizia Giudiziaria, ovvero di aver “visto l’allenatore della squadra Nuova Rustica raggiungere l’arbitro al centro campo continuando a gesticolare nei suoi confronti. Ho notato che poi nel corso della discussione l’allenatore lo ha spintonato…”.
Alla luce di quanto sopra, nessun dubbio può sussistere in merito alla responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. dei convenuti, avendo gli stessi posto in essere una condotta dolosa nei confronti dell’odierno attore, provocandogli lesioni personali delle quali gli stessi sono civilmente chiamati a rispondere.
Ne consegue la condanna solidale degli stessi al risarcimento dei danni tutti subiti dall’attore per i fatti di causa.
Al riguardo, alla stregua della documentazione medica depositata, appare di doversi liquidare il complessivo importo di euro 3.000,00 a titolo di danno biologico, non sussistendo nella specie, né il danno morale, né tanto meno quello esistenziale, stante la esiguità delle lesioni e, comunque, la circostanza che le stesse si sono verificate, comunque, nell’esercizio di una attività sportiva.
Su detto importo decorrono, altresì, gli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
La particolarità della questione trattata e il divario tra quanto chiesto e quanto liquidato costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da (...) Damiano nei confronti di (...) e (...) , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara i convenuti responsabili in merito ai fatti per cui è causa;
b) condanna i convenuti in solido a corrispondere all’attore la complessiva somma di euro 3.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
c) compensa le spese di lite.
Roma, 6 ottobre 2014
Il Giudice
Paola Scorza