TRIBUNALE DI BENEVENTO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1673/2016 DEL 28/06/2016

 

 

 

 

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il dott. Rocco Abbondandolo, in funzione di Giudice di appello ha pronunziato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio  iscritto al n. 5413   dell’anno 2014  reg. gen. Aff. Cont. promosso d(...) con Avv. CAPONE CINZIA

 

appellante

 

contro

 

(...) con Avv. BORRAZZO MASSIMO

 

appellato

 

Avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace

 

Svolgimento del Processo

 

Con l'atto introduttivo del giudizio (...) esponeva che con contratto stipulato in data 10.10.2008 la Polisportiva (...) con sede in …., in persona del legale presidente p.t. (...), aveva assunto l'obbligo di corrispondere ad esso attore, quale allenatore dilettante, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale della F.I.G.C, assunto per la stagione sportiva 2008/2009, la somma di euro 7.500.00 ; che detta somma doveva essere versata a titolo di premio tesseramento per la conduzione della squadra ; che la somma non era stata pagata e pertanto esso attore, in data 13 novembre 2008 , aveva inoltrato formale ricorso al Collegio Arbitrale, presso la Lega Nazionale Dilettanti, autorità competente in materia, lamentando il mancato pagamento di quanto concordato; che il collegio accoglieva il ricorso e faceva obbligo alla Polisportiva (...), in persona del Presidente p.t., di corrispondere in favore di esso (...), la somma di euro 6.500.000; che nonostante i reiterati solleciti non era riuscito ad ottenere il pagamento della detta somma; che la Polisportiva (...), come da Comunicato Ufficiale n°26 del 1.10.2009, emesso dal Comitato Regionale Campania - F.I.G.C.-L.N.D. -, era stata dichiarata inattiva, a causa della mancata iscrizione al Campionato di appartenenza, di conseguenza non era stato possibile recuperare le somme, di cui al contratto predetto, in ambito sportivo , pertanto chiedeva la condanna del legale rappresentante, (...) in proprio, al pagamento della somma di euro 5000,00, con interessi come per legge e, in ogni caso, al pagamento di una somma contenuta nei limiti della competenza del giudice di pace adito.

Instauratosi il contraddittorio il (...) contestava l'avverso dedotto e chiedeva il rigetto della domanda ed anzi, in via riconvenzionale, asserendo che il Rivellini non era mai stato esonerato, bensì non aveva espletato la propria attività, chiedeva la condanna del medesimo al risarcimento dei danni , ma in via principale, tra l'altro, eccepiva l'inammissibilità della domanda, atteso che in merito era già intervenuta una decisione arbitrale e comunque sussisteva la competenza arbitrale. Il giudice di pace, all'esito del giudizio, accoglieva la domanda principale e disattendeva quella riconvenzionale, con condanna del (...) al pagamento della somma ivi indicata.

Avverso tale decisione ha proposto gravame il soccombente e lamentandone l'erroneità ed ingiustizia ne ha chiesto la riforma, reiterando tutte le eccezioni ed istanze già avanzate in primo grado. In questa sede e già con l'atto di appello, ha prodotto copia dell'atto di revoca del mandato all'Avv. …. ed ha eccepito la mancanza del mandato all'Avv. ….

Instauratosi il contraddittorio parte appellata ha chiesto la conferma della gravata decisione. In via preliminare è stata chiesta dall'appellante la sospensione dell'esecutività della gravata sentenza.

Ciò premesso, dopo aver sentito le parti ed esaminata la documentazione prodotta ed i confusi atti del giudizio , questo giudice osserva quanto segue.

Va esaminata preliminarmente  leccezione relativa al difetto di mandato del procuratore dell'attore odierno appellato.

Dall'esame degli atti emerge che originariamente l'attore conferiva all'avv. .... mandato alle liti per il giudizio, ma tale mandato veniva revocato con missiva prodotta da parte appellante , in data 27.12.2012 e come dichiarato anche dall'avv. … nella successiva udienza del 21.1.2013, innanzi al giudice di pace. Successivamente l'Avv. …. non compariva più in giudizio. Ora, dall'esame degli atti esistenti al fascicolo di ufficio ed ai fascicoli di parte, non risulta conferito rituale mandato all'avv. …. In vero gli atti sono confusi, ma si deve rilevare che neanche dall'indice dei fascicoli di parte, che è fidefaciente, recando la sottoscrizione del cancelliere, risulta depositato un qualche atto contenente il conferimento del mandato al nuovo difensore .

Ciò premesso , poiché ai sensi dell'art. 83 cpc la procura alle liti va conferita mediante atto scritto ed in assenza di questo il mandato è inesistente o radicalmente nullo, è nulla l'intera attività processuale svolta e la stessa sentenza pronunziata è affetta da nullità assoluta ed insanabile, atteso che l'attività del procuratore non è riferibile in alcun modo alla parte e quindi, essendo il Rivellini attore, il giudice non poteva pronunziare sulla domanda, non essendo questi regolarmente costituito e rappresentato e difeso da un avvocato.

Assorbiti gli altri motivi di gravame, che pertanto non si esaminano specificamente. Per gli esposti motivi, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata.

PQM

 

Il Giudice definitivamente pronunziando, così provvede:

 

accoglie l’appello e per leffetto dichiara la nullidella sentenza impugnata.

 

Condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali, liquidate, per entrambi i gradi del giudizio, in euro 800,00 oltre accessori di legge e spese di cu.

Così deciso in Benevento il 14/06/2016

Il Giudice

Dott. Rocco Abbondandolo

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