TRIBUNALE DI PARMA SEZIONE CIVILE SENTENZA N. 471/2017 DEL 23/03/2017
Il Tribunale di Perma in persona del Giudice Istruttore, Dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa da:
(…) CALCIO S.P.A. CON SOCIO UNICO IN A.S. (00946230349), con il patrocinio dell’avv. BERNARDI ELENA, del foro di MODENA, elettivamente domiciliata in VIA FARINI 71 43100 (...), presso l’ avv. MALMESI GIACOMO
- ATTORE -
C o n t r o
(…) FOOTBALL CLUB S.P.A. CON SOCIO UNICO (02284490238), con il patrocinio dell’avv. CAVANDOLI LAURA e dell’avv. PASETTO PAOLO del foro di VERONA, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE VERDI N. 21 43100 (...), presso il difensore avv. CAVANDOLI LAURA
- CONVENUTO -
Causa Civile iscritta al 2796/2014 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: v. atto di citazione
PARTE CONVENUTA: v. foglio allegato al verbale di precisazione delle conclusioni
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(...) Associazione Calcio S.p.a. con socio unico, in amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario, ha convenuto in giudizio la società (…) Club S.p.a. con socio unico insistendo per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “(…) Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, premesse le declaratorie del caso e di ragione, voglia l’Ill.mo Tribunale intestato nel merito, - accertare e dichiarare che negli anni 1998-2003 (...), nella sua qualità di Amministratore Unico di (…) S.p.a., ha posto in essere, in concorso tra gli altri con (...), ai danni del patrimonio di (...) Associazione Calcio S.p.a., che ne ha ritratto un ingiusto danno, le condotte illecite e distrattive descritte in premessa integranti gli estremi del reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., 216, primo comma nr.1, 223, primo comma, del R.D. 267/42, 8 e 9 D.L.23.12.03 nr.347, conv. in L.18.2.2004, nr.39, 95 D.L.vo 8.7.1999 nr.270, per aver distratto risorse finanziarie appartenenti a (...) Associazione Calcio S.p.a. attraverso le anomale operazioni di compravendite di calciatori pure sopra descritte; - conseguentemente e per l’effetto, dire tenuta e condannare (…) S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore e anche quale responsabile civile, a risarcire a parte attrice e quindi pagare a (...) A.C. S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, in persona ed elettivamente domiciliata come in atti, tutti i danni dalla stessa subiti per i fatti quivi dedotti nella misura che risulterà accertata per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, all’esito del giudizio o che sarà ritenuta di giustizia per i titoli tutti in premessa dedotti, e comunque sin d’ora quantificata in una somma non inferiore ad € 18.069.681,00 (€ 16.767.350,00 + € 826.331,00 + € 476.000,00)=, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria; - condannarsi altresì (…) S.p.a. a Socio Unico a rifondere a parte attrice le spese di lite …”.
Nel costituirsi, controparte ha chiesto il rigetto della domanda e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., eccependo, in via preliminare di merito, la prescrizione del diritto vantato da controparte e, comunque, contestando la fondatezza della pretesa attorea.
(...) A.c. S.r.l. ha promosso il presente giudizio assumendo che:
negli anni 1998-2003 (...), nella sua qualità di Amministratore Unico di (…) S.p.a., avrebbe posto in essere, in concorso tra gli altri con (...)i, ai danni del patrimonio di (...) Associazione Calcio S.p.a., che ne avrebbe ritratto un ingiusto danno, le condotte illecite e distrattive integranti gli estremi del reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., 216,
primo comma nr.1, 223, primo comma, del R.D. 267/42, 8 e 9 D.L.23.12.03 nr.347, conv. in L.18.2.2004, nr.39, 95 D.L.vo 8.7.1999 nr.270, per aver distratto risorse finanziarie appartenenti a (...) Associazione Calcio S.p.a. attraverso anomale operazioni di compravendite di calciatori;
per effetto di tali operazioni, (...) A.c. si sarebbe spogliata di risorse finanziarie per alimentare l’impresa di (...), e, quindi, per perseguire fini estranei all’attività sociale, e, unitamente ai suoi creditori, avrebbe subito un danno risarcibile nella misura della perdita patrimoniale occasionata dagli esborsi sostenuti dalla società in relazione alle operazioni di compravendita/prestito di calciatori nonché del mancato guadagno sofferto per vario titolo in relazione alle operazioni di prestito a titolo gratuito dei calciatori, quantificato in una somma non inferiore ad € 18.069.681,00;
del predetto danno dovrebbe rispondere, ex art. 2043 c.c., anche (...)S.p.a.
Controparte, preliminarmente, ha sollevato eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dall’esponente, sulla scorta della considerazione che i fatti asseritamente illeciti per cui è causa risalgono al periodo 1998-2003, che la presente azione è stata promossa con atto di citazione notificato in data 17.04.2014 e che, quindi, sarebbero trascorsi più di dieci anni dal compimento dei fatti denunciati, in applicazione di quanto prescritto dall’art. 2947, 2° comma, c.c.
L’eccezione, tuttavia, non appare fondata.
Il citato art. 2947, 2° comma, c.c. statuisce che “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile…”; le condotte illecite per cui è causa integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione che si prescrive in 10 anni ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 c.p. e 216 e 223 l.fall.; in tal caso, il termine suddetto secondo i canoni civilistici, decorre dal momento della dichiarazione dello stato di insolvenza (o di fallimento), sia che lo stato d’insolvenza (o il fallimento) debba essere considerato elemento costitutivo del reato, sia che esso debba essere qualificato come condizione oggettiva di punibilità, in quanto solo con il suo verificarsi sorge, in capo agli organi della procedura, il diritto di esercitare l’azione di risarcimento dei danni nell’interesse della procedura stessa; la prescrizione più lunga opera nei confronti di tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all’azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento ai titolo di responsabilità indiretta (Cass. civ. n. 24347/2014).
Poiché (...) A.c. è stata dichiarata insolvente con sentenza del 28.04.2004 e la presente azione è stata promossa con atto di citazione notificato in data 17.04.2014, il termine decennale non risulta spirato. L’eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
Sempre nel merito, con riguardo alla legittimazione passiva della convenuta, si osserva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La società, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tali responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall'art. 2395 cod. civ.” (v. Cass. n. 25946/2011). Sussiste, quindi, responsabilità extracontrattuale della società per fatti illeciti dei propri amministratori, anche quando questi ultimi abbiano agito dolosamente o con abuso di poteri, purchè gli atti da loro compiuti si manifestino come atti volti al conseguimento dei fini istituzionali della società; ipotesi che ricorre nella fattispecie.
In merito ai fatti da essa allegati, si ritiene che parte attrice, attraverso la documentazione prodotta, abbia assolto all’onere probatorio posto a suo carico nei termini che seguono. In particolare, risulta che:
la Procura della Repubblica di (...), con decreto in data 09.11.2012 (doc. 43), ha chiesto il rinvio a giudizio di (...)e (...) imputati: a) entrambi del reato p. e p. dagli artt.110, 112 nr.1 e 2 c.p., artt. 216, terzo comma, 219 primo comma, 223 primo comma, del R.D. 267/42, 8 e 9 D.L.23.12.03 nr.347, conv. in L. 18.2.2004, nr.39, 95 D. L.vo 8.7.1999 nr.270, in
danno di (...) S.p.a., perché, nella evidente consapevolezza dell’intervenuto default del Gruppo (...), in concorso e previa intesa tra loro, in epoca posteriore alla dichiarazione di insolvenza della (...) S.p.a., cedevano la (...)(bene di fatto riconducibile alla citata (...) S.p.a.) al solo scopo di rientrare delle disposizioni vantate dagli Istituti di Credito Banca Popolare di Vicenza (per € 4.166.128) ed Unicredit (per € 487.502); b) quanto a Giambattista (...), del reato p. e p. dagli artt.81 e 110 c.p., 216, primo comma nr.1, 223, primo comma, del R.D. 267/42, 8 e 9 D.L. 23.12.03 nr.347, conv. in L. 18.2.2004, nr.39, 95 D. L.vo 8.7.1999 nr.270, in danno di (...) S.p.a., per avere, in concorso con (...) e (…), dissimulato attraverso l’interposizione della società s.r.l., la reale riconducibilità giuridica della (...)alla (...) s.p.a. ; c) entrambi, del reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., 216, primo
comma nr.1, 223, primo comma, del R.D. 267/42, 8 e 9 D.L.23.12.03 nr.347, conv. in L.18.2.2004, nr.39, 95 D.L.vo 8.7.1999 nr.270, in danno del (...) AC S.p.a., per aver distratto risorse finanziarie appartenenti a quest’ultimo, attraverso fittizie compravendite di calciatori, a favore della (…) FC per circa € 20 milioni. Operazioni per effetto delle quali (...) e (...) Giambattista concorrevano, previa intesa tra loro, a cagionare ed aggravare il dissesto – e la conseguente dichiarazione di insolvenza - del (...) AC S.p.a. (in data 28/04/2004);
il procedimento penale si è concluso con sentenza n. 932/16 di applicazione di pena, emessa in data 12.07.2016, nei confronti di (...)(doc.106 prodotto all’udienza del 07.12.2016);
negli anni 1997/1998 (...), tramite (...) S.p.a., possedeva la partecipazione di controllo di (...) Calcio S.p.a. (circostanza pacifica), squadra che militava in serie A), ed assumeva personalmente le decisioni che la riguardavano (v. doc.86- Interrogatorio (…)(Pres. Cda (...) Calcio): “Quando non potevamo disporre di importi per l’acquisto di certi giocatori andavo da che disponeva l’acquisto ovvero che dava il suo consenso sull’acquisto proposto oppure decideva lui stesso di acquistare dando disposizioni su come reperire il denaro per l’acquisto o rilasciando relativa fideiussione”);
(...)era l’uomo di fiducia di (…) nel mondo calcistico, avendo ricoperto, dal 1989 al 1996, la carica di direttore generale del (...) A.c., (v. doc. 92- Informativa di PG sull’acquisto di (...) da parte di P&P);
in data 26.11.1997 veniva costituita (…) S.r.l. da (...)ed (…), rispettivamente figlio e moglie di (...), il quale assumeva la carica di amministratore unico della società (cfr.doc. 10 visura storica (…) S.r.l.);
(…) S.r.l., contestualmente alla sua costituzione, acquistava le quote di (…) per il prezzo complessivo di Lire 18.000.000.000, mediante ricorso al credito bancario erogato da Banca Popolare di Vicenza per Lire 13.735.000.000 e da Cariverona per Lire 4.322.200.000; il patron di (...) rilasciava, a garanzia del puntuale adempimento dell’obbligo di restituzione da parte di (…) S.r.l. dei due finanziamenti, fideiussioni personali a favore degli istituti bancari (v. doc. 98, contratto di acquisto partecipazioni (…), docc. 65-68, documentazione bancaria, docc. 79-82 delibere di concessione finanziamenti bancari per l’acquisto e relative testimonianze dei funzionari di banca; doc. 84 copia fideiussioni rilasciate da (...); docc. 78-92 informative di P.G.);
nel periodo di acquisto della società (…) da parte di (…) vigeva il divieto, imposto dall’art. 16 bis, comma 1 della NOIF, di assumere partecipazioni dirette o indirette a più società della sfera professionistica (v. doc. 78 informativa P.G.).
E’ evidente, dunque, che, per eludere il suddetto divieto, (...) doveva intestare la partecipazione in (…) ad un terzo acquirente, nella specie individuato in (...), suo uomo di fiducia, e che, dunque, il “regista occulto” dell’operazione complessiva di costituzione di S.r.l ed acquisto da parte della stessa dell’intera partecipazione al capitale sociale di (…) F.C. era (...) al quale era riconducibile la proprietà di tale ultima società (v. doc. 31 – Relazione PWC – i cui contenuti sono stati confermati dalle successive indagini di PG, come si legge nella Annotazione di Polizia Giudiziaria del 30.03.2012, doc. 42; v. doc. 92 – Informativa di PG del 10.06.2010, alla quale si rinvia integralmente, ove si conclude che (...) era, di fatto, un prestanome del (…), che, per suo conto, aveva acquistato e detenuto, per il tramite della (…) S.r.l. la partecipazione di controllo del club scaligero, e nella quale sono riportati passi di verbali di sommarie informazioni di funzionari di banca, i quali hanno confermato che il (...) era evidentemente direttamente interessato all’acquisizione; v. doc. 85- pag. 3, dichiarazione (...) (tesoriere (...)) “…lessi sui giornali che probabilmente si trattava di un acquisto riconducibile al (...), schermato dietro (...). Anche in (...) girava questa voce”; v. doc.83- dichiarazione (…) “Mi fu detto che (...) (...) era intervenuto nell’acquisto della (…) congiuntamente al (...) e che il denaro documentato dagli assegni costituiva parte della provvista finanziaria necessaria per l’acquisto del citato club calcistico”).
Dalla documentazione prodotta da parte attrice, risulta altresì che:
(...) ha dotato (…) S.r.l. anche delle risorse necessarie per onorare le prime scadenze dei piani di ammortamento del finanziamento di cui sopra, fornendo provvista per complessive Lire 3.500.000.000, per il tramite ed ai danni di (...) S.p.a., in nome e per conto della quale ed a valere sul cui patrimonio traeva assegni per un importo corrispondente, all’ordine del suo uomo di fiducia, (...), che previo incasso degli stessi ne consentiva l’immissione in (…) S.r.l. a titolo di finanziamento soci infruttifero (v. docc. 78, 92, contenenti l’ esito delle indagini di PG);
alla data del default del gruppo (...), verificatosi tra fine dicembre 2003 e inizi 2004, l’esposizione per Banca Popolare di Vicenza e per Unicredit (già Cariverona) ammontava rispettivamente ad € 4.166.128 ad € 487.502, cosicchè, su espressa richiesta delle banche stesse, che a seguito del suddetto default, mutavano evidentemente atteggiamento anche nei confronti di (…), si perveniva alla estinzione del loro credito residuo attraverso la vendita da parte di (…) della partecipazione societaria in (…) in due tranches, la prima per il 20% delle azioni nel 2004 e la seconda per il restante 80% nel 2006 (v. doc. 92 indagine PG).
Le indagini della polizia giudiziaria, estese alle operazioni di trasferimento di calciatori, specificamente individuate nell’ atto di citazione alle pagg. 8-9 e 15-16, hanno confermato quanto già riscontrato dalla PWC, incaricata dal commissario straordinario (v. doc. 42 –annotazione di PG del 30.03.2012), ovvero che le operazioni vedevano (…) acquistare i diritti sportivi di un cospicuo numero di giovani calciatori che, senza in alcun modo valorizzarli, rivendeva immediatamente, e a volte contestualmente, a (...) A.C., per somme di gran lunga superiori a quelle pagate (la circostanza emerge documentalmente ad es. dal raffronto tra le plusvalenze registrate nei bilanci (…) per le vendite, cfr. docc. 13-18 e 11-12, i contratti di compravendita dei calciatori in parola, docc. 38-41 e 49-59, il riepilogo delle presenze, doc. 60bis); (...) A.C., di converso, acquistava, da (…), calciatori che, per numero, eccedevano le reali necessità della società - tant’è vero che se ne liberava subito, concedendoli in prestito anche alla stessa (…), e a quest’ultima a titolo gratuito - e che, per importi investiti, eccedevano le capacità economico-finanziarie della società acquirente.
La anti economicità di tali acquisti è stata accertata anche dal CTU, dott. Ciarlini, il quale, attraverso il metodo illustrato nella sua relazione, alla quale si rimanda, ha accertato la assoluta mancanza di sostenibilità e ragionevolezza delle suddette operazioni alla luce della mancanza redditività, già a livello di risultato operativo, e dello squilibrio finanziario di breve termine (inferiore ad un anno) in cui versava la società.
Il Ctu ha accertato che il saldo finanziario complessivo delle operazioni realizzato, per (...) A.C., è stato negativo e pari a -14.118.867,00 euro, anziché pari a – 16.767.350,00 euro, come sostenuto da parte attrice.
Il Ctu ha accertato, altresì, la antieconomicità delle operazioni di scambio-prestito gratuito (v. pg. 22 e ss. della relazione), con uno svantaggio per il (...) A.C. pari a – 9.296.224,00 euro, tuttavia, si osserva che l’attore, chiedendo la condanna a una somma non inferiore ad euro 18.069.681,00, ha limitato la richiesta risarcitoria a tale somma, di cui: euro 16.767.350,00 in conseguenza delle sole operazioni di acquisto dei calciatori sopra esaminate; euro 476.000,00, quale somma versata da (...) A.C. a (…), a titolo di indennizzo per i danno da questa subito in seguito alle deludenti prestazioni del calciatore (…); euro 826.331,00 (=£. 1.600.000.000), quale somma versata da (...) A.C. a (…) a titolo di premio di valorizzazione del calciatore (…), per la stagione calcistica 2001-2002, e maturato in occasione della ventesima presenza del predetto calciatore in competizioni ufficiali.
A tale ultimo proposito, parte attrice ha allegato che il “premio di valorizzazione” normalmente copre soltanto una parte della retribuzione del calciatore e che, anche qualora coprisse l’intero ingaggio, come sostenuto da controparte (pag. 16 comparsa di costituzione e risposta), il premio riconosciuto dal (...) al (…) sarebbe pari a più del doppio dell’intera retribuzione (che, prima che il calciatore venisse trasferito temporaneamente a (…), ammontava a L. 638.000.000), dimostrando, così, la finalità distrattiva dell’ operazione.
In relazione ai due ultimi episodi, tuttavia, sulla base della documentazione prodotta ed, in particolare, sulla base degli esiti delle vaste ed approfondite indagini svolte dalla P.G., si ritiene che parte attrice non abbia assolto all’onere probatorio posto a suo carico.
Quanto agli effetti economico/patrimoniali e finanziari delle operazioni di acquisto dei calciatori, si osserva, infine, che il Ctu, al termine dei propri accertamenti, ha evidenziato che (...) A.C. ha subito rilevanti perdite, pari a – 34.409.510 € al 30.6.2002, che hanno reso indispensabile alla società provvedere ad aumenti di capitale, per € 36.110.956, per il loro ripiano, mentre, al contrario, (…), nello stesso periodo, ha conseguito un risultato positivo, pari ad € 3.901.170, provvedendo alla distribuzione di dividendi, per € 3.835.106.
Alla luce di quanto sopra, parte convenuta deve essere condannata a risarcire i danni subiti dall’attrice da liquidarsi in misura pari ad euro 14.118.867,00.
Su detta somma va riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data dell’evento alla data di pubblicazione della sentenza.
Sulla somma annualmente rivalutata spettano gli interessi legali dalla medesima data al saldo.
Per la parziale soccombenza, le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta, nella misura di tre quarti, e di parte attrice, nella misura di un quarto.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali nella misura di un quarto.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
dichiarare che, negli anni 1998-2003, (...), nella sua qualità di Amministratore Unico di (…) Club s.p.a., ha commesso, in concorso, tra gli altri, con (...) (...), ai danni del patrimonio di (...) Associazione Calcio S.p.a., che ne ha ritratto un ingiusto danno, le condotte illecite e distrattive descritte in parte motiva, il reato p. e p. dagli artt. 81 e 110 c.p., 216, primo comma nr.1, 223, primo comma, del R.D. 267/42, 8 e 9 D.L.23.12.03 nr.347, conv. in L.18.2.2004, nr.39, 95 D.L.vo 8.7.1999 nr.270, per aver distratto risorse finanziarie appartenenti a (...) Associazione Calcio s.p.a. attraverso anomale operazioni di compravendite di calciatori;
per l’effetto, dichiara tenuta e condannare (…) Club s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale responsabile civile, a risarcire a (...) A.C. S.p.a., in amministrazione straordinaria, i danni dalla stessa subiti, che liquida in complessivi € 14.118.867,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell’evento alla data di pubblicazione della sentenza e, sulla somma annualmente rivalutata, interessi legali dalla medesima data al saldo.
Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta, per tre quarti, e di parte attrice, per un quarto.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura di tre quarti, che liquida, per tale frazione, in complessivi €. 1.120,00, per spese, ed €. 77.427,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15 % sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.
Parma, 22/03/2017
Il Giudice Unico