Tribunale di Roma – SEZIONE CIVILE – Sentenza n. 23024/2015 del 14/10/2015

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

OTTAVA SEZIONE CIVILE

 

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20261/2012 promossa da:

C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.F. 01405170588), con il patrocinio dell’avv. VALORI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE, 106 00192 ROMA

ATTORE

 

contro

(...) (C.F. …), con il patrocinio dell’Avv. LOLLI AMALIA, elettivamente domiciliato in VIA ALBERTO CARONCINI, 51 00100 ROMA

 

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

          1. Con atto di citazione ritualmente notificato il C.O.N.I. conveniva in giudizio di fronte a questo Ufficio Giudiziario (...).

L’attore preliminarmente esponeva:

-che con sentenza n. 23923/08 del 3.12.2008 (a seguito di decreto di rinvio a giudizio del 27.11.2000) il Tribunale Penale di Roma accertava la responsabilità penale di (...) per il reato di peculato, commesso in qualità di presidente del C.O.N.I., condannandolo, tra l’altro, al pagamento (in solido con (...)) in favore del C.O.N.I., costituitosi parte civile nel processo con atto del 9.3.2001, della provvisionale di euro 100.000,00 oltre spese di costituzione e difesa oltre al risarcimento dei danni patiti dal medesimo, da liquidare in separato giudizio;

-che la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6359/10 del 21.10.2010 dichiarava, tra l’altro, non doversi procedere nei confronti di (...) per intervenuta prescrizione dei fatti ascritti, revocando la condanna al pagamento della provvisionale e confermando la condanna al pagamento delle spese di parte civile;

-che per i fatti oggetto del processo penale era stato altresì condannato dalla Corte dei Conti del Lazio con sentenza n. 557/2011 (a seguito di un procedimento avviato nel 2001) alla restituzione della somma di euro 1.738.246,32 in favore del C.O.N.I.;

-che la sentenza della Corte dei Conti veniva appellata e che il relativo procedimento era, al momento della citazione, ancora in corso;

-che con citazione del 19.4.2011 il C.O.N.I. (n.r.g. 27581/2011) chiedeva a (...) il ristoro di tutti i danni patiti a seguito delle condotte descritti nella sentenza penale n. 23923/08 del 3.12.2008;

-che il 23.4.2007 (...) donava alla figlia (...) 1/2 della nuda proprietà di un immobile sito in Roma, via(i cui estremi sono puntualmente indicati nell’atto di citazione) e ai figli (...) e (...)

¼ della nuda proprietà di una serie di altri immobili, i cui estremi pure sono puntualmente indicati nell’atto di citazione e che tali atti di donazione venivano compiuti dallo stesso nella consapevolezza di recare pregiudizio all’attrice e con l’effetto di ridurre drasticamente le proprie garanzie patrimoniali.

Tanto premesso chiedeva che il Tribunale dichiarasse l’inefficacia nei confronti di parte attrice dell’atto di donazione indicato.

Alla prima udienza di comparizione si costituiva (...), preliminarmente eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale e indicando quale giudice avente giurisdizione la Corte dei conti. Nel merito, il convenuto:

-eccepiva l’inesistenza di qualsivoglia credito nei confronti dell’attore;

-con riguardo ai presupposti dell’azione esperita dal C.O.N.I., allegava la mancanza sia dell’eventus damni che della scientia fraudis.

Chiedeva dunque che il Tribunale, in via pregiudiziale di rito, accertasse e dichiarasse il difetto di giurisdzione a favore della Corte dei Conti e, nel merito, rigettasse tutte le domande svolte da parte attrice.

In corso di causa emergeva che nel corso del processo con numero di ruolo....il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4263/2013, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando come giudice competente la Corte dei conti, motivando che a quest’ultima spettava la giurisdizione in materia di responsabilità amministrativa a carico di amministratori e dipendenti degli enti pubblici e in particolare dell’accertamento dell’evento dannoso e della conseguente condanna al risarcimento del danno erariale.

All’udienza del 9.6.2015, erano precisate le conclusioni da parte dell’attore e la causa veniva trattenuta in decisione.

          1. Preliminarmente si deve rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto.

Orbene pacificamente in questo giudizio è stata proposta l’azione revocatoria non dal Procuratore regionale della Corte dei Conti, ma dall'Amministrazione danneggiata, a tutela delle proprie ragioni risarcitorie nella prospettiva dell'esecuzione di sentenza di condanna pronunziata dalla Corte dei Conti in giudizio di responsabilità amministrativo - contabile. E, in tale prospettiva, non appare dubitabile che si debba affermare la giurisdizione del giudice ordinario.Come osservato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite, “l'azione revocatoria direttamente promossa - in esito alla sentenza di condanna per responsabilità contabile pronunziata dalla Corte dei Conti - dalla P.A. danneggiata appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in quanto volta a tutelare le ragioni creditorie dell'amministrazione, in ciò differenziandosi dall'omologa azione attribuita, con disposizione interpretativa, al P.M. contabile dall' art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che trova fondamento nel rapporto di strumentalità rispetto all'azione di responsabilità per danno erariale, con conseguente devoluzione alla giurisdizione contabile(Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 09- 09-2013, n. 20597 - rv. 627423). Nel caso di specie, l’azione è stata esercitata dal C.O.N.I. in virtù di un credito riconosciuto con sentenza della Corte dei Conti senza che intercorra un rapporto di strumentalità con l’azione contabile e di conseguenza la giurisdizione si radica nel giudice ordinario.

  1. La domanda dell’attore è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.

E’ pacifico, innanzitutto, che il credito posto alla base dell’azione revocatoria esercitata dal C.O.N.I. è quello accertato dalla suddetta sentenza della Corte dei Conti (il cui procedimento di impugnazione è ancora pendente dinanzi la Corte).

Ebbene, con riguardo al profilo dell’esistenza del credito posto a fondamento dell’azione revocatoria, si osserva che, secondo un principio oramai consolidato nella giurisprudenza di

legittimità, l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione di credito comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità(Cass. civ. Sez. III, 09-02-2012, n. 1893 - rv. 621220) con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. , avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (…) in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” ( ex multis Cass. civ. Sez. III, 14-05-2013, n. 11573 - rv. 626411; Cass. civ. Sez. I, 12-07-2013, n. 17257 - rv. 627499; Cass. civ. Sez. III, 07/05/2014, n. 9855 - rv. 630998).

Alla luce di quanto sopra esposto, si osserva che l’attuale pendenza del processo di appello non incide negativamente sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria, trattandosi di un credito eventuale e dunque sufficiente ai fini dell’esperibilità dell’azione; si ribadisce dunque che il definitivo accertamento del credito allegato, ancorché oggetto di un giudizio non esaurito, non costituisce ostacolo all’esercizio della  suddetta azione.

In secondo luogo, posto che oggetto della domanda di inefficacia sono gli atti di donazione che (...) ha contestualmente posto in essere nei confronti dei figli, si ritiene sussistano i requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore a discapito delle ragioni creditorie.

E infatti, alla data dell’atto di donazione (23.4.2007) il procedimento penale in cui (...) era imputato stava volgendo al termine; inoltre nell’anno 2000, a seguito del di rinvio a giudizio, egli aveva ricevuto dal C.O.N.I. numerose lettere di diffida e messa in mora (allegati 1-6 della seconda memoria ex art. 1836 c.p.c. di parte attrice) volte a ottenere il risarcimento del danno erariale subìto. Infine, già dal 2001 era pendente dinanzi alla Corte dei Conti il procedimento  conclusosi  con  la  citata  sentenza  di  condanna  del  2011.  E’  chiaro  che  il

convenuto era consapevole del fatto che, a seguito di tali procedimenti giudiziari, avrebbe potuto essere condannato a risarcire, in caso di esito a lui sfavorevole, ingentissime somme; dunque,  trattandosi  di  atto  anteriore  al  sorgere  del  credito,  si  deve  ritenere  che  questi dolosamente abbia stipulato alle donazioni contestate, fatte peraltro a partenti strettissimi con evidente nocumento delle ragioni creditorie del C.O.N.I..

A comporre il patrimonio immobiliare del convenuto residuava unicamente la metà del diritto di proprietà sull’immobile in Ladispoli, il cui valore è peraltro fortemente penalizzato dal diritto di abitazione su di esso gravante, e che, visto l’ammontare delle somme in discussione, non può essere considerato idoneo a far fronte alle pretese creditorie del C.O.N.I. con evidente frustrazione delle stesse.

  1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara l’inefficacia nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) dell’atto di donazione del 23.4.2007 a rogito del notaio ...rep. 12308/5526 stipulato da (...) a favore di (...) ed ordina l’annotazione della sentenza a margine dell’atto di donazione trascritto a Roma il 22.5.2007 ai n.ri 33836/95924;

condanna (...) alla refusione delle spese di lite al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), liquidate in euro 8.000,00 oltre euro 460,00 per c.u. oltre accessori di legge.

Roma, 14 ottobre 2015

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Di Tullio

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it