TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 16435/2016 DEL 01/08/2016

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE TREDICESIMA

In persona del Giudice, dott.ssa Franca Mangano, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71299 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all’udienza del 2.7.2015, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e vertente

TRA

(…) elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia, 380, presso lo studio degli avv.ti Pierluigi Mileo e Ciro Sindona, che la rappresentano e difendono, per procura a margine dell’atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

      1. S.D. …. (...) a 5 s.r.l. (P.I. …), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t.

elettivamente domiciliata in Roma, piazza Giovine Italia, 7, presso lo studio dell’ avv. Anna Maria Ciccaglioni, che la rappresenta e difende, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

 

CONVENUTA

E

..... ASSICURAZIONI S.p.a. (P.I…..), con sede legale in (...)o, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in Roma, via Lisbona , 20, presso lo studio dell’avv. Mauro Franco Balata, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo notificata

TERZA CHIAMATA

 

OGGETTO: risarcimento danni infortunio sportivo

CONCLUSIONI: come da verbale dell’udienza in data 2.7.2015

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato in data 9.12.2012, Amalia Cersosimo ha chiesto la condanna dell’A.S.D. (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in complessivi € 12.656,19, salvo diversa liquidazione del tribunale adito, subiti in conseguenza del sinistro verificatosi ai suoi danni il 20.1.2011, alle ore 20.30 circa, durante un allenamento al quale l’attrice partecipava quale tesserata dell’Associazione Sportiva convenuta e atleta della squadra partecipante alle stagioni 2009 e 2010, presso il Centro Polisportivo Fonte Roma Eur in via Ferruzzi, 112, allorchè l’attrice, che giocava nella squadra nel ruolo di portiere, veniva travolta in un contrasto con la compagna di squadra, Monica Berardi, riportando lesioni personali, refertate presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vannini, ove si recava nell’immediatezza (all. 1 dell’atto di citazione) come ‘trauma 5° dito mano sx con frattura spiroide pluriframmenatria composta della falange prossimale’.

L’A.D.S. (...) s.r.l. , costituitasi, ha chiesto che la domanda sia respinta in quanto l’infortunio si sarebbe verificato per mero fatto fortuito e, in via preliminare, ha chiesto il differimento dell’udienza per la chiamata in causa della ..... Assicurazioni s.p.a., al fine di esserne  manlevata  in  virtù  della  polizza  infortuni  stipulata  dalla  Lega  Nazionale  Dilettanti (L.N.D.).

Evocata in giudizio su impulso della A.S.D. (...) s.r.l., la compagnia assicuratrice ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in ragione della risoluzione del contratto di assicurazione per recesso della L.N.D., nel merito ne ha chiesto il rigetto, per la inoperatività della polizza che, ai sensi dell’art. 30 della condizione generali, coprirebbe gli infortuni verificatisi durante gli allenamenti al ricorrere di particolari condizioni nel caso non accertate (autorizzazione degli allenamenti e controllo dei tecnici / allenatori della squadra), infine aderendo alla prospettazione della convenuta circa l’infondatezza della domanda attorea.

Escussi tre testimoni, prima dell’ammissione della consulenza tecnica medico-legale, con ordinanza del 29.7.2014 emessa ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., il giudice ha avanzato una proposta conciliativa, in considerazione della natura della causa e dell’esito degli accertamenti espletati, proponendo per la definizione del giudizio, il pagamento di € 5.500,00 in favore dell’attrice, oltre a

€ 2.500,00 incrementate degli accessori di legge, a titolo di onorari professionali.

Tale proposta, accettata dall’attrice all’udienza del 16.10.2014, non era considerata dalla convenuta, mentre la compagnia assicurativa insisteva sulla richiesta di estromissione, per le eccezioni allegate.

Pertanto, espletata CTU medico-legale con il deposito della relazione in data 25.3.2015, da parte del CTU nominato, dott. Pierluigi Prezioso la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, respingendo, per difetto di pregiudizialità, la reiterata richiesta di sospensione del giudizio, avanzata dalla convenuta associazione sportiva ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in ragione del procedimento penale pendente per l’accertamento della falsità in scrittura privata, conseguente a una querela di un dirigente dell’associazione sportiva convenuta, in relazione alla denuncia di infortunio allegata dall’attrice (all. 8 dell’atto di citazione).

Quindi, all’udienza del 2.7.2015, sulle conclusioni in epigrafe indicate, la causa era

trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

        1. All’esito dell’istruttoria espletata, la domanda deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.

Nel  caso  all’esame,  nel  quale  l’azione  risarcitoria  ha  ad  oggetto  le  lesioni riportate - a seguito di una caduta nel corso di un’attività di allenamento svolta con la presenza e il controllo del personale tecnico dell’associazioni sportiva -, da un’atleta tesserata dell’associazione stessa e partecipante ai campionati per dilettanti quale portiere della squadra di calcetto a 5, il tesseramento dell’atleta determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della associazione, l'obbligo di ‘tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità fisico-psichica sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie’ (Cass., sez. III, 13.7.2011 n. 15394), obbligo cui corrisponde una condizione di legittimo affidamento dell’atleta, anche in ordine ai possibili eventi pregiudizievoli che derivino dall’esercizio dell’attività sportiva medesima.

La stipula di una polizza assicurativa a garanzia degli infortuni conferma tale vincolo di protezione dell’associazione sportiva nei confronti dell’atleta, sollevato da iniziative assicurative individuali, se non a fini di integrazione della copertura, rimessi alla sua libera iniziativa.

Pertanto, trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, già risultante dalla riconducibilità dalle lesioni subite all’attività sportiva svolta nell’ambito dello scopo sociale, essendo invece onere dell’associazione dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state effetto di una sequenza causale ad essa non imputabile, eventualmente per estraneità del sinistro all’attività sportiva svolta dal tesserato al di fuori del suo rapporto con la società ovvero per fatto doloso del terzo o concorso dello stesso danneggiato.

Peraltro, tale regime di ripartizione dell’onere probatorio non muta anche se si applichi

la regola della responsabilità extracontrattuale, invocata dall’attrice.

Pertanto, non esclude la responsabilità della convenuta la fortuità dell’infortunio, dal momento che risulta accertato che lo stesso si è verificato nel corso di un allenamento, al quale l’attrice era tenuta a partecipare in quanto componente della squadra, e che si svolgeva sotto il controllo degli allenatori della squadra incaricati dall’associazione. Inoltre, non risultano condotte anomale della danneggiata – infortunata nell’esecuzione del suo ruolo ordinario di portiere – né comportamenti volontariamente lesivi di terzi (verbale di udienza del 16.7.2014).

Deve pertanto affermarsi la responsabilità dell’associazione sportiva convenuta, la cui domanda di manleva, peraltro, deve essere respinta, essendo provata la risoluzione del contratto di assicurazione in data 30.6.2010 (all. 3 della comparsa di costituzione della ..... Assicurazioni).

  1. In relazione alla quantificazione del danno, il Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni dell’elaborato peritale, depositato n data 25.3.2015, da parte del CTU nominato, dott. ..., in quanto rese all’esito di argomentazioni convincenti e supportate dalla documentazione medica allegata dalla parte (all. da 1 a 7, 9,11 e 12 dell’atto di citazione). Esse riconoscono un periodo di Invalidità Temporanea Assoluta di 30 giorni; di Invalidità Temporanea al 50% di 15 giorni e postumi concretizzatisi in una Invalidità Permanente pari all’1%, con un importo di spese mediche sostenute, ritenute congrue e giustificate di € 400,49 (all. 11 dell’atto di citazione).

Le censure del CTP di parte attrice circa la sottovalutazione degli esiti permanenti, definiti nel grado più basso della fascia di oscillazione per questo tipo di lesione (fino al 4%/5%), anche in considerazione della rilevanza estetica della constatata deformità del dito infortunato, rilevato all’esame obiettivo come ‘atteggiato in valgo, con deformità della prima falange per perdita del fisiologico profilo anatomico’ (p. 3 della relazione di CTU),’ non possono essere accolte. Si reputa equo confermare la valutazione complessiva, che, da un lato, considera anche gli esiti del successivo e analogo infortunio subito dall’attrice in data 4.6.2011 (all. 9 dell’atto di citazione) e, dall’altro, risulta compensare il livello inferiore di IP accertato, con un più generoso calcolo della ITA, certamente ampia in relazione alla lesione di un organo non così fondamentale per l’autonomia del danneggiato, ma che, nel caso all’esame, per il tipo di attività svolta sia lavorativa sia amatoriale, ha determinato per il lasso di tempo considerato una radicale alterazione delle abitudini di vita della Cersosimo.

Pertanto, sulla base di queste premesse, deve riconoscersi all’attrice la liquidazione del danno sulla base di quanto sopra accertato.

E’ nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di (...)o, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”, come sono altresì note le pronunce successive, che, da un lato hanno riconosciuto la legittimità dell’applicazione di tabelle diverse da quelle in uso presso il Tribunale di (...)o, quando ciò comporti comunque un equo ristoro e la liquidazione sia supportata da idonea motivazione al riguardo (Cass., sez. III, n. 14402/11) e, dall’altro, hanno ritenuto legittima l’applicazione di tabelle diverse da quelle in uso presso il Tribunale adito (ivi comprese le tabelle di (...)o), quando la decisione non sia supportata da adeguata motivazione che giustifichi il discostarsi dai parametri riferiti ai precedenti giurisprudenziali dell’ufficio giudiziario giudicante (Cass., sez. III., n. 22604/2013; Cass,. Sez. Lavoro 2.8.2011 n. 16866).

Fermo restando l’adesione di questo giudice al principio fondante della innovativa pronuncia

n. 12408/11, ossia essere ‘l’equità non soltanto “regola del caso concreto” ma anche “parità di trattamento” e preso atto che la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato dalla stessa sentenza, deriva da una ‘operazione di natura sostanzialmente ricognitiva’, il Tribunale, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto,  reputa adeguato a perseguire lo scopo indicato, liquidare il danno accertato sulla base delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma, adottate, peraltro, anche da altri tribunali italiani, trattandosi di parametri desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con maggior carico di affari e che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, tabelle, che peraltro, sono più aderenti ai principi di personalizzazione del danno morale e alla esigenza di distinta valutazione delle singole voci di danno, in accordo con la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III civ., n. 19492/2013; Cass., sez. III civ., n. 22585/2013), peraltro rappresentate come voci distinte anche nella domande della parte attrice, benché essa invochi ugualmente l’applicazione delle tabelle del Tribunale di (...)o.

Pertanto, giudicando equo applicare i criteri in uso presso questo Tribunale, come indice di riferimento dedotto dal tenore delle pronunce effettivamente emesse, aggiornate all’anno 2016, devono essere liquidate le cifre di seguito indicate. A titolo di Inabilità Temporanea Assoluta (30 giorni): € 3.243,00; a titolo di Inabilità Temporanea al 50% (15 giorni): € 810,22; a  titolo Invalidità Permanente, riconosciuta al 1%, considerata l’età della persona danneggiata all’epoca del sinistro (32 anni) € 736,00, per un importo totale di € 4.789,22.

Il danno non patrimoniale così calcolato deve essere personalizzato in ossequio all'insegnamento ultimo della Corte di cassazione che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972\08, ha inteso - superando definitivamente la nozione di danno morale soggettivo transeunte automaticamente legato al pregiudizio alla salute- ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione dell'integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito - sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete patite dall’attore, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale, (come di recente ribadito da (Cass., sez. III civ., n. 19402/2013; Cass., sez. III civ., n. 22585/2013). In considerazione della violazione di diritti costituzionalmente protetti, come il diritto alla salute e alla identità personale, fermi i principi espressi dalla Cassazione (S.U. n. 26792/2008), tenuto conto della percentuale della invalidità permanente accertata e considerati gli scaglioni percentuali indicati da questo Tribunale, nell’ambito delle tabelle elaborate per il 2011 e confermate per l’anno in corso, appare equo riconoscere a titolo di danno non patrimoniale un ulteriore importo ragguagliato al 10 % del danno biologico liquidato, corrispondente al livello più elevato dello scaglione in oggetto, sì da incrementare l’importo dell’ulteriore somma di € 479,00 per un totale di € 5.268,22.

Tale importo deve essere incrementato del rimborso delle spese mediche sostenute e riconosciute congrue dal CTU nella misura di € 400,49, accordato equitativamente in € 450,00, considerato il tempo trascorso dal momento dell’erogazione da parte della danneggiata.

In relazione all’importo complessivo pari a € 5.668,22, rivalutato all’attualità, è dovuto, inoltre, il danno da lucro cessante (dovendosi in tal senso interpretare la domanda relativa agli interessi e rivalutazione) conseguente alla mancata disponibilità della somma dovuta per il periodo intercorso dalla data del fatto lesivo (20.1.2011) alla presente decisione, consistente nella perdita di frutti civili che il danneggiato avrebbe potuto ritrarre -ove la somma fosse stata corrisposta tempestivamente- dall'impiego dell'equivalente monetario del valore economico del bene perduto, con l'attribuzione di interessi a un tasso non necessariamente coincidente con quello legale (Cass. Sez. Un. 1712\95, Cass, 10300\01, Cass. 18445\05).

Tale danno deve essere liquidato applicando i criteri di cui alla sentenza della Corte di legittimità per cui, posto che la prova del lucro cessante può essere ritenuta anche sulla base di criteri presuntivi ed equitativi, è “consentito calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero mediante un indice medio”.

A tale orientamento il Giudicante ritiene di doversi allo stato adeguare, prendendo a base del calcolo -stante la sostanziale equivalenza del risultato- la semisomma dei due valori considerati (valore del risarcimento dovuto all’epoca del sinistro e valore attuale), e applicando sulla stessa il tasso medio del rendimento dei titoli di Stato (usuale modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane), poiché nel periodo in questione (fatto - decisione) il rendimento medio di tali investimenti, pari al 2,5 %, è stato superiore a quello medio degli interessi legali nello stesso periodo (cfr. Cass. SSUU 16\7\08 n. 19499).

A tal fine si riconosce , in via necessariamente equitativa ex art. 2056, comma 2, c.c., un ulteriore 2,5% annuo – in assenza di elementi che consentono di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma -, assumendo come base la semisomma tra il valore del bene perduto al tempo dell’illecito ossia al 20.1.2011 e il valore rivalutato ad oggi, per un importo ulteriore di € 772,15 [€ 5.668,22 + € 5.362,55 (:2) x 2.5% annuo].

Sull’importo complessivo di € 6.440,37, sono infine dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Tale essendo l’importo riconosciuto all’attrice a titolo di risarcimento del danno, deve essere accolta la domanda di condanna dell’associazione convenuta, con il rigetto della domanda di garanzia nei confronti della compagnia assicuratrice, essendo stata provata l’inoperatività della polizza assicurativa, in quanto disdettata in data 30.6.2010 (all. 3 della comparsa di costituzione .....).

  1. Quanto al pagamento delle spese processuali, deve essere considerato il comportamento processuale delle parti in relazione alla proposta conciliativa emessa dal giudice con ordinanza del 23.2.2014 ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., in considerazione di quanto disposto dall’art. 91, comma 1 c.p.c. (…Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall’art. 92 , comma 2 c.p.c.).

Orbene, nel caso all’esame, nel quale la parte attrice risulta aver accettato (verbale di udienza del 16.10.2014) la somma proposta dal giudice, ancorché risultata inferiore all’importo a quella quantificata all’esito del presente giudizio, con la mancata e ingiustificata adesione della convenuta, devono applicarsi gli artt. 91, primo comma c.p.c. e 92, primo comma c.p.c..

In ragione della soccombenza, A.S.D. (...) s.r.l. deve essere condannata a rifondere l’attrice delle spese processuali, liquidate d’ufficio, tenuto conto del valore della causa, con il correttivo di cui all’art. 4 commi 1 e 7, considerata la tabella 2, allegata al D.M. n 55/2014, in complessivi7.600,00, di cui € 1500,00 per la fase di studio, € 1000,00 per la fase introduttiva,

€ 2.500,00 per la fase istruttoria e € 2.600,00 per la fase decisoria, con IVA, Cpa e oneri di legge al 15%, oltre al rimborso delle spese di CTU come liquidate con ordinanza del 6.10.2014 a titolo di acconto da ritenersi definitiva in difetto di ulteriore richiesta.

Inoltre, in ragione della soccombenza in ordine alla domanda di manleva proposta nei confronti della terza chiamata, la convenuta deve essere altresì condannata a rifondere ..... Assicurazioni s.p.a delle spese processuali, liquidate d’ufficio, tenuto conto del valore della causa, considerata la tabella 2, allegata al D.M. n 55/2014, , in complessivi5.135,00, di cui885,00 per la fase di studio, € 745,00 per la fase introduttiva, € 1.585,00 per la fase istruttoria e € 1.925,00 per la fase decisoria, con IVA e Cpa, e spese generali al 15 %.

PQM

definitivamente pronunciando, nel giudizio proposto da Cersosimo Amalia contro A.S.D. (...) s.r.l., e nei confronti di ..... Assicurazioni s.p.a., così provvede:

Condanna A.S.D. (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore di Cersosimo Amalia della somma di € 6.440,37, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;

Respinge la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta A.S.D. (...) s.r.l. nei confronti della ..... Assicurazioni s.p.a.;

Condanna A.S.D. (...) s.r.l., in persona del legale rappresentante, al pagamento  delle spese  processuali,  che  in  favore  dell’attrice  Cersosimo  Amalia,  si  liquidano    d’ufficio,  in complessivi € 7.600,00, con IVA, Cpa e oneri di legge al 15%, oltre al rimborso delle spese di CTU come liquidate con ordinanza del 6.10.2014, e, in favore della terza chiamata ..... Assicurazioni s.p.a, sono liquidate d’ufficio, in complessivi € 5.135,00, con IVA e Cpa, e spese generali al 15 %.

Così deciso, Roma  27.7.2016

Il giudice

Dott.ssa Franca Mangano

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