TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 11510/2021 DEL 29/06/2021

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZIONE PRIMA

 

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valeria Chirico ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 

nella causa civile di I grado iscritta al n. 52893/2017 R.G. promossa da 

(...) rappresenta e difesa dall’Avv. Luigi Mannucci per procura in atti

ATTRICE 

 

contro

 (...) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana per procura in atti

 

CONVENUTO

 

OGGETTO: azione di risarcimento del danno da diffamazione

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

 

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, (...) conveniva in giudizio (...) innanzi al Tribunale di Roma, esponendo:

  • che in data 16.6.2017 l’odierna attrice, apprezzata giornalista sportiva nonché conduttrice di prestigiose trasmissioni televisive sportive e Vice Presidente del Comitato Etico della Lega Pro, aveva commentato su “Twitter” la vicenda relativa al giovanissimo portiere della squadra del (...), (...) (...), il quale aveva inizialmente rifiutato la proposta di rinnovo del proprio contratto, con conseguente possibilità, nel 2018, di negoziare liberamente un nuovo contratto molto più conveniente, con altre squadre, riuscendo così probabilmente a rinnovare il contratto con il (...) ad una cifra più alta di quella che la squadra sembrava inizialmente disposta ad offrirgli;
  • che, in particolare, l’attrice aveva pubblicato due “tweet” dal seguente tenore: “(...) non dovrebbe indossare la maglia della Nazionale x (per) un anno. Codice Etico? Quale peggior esempio di chi tradisce per i soldi?”; “Chi indossa la maglia della Nazionale deve essere un esempio per i giovani e lui non lo è più”, facendo riferimento al cd Codice Etico della Nazionale di (...), che prevede la convocazione in nazionale dei soli giocatori che rispecchiano i valori etici del (...) (escludendo dalla convocazione, ad esempio, i calciatori sanzionati con l’espulsione immediatamente prima dell’impegno in nazionale o responsabili di azioni violente o di falli antisportivi);
  • che in data 18.6.2017 (...) dello (...), procuratore sportivo del calciatore (...), aveva convocato una conferenza stampa alla presenza delle maggiori testate sportive, quali “Premium Sport”, “Sky Sport” e “Rai Sport”, durante la quale il medesimo aveva reso le seguenti dichiarazioni, asseritamente lesive dell’onorabilità e del decoro dell’attrice, del marito Marco (...) (noto imprenditore italiano Managing Director e corresponsabile del (...)’s European (...) Group) e del fondo di investimenti (...) (che gestisce più di 162 miliardi di dollari di strumenti di investimento): “Incredibile. Ho sentito una signora, giornalista importante della RAI, dire che ... dovrebbe essere tolto dalla Nazionale per un codigo etico, perché si è venduto per soldi, una signora che ha sposato una persona che gestisce uno dei fondi…hedge fund più grandi del mondo. Questo fa vedere come essere informato solo da una parte può scatenare delle emozioni sbagliate in tante persone, che anche si sono, diciamo, mostrate moralisti in questo paese, cioè uno può tentarsi lì, uno si mette anche a ridere no? Forse si mettono a ridere ….però non in certi toni, in certi ambienti. E quello neanche mi ha dato fastidio, però l’ambiente che hanno creato contro (…)che non ha mai chiesto una lira e che fino ad oggi non pensa ai soldi, al contrario di quello che pensa la signora (...), che c’ha il marito che si sveglia la mattina e pensa ai soldi va a letto e pensa ai soldi, si alza e pensa ai soldi. (...) no. Io sì. Io penso ai soldi per i miei assistiti. Io sì, sono come suo marito. Perchè è inutile che noi discutiamo di terrorismo, discutiamo certi atteggiamenti e poi non prendiamo distanza di certe cose che ci capitano sotto casa. Con i nostri giocatori o i nostri…persone. E poi perciò io mi incazzo con quella ... che pure lei è madre, no? Porca puttana, come cazzo ti permetti di dire codigo etico. Tu? Codigo Etico? Ma vattene a fare in culo tu e tutto (...)”;
  • che, a prescindere dalla questione della rilevanza penale del “mandare a quel paese”, le dichiarazioni del (...), esorbitanti il legittimo esercizio del diritto di critica, erano da ritenersi chiaramente diffamatorie nella misura in cui il convenuto aveva affermato, sostanzialmente, che la giornalista si sarebbe venduta per soldi ed anche sposata per soldi, che suo marito, Marco (...), pensa solo ai soldi, che bisognerebbe prendere le distanze dalle sue parole analogamente a come si prendono le distanze dal terrorismo, che non sarebbe titolata a parlare di etica e, perciò, se ne dovrebbe andare a quel paese, unitamente al Fondo (...);
  • che, in particolare, l’accusa di avidità era particolarmente offensiva, essendo stata l’attrice sempre animata da valori ed obiettivi avulsi dalla mera soddisfazione economica;

- che la portata diffamatoria delle suddette dichiarazioni aveva quindi cagionato un danno particolarmente grave alla reputazione della (...), in ragione del fatto che, sebbene non fossero state mandate in onda, tali dichiarazioni erano state rese dinanzi a tutti i presenti alla conferenza stampa e successivamente visionate dalle redazioni più importanti del giornalismo sportivo italiano, tra cui “Premium Sport”, “Sky Sport” e “Rai Sport”, i cui microfoni erano infatti visibili nell’estratto del video della conferenza, sicchè il messaggio diffamatorio era pervenuto ad un numero indeterminato di persone particolarmente influenti nel settore del giornalismo sportivo.

Pertanto, l’attrice chiedeva di accertare e dichiarare il carattere diffamatorio della condotta ascrivibile al convenuto e, per l’effetto, condannare lo stesso all’integrale risarcimento del danno non patrimoniale, ravvisato negli estremi del reato di diffamazionecomprensivo del danno  al prestigio  e del danno morale, che si quantifica nella somma di euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da devolversi alla Fondazione Stefano Borgonovo Onlus o, in caso di sua cessazione, ad altro ente benefico per la ricerca sulla SLA”.

Il convenuto, costituendosi, deduceva:

che all’epoca dei fatti, (...), appena diciottenne, risultava essere uno degli atleti più talentuosi del campionato di Serie A e pertanto era stato convocato in nazionale;

    • che, essendo le quotazioni del c.d. “cartellino” del giovane portiere salite vertiginosamente in pochi mesi, fino a superare i 25 milioni di euro., A.C. (...) avrebbe quindi potuto chiedere un corrispettivo per il proprio consenso alla risoluzione anticipata del contratto con (...), con conseguente utilità di ottenerne quanto prima il prolungamento del termine di scadenza;
    • che il calciatore non aveva accettato l’offerta fattagli verbalmente, comunicando di voler prendersi del tempo per valutare quale scelta fare per il proprio futuro, anche alla luce del progetto che la (...) proprietà della squadra avrebbe posto in essere e che, a fronte di tale risposta, in caso di mancata immediata accettazione, gli era stato prospettato che la squadra avrebbe prontamente contrattualizzato un altro portiere titolare;
    • che, avendo i rappresentanti di A.C. (...) reso pubblica la loro posizione sulla vicenda (come risulta dalla stampa dell’epoca), si era diffuso nei tifosi un generale sentimento di biasimo nei confronti del calciatore, che lamentava di vivere in uno stato di ansia e di prostrazione;
    • che, pertanto, il 16.6.2017 l’attrice aveva pubblicato i seguenti tre messaggi tweeter: In questi giorni di riposo mi sto depurando dal mondo del (...). Ho letto di (...) e mi sono intossicata di nuovo”; (...) non dovrebbe indossare la maglia della Nazionale X (per,n.b.) un anno. Codice Etico? Quale peggior esempio di chi tradisce per i soldi?”; Chi indossa la maglia della Nazionale deve essere un esempio per i giovani e lui non lo è piùe, in data 18 giugno 2017, aveva pubblicato il seguente ulteriore messaggio tweeter: Che tristezza i dollari lanciati a (...). Ma era prevedibile. Non può più essere un esempio per la Nazionale. Ha tradito ogni valore”, tutti ingiustamente lesivi della reputazione e dell’integrità morale del calciatore;
    • che, in tale contesto, lo stesso 18 giugno 2017 il (...) era intervenuto, a tutela del proprio assistito, rendendo dichiarazioni mai divulgate al pubblico, essendo il modesto clamore mediatico della vicenda dovuto alla decisione dell'attrice di rendere pubblica una vicenda che altrimenti non lo sarebbe stata;
    • che le dichiarazioni del (...) costituivano non già in un attacco alla reputazione personale della (...) ma un’accesa manifestazione di dissenso nei confronti delle parole pronunciate dalla stessa nei confronti del (...), in quanto, proprio perché ella aveva sposato un noto imprenditore per lavoro necessariamente dedito ai soldi, avrebbe dovuto rispettare anche una scelta per assurdo dettata esclusivamente da motivazioni di ordine economico, ed in quanto il “pensare ai soldi” non costituisce atteggiamento in connotato da valenza dispregiativa, trattandosi di atteggiamento che connota normalmente chi con i soldi ha quotidianamente e necessariamente a che fare, quale un noto imprenditore che gestisce un noto fondo di investimenti, come il marito dell’attrice o un noto procuratore sportivo, come appunto il convenuto;
    • che ben diverso era invece etichettare come traditore per soldi un ragazzo di soli diciotto anni, del cui stato emotivo e difficoltà doveva ritenersi ben consapevole l’attrice in quanto anch’ella madre;
    • che la professionalità, la serietà e la moralità della (...) non erano mai state messe in discussione dal (...), legittimamente intervenuto a mera tutela dell’onore e della reputazione del suo assistito;
    • che, considerato il contesto, erano prive di attitudine diffamatoria le espressioni utilizzate dal (...) a chiusura del proprio intervento, costituenti mere manifestazioni di insofferenza per quanto verificatosi ai danni del (...), volte esclusivamente ad esternare  la sua volontà di replicare alle dichiarazioni dell’attrice e di porre fine, una volta per tutte, alla discussione, pertanto riconducibili al solo significato di "non infastidirmi più";
    • che non era statoallegatoprovato dall’attrice un danno ingiusto e che difettava il nesso causale tra fatto lesivo e danno, la cui quantificazione era da ritenersi comunque del tutto sproporzionata, stante la condotta provocatoria dell’attrice, la mancata messa in onda della porzione di video in questione e la propalazione della notizia alla stampa da parte della sola attrice, nonché la particolare tenuità del danno, ove pure in ipotesi ravvisabile, considerata la estrema diffusione nel linguaggio comune delle espressioni utilizzate.

Tutto ciò premesso, il convenuto concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la rideterminazione dei danni risarcibili alla luce dell'effettivo grado di responsabilità del convenuto e della sussistenza di concorso dell'attrice nel loro verificarsi”.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, disattese le istanze istruttorie, con ordinanza del 9.12.2020 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e conseguente deposito di comparse conclusionali e repliche.

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità e la inutilizzabilità dei depositi documentali effettuati dal convenuto in allegato alla comparsa conclusionale.

Nel merito, ai fini della contestualizzazione della vicenda in esame, va premesso quanto segue.

All’epoca dei fatti (16/18 giugno 2017) erano in corso le trattative per il prolungamento della scadenza del contratto tra l’A.C. (...) e il giocatore (...) (...), con contestuale aumento del compenso. Il “cartellino” del calciatore (inteso come il diritto di utilizzazione sportiva dell’atleta e rappresentativo del valore economico delle prestazioni del medesimo) valeva, all’epoca, oltre venticinque milioni di euro (secondo quanto dedotto dal suo procuratore e non contestato), sicchè l’atleta, appena diciottenne e ovviamente non avvezzo a partecipare a trattative milionarie, non accettava immediatamente la proposta dell’A.C. (...), nel legittimo esercizio della tutela dei propri interessi economici (anche da possibili decisioni avventate a fronte di offerte senz’altro più che allettanti per un ragazzo di 18 anni) e nel legittimo perseguimento dell’obiettivo di massimizzazione del profitto da parte del suo procuratore sportivo.

In detto contesto, il 16.6.2017 l’odierna attrice, giornalista sportiva di chiara fama, pubblicava su “Twitter” (servizio telematico di notizie) le seguenti dichiarazioni:In questi giorni di riposo mi sto depurando dal mondo del (...). Ho letto di (...) e mi sono intossicata di nuovo”; (...) non dovrebbe indossare la maglia della Nazionale X un anno. Codice Etico? Quale peggior esempio di chi tradisce per i soldi?”; Chi indossa la maglia della Nazionale deve essere un esempio per i giovani e lui non lo è più”. Il 18.6.2017, a seguito del lancio all’indirizzo del calciatore di banconote finte durante una partita della nazionale, l’attrice affermava ancora a mezzo “Twitter”: Che tristezza i dollari lanciati a (...). Ma era prevedibile. Non può più essere un esempio per la Nazionale. Ha tradito ogni valore”. Lo stesso giorno, il convenuto, nella qualità di procuratore sportivo del (...), teneva una conferenza stampa (come evidente dal video in cui sono visibili i microfoni, posizionati davanti al (...), di “Sky Sport 24”, “Rai Sport” e “Premium Sport”), durante la quale rendeva le dichiarazioni oggetto di causa, incontestatamente mai andate in onda, sebbene ovviamente divulgate agli operatori qualificati presenti.

Chiarito il contesto fattuale della vicenda, va evidenziato, in punto di diritto, che il reato di diffamazione previsto dall’art. 595 c.p. si consuma nel momento in cui taluno, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione ed è aggravato se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato e/o sia arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Con specifico riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la scriminante del diritto di cronaca giornalistica ove sussistano i seguenti presupposti:

a) la verità, oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale delle notizie, condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b) la continenza, ossia il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad altri caratteri del servizio giornalistico (ex multiis, Cass. civ. 23366/2004, Cass. civ.1205/2007, Cass. civ. 14822/12). I medesimi limiti sono stati ritenuti operanti in maniera meno rigorosa nell’esercizio del diritto di critica, in considerazione del giudizio di valore che essa è volta ad esprimere e che non può come tale pretendersi rigorosamente obiettivo (Cass. pen. 43403/2009). Infatti, il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista

di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, cosi come accade per il diritto di cronaca. (Cass. civ. 841/15). Con riferimento al diritto di critica,la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica - che, come detto, mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali - non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita….. (Cass. civ. 841/15). Infatti, posto che qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la  reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Infatti, sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. (vedi Cass. civ. 4545/12).

Ciò posto, alla luce dei suddetti principi elaborati con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni del (...) non siano diffamanti e pertanto idonee a ledere la reputazione dell’attrice.

Le affermazioni iniziali del convenuto (“Incredibile, ho sentito una signora, giornalista importante della RAI, dire che ...dovrebbe essere tolto dalla Nazionale per un codigo etico, perché si è venduto per soldi, una signora che ha sposato una persona che gestisce uno dei fondi… hedge fund più grandi al mondo.”) devono, infatti, intendersi volte ad esternare la  soggettiva  opinione  del  (...)  in  merito  alla  ritenuta  sostanziale  incoerenza dell’attrice,  che  aveva  pesantemente  censurato  la  condotta  del  (...), ritenendolo “traditore per soldi” per non aver accettato immediatamente la proposta di proroga del contratto alle condizioni economiche offertegli dalla propria squadra e reputando perciò eticamente scorretto e censurabile il perseguimento dell’obiettivo di massimizzazione del profitto in una trattativa contrattuale quale quella in corso tra l’AS (...) ed il calciatore, sebbene si trattasse del medesimo obiettivo del tutto legittimamente perseguito da chi, come il coniuge dell’attrice (noto imprenditore e manager italiano), gestisce un fondo speculativo tra i più importanti al mondo, strutturalmente deputato alla massimizzazione dei profitti per i propri investitori. Il fine delle espressioni utilizzate dal (...), contestualizzate e valutate alla luce degli antefatti sopra esposti, non è pertanto quello di sottintendere che l’attrice si sia sposata per interesse ma semplicemente quello di evidenziarne, secondo il soggettivo punto di vista del dichiarante,  l’incoerenza nei termini sopra precisati (ossia la valutazione in negativo, riferita al (...), della medesima modalità operativa di massimizzazione dei profitti utilizzata dal marito dell’attrice nell’attività di gestione di uno dei più importanti hedge fund), nonchè di sottolineare l’assenza di censurabilità dal punto di vista etico e di riprovazione sociale della condotta di colui che, manager o procuratore sportivo che sia, nell’esercizio della propria lecita attività professionale, persegue l’obiettivo del massimo vantaggio economico in favore dei soggetti nel cui interesse opera. In tale ultimo senso va letto il passaggio successivo del discorso, relativo al “pensare ai soldi” (“(...) che non ha mai chiesto una lira e che fino ad oggi non pensa ai soldi, al contrario di quello che pensa la signora (...), che c’ha il marito che si sveglia la mattina e pensa ai soldi va a letto e pensa ai soldi, si alza e pensa ai soldi. (...) no. Io sì. Io penso ai soldi per i miei assistiti. Io sì, sono come suo marito”), ossia alla legittima finalità di massimizzazione del profitto nelle transazioni commerciali, nel cui perseguimento, a riprova dell’assenza di qualsiasi intento svalutante o lesivo dell’altrui onore, il (...) stesso si accomuna al marito dell’attrice.

Anche l’interrogativo retorico “Tu? Codigo Etico?” (preceduto dalla scomposta esclamazione :“Porca puttana, come cazzo ti permetti di dire codigo etico.”, senz’altro, volgare, inurbana e censurabile ma in non diffamatoria) va analizzato e valutato non in modo atomistico ma nel contesto complessivo del discorso, nel quale appare volto (...)mente a censurare, secondo la valutazione critica soggettiva del dichiarante, l’incoerenza dell’attrice, laddove reputa eticamente scorretta una condotta tesa a perseguire la massimizzazione del profitto, sebbene legittimamente praticata anche dal marito nell’attività di gestione dell’hedge fund (...), nell’interesse degli investitori.

Quanto alla frase Perché è inutile che noi discutiamo il terrorismo, discutiamo certi atteggiamenti e poi non prendiamo distanza di certe cose che ci capitano sotto casa”, anch’essa va contestualizzata, con riferimento all’episodio dell’avvenuto lancio di banconote all’indirizzo del (...). Tale frase non accomuna in alcun modo l’attrice ai terroristi ma appare semplicemente volta a stigmatizzare la necessità di prendere le distanze da condotte che violano i canoni della convivenza civile e del rispetto reciproco, non solo quando si trattano grandi temi (quali il terrorismo) ma anche rispetto ad accadimenti (...)ri di cui siamo diretti spettatori, così intendendo criticare il commento dell’attrice, che, invece di censurare espressamente l’episodio del lancio delle banconote, si era limitata a qualificarlo triste e conseguenza prevedibile della condotta del calciatore (“Che tristezza i dollari lanciati a (...). Ma era prevedibile. Non può più essere un esempio per la Nazionale. Ha tradito ogni valore”).

Le dichiarazioni passate in disamina (fatto salvo quanto si dirà in seguito sulla esclamazione finale) devono pertanto ritenersi esplicazione del legittimo diritto di critica, rispondendo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla diffamazione a mezzo stampa (tenuto conto che destinatarie delle esternazioni del (...), seppur non mandate in onda, erano le principali emittenti televisive sportive, i cui microfoni sono visibili nel video in atti), ossia: la verità la stessa attrice a dedurre che il coniuge è Managing Director e corresponsabile del (…) e che il fondo di investimenti (...) gestisce più di 162 miliardi di dollari di strumenti di investimento), la continenza (non essendo state utilizzate espressioni gratuitamente insultanti), la pertinenza all’interesse pubblico (derivante dal ruolo ricoperto dall’atleta (...) nella nazionale italiana di (...)).

A diverse conclusioni nemmeno può addivenirsi valorizzando la condivisione alle critiche, in vario modo manifestata da taluni dei presenti alle dichiarazioni rese dal (...), di per non comprovante la diffamazione.

Del tutto priva di idoneità lesiva della reputazione appare poi la frase:“E poi perciò io mi incazzo con quella ..., che pure lei è madre”, in quanto semplicemente volta ad evidenziare, secondo il soggettivo punto di vista del dichiarante, che l’attrice avrebbe dovuto avere maggiore comprensione per un ragazzo appena diciottenne all’epoca dei fatti, di cui, in quanto madre, avrebbe dovuto maggiormente capire lo stato d’animo per la complessa situazione che stava affrontando.

Ritiene infine il Tribunale che l’esclamazione finale del convenuto: “Ma vattene a fare in culo tu e tutto (...)”, nonostante la indubbia trivialità, non costituisca condotta idonea a ledere la reputazione, la quale non è la considerazione che ciascuno ha di o il semplice amor proprio, ossia l’onore in senso soggettivo, ma la considerazione che i consociati hanno di una certa persona, ossia l’onore in senso oggettivo. A tal proposito, va evidenziato che vi sono espressioni che, pur volgari, nel contesto di un generale fenomeno di impoverimento del linguaggio e del costume, sono diventate di uso comune e, prendendo il posto, nel linguaggio corrente, di altre aventi significato diverso, si sono a queste ultime sostituite, perdendo il loro carattere offensivo, valutato il contesto in cui sono state pronunciate. Tra tali espressioni v’è anche la espressione “vaffanculo”, la quale viene frequentemente impiegata nel senso di “non infastidirmi”, “non voglio prenderti in considerazione” ovvero “lasciami in pace” (cfr. Cass. pen. 27966/2007). Orbene, nel caso di specie, l’espressione, valutata alla luce del contesto in cui è inserita e della posizione di parità dei soggetti interessati (nota giornalista televisiva e noto procuratore sportivo), risulta volta non ad attentare gratuitamente all’onore e alla reputazione della (...) ma a ribadire in sintesi, seppur con una esclamazione scomposta e volgare ed in quanto tale censurabile, l’intera critica svolta alle esternazioni dell’attrice nei confronti del (...) e le ragioni sottese a tale critica (come evidente dall’estensione dell’esclamazione anche a tutto (...)”) nonchè a porre fine alla querelle, sia pur con maleducata insofferenza.

Non integrando le dichiarazioni in questione una condotta diffamatoria o altrimenti illecita, la domanda attorea va pertanto rigettata, rilevandosi, peraltro, che nemmeno è stata fornita prova idonea del danno reputazionale asseritamente subito dalla (...).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e

dell’attività defensionale in concreto espletata, seguono la soccombenza attorea.

P.Q.M.

 

definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta la domanda attorea;

condanna  (...) al pagamento, in favore di  (...), delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 17.560,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP.

Roma, 23.6.2021

IL GIUDICE

dott.ssa Valeria Chirico

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