CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 3127/2017 DEL 04/07/2017

 

Corte di Appello di Napoli

in nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Napoli, sezione civile VII, già III bis, riunita in camera di consiglio, il giorno 4, del mese di luglio, dell'anno 2017,  nelle persone dei magistrati signori:

dr.   Stefano Chiappetta     Presidente

dr.ssa  Erminia Baldini     Cons.

dr.   Antonio Di Marco     Cons. rel.

definitivamente decidendo nella causa in grado di appello n. 6144/2016, iscritta a ruolo il 23.12.2016, avente ad oggetto "mandato", avverso la sentenza n. 10935/2016, pubblicata il 7.10.2016, non notificata, resa dal Tribunale di Napoli, II sezione civile, promossa con atto di citazione notificato il 14.12.2016,

da:

(...) ,  c.f.   (…),  rappresentato  e

difeso, giusta procura a margine dell'atto di appello, dagli avvocati Paolo Rodella del foro di Roma e Aniello Natale del foro di Vallo della Lucania, in uno ai quali egli elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'avv. Assunta Casolla,

APPELLANTE,

 

contro:

 

(...), c.f. (…), in proprio e quale legale rappresentante della (...) (...) Srl, con sede in Napoli, P. IVA: 07177070634, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, presso lo studio dell’avv. Enrico Maria Buonfantino, che, come da mandato in calce alla memoria di costituzione in appello, li rappresenta e difende

APPELLATI.

 

Ha pronunciato la seguente:

 SENTENZA

  1. svolgimento del processo.
    1. Il primo grado.

Con due distinti decreti ingiuntivi, emessi dal Tribunale di Napoli (n.318/2013 e n. 7049/2012), (...), in proprio e nel suo ruolo di legale rappresentante della (...) (...) Srl, ingiungeva a (...)- calciatore professionist- il pagamento delle somme di euro 78.465,75 e di euro 31.692,05, entrambe oltre accessori e spese, per l’attività professionale di Agente svolta nell’interesse di quest’ultimo.

Con separati atti di citazione, notificati in data 17.01.2013 e 16.03.2013, poi riuniti, (...) proponeva opposizione avverso i predetti decreti ingiuntivi, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione e/o incompetenza del Tribunale in favore di un collegio arbitrale; nel merito, l’inesistenza  del  credito  e  la  presunta  sussistenza  di  un conflitto di interesse. Si costituivano gli odierni appellati, chiedendo il rigetto delle opposizioni in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava l'eccezione ddifetto di giurisdizione, e, ritenuta infondata nel merito l'opposizione, la rigettava, con consequenziale conferma dei due decreti ingiuntivi opposti.

    1. Il giudizio di appello.

Avverso la predetta sentenza lo (...) proponeva appello, tempestivamente notificato ed iscritto a ruolo, chiedendo, in completa riforma della decisione impugnata, l'accoglimento della opposizione con conseguente revoca dei due decreti ingiuntivi emessi, innanzitutto perché non sussisteva la giurisdizione del Tribunale, in via subordinata perché la pretesa era infondata nel merito, con vittoria di spese dei due gradi del giudizio. L'appellante si doleva: 1) che il giudice di prime cure non avesse tenuto in debito conto che al contratto in questione era applicabile il regolamento Agenti del 2007 che prevedeva l'esclusivo ricorso alla Giustizia Sportiva nelle controversie tra Agenti e Calciatori e che comunque le parti, nel contratto de quo, avevano sottoscritto una clausola arbitrale; 2) che il giudice di prime cure non avesse tenuto in debito conto le regole del diritto sportivo, alla stregua delle quali nulla di quanto richiesto era dovuto al (...). Chiedeva poi che, in via cautelare, fosse sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Si costituiva il (...) in proprio e nella qualità, chiedendo il rigetto dell'appello perché completamente infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio; si opponeva, poi, alla richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza.

Tenutasi il 30.3.2017 la prima udienza di comparizione, la Corte si riservava per deliberare sulla sospensiva. Il collegio, ritenuto che la causa poteva essere prontamente decisa, non si pronunciava sulla sospensiva e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza collegiale dell’ 11 5.2017. In tale udienza la causa era riservata in decisione concessi i termini di cui all'articolo 190 c.p.c. in misura di gg. 20+20.

  1. motivi della decisione.

L'eccezione di difetto di giurisdizione, formulata in primo grado dallo (...) e reiterata come motivo di impugnazione, è fondata e l' appello, pertanto, va accolto. Le parti, nel sottoscrivere il contratto di mandato (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente allegata alla richiesta di decreto ingiuntivo), hanno sottoscritto (articolo 11) una clausola arbitrale per cui "ogni controversia comunque nascente dal presente contratto… verrà decisa con arbitrato rituale…" Tale clausola è stata inoltre oggetto di specifica, ulteriore sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile. Pertanto non si può dubitare che l'odierna vertenza non possa essere  esaminata  dalla  giustizia  ordinaria,  avendo  le  parti devoluto, specificamente, la sua definizione ad un collegio arbitrale. 

Il (...) chiede il rigetto dell'appello, invocando la nullità della clausola compromissoria sottoscritta dalle parti per impossibilità sopravvenuta, essendo stato, nelle more, soppresso il TNAS. Il motivo è inammissibile, in quanto si tratta di eccezione nuova, per nulla formulata nel corso del giudizio di primo grado, completamente assente nella memoria di costituzione avverso l'opposizione ai decreti ingiuntivi, e, pertanto, non ammissibile ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura civile, avendo introdotto così nel giudizio di secondo grado un tema per nulla trattato in quello di primo grado. Peraltro l'eccezione risulta anche infondata nel merito perché nel contratto non si fa alcun riferimento al TNAS ma, invece, alla camera arbitrale costituita dalla FIGC. In ogni caso l'articolo 819 del codice civile prevede che, una volta stabilito che la controversia sia devoluta ad un collegio arbitrale, sia sempre possibile costituire tale collegio, devolvendo in ultima istanza il potere di designare gli arbitri al Presidente del Tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione. Anche sotto tale, diverso, profilo l'eccezione è quindi infondata.

  1. Spese .

La   novità      della      questione,  almeno          nella      giurisdizione          di questa Corte e l'assenza di precedenti editi della giurisprudenza di legittimità, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio. 

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo, nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 6144/2016 del Tribunale di Napoli, Accoglie 

L'appello e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda presentata da (...), in proprio e quale l.r.p.t. della (...) (...) srl, e per l'ulteriore effetto revoca i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Napoli n...

Dichiara Compensate le spese tra le parti. 

Il Cons. est.                                                         Il Presidente 

dr. Antonio Di Marco                                  dr. Stefano Chiappetta


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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