TRIBUNALE DI NAPOLI -SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 9260/2018 DEL 26/10/2018

 

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile,

nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente

 

 

SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. 26989/2017 RGAC e vertente

 

TRA

(...), elettivamente domiciliati in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II 9 presso gli avv.ti Antonino Mancini e Michele Di Lallo, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all’atto di opposizione

OPPONENTE

E

Srl (…) , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Aversa al Viale Kennedy 13 presso l’avv. Giuseppe Bova, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta 

 OPPOSTA

  

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per corrispettivo di attività di procuratore sportivo

 MOTIVI DELLA DECISIONE

Il decreto ingiuntivo opposto va revocato, e sulla domanda proposta col ricorso monitorio va dichiarata cessata la materia del contendere.

Con decreto ingiuntivo 3861/2017 questo Tribunale ha ordinato a (...)di pagare a srl (…) la somma di € 53947,56, oltre interessi e spese della procedura, quale compenso dovuto per prestazioni rese in base ad un contratto di rappresentanza stipulato in data 15/10/2015 in Pescara tra la ricorrente quale procuratore sportivo e l’ingiunto quale calciatore professionista – e precisamente: € 2864 per contratto stipulato in data 20/1/2016 dal (...) con spa (…) 1936, € 30134,31 contratto stipulato in data 19/1/2016 dal (...) con spa (…) Club, ed € 11220 per avere percepito il calciatore, sempre in base al contratto del19/1/2016 con spa (…) Club, la parte variabile del compenso essendo stato inserito nella rosa della prima squadra per la stagione 2016/2017; si è opposto (...) , chiedendo: “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, - accogliere la presente opposizione e, per l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo impugnato, n. 3861/17, emesso il 21.04.2017 dal Tribunale di Napoli, in ragione delle motivazioni suesposte; - in ogni caso, respingere la domanda creditoria così come quantificata dall’opposta e, di conseguenza, rideterminare la pretesa creditoria nella minor somma che questo Tribunale riterrà dovuta; - condannare la (…) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. (...), alla refusione delle spese e dei compensi legali relativi al presente procedimento”; si è costituita srl (…) chiedendo: “in via preliminare, accertare e  dichiarare  la  tardiva proposizione della formulata opposizione, cui conseguono l'inammissibilità della stessa e la formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo di che trattasi. - in via principale e nel merito, dichiarare pertanto il decreto ingiuntivo esecutivo e definitivo. - in subordine e nel merito, fermo restando la formazione del giudicato sul decreto ingiuntivo, alla luce delle contestazioni circa il quantum, dichiarare l’esecutività delle somme non contestate, riservandosi sin da adesso di agire in separata sede per le somme contestate. - Vittoria di spese di giudizio, anche del monitorio, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario di legge e attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”; con ordinanza del 23/2/2018 il giudice ha stabilito: “Il giudice, sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 20/2/2018; rilevato che in linea di principio sembra che l’esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 cpc possa essere concessa anche se l’opposizione (tardiva) sia già stata proposta, tanto è vero che l’ar t. 647 cpc stabilisce che in tal caso l’opposizione non possa più essere proseguita; che, come affermato da Cass. 10217/2011: “È nulla la notificazione effettuata con le modalità previste dell'art. 143 cod. proc. civ., quando sia noto il luogo di lavoro del destinatario e tale notifica non può essere equiparata a quella eseguita ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., nemmeno quando il destinatario abbia come luogo di lavoro la casa comunale nella quale è depositata copia dell'atto ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ.”; che pertanto appare nulla la notificazione effettuata ex art. 143 cpc del decreto ingiuntivo qui opposto, in quanto srl (…) conosceva il luogo di lavoro del (...), ossia la sede della (...) FC spa in Torino, dove aveva inoltrato diverse raccomandate; che da questo punto di vista sembra irrilevante che il legale del (...), prima del presente giudizio, abbia dichiarato che il suo assistito era stato danneggiato dalle comunicazioni inoltrate presso la suddetta società; che il (...) ha documentato che, quando l’atto gli fu notificato ex art. 143 cpc, egli si trovava in Corea del Sud a giocare i Campionati Mondiali di calcio under 20; che pertanto sembrano sussistere i presupposti di una valida opposizione tardiva ex art. 650 cpc pqm rigetta la richiesta di dichiarare l’esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinvia all’8/6/2018 concedendo i termini ex art. 183 co. 6 cpc (a decorrere dal 15/3/2018).”; con successiva ordinanza del 12/6/2018 il giudice ha altresì stabilito: “Il giudice, sciogliendo la riserva formulata alla udienza dell’8/6/2018; rilevato che allo stato, in seguito alle modificazioni di domande ed eccezioni effettuate dalle parti, l’unica somma contestata dall’opponente è quella di € 3494,08 derivante dal contratto stipulato con la società spa (…) 1936 in data 20/1/2016; che dalla copia di tale contratto prodotta dalla parte opposta, compilata in ogni sua parte, datata (diversamente dalla copia prodotta dalla opponente) e non disconosciuta dalla opponente, risulta che nel firmarlo il (...) si era avvalso dei servizi di (...), legale rappresentante di srl (…) pqm ordina a (...) di pagare a srl (…), in persona del l.r.p.t., la somma di € 40257,93, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio, oltre alle spese della procedura che liquida in € 1305 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa”; ora la causa va decisa.

Con la prima memoria ex art. 183.6 cpc l’opposta ha rinunciato alla somma di € 11200 oltre Iva, e dopo l’ordinanza ingiunzione del 12/6/2018, l’opponente ha pagato la somma ingiunta, chiedendo poi di dichiarare cessata la materia del contendere, e di compensare le spese di lite; l’opposta ha invece concluso chiedendo di confermare l’ordinanza ingiunzione resa in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.

Come affermato da Cass. 13085/2008: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla  verifica  delle condizioni di ammissibilità  e validità  del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento   alla    situazione    esistente    al    momento    della    sentenza;    ne    consegue    che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla  notifica  del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.”. Avendo l’opponente pagato la somma portata dalla ordinanza ingiunzione emessa in corso di causa, spontaneamente, dato che non era provvisoriamente esecutiva, ed avendo chiaramente rinunciato alla opposizione relativamente a tale somma, va dichiarata cessata la materia del contendere, conformemente al principio enunciato da Cass. 13085/2008.

Resta da decidere sulle spese del giudizio, applicando il principio della soccombenza virtuale.

Come  si  è  visto,  l’opposta  ha  rinunciato  ad  una  parte  della  somma  oggetto d’ingiunzione, quella inizialmente richiesta per avere percepito il calciatore, sempre in base al contratto del19/1/2016 con spa (...)Club, la parte variabile del compenso essendo stato inserito nella rosa della prima squadra per la stagione 2016/2017. Effettivamente quella somma non era dovuta, dato che l’art. 6.3 del Regolamento FIGC per i servizi di procuratore sportivo, prevede: “Le parti, nello stabilire l’entità del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo, possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione: - l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l’assistenza fornita a un Calciatore o a un Club per la stipula di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva non dovrà eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore; - l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l’assistenza fornita ad una Società Sportiva per la conclusine di un accordo di trasferimento di un Calciatore non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento.”; come si vede, non è previsto che il corrispettivo possa essere parametrato alla parte variabile della retribuzione del calciatore. Quindi, nel momento in cui il contratto stipulato da (...) con (...) prevedeva come corrispettivo il 3% sul reddito lordo complessivo del calciatore, non poteva che riferirsi alla retribuzione base, essendo questo un limite insuperabile. Si fa presente che nel ricorso monitorio viene chiesto il compenso del 3% del valore della transazione, ossia l’altro tipo di corrispettivo previsto dal contratto di rappresentanza, ma poi ci si riferisce al reddito lordo complessivo del calciatore, pari ad € 1004497, dunque è chiaro che il riferimento al valore della transazione è erroneo, e che il compenso è del 3% sulla retribuzione fissa. Per questo aspetto, dunque, l’opposizione era fondata.

Per quanto concerne la somma di € 2864 richiesta per un contratto stipulato in data 20/1/2016 dal (...) con spa (…) 1936, l’opponente ha sostenuto che detto contratto sia stato stipulato nel luglio 2015 per la partecipazione al campionato 2015/2016 e senza l’assistenza di alcun procuratore, sottolineando che nella stagione 2016/2017 il calciatore era stato in forza alla squadra della (...). Per dimostrare quanto sostiene, parte opponente ha prodotto un contratto stipulato tra (...) e spa (…)ara 1936, per la stagione sportiva 2015/2016 e poi successivamente sino al 30/6/2018, privo di data, dal quale non risulta l’intervento di un procuratore sportivo. In realtà, anche se nel ricorso monitorio si riferisce erroneamente il contratto del 20/1/2016 alla stagione sportiva 2016/2017, lo stesso aveva invece ad oggetto la stagione 2015/2016 per il periodo dal 20/1/2016 al 30/6/2016, e chiaramente sostituiva il precedente contratto senza data prodotto dall’opponente, superato peraltro dal fatto che il calciatore aveva successivamente firmato con la (...) per il periodo dal 19/1/2016 sino al 2020 (per essere evidentemente prestato al (…) nella fase 20/1 – 30/6/2016). Dunque, questo motivo di opposizione risulta infondato.

Circa la somma richiesta per il contratto stipulato da (...) con la (...), nell’atto di opposizione si afferma che sul punto il ricorso monitorio sia “confuso e laconico”, si sottolinea l’erroneo riferimento al valore della transazione, e si asserisce che nel contratto di rappresentanza era previsto un compenso pari al 5% del valore della transazione, laddove il regolamento Figc prevede un massimo del 3%. In realtà, l’erroneo riferimento al valore della transazione era evidente, come si è già detto, perché poi il 3% era parametrato alla retribuzione del calciatore; è poi falso che il contratto di rappresentanza prevedesse il 5% del valore della transazione, laddove invece prevedeva il 3% - e il dato è comunque ininfluente nel caso specifico. Anche questo motivo di opposizione è dunque infondato.

Complessivamente, la soccombenza prevalente è dell’opponente, che deve pagare quasi il 75% della somma ingiunta. Vero è che nell’atto di opposizione, si chiede di rideterminare la minor somma dovuta; ma d’altro canto, non si ammette di dovere alcuna somma, nonostante la difesa circa il corrispettivo per il contratto tra (...) e (...) sia alquanto generica, e non si offre la somma che si ritiene effettivamente dovuta. Pertanto, sarà (...) a dover rimborsare le spese di lite a srl (…); ma la misura sarà parametrata alla somma portata dall’ordinanza ingiunzione emessa in corso di causa, e sarà calcolata applicando i valori minimi, considerata la parziale soccombenza reciproca, ed anche la breve durata della controversia, che non ha avuto bisogno di attività istruttoria. Dette spese si liquidano come in dispositivo, senza detrarre dalle stesse quanto già pagato a titolo di spese nell’ordinanza ingiunzione, perché queste hanno riguardato solo il procedimento monitorio in corso di causa.

PQM                           

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico  Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 26989/2017 rgac tra: (...) , opponente; srl (…), opposta; così provvede:

Dichiara cessata la materia del contendere e revoca  il  decreto  ingiuntivo opposto, nonché l’ordinanza ingiunzione emessa in corso di causa, avendo l’opponente pagato la somma dovuta in base a quest’ultimo provvedimento;

Condanna l’opponente a rimborsare alla società opposta le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 3972 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell’avv. ....

Così deciso in Portici in data 25/10/2018        

Il giudice unico

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