TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2853/2019 DEL 15/03/2019
Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile,
nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3367/2018 RGAC e vertente
TRA
(…), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Mergellina 32 presso l’avv. Andrea Pisani Massamormile, dal quale, unitamente all’avv. Luca Tettamanti, di Como, è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all’atto di opposizione
OPPONENTE
E
(...) Marco, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Camillo Serafini 27 presso l’avv. Luca Albano, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per pagamento di penale prevista in contratto di mandato sportivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Con decreto ingiuntivo 10253/2017 questo Tribunale ha ordinato a (...) di pagare immediatamente a (...) la somma di € 1000000, oltre interessi e spese della procedura, quale penale dovuta in base a contratto stipulato in data 9/10/2014 col quale il (...), nella sua qualità di calciatore professionista, aveva dato mandato per 5 anni all’avv. (...) di assisterlo in tutte le trattative afferenti possibilità di tesseramento in favore di un club calcistico professionistico, e conseguentemente nella definizione di compenso, durata ed ogni altro aspetto del contratto da stipulare con un club – penale che (...)si era obbligato a pagare a (...) in caso di “anticipata ed unilaterale risoluzione del presente contratto …” da parte sua “… senza giusta causa o giustificato motivo”, e detta ipotesi si era effettivamente verificata; si è opposto (...), chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite; si è costituito (...), chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite; successivamente è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, e nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione; ora la causa va decisa.
Si riporta il contenuto di Cass. 18807/2015, perché i principi espressi in tale decisione sono idonei a definire anche la questione trattata in questa sede.
“Nel maggio 2005 l'avvocato S.L. conveniva in giudizio il calciatore M.A. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 100.000,00, oltre accessori, a titolo di penale contrattuale relativa al mandato 13 febbraio 2003 con il quale il convenuto gli aveva conferito incarico, in via esclusiva, di rappresentarlo ed assisterlo nei rapporti con società di calcio professionistico…
Nella costituzione in giudizio del M. , interveniva sentenza n. 1096/07 con la quale il tribunale di Udine - accertata la nullità del contratto stipulato tra le parti in quanto non rispondente ai requisiti previsti dall'ordinamento sportivo e, di conseguenza, inidoneo al raggiungimento del suo scopo - respingeva la domanda dell'attore, con condanna del medesimo alle spese di lite. Tale decisione veniva confermata con sentenza n. 35/12 della, corte di appello di Trieste. Avverso quest'ultima viene dal S. proposto ricorso per cassazione … p. 1.1 Con il primo motivo di ricorso il S. deduce - ex art. 360, 1^ co. n. 3 cod.proc.civ. - violazione o falsa applicazione dell'articolo 1362 cod.civ.; per non avere la corte di appello, nel confermare la decisione del tribunale, chiarito se avesse considerato esso attore, nel rapporto contrattuale intercorso con il M. , quale avvocato del libero foro, ovvero come procuratore o agente sportivo. Con il secondo motivo di ricorso il S. deduce - ex
art.360, 1^ co. nn. 3, 4 e 5 cod.proc.civ. - violazione delle norme sul mandato, sul contratto d'opera intellettuale e sulla invalidità contrattuale; nonché carente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, insito nella individuazione delle circostanze che avrebbero reso legittima la revoca del mandato da parte del M. , per l'asserita giusta causa insita nel venir meno del rapporto fiduciario. Con il terzo motivo di ricorso il S. deduce violazione della suddetta normativa, nonché dell'articolo 2 legge 23 marzo 1981 n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), per avere la corte di appello, confermando la prima decisione, ritenuto la nullità del contratto tra le parti per la sua non meritevolezza derivante dalla sua asserita inidoneità al raggiungimento dello scopo secondo quanto previsto dall'ordinamento sportivo (legislativo, e regolamentare FIGC). Contrariamente a tale assunto, agendo non in qualità di procuratore sportivo ma come avvocato del libero foro, egli non era tenuto all'osservanza del regolamento FIGC in materia, né poteva farsi ricorso al requisito della meritevolezza ex art. 1322 2^ co. c.c. con riguardo ad un contratto tipico (di mandato o incarico d'opera intellettuale). … indipendentemente dall'iscrizione all'albo degli agenti e dei procuratori sportivi (e, dunque, pur avendo egli agito quale avvocato del libero foro iscritto all'albo professionale ordinario), il S. era comunque tenuto ad osservare la normativa che regolava il rapporto tra calciatore professionista agente sportivo-FIGC, ai fini del riconoscimento dell'attività prestata nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Sicché, come già ritenuto in quel precedente (che si diversificava dal presente giudizio solo perché relativo al compenso contrattuale, non già alla penale, viceversa qui dedotta), l'inosservanza di tale normativa speciale determinava, come anche ravvisato dalla SC con la sentenza n. 3545/04, la nullità del contratto "non tanto per contrasto con norme imperative o altro, ma sotto il profilo della inidoneità degli atti compiuti al fine di realizzare un'attività ed interessi non meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322 cod.civ." (sent. pag.18). Ciò perché, ha chiarito il giudice di appello, il S. - ancorché stipulante in qualità di avvocato libero professionista - era comunque tenuto a rispettare le norme federali su forma e contenuto del contratto intercorso con il calciatore professionista, pena l'inefficacia di quel contratto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, Reg. FIGC. Va poi considerato che il giudice di merito ha puntualmente individuato i profili di difformità del contratto in oggetto rispetto alla disciplina sportiva; quanto, in particolare, a (sent. pag.14): - mancata adozione dei moduli federali; - durata per cinque anni in luogo dei due previsti dal regolamento; - presenza di clausola di rinnovo tacito per pari durata; pattuizione di un compenso per il professionista superiore ai limiti massimi consentiti per ogni contratto andato a buon fine; -pattuizione di una penale di molto eccedente quella regolamentare; - mancato deposito del contratto in FIGC. Quanto finora osservato vale di per sé ad escludere la fondatezza delle prime due censure; risultando come, da un lato, il giudice di merito abbia preso netta posizione sul problema della qualificazione professionale assunta dal S. nella specificità del rapporto contrattuale con il M. (libero professionista comunque tenuto all'osservanza della disciplina sportiva) e, dall'altro, indicato le circostanze per le quali il contratto in oggetto (comprensivo della clausola penale) dovesse ritenersi inefficace, in quanto difforme da tutta una serie di precetti ai quali l'ordinamento sportivo subordinava la sua operatività. … In particolare, la corte territoriale ha esplicitato le ragioni della ravvisata (ed assorbente, rispetto all'ulteriore ipotesi di invalidità pure riscontrata dal tribunale) nullità del contratto, dal momento che quest'ultimo doveva ritenersi invalido "proprio sotto il profilo della immeritevolezza di tutela per gli interessi scaturenti dal rapporto, sulla scia della giurisprudenza della S.C. sopra citata" (pag.19). … Ferma restando l'obiettiva difformità del contratto in oggetto dalla disciplina propria dell'ordinamento sportivo, deve farsi qui richiamo al principio (di cui alla citata sentenza Cass. n. 3545 del 23/02/2004) per il quale: "le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l’ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo; vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi". Sulla base di tale orientamento, l'affermazione della nullità contrattuale in oggetto deve dunque ritenersi giuridicamente corretta. E ciò sia sotto il profilo della meritevolezza, ex art. 1322 2^ co. c.c., avendo il giudice di merito (sent. pagg.14-15) ravvisato nella specie gli estremi di un contratto atipico di assistenza sportiva, anche là dove - discostandosi dai modelli tipici del mandato e dell'incarico d'opera intellettuale - esso prevedeva come essenziale una clausola (n.5) che- impediva al calciatore di contrarre nel proprio interesse se non in presenza o previa autorizzazione scritta del S. ; sia, ed in ogni caso, sotto il profilo della sua intrinseca inidoneità allo scopo, posto che la sua conclusione secondo modalità non regolamentari (applicabili, come detto, indipendentemente dal fatto che il S. avesse agito quale avvocato del libero foro) ne impediva l'efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Va anzi in proposito rimarcato come il suddetto orientamento di legittimità sia stato di recente ribadito in esito al ricorso per cassazione - tra le medesime parti - proposto avverso la più volte richiamata sentenza della corte di appello di Trieste n. 424/10 (relativa, come detto, alla stessa fattispecie contrattuale qui dedotta). In tale sede (Cass. n. 5216 del 17/03/2015), in particolare, si è ulteriormente richiamato il principio per cui: a. nell'ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto soggiace al regolamento FIGC (anche per quanto concerne la necessità che l'incarico venga conferito, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Federazione) non solo quando esso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nel relativo albo, ma quand’anche esso sia stipulato tra il professionista medesimo ed un avvocato iscritto all'albo professionale ordinario; b. le violazioni delle norme dell'ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, comportano comunque l’invalidità del contratto anche in base all'ordinamento dello Stato, incidendo necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo; intesa quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall'ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate.”.
Prima ancora della decisione sopra riportata per esteso, Cass. 5216/2015 aveva stabilito: “Le violazioni di regole dell'ordinamento sportivo in tema di contratto si riflettono anche sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, poiché, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, interesse da ritenere mancante allorché il contratto sia posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste. (Nella specie, è stata ritenuta la nullità di un contratto di assistenza sportiva intercorso tra un calciatore professionista ed un avvocato, in quanto non stipulato in forma scritta sugli appositi moduli previsti dal Regolamento degli agenti dei calciatori della FIGC).”
Il contratto per cui è causa: non è stipulato su moduli federali, e non risulta depositato pressione la Commissione Agenti, per cui viola l’art. 16.1 del Regolamento agenti di calciatori, secondo cui “A pena di inefficacia, l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti, conformemente al modello FIFA. Tali mandati devono, a pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r, presso la segreteria della Commissione Agenti.”; prevede una durata di anni 5, con una clausola di rinnovo tacito, violando due volte l’art. 16.3 del Regolamento che prevede “L’incarico è conferito in via esclusiva, non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato.”; non prevede come dev’essere pagato il compenso, violando l’art. 17.6 del Regolamento per il quale: “Nell’incarico devono essere esplicitamente indicate le modalità di pagamento.”
Le difformità sopra evidenziate tra il contratto per cui è causa, ed il contratto tipo previsto dalla disciplina sportiva, inducono a ritenere invalido il contratto stipulato tra (...) e (...) Di Pascua; sempre in base a quanto affermato da Cass. 18807/2015, non rileva che (...) Marco sia un avvocato, e non un procuratore sportivo: nel momento in cui concludeva un contratto di mandato sportivo, il (...) agiva quale procuratore sportivo ed era tenuto ad osservare le norme che regolavano all’epoca i rapporti tra calciatore e procuratore sportivo.
Parte opposta sostiene che le norme dell’ordinamento sportivo “non sono espressione di esigenze proprie della generalità dei consociati (aventi, quindi, natura generale ed astratta), essendo piuttosto espressione di un ordinamento «settoriale» (quale, appunto, quello sportivo), che è, a sua volta, manifestazione di esigenze di tipo «settoriale» (quale, appunto, quella della pratica sportiva «disciplinata», «regolamentata»).”; pertanto, il giudizio di meritevolezza del contratto atipico di mandato sportivo andrebbe svolto in base ai principi dell’ordinamento statale, non di quello sportivo, ed in questo caso il giudizio avrebbe esito positivo per il contratto di cui si discute, prevedendo vantaggi reciproci anche per il calciatore. Il punto, però, è che nel momento in cui si valuta se un contratto atipico sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela nell’ordinamento giuridico, l’ordinamento statale non può che riferirsi all’ordinamento giuridico settoriale nel quale quel contratto è destinato ad esplicare i propri effetti: in quello specifico ambito di attività, in questo caso quelle disciplinate dall’ordinamento sportivo, lo Stato non persegue finalità diverse da quelle dell’ordinamento settoriale, e deve riferirsi ai criteri di meritevolezza propri di quell’ordinamento (naturalmente, sempre fatti salvi i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico statale). Lo Stato demanda all’ordinamento sportivo disciplinare i rapporti di mandato sportivo, e dunque non può considerare meritevoli di tutela, contratti che non siano tali per l’ordinamento sportivo. Pertanto, si ritiene di non doversi discostare dall’orientamento della Corte di Cassazione sul punto - ed il contratto, sul quale si fonda la domanda proposta dal (...) col ricorso monitorio, va dichiarato nullo (perché contratto atipico immeritevole di tutela): conseguentemente, va rigettata la domanda proposta col ricorso monitorio, che su quel contratto si basava.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3367/2018 RGAC tra: (...), opponente; (...), opposto; così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l’opposto a rimborsare all’opponente le spese del giudizio, che liquida in € 880 per esborsi ed € 20000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 14/3/2019
Il giudice unico