TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 2077/2018 DEL 06/06/2018
TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
Rosaria Morrone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 4367/2009 R.G.,
avente ad oggetto: nullità contratto; azione di indebito oggettivo; risarcimento danni
TRA
Fallimento (...) Sport s.p.a., in persona del Curatore, dott. Tommaso Nigro, rappresentato e difeso, come da procura a margine dell’atto di citazione,
dall’avv. Domenico Spagnuolo, presso lo studio del quale elegge domicilio in Salerno, Corso Garibaldi, n. 194;
ATTORE
E
(...) Service sagl, in persona del legale rapp.te p.t., il liquidatore Alessandro Beltrami, ed Alessandro Beltrami, in proprio, rappresentati e difesi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall’avv. Laura Scermino, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno, via Lungomare Marconi, n. 41;
CONVENUTA
NONCHE’
(...), rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 31.5.2011, dall’avv. Bruno Bisogno (in sostituzione del precedente difensore, avv. Mario Romano), presso lo studio del quale elegge domicilio in Salerno, via Roma, n. 7;
CONVENUTO
All’udienza del 7.11.2017, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 23.4.2009, il Fallimento (...) Sport spa, in persona del Curatore, conveniva in giudizio la (...) Service s.a.g.l. (d’ora in avanti, per brevità, (...), in liquidazione, con sede in Svizzera (Canton Ticino), in persona del liquidatore, ..., nonché ..., in proprio, ed (...) per proporre le seguenti domande:
- Accertare e dichiarare l’indebito pagamento da parte della (...) Sport spa in favore della (...) .a.g.l. per la somma complessiva di € 1.050.000,00, e, per l’effetto, condannare la (...) alla restituzione della somma di € 1.050.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- Accertare e dichiarare l’indebito pagamento da parte della (...) Sport spa in favore di (...) della somma di € 1.250.000,00, e, per l’effetto, condannare (...) alla restituzione della somma di € 1.250.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- In via gradata, dichiarare la nullità del contratto, ove esistente, intercorso tra la (...) e la ...spa, relativo alla cessione del cartellino del calciatore (...), e , per l’effetto, condannare la (...) Service ed (...)alla restituzione, rispettivamente, della somma di € 1.050.000,00 e di € 1.250.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- in via ancor più gradata, revocare il contratto, relativo alla cessione del cartellino del calciatore (...), e, per l’effetto, condannare la (...) Service ed (...)alla restituzione, rispettivamente, della somma di € 1.050.000,00 e di € 1.250.000,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità di ...nella determinazione e/o aggravamento dello stato di insolvenza della (...) Sport spa, in relazione ai pagamenti indicati nella premessa dell’atto di citazione (per l’acquisizione dei calciatori (...) e (...)) per complessivi € 4.0000,00; per l’effetto, condannare ... al risarcimento dei danni nella misura che sarebbe stata determinata in corso di causa, ovvero che sarebbe stata determinata in via equitativa dal giudice, ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio. Instaurato il contraddittorio, la (...) Service sagl, in persona del liquidatore, ...., e ..., in proprio, si costituivano in giudizio con un’unica comparsa di risposta depositata in data 8.1.2010, nella quale, in via preliminare, eccepivano che era devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, ai sensi degli artt. 38-40 c.p.c. e 66 legge fallimentare, la domanda revocatoria proposta dal Fallimento avverso il contratto concluso tra la (...) e la (...) Sport spa, relativo alla cessione del cartellino del calciatore (...) e, pertanto, chiedevano di assumere i provvedimenti conseguenti; nel merito, contestavano la fondatezza di tutte le altre domande proposte dal Fallimento e ne chiedevano il rigetto.
Si costituiva in giudizio anche (...), con comparsa di risposta depositata in data 3.2.2010, con la quale contestava la fondatezza delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 25.11.2011, depositata in data 1.12.2011, era rigettata l’istanza di remissione in termini del convenuto (...) ai fini del deposito delle memorie istruttorie; era disposta la separazione della domanda attrice di revocatoria fallimentare ordinaria dalle altre domande per rientrare essa nella cognizione del Tribunale Fallimentare, ai sensi dell’art. 66 legge fallimentare, e si disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per eventuali provvedimenti di assegnazione al Tribunale Fallimentare; erano ammesse le prove.
Assunto l’interrogatorio formale di (...), la causa era assunta in decisione all’udienza del 15.4.2015, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., ma con ordinanza del 30.10.2015, depositata in data 4.11.2015, era rimessa sul ruolo per le motivazioni indicate nella medesima ordinanza, alla quale espressamente si rinvia.
Indi, all’udienza dell’8.11.2017 la causa era assunta di nuovo in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
All’udienza dell’8.11.2017 il Fallimento della (...) Sport spa, richiamando le conclusioni rassegnate alla precedente udienza del 15.2.2017, così concludeva:
- previa declaratoria di nullità del contratto di acquisizione del 10.8.2004, avente ad oggetto la cessione del cartellino del calciatore (...), e del contratto dell’8.7.2005, avente ad oggetto la cessione del calciatore (...), accertare e dichiarare la natura indebita dei pagamenti eseguiti in favore della (...) per la somma complessiva di € 1.050.000,00, di cui alle rimesse con causale “acquisizione tesserato (...)” eseguite in data 5.10.2004, 8.11.2004, 24.1.2005, 25.3.2005 e 25.4.2005;
- accertare e dichiarare la natura indebita del pagamento eseguito in favore di (...)per la somma di € 1.250.000,00 di cui alla rimessa del 28.6.2005, e, per l’effetto, condannare (...) o, in subordine, questi e la (...), in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di ragione, alla restituzione della predetta somma, con gli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
- in ogni caso, in relazione alla stipula dei contratti del 10.8.2004 e dell’8.7.2004, relativi ai calciatori (...) e (...), ed ai conseguenti pagamenti per complessivi € 4.000,00, con sottrazione della stessa somma dal patrimonio sociale della (...) Sport, accertare e dichiarare la illiceità della condotta della (...) e di ....e la loro responsabilità solidale nei confronti della (...) Sport, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.;
- per l’effetto, condannare ..... al risarcimento del danno in favore della Curatela nella misura complessiva di € 5.600.000,00 ovvero di quella somma che sarebbe stata determinata in corso di causa, se del caso liquidata secondo equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo;
- con vittoria delle spese del giudizio.
Il Fallimento, nella comparsa conclusionale da ultimo depositata, spiegava che le conclusioni come precisate all’udienza del 15.2.2017 e dell’8.11.2017 (e, quindi, la mancata reiterazione della domanda di condanna della (...) alla restituzione della somma di € 1.050.000,00) tenevano conto del fatto che la (...) era risultata priva di qualsiasi patrimonio e totalmente incapiente, tanto che era rimasta ineseguita la sentenza pronunciata dal Tribunale Fallimentare di Salerno, n. 2533/2014 (in atti), con cui era stata accolta la domanda revocatoria, oggetto di separazione dalle altre domande proposte nel presente giudizio.
Con la menzionata sentenza n. 2533/2014 (avverso cui, per quanto dedotto dalle parti, è stato proposto appello principale da (...) ed appello incidentale dalla (...); vedi comparsa conclusionale depositata in data 9.6.2015 dall’avv. Laura Scermino, procuratore della (...) e verbale di udienza del 20.1.2016) era dichiarata l’inefficacia nei confronti del Fallimento (...) Sport spa del contratto concluso tra la (...) e la (...) Sport spa in data 10.8.2004, relativo alla cessione del cartellino del calciatore (...); era dichiarata l’inefficacia degli atti di attribuzione patrimoniale che da tale contratto erano derivati, in particolare, la dazione di danaro effettuata dalla (...) Sport spa per complessivi € 2.300.000,00; per l’effetto, la (...) era condannata alla restituzione in favore del Fallimento della somma di € 2.300.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; (...) era condannato alla restituzione in favore del Fallimento della somma di € 1.250.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Si passa ora ad esaminare le domande proposte dal Fallimento nel presente giudizio.
A) Domanda di nullità del contratto del 10.8.2004, avente ad oggetto la cessione del cartellino del calciatore (...), e di accertamento della natura indebita dei pagamenti eseguiti dalla (...) Sport spa in favore della (...) per la somma complessiva di € 1.050.000,00.
Le domande in esame, come precisate all’udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2017 e dell’8.11.2017, sono state già proposte nell’atto di citazione, sub lettere a) e
c) delle conclusioni del medesimo atto, solo che la domanda di nullità del contratto del 10.8.2004, proposta sub lettera c) delle conclusioni dell’atto di citazione “in via gradata” rispetto alla domanda di accertamento della natura indebita del pagamento della somma di € 1.050.000,00, da parte della (...) alla (...), alle udienze di precisazione delle conclusioni del 15.2.2017 e dell’8.11.2017 diveniva anch’essa principale, ed, in particolare, diveniva – come era logico che fosse - il presupposto della domanda di accertamento della natura indebita del pagamento della somma € 1.050.000,00, da parte della (...) alla (...).
Non è contestato ed, in ogni caso, risulta per tabulas, che la (...) Sport spa abbia effettuato pagamenti in favore della (...) per la somma complessiva di € 1.050.000,00, a mezzo di cinque bonifici bancari, aventi tutti la causale “acquisizione tesserato (...)”, che vanno dal 5.10.2004 al 26.4.2005 (ricevute di bonifico, doc. 1,2,3,4,5, in fascicolo di parte attrice; doc. 8 allegato alla memoria ex art.183, comma 6,
n. 2, c.p.c., depositata dalla (...)); precisamente:
- € 100.000,00 con disposizione di bonifico del 5.10.2004;
- € 600.000,00 con disposizione di bonifico del 8.11.2004;
- 110.000,00 con disposizione di bonifico del 24.1.2005
- 150.000,00 con disposizione di bonifico del 25.3.2005;
- € 90.000,00 con disposizione di bonifico del 26.4.2005.
Successivamente, in data 28.6.2005, la (...) Sport spa effettuava in favore di (...)(che ricopriva la carica del Consiglio di Amministrazione della predetta società), un pagamento di € 1.250.000,00, sempre mediante bonifico bancario; la causale del bonifico era: “saldo contratto (...) Service Sagl del 10.8.2004-Cessione di credito”.
Non è contestato dai convenuti che i pagamenti effettuati dalla (...) per la somma complessiva di € 2.300.000,00 – di cui € 1.050.000,00 in favore della (...) ed € 1.250.000,00 in favore di (...)– trovino tutti la loro giustificazione causale nel contratto concluso tra la (...) Sport spa e la (...), rappresentata da ..., in data 10.8.2004 (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dai convenuti (...) e ....).
Con tale contratto, la (...), premesso di essere l’unica titolare del cartellino e dei diritti riguardanti le prestazioni atletiche e sportive del calciatore (...), nonché di essere integralmente titolare di ogni diritto relativo allo sfruttamento dell’immagine del suddetto atleta, cedeva alla (...) Sport spa: 1) il cartellino di sua proprietà, con i relativi diritti riguardanti le prestazioni atletiche del calciatore; 2) tutti i diritti relativi allo sfruttamento dell’immagine del calciatore.
Il prezzo di tale cessione era convenuto in € 1.100.000,00, da pagare a mezzo bonifici bancari entro e non oltre il 30.6.2005; in più, la (...) si obbligava a corrispondere alla (...) un importo aggiuntivo di € 1.250.000,00 al raggiungimento, da parte del calciatore (...), di un determinato numero (stabilito nel contratto stesso) di presenze in partite ufficiali interessanti la stagione sportiva 2004/2005 e di convocazione nella rappresentativa della Nazionale Svizzera.
Il Fallimento, nell’atto di citazione, assumeva che il contratto in esame, concluso in data 10.8.2004 tra la (...) e la (...), era nullo per mancanza di oggetto.
Ed invero, il calciatore (...) era stato assunto dalla (...) con contratto sportivo nell’agosto 2004, per la stagione 2004/2005, immediatamente dopo la risoluzione del precedente contratto tra lo stesso giocatore e la società Grasshopper Fussball A.G. di Zurigo, avvenuta in data 26.7.2004; il giocatore (...) aveva giocato nella (...) fino alla fine della stagione 2004/2005, cessando il rapporto a seguito del fallimento della società.
Il Fallimento deduceva che, stante la risoluzione del precedente vincolo contrattuale con il Grasshopper, il cartellino del giocatore (...) risultava nella piena disponibilità del calciatore stesso, che, appunto, stipulava il proprio contratto di lavoro con la (...) senza che le sue prestazioni atletiche potessero essere ritenute sottoposte a nessun vincolo, né tanto meno disponibili quale bene cedibile da parte di soggetti diversi. Pertanto - assumeva il Fallimento – se la (...) non poteva vantare nessun diritto di proprietà o altro diritto di disposizione sul cartellino del calciatore (...) al momento dell’assunzione dello stesso da parte della (...), non si comprendeva quale fosse l’oggetto del contratto stipulato in data 10.8.2004 tra la (...) e la (...), a fronte della corresponsione della (...) della somma di € 2.300.000,00, atteso che non vi era alcuna possibile controprestazione che la (...) potesse fornire alla (...) in relazione alla cessione del cartellino del giocatore (...).
Dalla nullità del contratto del 10.8.2004, concluso tra la (...) e la (...), per mancanza dell’oggetto (o, meglio, più correttamente, per mancanza di causa), il Fallimento faceva derivare il carattere indebito, perché privo di giustificazione causale, del pagamento, da parte della (...), della somma di € 2.300.000,00, in quanto, a fronte del pagamento di tale somma, non vi era stata alcuna controprestazione della (...).
Nella prospettazione del Fallimento, la società (...) era solo lo schermo utilizzato da (...), d’intesa con ..., per veicolare l’uscita di danaro dalle casse della Saleritana Sport spa alla (...) e, da quest’ultima, ad (...), persona fisica.
La (...), a sua volta, nella comparsa di risposta (pagg. 7 e 8), deduceva che, nel contratto concluso tra la (...) e la (...) in data 10.8.2004 le espressioni “cartellino” e “cessione del cartellino” erano state usate in senso improprio, dovendosi intendere con l’espressione “cessione del cartellino” l’offrire, quale prestazione contrattuale da parte della (...), la disponibilità del calciatore (...), libero da ogni precedente impegno da società calcistiche, a militare nella (...), in uno ai diritti relativi allo sfruttamento dell’immagine dello stesso.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 29.4.2011 (in particolare, pagg. 9,10,14, 15 e 16), la (...) precisava ulteriormente che il contratto concluso tra la (...) Sport spa e la (...) in data 10.8.2004 (e che giustificava i pagamenti da parte della (...) ritenuti, invece, indebiti dal Fallimento) era, in realtà, un contratto di mediazione, in forza del quale la (...), in uno con ..., poneva in essere un’attività di mediazione che permetteva l’affiliazione del calciatore (...) alla (...).
La (...) e ...o si spingevano ad allegare, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (pag. 10), che si era di fronte a due diversi conferimenti di mediazione allo stesso agente di calcio, individuabile in .../(...): uno intercorso tra la (...) e il calciatore (...) e l’altro tra la (...) e la (...); il primo era volto a collocare il giocatore (...), che aveva giovato nella nazionale Svizzera, alla società sportiva che offrisse il corrispettivo più altro; il secondo era voto ad ottenere la disponibilità di (...) a giocare nella (...) con un alto ingaggio al fine di ritornare agli antichi splendori.
Pertanto - deduceva la (...)- l’espressione “cessione del cartellino” stava ad indicare, nel gergo del calciomercato, la possibilità per un agente di calcio di mettere a disposizione di un club le prestazioni sportive di un calciatore professionista ed i diritti di sfruttamento dell’immagine dell’atleta; così come l’incarico conferito all’agente da parte del calciatore di conseguire il suo inserimento in un club calcistico è tradotto nel gergo del calciomercato come “proprietà o detenzione del cartellino”.
In definitiva:
- non è contestato dai convenuti che, al momento della sottoscrizione del contratto tra il giocatore (...) e la (...) (10.8.2004), (...) era svincolato, perché aveva già risolto (in data 26.7.2004) il suo rapporto con la società svizzera in cui giocava, e, pertanto, non è contestato che non era mai avvenuta, né poteva mai avvenire, una cessione del cartellino del predetto giocatore da parte della (...) alla (...) Sport spa;
- secondo la prospettazione dei convenuti, nel contratto concluso tra la (...) e la (...) in data 10.8.2004, l’espressione “cessione del cartellino” era usata impropriamente, e, pertanto, tale contratto, ad onta del suo dato letterale, non aveva ad oggetto la cessione del cartellino del giocatore (...) dalla (...) alla (...), ma aveva ad oggetto solo l’attività di mediazione svolta dalla (...) in favore della (...) Sport spa ai fini dello svincolamento del giocatore (...) dalla società svizzera nella quale era tesserato e ai fini successiva acquisizione e tesseramento del predetto giocatore da parte della stessa (...) (cfr., memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata dalla (...) e da ... in proprio, pag. 16).
La prospettazione difensiva dei convenuti, per quanto suggestiva, non è convincente per i motivi che seguono.
In primo luogo, essa si infrange inesorabilmente contro il dato letterale del contratto concluso tra la (...) e la (...) Sport spa in data 10.8.2004 (in fascicolo di parte della (...)), nel quale era espressamente indicato che oggetto del medesimo contratto era la “cessione del cartellino” del giocatore (...) dalla (...) alla (...), con i relativi diritti riguardanti le prestazioni atletiche del calciatore, nonché i diritti relativi allo sfruttamento dell’immagine del medesimo calciatore, avendo cura la (...) di precisare, nella premessa del contratto, che il cartellino del calciatore (...) era di sua proprietà.
Nessun riferimento è presente nel contratto del 10.8.2004 alla presunta attività di mediazione che la (...) avrebbe dovuto porre in essere in favore della (...) ai fini dell’acquisizione da parte della stessa del giocatore (...), mentre le espressioni adoperate nel contratto “proprietà del cartellino” e “cessione del cartellino” portano inequivocamente a ritenere che la (...) fosse titolare di diritti sul calciatore (...) (diritti allo sfruttamento esclusivo delle prestazioni sportive del calciatore) e che tali diritti si obbligava a cedere alla (...), a fronte del corrispettivo pattuito nel contratto stesso.
In secondo luogo, anche ove si volesse andare contro ed oltre il dato letterale del contratto del 10.8.2004 per ritenere che oggetto dello stesso era solo l’attività di mediazione che la (...) avrebbe dovuto porre in essere in favore della (...), al fine di farle acquisire il giocatore (...), si rileva che alcuna attività di mediazione è configurabile da parte della (...) in favore della (...).
Ed invero, non è configurabile alcuna attività di mediazione della (...) in favore della (...) ai fini dello svincolo del giocatore (...) dal Grassopher (società svizzera in cui questi giocava), atteso che il contratto tra la (...) e la (...) era concluso in data 10.8.2004, mentre la risoluzione del rapporto tra (...) ed il Grassopher era avvenuta già in precedenza, in data 26.7.2004 (doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc, depositata dalla (...) e da ...; doc. 11 in fascicolo di parte attrice).
Se il contratto tra la (...) e la (...) avesse avuto ad oggetto l’attività di mediazione della (...) in favore della (...) ai fini dello svincolo del giocatore (...) dal Grassopher, è ragionevole ritenere che detto contratto sarebbe stato stipulato prima della risoluzione del rapporto tra (...) ed il Grassopher e non dopo.
In più, e ad abundantiam, non va trascurato che la società (...) si costituiva solo in data 23.7.2004 (doc. 43 in fascicolo di parte attrice), sicchè è del tutto inverosimile un’attività di mediazione posta in essere dalla (...) che sia durata solo due/tre giorni per ottenere lo svincolo del giocatore (...) Grassopher.
Non è configurabile né immaginabile neanche un’attività di mediazione che la (...) avrebbe dovuto porre in essere in favore della (...) ai fini dell’acquisizione/tesseramento da parte di quest’ultima del giocatore (...), atteso che il contratto tra la (...) e la (...), avente ad oggetto la presunta attività di mediazione della prima, era concluso in data 10.8.2004 (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dai convenuti (...) e ....) e proprio nello stesso giorno era concluso anche il contratto di lavoro tra la (...) e il calciatore (...) (doc. 15 in fascicolo di parte attrice), con il quale (...) si impegnava, nella qualità di calciatore professionista tesserato della FIGC, a prestare la sua attività nella squadra della società (...) Sport spa a decorrere dal 10.8.2004 fino al 30.6.2007.
E’ evidente come non sia possibile, né concepibile, un’attività di mediazione che sia contestuale al compimento di atti (nella specie, acquisizione del giocatore (...) da parte della (...) e conclusione del relativo contratto di lavoro) a cui la stessa attività di mediazione sarebbe volta.
In più, come osservato dal Fallimento, è del tutto logico e ragionevole ritenere che, allorquando, in data 26.7.2004, il calciatore (...) risolveva il suo rapporto con la squadra svizzera con tre anni di anticipo (il rapporto scadeva, infatti, il 30.6.2007), ed addirittura pagando una penale di 20.000 franchi svizzeri alla società svizzera, aveva già la certezza di essere contemporaneamente tesserato da altra squadra, nella specie, la (...), con cui, quindi, erano stati già avviati i contatti alla data del 26.7.2004 (tanto che in data 10.8.2004 era concluso il contratto di lavoro tra la (...) e (...)), mentre il contratto tra la (...) e la Belposrt, avente ad oggetto la presunta attività di mediazione della Belport in favore della (...) per l’acquisizione, da parte di quest’ultima, del calciatore (...), si concludeva solo epoca successiva, precisamente, in data 10.8.2004 Inoltre, la presunta attività di mediazione della (...) in favore della (...), attività che sarebbe oggetto del contratto concluso tra la (...) e la (...) in data 10.8.2004, postula che la (...) fosse, contestualmente, anche agente o procuratore sportivo del calciatore (...) (tanto che la stessa (...), nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, pag. 10, era costretta ad allegare, per coerenza di difesa, la conclusione di un duplice rapporto di mediazione, uno tra la (...) e la (...) e l’altro tra la (...) e il calciatore (...)), ma del contratto di mandato tra la Belport e il calciatore (...), in forza del quale la Belport diventava agente sportivo di (...), non vi è traccia in atti; né va trascurato che detto contratto avrebbe dovuto rivestire la forma scritta, ai sensi dell’art. 12, comma 21, del Regolamento FIFA per gli Agenti di Calciatori (all. 19 al fascicolo di parte attrice).
Infine, per mera completezza, va solo evidenziato che la Società (...) non avrebbe potuto rivestire la qualità di agente né del calciatore (...) né della (...) Sport spa, perché l’art. 1, comma 1, del Regolamento FIFA per Agenti di Calciatori prevede che “agente di calciatori” possa essere solo una persona fisica (all. 19 al fascicolo di parte attrice).
Tutte le considerazioni che precedono portano a ritenere che, in relazione al contratto concluso tra la (...) e la (...) in data 10.8.2004, a fronte dei pagamenti da parte della (...) per la complessiva somma di € 2.300.000,00 (la somma pattuita in contratto in favore della (...) era di € 2.350.000,00) - di cui € 1.050.000 direttamente in favore della (...) e € 1.250.000,00, in favore di (...), indicato quale cessionario della Belport – non vi è stata alcuna controprestazione della (...) in favore della (...), né alcuna controprestazione della (...) era configurabile in astratto al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che detto contratto è nullo per mancanza dell’oggetto, o, meglio, per mancanza di causa.
Dalla nullità del contratto del 10.8.2004 concluso tra la (...) e la (...) deriva la natura indebita (indebito oggettivo) dei pagamenti effettuati dalla (...) della complessiva somma di € 2.300.000,00, di cui € 1.050.000,00 direttamente alla (...) e € 1.250.000,00 ad (...).
- Domanda di condanna di (...)alla restituzione della somma di € 1.250.000,00 in favore del Fallimento
Con particolare riguardo al pagamento della somma di € 1.250.000,00 ad (...) da parte della (...), si osserva che nella relativa disposizione di bonifico del 28.6.2005 (doc. 6 in fascicolo di parte attrice; doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla (...)) la causale è indicata come: “saldo del contratto (...) Service SAGL del 10.8.2004-cessione di credito”.
Risulta in atti (all. 10 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla (...)) la lettera del 20.6.2005, con cui la (...) ricordava alla (...) che il prossimo 30.6.2005 sarebbe scaduto il termine di pagamento della somma di € 1.300.000, a saldo del contratto del 10.8.2004, avente ad oggetto il trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore (...), e comunicava che aveva ceduto parte del credito, e precisamente l’importo di € 1.250.000,00, al sig. (...), in favore del quale, quindi, sarebbe dovuto avvenire il pagamento della relativa somma.
La cessione del credito è ribadita nel presente giudizio dalla (...), nella sua comparsa di risposta (pag. 17), per giustificare l’attribuzione patrimoniale della somma di € 1.250.000,00 ad (...).
(...), nella comparsa di costituzione (pag. 5) e, poi, nella successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 2.5.2011 (pagg. 2,3), negava che vi fosse stata una cessione del credito in suo favore dalla (...), ma deduceva solo la ricorrenza di una delegazione di pagamento, nel senso che la (...) (delegante), creditrice della (...) della somma di € 1.250.000,00, impartiva alla (...) (delegata) l’ordine di pagare la somma suddetta allo stesso (...) (delegatario), senza che nulla fosse stato pattuito in precedenza.
Tuttavia, sia che si verta in materia di cessione di credito (vicenda traslativa del credito), sia che si verta in materia di delegazione di pagamento, ex art. 1269 c.c. (vicenda di successione nel credito), la (...) Sport spa, e, per essa dichiarata fallita, il Fallimento, è legittimato a proporre azione di indebito oggettivo nei confronti di (...)per la nullità del contratto stipulato in data 10.8.2004 tra la (...) e la (...), al fine di ottenere la restituzione da (...)della somma di € 1.250.000,00 a lui pagata da parte della (...) con bonifico del 28.6.2005.
Ed invero, in caso di cessione di credito (tra la (...), quale cedente, ed (...), quali cessionario), la (...) Sport spa (debitore ceduto) e, per essa, dichiarata fallita, il Fallimento, è legittimato a far valere nei confronti di (...) (cessionario) la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione (ossia la inesistenza del credito di € 1.250.000,00, ceduto dalla (...) ad (...)), inesistenza derivante dalla nullità del contratto concluso tra la predetta (...) e la (...) in data 10.8.2004 (da cui il credito ceduto avrebbe origine).
Ed invero, in tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre, ove egli dimostri la inesistenza del credito che ha formato oggetto della cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c. (cass. civ., 26.7.2002, n. 11073).
In caso di delegazione di pagamento, ex art. 1269 c.c., il regime delle eccezione è quello dell’art. 1271 c.c., ed, in particolare, ai fini che qui interessano, viene in rilievo il comma 2 dell’art. 1271 c.c., secondo cui, se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato (nel caso di specie: la (...) Sport spa e, per essa dichiarata fallita, il Fallimento) non può opporre al delegatario (nel caso di specie: (...)) le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante (nel caso di specie: (...)), ossia le eccezione relative al rapporto delegante-delegato, denominato rapporto di provvista, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario (rapporto di valuta).
Pertanto, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 1271, comma 2, c.c., in mancanza di diversa pattuizione delle parti, la (...) Sport spa (delegata), e, per essa dichiarata fallita, il Fallimento non potrebbe opporre ad (...) (delegatario) le eccezioni relative al rapporto di provvista (rapporto tra la (...), delegante, e la (...), delegata), tra cui rientra l’eccezione di nullità del contratto concluso tra la (...) e la (...) in data 10.8.2004, a meno che, però, non sia nullo il rapporto di valuta (tra delegante- (...) e delegatario-(...)), come eccepito dal Fallimento nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., depositata in data 30.4.2011, che, mediante il richiamo alla relazione peritale in atti (pag. 201), evidenziava che il contratto del 15.4.2005 tra (...) e la (...) era privo della sottoscrizione di quest’ultima.
Non è contestato, ma, anzi è ammesso espressamente e diffusamente da (...) nella comparsa conclusionale da ultimo depositata (pagg. 20-22), che il rapporto di valuta tra la (...) e lo stesso (...) sia riconducibile alla scrittura privata del 15.4.2005 (doc. 9 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., depositata dalla (...)).
Con tale scrittura privata, ai fini che qui interessano – premesso in essa che (...), per il tramite della Profid Fiduciaria e di Revisione spa, era unico proprietario della società Compagnie Financiere Footbal S.A. (di seguito CFF), con sede in Lussemburgo, la quale deteneva il 92,39% del capitale sociale della (...) Sport spa – (...) si obbligava a trasferire da Profid alla società (...) n. 250 azioni al prezzo pattuito di complessivi € 1.250.000,00, ma il contratto in esame risulta sottoscritto solo da (...) e non anche dalla (...), onde è da ritenere che esso non si sia perfezionato.
Inoltre, non va trascurato che lo stesso (...), in sede di interrogatorio formale, dichiarava che veniva sottoscritto il contratto di trasferimento alla (...) delle quote societarie della CFF, ma di fatto il trasferimento delle quote non avveniva, perché non vi era stato l’iscrizione della (...) ai campionati di calcio, e, pertanto, la (...) non ritenne più di dare seguito “alla girata materiale delle azioni”.
Pertanto, anche alla luce delle dichiarazioni rese da (...) in sede di interrogatorio formale, risulta l’insussistenza del suo credito nei confronti della (...) (quindi, l’insussistenza del rapporto di valuta), per non essere mai avvenuto il trasferimento in favore della (...) delle azioni della CFF, a fronte del quale sarebbe stato previsto il pagamento ad (...)da parte della (...) della somma di € 1.250.000,00, oggetto della delegazione di pagamento.
Da tutto quanto precede, sia che si tratti di cessione del credito, sia che si tratti di delegazione di pagamento, (...), in considerazione della nullità del contratto concluso in data 10.8.2004 tra la (...) Sport spa e la (...), ha ricevuto un indebito pagamento della somma di € 1.250.000,00 da parte della (...), con bonifico del 28.6.2005, e, pertanto, è tenuto a restituire al Fallimento (...) Sport spa la predetta somma di € 1.250.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data dell’avvenuto pagamento (28.6.2005) al saldo.
(...), al fine di paralizzare la domanda di ripetizione di indebito, eccepiva, tra le altre argomentazione difensive, che egli, ricevuta la predetta somma di € 1.250.000,00, la bonificava immediatamente nelle casse della (...) Sport, a titolo di sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria della società in data 22.12.2004 (vedi estratto conto corrente del mese di giugno 2005, in fascicolo di parte convenuta di (...).
L’argomento difensivo, però, non ha pregio, in quanto la sottoscrizione di aumento di capitale sociale della (...) Sport Spa, operata da (...) in data 29.6.2005, utilizzando proprio la somma di € 1.250.000,00 ricevuta dalla stessa (...) Sport con bonifico del 28.6.2005, è una vicenda del tutto autonoma e diversa da quella connessa al pagamento, da parte della (...), del corrispettivo del contratto concluso con la (...) in data 10.8.2004, relativamente al calciatore (...), mediante la corresponsione di parte del corrispettivo, pari alla somma di € 1.250.000,00, direttamente ad (...), o perché cessionario della (...) o perché delegatario.
Il fatto che (...) abbia utilizzato la somma di € 1.250.000,00, ricevuta dalla (...) con bonifico del 28.6.2005, per attuare l’aumento del capitale sociale della stessa (...), deliberato dall’assemblea straordinaria della società, è una circostanza che non toglie il carattere indebito del pagamento ad (...) della somma di
€ 1.250.000,00, né pone (...) al riparo dalla domanda restitutoria del Fallimento, facendo sorgere, piuttosto, il fondato sospetto che si sia trattato di una partita di giro, con cui il danaro, in precedenza uscito dalle casse della (...) per pagare alla (...) il corrispettivo di inesistenti prestazioni della stessa, sia rientrato nelle casse della stessa (...) sotto forma di aumento di capitale sociale, senza che, però, in sostanza, vi sia stato immissione di nuovo danaro.
La condanna di (...)a pagare al Fallimento la somma di € 1.250.000,00 assorbe l’esame della domanda subordinata di condanna della (...), in solido con (...), al pagamento della medesima somma, come precisato dal Fallimento nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2017, lettera b).
C) Rimessione sul ruolo per la decisione delle domande residue
In relazione alle ulteriori domande, come precisate dal Fallimento nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 15.2.2017, sub lettere c) e d) (il verbale di udienza del 15.2.2017 era richiamato dal Fallimento all’udienza di precisazione delle conclusioni dell’8.11.2017, nella quale la causa era assunta in decisione), oltre che in relazione alla domanda di nullità del contratto dell’8.7.2005, avente ad oggetto il calciatore (...) (domanda proposta, unitamente a quelle decise con la presente sentenza, sub lettera a) del verbale di udienza del 15.2.2017) – in disparte ogni questione sulla tardività o meno di tale ultima domanda - è necessario rimettere la causa sul ruolo, al fine di segnalare alle parti interessate l’incidenza che hanno su tali domande residue le questioni che sono state decise con la sentenza di primo grado n. 149/2011, emessa dal Tribunale di Salerno in data 4.1.2011, depositata in data 24.1.2011 (in atti), con la quale era rigettata la domanda di ripetizione della somma di € 1.700.000,00 proposta dal Fallimento della (...) nei confronti della (...), sul presupposto che detta somma fosse stata indebitamente corrisposta, perché priva di giustificazione, non esistendo un valido contratto di tesseramento del giocatore (...) presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (peraltro, non è dato sapere se avverso la menzionata sentenza n. 149/2011 penda ancora il giudizio di appello, di cui riferiva il procuratore del Fallimento all’udienza del 27.9.2012).
Ed invero, in disparte ogni valutazione sulla tardività della domanda proposta nel presente giudizio di nullità del contratto dell’8.7.2005, avente ad oggetto il calciatore (...) (domanda che sembra essere identica a quella decisa con la sentenza n. 149/2011), le domande di cui alle lettere c) e d) del verbale di udienza del 15.2.2017 (la prima di natura meramente dichiarativa nei confronti della (...) e di ... in proprio e la seconda di condanna nei confronti di ...) richiedono, pur sempre, in ogni caso, un accertamento su questioni che sono state già decise con la menzionata sentenza di primo grado n. 149/2011, almeno per quanto concerne il pagamento da parte della (...) della somma di € 1.700.000,00 per l’acquisto del calciatore (...).
Pertanto, con separata ordinanza contestuale alla presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la sua prosecuzione nei confronti del Fallimento, attore, e dei soli convenuti (...) e di ... in proprio, al fine di decidere in ordine alle domande residue, sopra indicate.
D) Regolamentazione delle spese del giudizio
Le spese del giudizio, relativamente alle domande decise con il presente giudizio, seguono la soccombenza della (...) e di (...)e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Rosaria Morrone, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio dal Fallimento (...) Sport spa, in persona del Curatore, nei confronti dei convenuti, come precisate all’udienza di precisazione di conclusioni del 15.2.2017 e dell’8.11.2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiarata la nullità del contratto concluso in data 10.8.2004, tra la (...) Service SAGL, in persona del legale rappresentate ...., e la (...) Sport Spa, in persona del Presidente (...), avente ad oggetto la cessione del cartellino del calciatore (...), Accerta e Dichiara la natura indebita dei pagamenti eseguiti in favore della (...) Service SAGL da parte della (...) Sport Spa per la somma complessiva di € 1.050.000,00 di cui alle rimesse con causale “acquisizione tesserato (...)”, eseguite in data 5.10.2004. 8.11.2004, 24.1.2005, 25.3.2005 e 26.4.2005;
- Accerta e Dichiara la natura indebita del pagamento eseguito in favore di (...)da parte della (...) Calcio spa per la somma di € 1.250.000,00, di cui alla rimessa del 28.6.2005, e, per l’effetto, Condanna (...)alla restituzione della predetta somma di € 1.250.000,00, in favore del Fallimento (...) Sport spa, in persona del Curatore, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (28.6.2005) al saldo;
- Dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per la sua prosecuzione tra il Fallimento (...) Sport spa, in persona del Curatore, ed i convenuti, (...) Service SAGL, in persona del liquidatore p.t., e ..., in proprio, al fine di decidere sulle domande residue: domande di cui alle lettere c) e d) del verbale di udienza del 15.2.2017, nonchè domanda di nullità del contratto dell’8.7.2005, avente ad oggetto il calciatore (...), proposta, unitamente alle altre decise con la presente sentenza, alla lettera a) del medesimo verbale di udienza;
1) Condanna la (...) Service SAGL, in persona del liquidatore p.t., ed (...), in solido tra loro, al pagamento in favore del Fallimento (...) Sport spa, in persona del Curatore, delle spese del giudizio, che liquida in € 348,00 per esborsi e € 21.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno in data 29.5.2018
Il Giudice Unico
Dott.ssa Rosaria Morrone