Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0033/CFA del 05 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione Tribunale federale nazionale – sezione tesseramenti – Com. Uff. n. 10/TFN-ST del 23.9.2021
Impugnazione – istanza: S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque S.r.l.-Sig. G.N.-FIGC-SSD arl Città di Mestre
Massima: Rigettato il reclamo e confermata la decisione del TFN Sezione Tesseramenti che ha dichiarato inammissibile il ricorso della società con il quale aveva impugnato il provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore disposto dal Presidente Federale ex art. 42, comma 1/C NOIF…..Ciò premesso, va rilevato che le fattispecie di svincolo in ambito non professionistico sono espressamente tipizzate dall’art. 106 NOIF. Il sistema delle norme sportive appare poi completato dall’art. 42 (1) NOIF, che opera quale norma di chiusura e a mente della quale “Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato: (…) c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.”. Il combinato disposto delle prefate norme organizzative appare dunque rivolto ad un assetto che non sembra consentire l’applicazione di principi dell’ordinamento statale che non siano espressamente richiamati dalle NOIF o che siano destinati a regolare ambiti del tutto non regolati dalle NOIF, stante la specialità e autonomia dell’ordinamento sportivo. Nello specifico, il provvedimento di svincolo disposto sulla base di “ determinazione insindacabile” del Presidente Federale - previa verifica della effettiva sussistenza di motivi di carattere eccezionale – è per sua natura esplicazione di un potere discrezionale che il legislatore ha inteso riservare, apertis verbis, alla valutazione esclusiva dell’organo di vertice della Federazione, non suscettibile di censure, opposizione e/o contraddittorio tra le parti, pertanto non sindacabile da parte di un organo della giustizia sportiva. La ratio ispiratrice dell’istituto dello svincolo per motivi eccezionali, difatti, va nella direzione di tutela dei calciatori istanti, che per varie ragioni - nella maggior parte dei casi afferenti la loro sfera personale e/o familiare - versano in una condizione di disagio psico-fisico che renderebbe difficile, se non impossibile, la prosecuzione dell’attività calcistica con il sodalizio sportivo di appartenenza. Ciò nell’ottica di assicurare il giusto equilibrio in situazioni in cui le società sono poste su un piano di supremazia rispetto al calciatore tesserato e, al contempo, garantire la piena applicazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nello svolgimento delle competizioni sportive. Sulla base di tali premesse, il mancato coinvolgimento ab origine nel procedimento in esame della S.S.D. Petrarca Calcio A Cinque s.r.l. - che violerebbe il principio del contraddittorio con conseguente nullità ex tunc della statuita determinazione presidenziale non appare condivisibile dal Collegio, stante la ricorrenza (mai contestata dalla Società reclamante) della situazione eccezionale (factum principis) cui risulta eziologicamente collegato il provvedimento di svincolo del calciatore istante; difatti, le doglianze esposte dal Sig. G. N. nell’istanza tesa ad ottenere la revoca del tesseramento con l’odierna appellante, hanno trovato puntuale riscontro (per tabulas) nelle risultanze istruttorie della Procura federale, tant’è che il procedimento disciplinare a carico della dirigenza della società pescarese è stato definito con il c.d. patteggiamento delle sanzioni disciplinari; in altri termini, i provvedimenti sanzionatori (così come applicati e scontati dai soggetti deferiti dalla Procura Federale) sono stati richiesti e concordati dagli stessi incolpati con l’organo inquirente. In punto di diritto, inoltre, il provvedimento de quo risulta legittimo in quanto adottato nel pieno rispetto del dettato di cui all’art. 42 NOIF, che sancisce – accertata l’esistenza di situazioni particolari (“motivi di carattere eccezionale”) – la facoltà in capo al Presidente Federale di adottare la determinazione di revoca del tesseramento, senza previsione di un contraddittorio preventivo tra le parti o altro specifico (non prescritto) adempimento formale. Ma vi è di più; nell’ istruttoria espletata dall’organo apicale della F.I.G.C., oltre allo scrutinio del fascicolo di indagine della Procura Federale, è stato anche acquisito il parere (favorevole) della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Nazionale Calcio a Cinque che hanno condiviso la decisione del Presidente, sulla base dell’avvenuto accertamento dei fatti presupposti, stante la mancata previsione di ulteriori attività prodromiche. D’altro canto, la tesi propugnata dall’odierna reclamante “(…) sulla ineludibile indispensabilità, nella procedura di revoca in parola, di coinvolgimento ab origine del Sodalizio detentore del tesseramento del giocatore istante”, determinerebbe un vero e proprio svuotamento di efficacia della disposizione di cui all’art. 42 NOIF e una conseguente vanificazione delle sopra descritte esigenze di tutela dei calciatori, sottese e tutelate dalla prefata norma.
Massima: …..infondata deve ritenersi la tesi della nullità con effetto ex tunc del provvedimento di svincolo de quo conseguente all’ “ostinato e censurabile silenzio-inadempimento serbato dalla F.I.G.C. verso la richiesta di accesso agli atti” presentata dalla S.S.D. Petrarca Calcio A 5 Srl con nota pec del 30 Luglio 2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.lgs. n. 97/2016 (cd. accesso civico generalizzato). Secondo quanto precisato dalla odierna ricorrente, la richiesta di accesso agli atti era tesa “ al pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa delle situazioni giuridiche soggettive attive configurabili in capo alla Società istante, inevitabilmente lese con la determinazione assunta, nell’occasione, dal Presidente Federale”. In materia di accesso agli atti - in disparte la controversa questione circa l’applicabilità della normativa di settore agli apparati di governo o di decisione delle organizzazioni sportive in ambito federale, su cui pur giova richiamare la recente sentenza del Tar Lazio, Sezione Prima Ter, n. 06358/2021 del 7 ottobre 2021, che ha così deciso in merito al diniego espresso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro: “A fronte della chiara indicazione delle norme richiamate nel senso della necessità che, nel caso di soggetti di diritto privato, il diritto di accesso sussista “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”) – preme evidenziare tempi e modalità di presentazione dei ricorsi tesi ad ottenere il riesame dei provvedimenti di diniego (espresso o tacito) degli uffici pubblici, rivenienti tanto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., quanto dal d.lgs. n. 33/2013, come novellato dal d.lgs. n. 97/2016. Sul punto è utile richiamare la disposizione ex art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 che disciplina la fattispecie dell’accesso documentale (c.d. “accesso defensionale”): “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero richiedere, nello stesso termine (30 giorni dalla notifica del provvedimento espresso di diniego o dalla formazione del silenzio-diniego, n.d.r.) e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito che sia riesaminata la suddetta determinazione (…). Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 (CADA n.d.r.) nonché presso l’amministrazione resistente”. Ed ancora: “Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo” (art. 25, comma 5, legge 241/1990). Quanto alla fattispecie ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, come novellato dal d.lgs. n. 97/2016 (c.d. accesso civico generalizzato, modello FOIA), la mancata risposta dell’amministrazione nei trenta (30) giorni dalla presentazione dell’istanza assume valore di silenzio-inadempimento “con conseguente applicabilità del solo e diverso rito sul silenzio, disciplinato dall’art. 117 c.p.a.” (cfr. Tar Lazio, 28 luglio 2017, n. 9076). Analogamente si è espresso il Tar Campania che ha così motivato: “ l’art. 5 del decreto trasparenza impone l’obbligo all’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato, per cui l’eventuale “silenzio” rappresenta mera “inerzia”, un’ipotesi di silenzio-inadempimento che obbliga, quindi, il cittadino a rivolgersi al giudice amministrativo attivando il rito sul silenzio ex art. 117 c.p.a.” (Sez. VI, sentenza 13 dicembre 2017, n. 5901). Altro tipo di rimedio giustiziale nei casi di diniego all’accesso civico (semplice o generalizzato) è il ricorso al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT), di cui all’articolo 43 del decreto “Trasparenza” che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni (art. 5, comma 7, d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).
Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 10/TFNT del 23 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione impugnata: Declaratoria di nullità del provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore G.N (n. 18.1.2003 - matr. FIGC 6.580.461) disposto dal Presidente Federale ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett c) NOIF
Impugnazione Istanza ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS – FIGC proposto dalla società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl (matr. FIGC 780408)
Massima: E’ inammisssibile il ricorso della società per la declaratoria di nullità del provvedimento, adottato dal Presidente Federale ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett c) NOIF, di revoca del tesseramento del calciatore basato sul difetto di preventivo contraddittorio…Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento impugnato è stato assunto dal Presidente Federale in forza dell'art. 42, comma 1/c, delle NOIF che, specificandone il carattere – e conseguentemente la natura – in termini di “determinazione insindacabile”, deve indurre a qualificarlo quale espressione di un potere discrezionale, attribuito al Presidente Federale dalla norma in questione, da esercitare, comunque, al ricorrere di “motivi di carattere eccezionale”; come tale, conseguentemente, non suscettibile di impugnazione, di valutazione o censura, sia per motivi di legittimità che di merito, dinanzi a qualsiasi organo di giustizia federale, essendo riservata, in modo esclusivo, allo stesso Presidente Federale la valutazione circa il ricorrere dei motivi di carattere eccezionale sulla cui base disporre la revoca del tesseramento, valutazione che non può, quindi, costituire oggetto di censura da parte di quest’organo di giustizia sportiva, attesa la prevista espressa insindacabilità di tale determinazione. D’altronde, la stessa norma non prevede alcun obbligo preventivo partecipativo del provvedimento da assumersi a potenziali controinteressati e, tra questi, alla società sportiva di appartenenza del tesserato che invoca il provvedimento di revoca, per cui anche sotto questo aspetto, meramente procedurale e della cui inosservanza si duole la ricorrente, non può rilevarsi alcuna violazione della normativa federale da imputarsi al Presidente Federale. Deve, comunque, rilevarsi come quest’ultimo, in piena autonomia e nell'esercizio della discrezionalità ad esso riservata dalla disposizione in esame, e quindi pur non essendovi tenuto, nel caso di specie ha ritenuto opportuno assumere la sua “determinazione” a seguito di una approfondita istruttoria, fondata sull’acquisizione ed analisi di atti d'indagine della Procura Federale, e dopo aver preventivamente sottoposto il provvedimento da adottarsi al vaglio della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Nazionale Calcio a 5, che hanno espresso “parere favorevole” alla decisione del Presidente. In particolare, dagli atti di indagine della Procura Federale, l’organo di vertice della FIGC ha potuto rilevare che, in ordine ai presupposti fattuali sulla cui base il calciatore Nicolazzi aveva avanzato la richiesta di revoca del tesseramento, e che avevano, per altro verso, determinato l’avvio di una attività istruttoria da parte dell’organo inquirente federale nei confronti della dirigenza della società pescarese, non vi era stata, da parte di quest’ultima, contestazione dei fatti in esame, essendosi addivenuti ad un accordo tra le parti per la definizione concordata del procedimento mediante applicazione della sanzione disciplinare su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).