CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE TERZA – SENTENZA DEL 19/08/2021 N. 5954
Pubblicato il 19/08/2021
N. 05954/2021REG.PROV.COLL.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2021, proposto da-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Stefano Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 luglio 2021, svolta in modalità da remoto, il Cons. Umberto Maiello e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- la Commissione Disciplinare di Appello presso il Mipaaf, confermando la decisione della Commissione di Prima Istanza -OMISSIS-, condannava -OMISSIS- alla sanzione -OMISSIS- per l’accertata positività del -OMISSIS- alle sostanze -OMISSIS- (per la quale veniva assolto) e -OMISSIS- a seguito del prelievo effettuato in data -OMISSIS- presso -OMISSIS-.
1.1. Secondo l’organo di giustizia domestica la presenza di -OMISSIS-, rivenuta all’esito degli esami di controllo svolti, non era giustificata dalla certificazione veterinaria allegata dall’appellante, poiché essa difettava degli elementi contenuti nell’articolo 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite (anche R.C.S.P.).
1.2. Il giudice di prime cure, nel respingere il ricorso e convalidare gli atti impugnati, ha evidenziato che “nella fattispecie il certificato -OMISSIS-, prodotto dal ricorrente, non indica alcuni importanti elementi richiesti dall’art. 2 comma 2 del Regolamento quali “il suo [del cavallo] numero di microchip e di passaporto…la data d’inizio e fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione del soggetto dall’attività agonistica”; - tali elementi sono indispensabili ai fini dell’individuazione della patologia dell’animale e delle modalità di somministrazione delle sostanze e, quindi, ai fini dell’accertamento dello scopo terapeutico delle stesse”.
1.3. L’appellante, con il mezzo qui in rilievo, deduce l’erroneità della sentenza appellata ed evidenzia, a sostegno del proprio costrutto, che la stessa relazione del Responsabile dell’Ufficio Antidoping del Ministero appellato (il documento di Valutazione Tecnico-Scientifica Procedurale e Regolamentare redatto dal referente Medico Veterinario -OMISSIS-), resa disponibile dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, scagionerebbe -OMISSIS- dalle accuse mosse e dalla conseguente illegittima sanzione comminatagli, dando rilievo alla certificazione veterinaria ed alle dichiarazioni rese dall’-OMISSIS- al momento del controllo, evidenziando, alla stregua del suindicato regolamento, come, in allenamento, prevalga l’esigenza di salvaguardia del benessere dell’animale secondo il giudizio del medico veterinario.
1.4. Resiste in giudizio il Ministero intimato.
2. Con decreto presidenziale -OMISSIS- è stata respinta l’istanza di concessione della tutela cautelare monocratica “…..giacché gli effetti della sospensione comminata sono ormai prossimi all’esaurimento per decorso del bimestre, e l’entità della sanzione pecuniaria è assai modesta, sicché non emerge la gravità e irreparabilità del danno, a fronte di una contestazione assai grave- somministrazione di sostanza vietata a un cavallo da corsa - relativa a violazioni sia delle regole di correttezza sportiva sia di tutela della salute e benessere del cavallo che non è “oggetto” ma “atleta” al pari del cavaliere nelle competizioni equestri”.
2.1. Parimenti, all’esito della camera di consiglio -OMISSIS-, la Sezione, con ordinanza -OMISSIS-, ha respinto la domanda cautelare in considerazione del fatto che gli effetti della sospensione comminata erano ormai esauriti per decorso del bimestre e l’entità della sanzione pecuniaria, assai modesta, non consentiva di ritenere configurabili i predicati della gravità e irreparabilità del danno allegato.
2.2. Alla pubblica udienza del 29.7.2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
3. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
3.1. Preliminarmente, va respinta l’istanza, ai sensi dell’art. 89 cod. proc. civ., di cancellazione di frasi ritenute offensive formulata nella memoria difensiva dall’Avvocatura erariale, dal momento che le espressioni utilizzate, non riflettono, di per se stesse, una diretta intenzionalità offensiva potendo ritenersi contenute nei limiti della vis oratoria, in questa sede consentita anche in ragione della stretta strumentalità rispetto alla tesi difensive sviluppate.
4. Nel merito, a giudizio del Collegio, la decisione di prime cure così come i deliberati degli organi di giustizia domestica dalla prima convalidati si rivelano immuni dai rilievi censorei svolti dall’odierno appellante avendo fatto corretta applicazione dei vincolanti precetti rinvenienti dall’articolo 2 comma 2 del Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite (anche R.C.S.P.).
4.1. Giova qui ribadire che, a mente della disposizione suindicata, e per quanto qui di più diretto interesse, “è, altresì, proibita la presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell’organismo di un cavallo dichiarato partente, o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma se non sia giustificata da prescrizione veterinaria, riportante la data, il nome del cavallo, il suo numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la sua posologia, la data d’inizio e fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione del soggetto dall’attività agonistica”.
4.2. La previsione in commento, in ragione del suo chiaro valore semantico, desumibile dallo stesso tenore letterale delle proposizioni utilizzate, estende il suo ambito operativo anche ai cavalli “in allenamento”, rispetto ai quali il divieto patisce eccezione nei soli in casi in cui, al fine di salvaguardare la prevalente esigenza di tutela del benessere dell’animale, la presenza delle sostanze proibite sia giustificata da una prescrizione veterinaria.
4.3. Al contempo, nemmeno può essere obliato che tale esimente può trovare applicazione nei soli casi in cui, per effetto della sua compiutezza descrittiva, la prescrizione veterinaria consenta di cogliere appieno le finalità terapeutiche che hanno reso necessario il trattamento farmacologico.
Nella suddetta prospettiva, il legislatore di settore ha, dunque, ritenuto necessario circostanziare il referto di una serie tipizzata di formalità prescrittive cui ha correlato, quantomeno in via presuntiva, l’attitudine della relativa certificazione ad assolvere alla sua funzione di dimostrare la finalità curativa delle sostanze rinvenute nell’animale.
5. Tanto premesso, anche a voler accedere all’opzione esegetica privilegiata dall’appellante, incentrata su una lettura sostanziale e non formalistica della disposizione in argomento, appare di tutta evidenza l’inettitudine funzionale della certificazione prodotta ad assolvere le finalità suindicate.
5.1. E tanto in ragione del fatto che tale prescrizione prodotta si limita ad evidenziare, quanto al -OMISSIS-, le seguenti scarne indicazioni “-OMISSIS-”.
5.2. Segnatamente, ciò che assume qui rilievo assorbente, in disparte la carenza degli ulteriori elementi identificativi del cavallo, comunque individuato, è la radicale mancanza di qualsivoglia esplicito riferimento, in plateale violazione della disposizione soprarichiamata, alla diagnosi che ha richiesto la somministrazione della sostanza, alla prognosi della terapia, nonché alle complementari indicazioni sulla necessità o meno di un periodo di sospensione dell’attività.
E’, dunque, di tutta evidenza come, anche nell’ottica sostanziale privilegiata dall’appellante, la certificazione esibita tradisca la sua manifesta insufficienza chiaramente eludendo i requisiti, anche di sostanza oltre che di forma, ai quali la disciplina di settore subordina l’efficacia scriminante, impedendo così, in apice, qualsivoglia forma di controllo sulla necessità ed appropriatezza del trattamento somministrato in stretta correlazione con le finalità antidoping.
6. Né ad un diverso approdo può condurre la relazione del Responsabile dell’Ufficio Antidoping del Ministero appellato – estranea al procedimento disciplinare siccome confezionata solo a valle del ricorso proposto in primo grado innanzi al TAR ed in vista delle valutazioni difensive spettanti, in ultima istanza, all’Avvocatura erariale – che giunge a ritenere erronee le valutazioni sottese alle comminate sanzioni sulla scorta di un autonomo giudizio che, però, riflettendo i medesimi profili di opinabilità, non può sostituirsi a quello rassegnata dagli organi di giustizia disciplinare ove, com’è nel caso di specie, non inficiato da errori né da profili di manifesta irragionevolezza e illogicità.
E ciò vieppiù a dirsi in considerazione del fatto che tale diverso avviso risulta espresso sulla scorta di una premessa che non trova riscontro negli atti di causa, vale a dire che nel referto si evidenziano anche “… le modalità cliniche di indagini condotte (Esame Obbiettivo Particolare – EOP -OMISSIS-) anche con ausilio di diagnostica per immagine..”, laddove il referto, come sopra anticipato, si limita ad indicare solo la terapia somministrata.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente in € 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone, fisiche e giuridiche, menzionate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore