T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE SECONDA – SENTENZA DEL 12/07/2021 N. 8299

Pubblicato il 12/07/2021

N. 08299/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01805/2020 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1805 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina n. 26 presso lo studio dell’avv. Francesco Annarumma che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti

OMISSIS S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Carlo Geronimo Cardia che la rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

per quanto riguarda il ricorso principale

- decreto prot. n. 90300 del 24/12/19 con cui il Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica ha individuato i criteri per la formulazione del calendario nazionale delle corse per l’anno 2020 ed ha approvato il calendario nazionale, nella parte in cui ha ridotto le giornate di gara negli ippodromi di Follonica e Grosseto ed assegnato uno stanziamento per premi notevolmente inferiore rispetto agli anni precedenti;

- ogni altro atto connesso, ivi incluso il decreto del Ministro delle politiche agricole prot. n. 12939 del 20/12/19, con il quale sono stati adottati i principi generali per la formulazione del calendario delle corse a partire dalla programmazione dell’anno 2020,

e per la condanna del Ministero al risarcimento dei danni;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

decreto prot. n. 9022220 del 24 luglio 2020 con cui il Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica ha approvato il calendario nazionale corse al trotto ed al galoppo (per il periodo 1 agosto - 31 dicembre 2020) ed assegnato il relativo montepremi agli ippodromi di galoppo e trotto per il predetto periodo, limitatamente alla parte in cui ha definitivamente ridotto per l’ippodromo di Follonica e Grosseto a 20 le giornate di gara al galoppo ed il relativo stanziamento per premi e ha, altresì, ridotto lo stanziamento per le gare al trotto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 20/02/2020 e depositato il 26/02/2020 la OMISSIS s.r.l. ha impugnato il decreto prot. n. 90300 del 24/12/19, con cui il Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica ha individuato i criteri per la formulazione del calendario nazionale delle corse per l’anno 2020 ed ha approvato il calendario nazionale, nella parte in cui ha ridotto le giornate di gara negli ippodromi di Follonica e Grosseto ed assegnato uno stanziamento per premi inferiore rispetto agli anni precedenti, e ogni altro atto connesso, ivi incluso il decreto del Ministro delle politiche agricole prot. n. 12939 del 20/12/19, con il quale sono stati adottati i principi generali per la formulazione del calendario delle corse a partire dalla programmazione dell’anno 2020, ed ha chiesto la condanna del Ministero al risarcimento dei danni.

Il Ministero delle politiche agricole, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 23/03/2020, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 3384/2020 del 28/04/2020 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta con il ricorso principale.

Con atto notificato il 20/10/2020 e depositato in pari data la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il decreto prot. n. 9022220 del 24 luglio 2020, con cui il Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica ha approvato il calendario nazionale delle corse al trotto ed al galoppo (per il periodo 1 agosto - 31 dicembre 2020) ed assegnato il relativo montepremi agli ippodromi di galoppo e trotto per il predetto periodo, limitatamente alla parte in cui ha definitivamente ridotto per l’ippodromo di Follonica e Grosseto a 20 le giornate di gara al galoppo ed il relativo stanziamento per premi e ha, altresì, ridotto lo stanziamento per le gare al trotto.

Con ordinanza n. 7110/2020 del 17/11/2020 il Tribunale ha ritenuto di potere tutelare, con la fissazione dell’udienza di merito dell’08/06/21, l’interesse posto dalla OMISSIS s.r.l. a fondamento della domanda cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti.

Alla pubblica udienza del giorno 08/06/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il ricorso principale la OMISSIS s.r.l. impugna il decreto prot. n. 90300 del 24/12/19, con cui il Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica ha individuato i criteri per la formulazione del calendario nazionale delle corse per l’anno 2020 ed ha approvato il calendario nazionale, nella parte in cui ha ridotto le giornate di gara negli ippodromi di Follonica e Grosseto ed assegnato uno stanziamento per premi inferiore rispetto agli anni precedenti, e ogni altro atto connesso, ivi incluso il decreto del Ministro delle politiche agricole prot. n. 12939 del 20/12/19, con il quale sono stati adottati i principi generali per la formulazione del calendario delle corse a partire dalla programmazione dell’anno 2020, e chiede la condanna del Ministero al risarcimento dei danni.

La ricorrente espone di essere una società di corse che gestisce l’ippodromo di Follonica e che con decreto del 21/03/18 il Ministero delle politiche agricole ha approvato il progetto di riorganizzazione dell’Ippodromo del Casalone di Grosseto e dell’Ippodromo dei Pini di Follonica di cui all’Accordo di Partnership sottoscritto dalle Società Ippodromo del Casalone s.r.l. e OMISSIS s.r.l. in data 08/02/18 che prevedeva la riorganizzazione delle attività ippiche delle due società di corse con la concentrazione delle stesse presso l’ippodromo dei Pini di Follonica.

Il Tribunale ritiene che la domanda caducatoria proposta con il ricorso principale (analoga considerazione vale anche per il ricorso per motivi aggiunti) non possa essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto il gravato provvedimento del 24/12/19 non si limita a stabilire il calendario delle corse per il primo semestre 2020 (ormai trascorso) ma individua anche i montepremi assegnati per tale periodo; in relazione a tale ultima statuizione, pertanto, la ricorrente conserva l’interesse ad una pronuncia che definisca il merito delle sue domande.

Con la prima censura la OMISSIS s.r.l. prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., del d. lgs. n. 449/99, dell’art. 12 l. n. 241/90 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, del principio di buona amministrazione, dei principi di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa, carenza di istruttoria, errata valutazione di presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione e contraddittorietà in quanto:

- il calendario delle corse relativo al primo semestre dell’anno 2020 sarebbe stato redatto in maniera del tutto discrezionale, illogica ed arbitraria, contraddicendo i criteri enunciati dallo stesso Ministero tra cui quello in base al quale l’assegnazione delle giornate di corsa ai singoli ippodromi sarebbe dovuta avvenire tenuto conto del numero delle giornate attribuite per il quadriennio 2016-2019;

- in particolare, il numero di giornate di corse disputate presso l’ippodromo dei Pini gestito dalla società OMISSIS s.r.l. sarebbe stato di “14 negli ultimi sette mesi del 2018, con una proiezione annuale di 24 giornate ed uno stanziamento a premi di euro 38.000,00 e di 25 giornate nel 2019 con una dotazione media di Euro 40.040,00” per cui il Ministero “ove si fosse fatto buon uso dei menzionati criteri… avrebbe dovuto assegnare per il 2020 all’Ippodromo dei Pini di Follonica… almeno 28 giornate nell’anno e conseguentemente almeno 14 giornate nel primo semestre con uno stanziamento di premi per ognuna di esse di euro 38.300,00” mentre “in maniera del tutto illogica ed arbitraria, il Ministero ha, invece, approvato con il provvedimento impugnato un calendario che assegnava all’ippodromo dei Pini di Follonica (appunto quello gestito da OMISSIS) solo 6 giornate di corsa con uno stanziamento di 27.500,00 euro a giornata” (pagg. 8-9 dell’atto introduttivo);

- in tal modo il Ministero avrebbe sostanzialmente disconosciuto l’accordo di partnership da esso approvato con il decreto del 21/03/18;

- “pur a voler seguire il criterio residuale, ignorando quindi le giornate di corse svolte ed assentite per il 2018 e per il 2019, il numero di giornate da assegnare nel 2020 all’ippodromo di Follonica sarebbe dovuto comunque essere di almeno 24,5 giornate annuali e quindi di almeno 12/13 nel primo semestre, comunque circa il doppio rispetto a quelle oggi assegnate e con uno stanziamento a premi per ognuna di esse di euro 39.070,00 e dunque per una dotazione giornaliera maggiore di oltre Euro 11.000,00” (pag. 9 dell’atto introduttivo);

- vi sarebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra le giornate di corse assegnate all’ippodromo di Follonica e quelle attribuite ad altri impianti;

- la condotta del Ministero avrebbe leso l’affidamento della società ricorrente che avrebbe sostenuto ingenti investimenti per l’organizzazione delle competizioni;

- in ogni caso il provvedimento del 24/03/19 avrebbe dovuto essere emanato dal Dirigente della POAI VII e non dal Capo Dipartimento.

I motivi sono infondati.

In riferimento alla doglianza, avente carattere preliminare, relativa al vizio d’incompetenza, il Tribunale rileva che dalla relazione depositata dal Ministero il 10/04/2020 risulta che l’atto del 24/03/19 è stato emanato dal Capo Dipartimento in quanto il Direttore Generale competente non era, al momento, insediato (il relativo posto era vacante anche alla data della relazione ministeriale).

Tale modus procedendi deve ritenersi legittimo alla luce di quanto stabilito in analoga fattispecie, concernente proprio il Ministero delle politiche agricole, dal Consiglio di Stato secondo cui la mancanza del Direttore generale competente comporta “l’attrazione al capo dipartimento delle competenze relative all’adozione degli atti di amministrazione attiva di spettanza della direzione generale”; infatti, “la previsione dello svolgimento, da parte del capo dipartimento, di compiti di coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali <al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione> e della responsabilità, in capo ad esso, <dei risultati complessivamente ottenuti dagli uffici da esso dispendenti> (art. 5, comma 3, d.lgs. n. 300 del 1999) dev’essere…intesa come attributiva al vertice della struttura (il capo dipartimento) di tutti i compiti funzionali al corretto e tempestivo esercizio delle funzioni amministrative ad essa assegnate (e di cui il capo dipartimento resta responsabile), con la conseguenza che l’assenza del direttore generale a cui spetta l’adozione di un atto di gestione implica, a fronte della mancanza anche di un dirigente vicario, il corretto e necessitato esercizio della relativa competenza (che altrimenti resterebbe inammissibilmente precluso) da parte del capo dipartimento” (Cons. Stato n. 4935/16).

Per quanto concerne le ulteriori censure deve essere rilevato che l’accordo di partnership, approvato con decreto ministeriale del 21/03/18, si limita a garantire per il solo 2018 all’ippodromo di Follonica “i livelli di programmazione e di montepremi delle attività di corse in piano per fantini e cavalieri dilettanti previste per l’Ippodromo del Casalone di Grosseto”; ne consegue che l’atto in esame non costituisce parametro vincolante alla luce del quale valutare la legittimità del calendario delle corse del 2020 ma, al più, può influire sul numero delle giornate del 2020 solo attraverso il criterio generale del numero di giornate disputate nel periodo 2016-2019 richiamato dal provvedimento ministeriale del 24/12/19.

A ciò si aggiunga che nella censura la ricorrente, pur lamentando l’attribuzione di un numero di giornate e di montepremi inferiori a quelle attribuite negli anni precedenti, non specifica se tali giornate riguardino corse al trotto o al galoppo e, per di più, fornisce dati non congruenti con le risultanze documentali dalla stessa prodotte.

In particolare, la ricorrente:

- dapprima dichiara, a pagina 4 dell’atto introduttivo, di avere organizzato “14 giornate di corse al galoppo nel periodo giugno-dicembre 2018 con una dotazione media per ogni giornata di corse di euro 38.000,00 e 25 giornate nel 2019 con una dotazione media di Euro 40.040,00”;

- a pagina 5 dell’atto introduttivo evidenzia che il gravato decreto del 24/12/19 avrebbe assegnato a Follonica “solo 6 giornate di corsa per una dotazione media di Euro 27.500,00” ma non specifica se si riferisce a giornate di corsa o di galoppo;

- successivamente (pagg. 8-9 del ricorso) afferma, senza in alcun modo distinguere tra giornate di corsa e di galoppo, che il numero di giornate di corse disputate presso l’ippodromo dei Pini gestito dalla società OMISSIS s.r.l. sarebbe stato di “14 negli ultimi sette mesi del 2018, con una proiezione annuale di 24 giornate ed uno stanziamento a premi di euro 38.000,00 e di 25 giornate nel 2019 con una dotazione media di Euro 40.040,00” per cui il Ministero “ove si fosse fatto buon uso dei menzionati criteri… avrebbe dovuto assegnare per il 2020 all’Ippodromo dei Pini di Follonica… almeno 28 giornate nell’anno e conseguentemente almeno 14 giornate nel primo semestre con uno stanziamento di premi per ognuna di esse di euro 38.300,00” mentre “in maniera del tutto illogica ed arbitraria, il Ministero ha, invece, approvato con il provvedimento impugnato un calendario che assegnava all’ippodromo dei Pini di Follonica (appunto quello gestito da OMISSIS) solo 6 giornate di corsa con uno stanziamento di 27.500,00 € a giornata” (pagg. 8-9 dell’atto introduttivo).

A fronte della pluralità di deduzioni di parte ricorrente il Tribunale constata che dall’allegato al decreto del 24/12/19, prodotto dalla stessa ricorrente, risulta che all’ippodromo di Follonica per il primo semestre 2020 sono state attribuite 22 giornate di corse al trotto e 6 giornate di corse al galoppo; il dato è confermato dalla stessa ricorrente nel gravame per motivi aggiunti depositato il 20/10/2020 (pag. 4).

Dalla documentazione prodotta in allegato sub 7 all’atto introduttivo e relativa al calendario degli anni 2018 e 2019 emerge, poi, che per l’anno 2019 sono state assegnate all’impianto di Follonica 33 giornate di trotto e 16 di galoppo; nessuno di tali dati è congruente con quanto affermato dalla ricorrente in ordine allo svolgimento di 25 giornate nell’anno 2019 (pagg. 4 e 8 del ricorso e pag. 3 della memoria depositata il 24/04/2020).

Le censure di parte ricorrente in punto di illegittima riduzione del numero delle giornate attribuite risultano, pertanto, generiche e prospettate in maniera intrinsecamente non coerente e, comunque, sono smentite dalla produzione documentale versata in giudizio dalla stessa OMISSIS s.r.l. la quale, anzi, palesa un numero di giornate assegnate per il 2020 in linea con quelle attribuite nel 2019.

A ciò si aggiunga che, in allegato al ricorso principale, pur avendone ragionevolmente la disponibilità, la ricorrente non ha prodotto in giudizio gli allegati 7 e 8 al decreto del 24/12/19 concernenti i montepremi assegnati il che preclude al Tribunale di apprezzare la veridicità e la fondatezza della doglianza con cui è stata dedotta l’illegittima riduzione delle somme attribuite per il 2020.

La prima censura, pertanto, è inammissibile per genericità e contraddittorietà e, comunque, è, nel merito, infondata.

Con il secondo motivo del ricorso principale la OMISSIS s.r.l. prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d. lgs. n. 449/99, 7 e 11 l. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto il provvedimento di approvazione del calendario non sarebbe stato preceduto dal previo coinvolgimento delle società di corse alle quali avrebbe dovuto essere comunicato l’avvio del relativo procedimento.

La censura è infondata.

Secondo il Consiglio di Stato, in riferimento al calendario delle corse ippiche, va affermata la natura di “atto unitario a contenuto generale in cui i calendari singoli sono interconnessi in quanto determinati secondo una logica di equilibrio complessivo” per cui “il calendario delle corse assegnate a ciascun ippodromo non può, evidentemente, essere ritenuto un atto singolo, scisso e indipendente da ciascuno degli altri calendari, essendo determinato il suo contenuto in connessione con quello dei restanti calendari nel contesto dell’equilibrio reciproco definito in applicazione delle citate finalità e criteri generali”. Ciò comporta che:

- “il calendario nazionale delle corse è esente, almeno in via ordinaria, dall’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990;

- non può ritenersi predicabile la partecipazione procedimentale in quanto esclusa per gli atti generali dall’art. 13 della legge n. 241 del 1990” (Cons. Stato n. 1111/2020 e sentenze ivi richiamate).

Con il punto 3 del ricorso principale la OMISSIS s.r.l. chiede, in via subordinata, per l’ipotesi in cui il Tribunale non dovesse accogliere la domanda caducatoria, la condanna del Ministero delle politiche agricole al risarcimento per i danni subiti dalla ricorrente la quale, facendo affidamento sull’accordo ratificato dal Ministero, si sarebbe fatta carico di ingenti costi gestionali.

La domanda è infondata e deve essere respinta.

Qualora proposta in relazione all’illegittimità degli atti impugnati, infatti, la domanda deve essere ritenuta inaccoglibile per difetto del requisito, richiesto dall’art. 2043 c.c., dell’“ingiustizia” del danno e ciò in ragione dell’acclarata inesistenza dei vizi dedotti avverso i provvedimenti gravati.

Se, poi, la ricorrente ha inteso prospettare la lesione di un affidamento ingenerato dal provvedimento ministeriale del 21/03/18, va ribadito che l’atto in esame si è limitato a garantire per il solo 2018 all’ippodromo di Follonica “i livelli di programmazione e di montepremi delle attività di corse in piano per fantini e cavalieri dilettanti previste per l’Ippodromo del Casalone di Grosseto” e, quindi, non è idoneo ad ingenerare, per le annualità successive, alcun affidamento meritevole di giuridica tutela.

Per questi motivi il ricorso principale è infondato e deve essere respinto.

Con atto notificato il 20/10/2020 e depositato in pari data la ricorrente impugna con motivi aggiunti il decreto prot. n. 9022220 del 24/07/2020 con cui il Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica ha approvato il calendario nazionale delle corse al trotto ed al galoppo (per il periodo 1 agosto - 31 dicembre 2020) ed assegnato il relativo montepremi agli ippodromi di galoppo e trotto per il predetto periodo, limitatamente alla parte in cui ha definitivamente ridotto per l’ippodromo di Follonica e Grosseto a 20 le giornate di gara al galoppo ed il relativo stanziamento per premi e ha, altresì, ridotto lo stanziamento per le gare al trotto.

Con la prima censura del ricorso per motivi aggiunti la OMISSIS s.r.l. lamenta la violazione dell’art. 97 Cost., del d. lgs. n. 449/99 e dell’art. 12 l. n. 241/90 nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto il calendario delle corse per il periodo agosto-dicembre 2020 sarebbe stato redatto con modalità arbitrarie ed in violazione dello stesso criterio ministeriale concernente il numero delle giornate assegnate nel quadriennio 2016-2019; in particolare, a fronte delle 25 giornate di corsa al galoppo assegnate per l’anno 2019, sarebbero state attribuite solo 20 giornate per l’anno 2020 con una dotazione media giornaliera di premi pari ad euro 27.500,00 inferiore a quella di 40.040,00 riferibile all’anno precedente.

Tale condotta si porrebbe in contrasto con il menzionato provvedimento ministeriale del 21/03/18 di ratifica dell’accordo di partnership stipulato dalla ricorrente con la Ippodromo del Casalone s.r.l.; inoltre, il Ministero, nell’assegnare le giornate ed i relativi montepremi, avrebbe operato un’ingiustificata disparità di trattamento.

Il motivo è infondato.

La censura in esame è affetta dagli stessi profili di inammissibilità ed infondatezza che caratterizzano l’analogo primo motivo del ricorso principale.

In questa sede la ricorrente ribadisce di avere avuto assegnate, per il 2019, 25 giornate di corsa al galoppo e, sulla base di tale dato, incentra la prospettata ingiustificata diminuzione delle giornate ricevute per il 2020.

Senonché, come già detto, dalla documentazione allegata all’atto introduttivo (allegato 7), emerge che per l’anno 2019 sono state assegnate all’impianto di Follonica 33 giornate di trotto e 16 di galoppo.

Il dato delle 16 giornate di galoppo relative all’anno 2019, pertanto, non è congruente con quello delle 25 giornate di galoppo posto a fondamento della censura.

Né la prospettazione di parte ricorrente in ordine al numero di 25 giornate di galoppo riferibili al 2019 risulta comprovata dal “file riepilogativo” costituente l’allegato n. 4 al ricorso per motivi aggiunti in quanto il documento in esame costituisce una mera rielaborazione aritmetica dei calcoli prospettati nel ricorso (come già detto in contrasto con i dati presenti nell’allegato 7 al ricorso stesso) senza che siano stati allegati i documenti da cui tali dati sono stati estrapolati.

Per altro, la doglianza indica come assegnate dal Ministero per l’anno 2020 un numero di giornate di galoppo pari a 20 che, però, non trova conferma nella documentazione depositata in giudizio dalla stessa ricorrente in cui le giornate di galoppo assegnate per il 2020 risultano 12 (si vedano gli allegati nn. 2 rispettivamente al ricorso principale ed al ricorso per motivi aggiunti) a cui vanno aggiunti i montepremi relativi a 4 giornate di galoppo non disputate a causa dell’emergenza coronavirus.

A ciò si aggiunga che, nonostante le indicazioni presenti nell’ordinanza cautelare n. 3384/2020, parte ricorrente non ha prodotto in giudizio gli allegati 7 e 8 relativi ai prospetti dei montepremi citati dall’art. 4 del provvedimento ministeriale prot. n. 90300 del 24/12/19 né la documentazione comprovante i montepremi assegnati per gli anni precedenti il che impedisce di apprezzare la consistenza della lamentata diminuzione dei finanziamenti; tale carenza probatoria, poi, non può ritenersi sanata dal “file riepilogativo” di cui all’allegato 4 al ricorso per motivi aggiunti il quale, come già detto, costituisce una mera rielaborazione aritmetica dei dati ivi indicati senza alcuna allegazione dei documenti da cui tali dati sono stati tratti.

In sostanza, i dati posti dalla censura a fondamento della contestata riduzione delle giornate e dei finanziamenti sono intrinsecamente non coerenti, smentiti dalla stessa documentazione depositata da parte ricorrente e, comunque, non assistiti da idonea consistenza probatoria il che preclude al Tribunale di ritenere fondato quanto rappresentato nella doglianza in esame.

Con la seconda censura del ricorso per motivi aggiunti la OMISSIS s.r.l. lamenta la violazione degli artt. 2 d. lgs. n. 449/99 e 7 e 11 l. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili evidenziando il mancato coinvolgimento procedimentale ai fini dell’adozione dell’atto di approvazione del calendario di corse; trattasi di doglianza analoga a quella proposta avverso il provvedimento impugnato con il ricorso principale per la cui infondatezza si rinvia a quanto in precedenza evidenziato.

Con il punto 3 del ricorso per motivi aggiunti l’esponente ripropone la domanda risarcitoria già formulata con il ricorso principale.

La domanda è infondata dovendosi sul punto richiamare quanto in precedenza riportato con riferimento all’analoga istanza formulata con il ricorso principale.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata a pagare, in favore del Ministero resistente, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.

Deve, infine, essere disposta la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e la controinteressata che ha depositato la sola memoria di costituzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro tremila/00, per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, questi ultimi se dovuti;

3) dispone la compensazione delle spese relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra la ricorrente e la controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

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