T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 27/07/2021 N. 8978
Pubblicato il 27/07/2021
N. 08978/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07037/2019 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7037 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Colagrande, Alessandra Persio Pennesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in Roma, viale Liegi 35b;
contro
C.O.N.I Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio; FISI - Federazione Italiana Sport Invernali, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Diotallevi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - Terza Sezione assunta il 26 marzo 2019 con la quale è stato dichiarato “inammissibile” il ricorso n. 2/2019 r.g. proposto avverso la decisione n. 33/2018 (pubblicata il 6.12.2018), con cui la Corte Federale di Appello della F.I.S.I., ha respinto il reclamo proposto dall'odierna ricorrente e confermato la reclamata decisione del Tribunale Federale F.I.S.I. del 3.10.2018 aventi ad oggetto la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dei risultati dell'elezione alle cariche federali centrali della FISI di cui all'assemblea federale del 22 aprile 2018, nonché di tutti gli atti delle operazioni elettorali svolte nell'ambito della predetta assemblea federale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS-il 31\7\2019:
per l'annullamento
delle motivazioni (n. 44/2019 - prot. n. 451/2019) depositate dal Collegio di Garanzia dello Sport – Terza Sezione in data 21 giugno 2019;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della FISI - Federazione Italiana Sport Invernali e del C.O.N.I Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2021 il dott. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso principale l’-OMISSIS-impugna il dispositivo n. 206/19, con il quale il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’associazione avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) del 6 dicembre 2018, n. 33.
Con ricorso per motivi aggiunti l’-OMISSIS- impugna anche le relative motivazioni, depositate dal Collegio di Garanzia dello Sport, in data 21 giugno 2019.
La ricorrente espone di aver proposto ricorso, unitamente alla tesserata -OMISSIS-, dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l’accertamento dell’invalidità delle elezioni svolte nell’assemblea federale del 22 aprile 2018 e la declaratoria di nullità e/o annullamento dei risultati dell’elezione alle cariche federali centrali della suddetta federazione, deducendo la violazione del principio di segretezza del voto e delle relative garanzie prescritte dall’art. 40.2 e 40.3 del Regolamento Organico Federale (ROF) e la violazione dei principi di garanzia di regolarità e genuinità delle operazioni elettorali con riguardo al sistema di conservazione delle schede.
Il Tribunale federale ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva in capo alla tesserata -OMISSIS-, respingendo il ricorso in quanto inammissibile, perché generico ed esplorativo, non avendo i ricorrenti fornito adeguato supporto probatorio in relazione alla denunciata violazione del diritto alla segretezza del voto.
La decisione del Tribunale è stata impugnata dinanzi alla Corte federale di appello, che con decisione n. 33 del 6 dicembre 2018 ha respinto il gravame.
Anche tale decisione è stata impugnata, innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, con ricorso ai sensi dell’art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva, deducendo censure rivolte alle modalità di svolgimento delle procedure elettorali ed alla relativa violazione del principio di segretezza del voto.
Con il provvedimento in questa sede impugnato (decisione n. 44 del 21 giugno 2019) il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato il ricorso inammissibile, oltre che esplorativo, perché sfornito di concrete evidenze probatorie.
Avverso la decisone del Collegio di garanzia, la ricorrente deduce le seguenti censure:
- errata declaratoria di inammissibilità del ricorso: violazione e falsa applicazione degli articoli 2, commi 5 e 6, 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 12 bis dello Statuto del CONI e dei generali principi di riferimento; denegata giustizia.
Con riferimento a tale motivo la ricorrente sostiene che debbano essere devolute alla cognizione del T.A.R. le censure non esaminate dal Collegio di Garanzia, mosse alla precedente decisione della Corte Federale di Appello della FISI per i seguenti motivi:
- error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 40.2 e 40.3 del Regolamento Organico Federale in relazione alle garanzie del principio di segretezza del voto; violazione dei generali principi in materia di onere e violazione della prova insufficiente motivazione circa gli elementi sintomatici e circa la violazione del principio di segretezza;
- error in iudicando, in relazione all’asserita violazione dei principi di garanzia, di regolarità e genuinità delle operazioni elettorali con riguardo al sistema di conservazione delle schede.
Con il ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ribadisce la predetta censura relativa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, aggiungendo il seguente motivo:
- motivazione illogica e contraddittoria, violazione dei generali principi in materia di onere e valutazione della prova.
Si sono costituiti il CONI e la FISI, insistendo per il rigetto del gravame e deducendo che ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del CONI, il ricorso al Collegio di Garanzia è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti; mentre ai sensi dell’art. 2, comma 6, del medesimo Codice di Giustizia Sportiva, per quanto non disciplinato dalle norme interne all’ordinamento sportivo, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
Pertanto, secondo le prospettazioni delle parti resistenti, il ricorso dinanzi al Consiglio di Garanzia è consentito solo laddove preordinato all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate unicamente da violazione di specifiche norme di diritto, ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
Peraltro, il CONI e la FISI hanno dedotto che, in disparte tali profili di inammissibilità del gravame, il Collegio di Garanzia aveva comunque evidenziato profili di infondatezza del gravame, in quanto le deduzioni della ricorrente erano risultate sfornite di adeguato supporto probatorio, risultando pertanto infondata anche la censura di difetto di motivazione.
Del pari infondata sarebbe, secondo le resistenti, anche la censura di difetto di motivazione sollevata dall’associazione ricorrente in relazione alla mancata indicazione delle modalità di conservazione delle schede elettorali cartacee nell’unica urna. Sul punto, infatti, la ricorrente aveva riproposto censure di merito che esorbitano dal sindacato di legittimità proprio del Collegio e già respinte dalla Corte Federale d’Appello, le cui motivazioni non sono state espressamente confutate nel corso del giudizio sportivo.
All’udienza del 18.05.2021 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Com’è stato correttamente rilevato dalle parti resistenti, l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva consente il sindacato del Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazione delle norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Del pari, l’art. 12 bis dello Statuto del CONI, ribadisce che: “È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.”
Alla luce del chiaro quadro normativo di riferimento, non è censurabile la decisione impugnata nella parte in cui ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto diretto ad ottenere una pronuncia nel merito della controversia, previo svolgimento di attività di carattere istruttorio.
Ed infatti, la ricorrente ha chiesto al Collegio di Garanzia, in riforma della decisione di merito di primo e di secondo grado e previo espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, di annullare i risultati delle elezioni nonché tutti gli atti delle presupposte operazioni elettorali, sindacando la correttezza delle stesse.
Nemmeno la disposizione dell’art. 62 del Codice della giustizia Sportiva, invocato dalla ricorrente, può valere a superare la limitazione del sindacato del Collegio alla sola violazione delle norme di diritto, ovvero alla omessa o insufficiente motivazione.
La norma, ai primi due commi, dispone che “1. Se non dichiara l’inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all’accoglimento a norma dell’art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale. 2. In ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.”
In sostanza, la norma ribadisce il ruolo di giudice di legittimità del Collegio di Garanzia, consentendo la decisione senza rinvio solo nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti istruttori e, in ogni caso, nei limiti di cui al già citato art. 12 bis dello Statuto del CONI.
Deve dunque concludersi per la correttezza della decisione del Collegio di Garanzia, nella parte in cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Sul punto, si confronti anche la giurisprudenza non solo di questa Sezione (fra molte, TAR Lazio, sez. I-ter sentenza del 10 marzo 2017, n. 3375), ma anche del Giudice d’Appello, che si è pronunciata espressamente sulla competenza e sui poteri del Collegio di Garanzia, precisando che, quando il ricorso è volto ad ottenere un nuovo sindacato di merito attraverso una rinnovata interpretazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio, e non a denunziare errori di impostazione giuridica, oppure di motivazione insufficiente o illogica, propri del sindacato di legittimità per il quale è competente il Collegio di garanzia dello Sport, è violato il disposto di cui all’art. 54 del Codice di giustizia sportiva, con conseguente inammissibilità del ricorso (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 5 febbraio 2019, n. 880).
Fermo quanto sopra, è appena il caso di evidenziare come gli asseriti vizi della decisione della Corte Federale d’Appello – sui quali, lo si ribadisce, non poteva né doveva esercitarsi il sindacato di merito del Collegio di Garanzia dello Sport – appaiono manifestamente infondati.
Su punto, la ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie del principio di segretezza, regolarità e genuinità delle operazioni elettorali, illegittimamente non esaminate dal Collegio di Garanzia.
Innanzitutto, deve rilevarsi che in realtà, pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso, la decisione impugnata ha comunque preso posizione su tali aspetti, evidenziando che le doglianze proposte si dimostrano astratte, generiche, non concretamente sorrette da spiegazioni tecniche.
In ogni caso, la violazione o meno del principio di segretezza o genuinità del voto costituisce questione di merito che è stata adeguatamente e correttamente affrontata e risolta dalla decisione della Corte Federale d’Appello.
In particolare, tale ultimo organo ha evidenziato che le doglianze relative al sistema di voto utilizzato, con connessa violazione dei principi di segretezza/genuinità delle operazioni elettorali, non sono state supportate da alcun elemento di pratico riscontro, idoneo, seppur solo a livello indiziario, a confutare il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Ad analoghe conclusioni era già pervenuto il tribunale Federale in primo grado.
Tale deficit di allegazione e di prova non è stato superato dalla ricorrente, che ha insistito, anche con il ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia, con i medesimi motivi di censura già valutati nel doppio grado di merito ed inidonei a demolire i provvedimenti impugnati.
Del resto, l’asserita violazione degli articoli 40.2 e 40.3 del Regolamento Organico Federale, i quali prescrivono come le modalità di votazione debbano consentire il rispetto del principio di segretezza, non è stata provata, avendo la ricorrente solo posto in dubbio la correttezza dei sistemi di voto utilizzati.
Tali deduzioni sono state puntualmente confutate tanto dal Tribunale federale, tanto dalla Corte federale d’Appello, i quali hanno in sostanza evidenziato come il sistema di voto utilizzato sia stato reso pubblico prima della votazione, senza alcuna contestazione, nemmeno da parte dell’odierna ricorrente, che peraltro non ha spiegato come e perché le asserite anomalie abbiano in concreto alterato la correttezza delle operazioni elettorali.
Per tali ragioni il ricorso deve essere per respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del CONI e della FISI, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, liquidandole nella misura di € 2.000,00 per ciascuno di essi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Anna Maria Verlengia, Consigliere
Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore