TRIBUNALE DI SALERNO – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 5972/2016 DEL 29/12/2016

 

 

Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Marina Mainenti, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di 1° grado, iscritta a ruolo al N. 10000288\2003 R.G., vertente

 

TRA

 

OMISSIS, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata, alla via Delle 4 Giornate, n. 37, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Di Casola, che lo rappresenta e difende come da procura a margine dell’atto di citazione;

ATTORE E

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – L.N.D., con sede in Roma, in via Po n. 36 (P. IVA n. 02006911008), in persona del suo Presidente legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Maiori, Corso Reginna n. 32, presso lo studio dell’avv. Luigi Anastasio, che la rappresenta e difende, in unione con l’avv. Alberto Angeletti del Foro di Roma, in virtù di delega in calce dell’atto di citazione notificato;

CONVENUTA NONCHE’

OMISSIS S.p.a., con sede in Torino alla via Corte dAppello n. 11, (P. Iva n. ….), in persona del Dirigente del Servizio Affari Legali p.t., elettivamente domiciliato in Salerno alla via R. conforti, n. 17, presso lo studio dell’avv. Beniamino Mastursi che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce dell’atto di citazione per chiamata in causa notificato in data 10\03\2004 da parte della Lega Nazionale Dilettanti;

CONVENUTA-CHIAMATA

 

OGGETTO: risarcimento danni da infortunio calcistico.

 

CONCLUSIONI: all’udienza del 25\05\2016 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui in atti (cfr. verbale di udienza del 25\05\2016).

 

 

 

CONCISA MOTIVAZIONE

 

(ex artt.132 comma II lettera d cpc e 118 disp att. cpc come mod. Legge 69\2009)

 

 

 

 

Con atto di citazione ritualmente notificato, OMISSIS, quale calciatore dilettante tesserato per la Società Sportiva OMISSIS, iscritta al Campionato di calcio della Lega Nazionale Dilettanti, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Amalfi, sezione distaccata del Tribunale di Salerno, la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e la Società OMISSIS al fine di dichiararle le uniche responsabili dell’evento lesivo verificatosi durante l’incontro calcistico e per l’effetto condannarle al pagamento delle somme, come quantificate nel corso di causa, a titolo di risarcimento del danno, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo, con attribuzione, a carico delle stesse, degli onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario.

Lattore, infatti, esponeva che in data 17\04\1999 alle ore 15,00 circa, durante l’incontro di calcio campionato dilettanti Praiano – Linea Intarsio s.s.c. Meta, ha riportato un trauma lesivo al ginocchio sx a seguito di uno scontro di gioco. Infatti, al sig. OMISSIS veniva diagnosticato, presso il presidio ospedaliero di Sorrento <trauma distorsivo ginocchio sx, con prognosi di 15 gg. sc.>, come da referto rilasciato dal pronto soccorso del nosocomio di Sorrento, Azienda Sanitaria locale Na 5, Castellamare di Stabia (NA), allegato al fascicolo di parte attrice.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Lega Nazionale Dilettanti – L.N.D., eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e la nullità dell’atto di citazione sia perché le conclusioni sono state assunte nei soli confronti della F.I.G.C. e non anche nei riguardi della L.N.D. sia per l’omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto in violazione dellart. 163, comma 4, cpc, nonché per la mancata descrizione della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento dannoso e il comportamento commissivo od omissivo colposo della Lega Nazionale Dilettanti. Contestando, comunque nel merito gli assunti attorei, conclude per il rigetto integrale della domanda perché infondata nel rito e nel merito e per la chiamata in causa della Società OMISSIS ex artt. 167 e 269 cpc, nella denegata ipotesi di eventuale condanna della L.N.D., quale sua compagnia assicurativa tenuta a garantirla in virtù di due contratti, l’uno a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile e l’altro denominato convenzione infortuni.

Infine, si costituiva la società OMISSIS S.p.a. come convenuta in giudizio dal sig. OMISSIS e come terza chiamata della Lega Nazionale Dilettanti eccependo sia la nullità dell’atto di citazione per omissione dell’avvertimento di cui all’art. 163 n. 7 cpc sia per la genericità del petitum e della causa petendi ex artt. 163 n. 3, 4 e 164 cpc. Ritenendo la domanda infondata sia nel merito sia nel rito, osservava, inoltre, l’insussistenza di qualsiasi responsabilità della sua assicurata e la contestuale inoperatività della garanzia nonché l’esclusione dellevento lesivo denunciato come rientrante tra quelli oggetto della polizza infortuni. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda ovvero l’estinzione del diritto dedotto da parte attrice per intervenuta prescrizione, con vittoria di spese.

Quindi, ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta (cfr. ordinanza del 15\1\2007 e verbale di udienza del 26\1\2010), nonché CTU medico legale (cfr. verbale dudienza de26\1\2010 e del 6\4\2010 e relazione del dott. OMISSIS, depositata in data 12\10\2010), la causa, sulle conclusioni precisate in epigrafe e concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., veniva riservata per la decisione.

Dapprima, bisogna considerare le eccezioni preliminari formulate dalle parti convenute in sede di costituzione e reiterate nel corso del giudizio.

Relativamente alla nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 n. 7, in materia di procedimento civile, in ipotesi di mancanza del relativo avvertimento, pur se si esclude che la nullità della citazione sia sanata dalla costituzione del convenuto, tuttavia se il convenuto oltre ad eccepire tale nullità svolga anche difese di merito con contestuale richiesta di fissazione di una nuova udienza, opererà la sanatoria della nullità medesima. Pertanto, vista la comparsa di costituzione della convenuta società Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. il cui oggetto non è stato limitato alla deduzione della nullità di cui all’art. 163, terzo comma, n. 7 cpc ma è stato esteso anche al merito della controversia, questo Giudice ritiene sanata la nullità in questione anche tenendo conto che in tali casi non sia necessaria la rinnovazione dell’atto di citazione ma il mero rinvio ad altra udienza, come ottemperato nel corso del processo.

Parimenti infondata è l’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex artt. 163, n. 3 – 4 e 164 cpc, laddove l'atto di citazione in esame risultava caratterizzato da adeguata determinazione dell'oggetto del giudizio, avendo esso indicato espressamente e sinteticamente tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, con espresso riferimento alla violazione dei doveri legali e statutari, nel rispetto del disposto dell'art. 163, terzo comma, n. 3 e 4, cpc. Invero, perché sussista la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, cpc è necessario che tali elementi risultino incerti ed inadeguati a tratteggiare l'azione, in quanto l'incertezza non sia marginale o superabile, ma investa l'intero contenuto dell'atto. Inoltre, l’indeterminatezza come denunciata dalle parti convenute non è stata ritenuta rilevante nel corso del procedimento ed è stata anche oggetto di precisa integrazione nel tramite di ulteriore attività difensiva di parte attrice.

Nel merito, la vicenda oggetto del presente giudizio fa leva sul principio di responsabilità civile per i danni cagionati in caso di gare calcistiche.

Infatti, rispetto alleccezione preliminare di merito di prescrizione del diritto risarcitorio azionato da parte attrice questa risulta totalmente destituita di fondamento essendo stato dimostrato documentalmente l’intervenuta messa in mora della compagnia assicurativa in data 22\4\1999 nonché la predisposizione di successive lettere raccomandate, del 24\1\2000, del 25\9\2001 e del 6\8\2003 inviate alla compagnia assicurativa società Reale Mutua Ass.ni S.p.a., interruttive della prescrizione biennale, con le relative comunicazioni di risposta. Invero, l’art.2952 cc, I comma, stabilisce, in materia di assicurazione, un termine di prescrizione biennale che, nel contratto di assicurazione di responsabilità civile, decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

Inoltre, nel caso de quo si rinvia all’istituto giuridico del contratto di assicurazioni per conto di chi spetta e alla relativa disciplina di cui all’art. 1891 cc in ragione della quale è possibile dedurre la rilevanza e l’ammissibilità dell’eccezione formulata dalle convenute rispetto al presunto difetto di legittimazione passiva della Lega Nazionale Dilettanti, quale stipulante del contratto di assicurazione finalizzato a tenere indenne un terzo interessato, anche indeterminato al momento della conclusione del contratto di polizza, che nel caso in esame corrisponde al tesserato\beneficiario OMISSIS. Pertanto, in virtù del fatto che parti contraenti sono soltanto l'assicuratore e lo stipulante, l'assicurato, quando sia persona diversa dallo stipulante, non interviene affatto al contratto ed anzi non saranno necessari né un suo preventivo ordine ad assicurare, né una sua successiva accettazione. Difatti, se lo stipulante conclude il contratto a condizioni diverse da quelle che l'assicurato aveva indicato allo stipulante, quegli avrà tutt'al più azione di danni verso questi e non un'azione di impugnativa del contratto. La Lega Nazionale Dilettanti pur essendo parte contraente decontratto di  assicurazione  ex art. 1891 cc, non è liticonsorte necessario nel processoavendo lassicurato danneggiato azione diretta nei confronti dell’assicurazione. Di conseguenza, la domanda va rigettata nei confronti della LND.

È  noto,  invero,   ch nell'esercizio   di   attività sportiva a   livello   professionistico, le società sportive (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) sono tenute a tutelare la salute degli atleti - nel caso di specie, calciatore- sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psico-fisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamate a rispondere in base al disposto degli artt. 1218 e 2049 cc dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenute, come datore di lavoro del calciatore, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo professionista ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni ( cfr.: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 85 del 08/01/2003; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15394 del 13/07/2011). Difatti, le società si impegnano a curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione dello stesso un ambiente consono alla sua dignità professionale. Per tale motivo le società sono tenute a sottoscrivere una polizza assicurativa contro gli infortuni in favore dell’atleta. Volendo porre lattenzione sul fronte del calcio dilettantistico la posizione di tale tipo di calciatore è ovviamente diversa. Tuttavia, pur in mancanza di norme ad hoc, non sembra, tuttavia, si possa dubitare che allatleta dilettante, che abbia subìto un danno ingiusto nell’esercizio dell’attività sportiva, non spetti un risarcimento. Consolidata Giurisprudenza ha riscontrato, infatti, laddove ne sussistano i presupposti, una responsabilità contrattuale della società sportiva  nei confronti del calciatore, anche sdilettante, in caso di suo infortunio. Invero, con la sentenza n. 9559 dell'8 marzo 2016, la Cassazione penale, sezione quarta, seguendo l'opinione più diffusa e convincente in materia, ha ritenuto che gli eventi lesivi causati nel corso di incontri sportivi e nel rispetto delle regole del gioco restano scriminati e ha escluso l'antigiuridicità del fatto e quindi l'obbligo del risarcimento allorquando si tratti di atto posto in essere senza volontà lesiva e nel rispetto del regolamento allorché l'evento di danno sia la conseguenza della natura stessa dell'attività sportiva, che importa contatto fisico oppure quando anche in presenza di una violazione della norma regolamentare, debba constatarsi assenza della volontà  di ledere l'avversario e il finalismo dell'azione correlato all'attività sportiva (cfr.: Cass. civ. sez. 3, sent. n. 12012/2002).

Ciò nonostante, valgono parimenti le norme in tema di polizza assicurativa. C’è da rilevare, invero, che l'Assicurazione facoltativa contro gli infortuni è affine a quella sulla vita e, pertanto, vanno ad essa applicate, in relazione a singole fattispecie, le  norme generali dell’assicurazione sulla vita ed in particolare la norma del secondo comma dell'art. 1919 cc, nell'ampia categoria degli eventi attinenti alla vita umana di cui all'art. 1882 cc, dovendo ritenere, infatti, ricompresi l'infortunio e la disgrazia accidentale che abbiano come conseguenza dannosa la lesione dell'integrità fisica dell'individuo e che, perciò, cagionino a costui un’invalidità temporanea o permanente. L'Assicurazione contro gli infortuni non è, invece, equiparabile a quella contro i danni, stante la sostanziale differenza di contenuto che l'una presenta di fronte all'altra. Mentre nell'assicurazione contro i danni, il danno viene considerato in riferimento a cose materiali ed inanimate, suscettibili di proprietà e soggette perciò, per se stesse, ad una obiettiva valutazione economica, nell'Assicurazione contro gli infortuni e le disgrazie accidentali, quello che viene in considerazione è il corpo umano, nella sua interezza e nelle sue singole componenti, e cioè un bene tutt'affatto particolare, rispetto al quale, per la considerazione etica che i paesi civili hanno della vita umana, non è configurabile un puro e semplice contratto d'indennità come efficace strumento di riparazione del danno prodottosi. Pertanto, la deduzione da parte dell'assicuratore della inoperatività della polizza assicurativa in ragione dei limiti della stessa non integra un diritto, bensì è espressione del potere dell'assicuratore, nell'esercizio del suo diritto di difesa in giudizio, di far constare l'inoperatività della polizza di fronte alla pretesa alla garanzia assicurativa del contraente, quale derogatoria dei principi normativi generalmente applicabili. E, qualora l'assicuratore, in ragione dell'insorgere di contestazioni sull'estensione del rischio coperto, agisca in accertamento negativo chiedendo che la polizza venga accertata inoperante per un certo rischio, il diritto fatto valere in giudizio è quello ad ottenere l'accertamento del corretto modo di essere del rapporto contrattuale. Infatti, l'interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in Cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (cfr.: Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 16582 del 05/08/2005; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 7597 del 31/03/2006).

E in tale prospettiva, la polizza assicurativa n. 490\5\26600 stipulata tra la L.N.D e la società Reale Mutua Ass.ni S.p.a. ha ad oggetto la copertura <degli infortuni che colpiscano gli Assicurati sul campo, o entro i limiti dell’impianto sportivo o luogo di svolgimento dell’attività stessa, in occasione di: 1) partecipazione a gare di campionato, di torneo od amichevoli, purché dirette da arbitri incaricati dalla Federazione competente;

2) allenamenti purché questi siano preventivamente autorizzati o controllati dall’organizzazione sportiva competente e siano svolti per preparazione fisico-atletica o di attività agonistica.> dove per infortunio s’intende un <evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea> (cfr. polizza assicurativa n. 490\5\26600 allegata al fascicolo di parte convenuta, Lega Nazionale Dilettanti).

Lattore ha, infatti, compiutamente fornito la prova dell’esistenza del danno così come descritto in citazione e come pedissequamente documentato dalle attestazioni mediche allegate agli atti di parte e del nesso causale tra lo scontro di gioco avvenuto durante la partita di calcio di Serie C, tra le squadre di Praiano e quella di Linea Intarsio di Meta e il trauma subito, come dal verbale di gioco allegato e sottoscritto dai dirigenti e dall’arbitro nonché dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.

I due testimoni oculari escussi, infatti, hanno descritto la dinamica dellincidente in quanto erano presenti durante lo svolgimento della partita e hanno assistito allo scontro tra i due calciatori osservando che il sig. OMISSIS nell’immediatezza dell’evento non riuscisse a camminare e che per tale ragione fu trasportato in ospedale a seguito di prime cure prestate sul campo (cfr.: dichiarazioni di OMISSIS e OMISSIS in verbale di causa del 26\01\2010).

In definitiva, nel merito è stato provato sia che l’attore fosse tesserato della Lega Nazionale Dilettanti sia l’impatto tra i due giocatori e quindi il nesso di causalità tra l’evento e il danno cagionato.

Di conseguenza, deve riconoscersi lesclusiva responsabilità ex artt. 2049 e 1218 cc della convenuta la socieOMISSIS S.p.a., in veste di compagnia assicuratrice a garanzia degli infortuni come quelli nel caso di specie, come indicati nella polizza assicurativa sugli infortuni 490\5\26600.

Passando alla determinazione dei danni risarcibili, è necessario preliminarmente effettuare una precisazione di natura terminologica.

Il sistema tradizionale (cd. tripolare) prevedeva il riconoscimento di tre voci di danno alla persona: il danno alla salute o danno biologico, danno-evento del fatto lesivo della salute, pregiudizio primario, immancabile e risarcibile ex art. 2043 cc e art. 32 Cost.; il danno  morale,  caratterizzato  dal  turbamento  psicologico  del  soggetto  leso,  danno- conseguenza, riconosciuto solamente ove vengano accertate la sussistenza e le condizioni di  risarcibilità;  il  danno  patrimoniale,  a  sua  volta  danno-conseguenza,  che  per  essere risarcito esige la dimostrazione della sua esistenza. A fianco di queste tre voci di danno, nel corso degli anni parte della dottrina e della giurisprudenza ha individuato una quarta voce, il cd. danno esistenziale: danno derivato dalla forzosa lesione allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento e benessere per il danneggiato, ma non causata   d una   compromissione   della   integrità   psicofisica Tuttavia tale   sistema risarcitorio è stato rivisitato da alcune importanti recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione (n. 8827 e 8828 del maggio 2003) e della Corte Costituzionale (sentenza n. 233\2003), nonché dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26972 del 11\11\2008. Con tali sentenze si è passati, in pratica, ad una visione bipolare” dal  danno  alla  persona,  ossia  con  la  dicotomia  danno  patrimoniale  e  danno  non patrimoniale.  In  tale  ottica,  l’art.  2059  cc  ricomprende  ogni  danno  di  natura  non patrimoniale  derivante  da  lesione  di  valori  inerenti  alla  persona:  sia  il  danno  morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, quale lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psicofisica della persona, conseguente ad accertamento medico; sia, infine, il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In  particolare,  con  l’importante  decisione  11  novembre  2008  n.  26972  (di  contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di danno non patrimoniale” di cui all’art. 2059 cc.

La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest’ultimo costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità dun danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione  di   cui   all’art. 2059 c.c..

Da ciò le SS.UU. hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. bagatellari, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia. La sentenza è completata da tre importanti precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, liquidazione e prova del danno. Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, le SS.UU. hanno precisato che anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione). Per quanto attiene la liquidazione del danno, le SS.UU. hanno ricordato che il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Infine, per quanto attiene la prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l’onere del danneggiato di fornire gli elementi di fatto dai quali desumere lesistenza e l’entità del pregiudizio.

Il nuovo sistema risarcitorio, comunque, non ha modificato la nozione di danno biologico. Il danno biologico, in pratica, consiste nella temporanea o definitiva compromissione della complessiva  integrità  psicofisica  dell’individuo,  suscettibile  di  essere  positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell’esistenza del soggetto leso e perccollegata a tutte le attività di realizzazione della personalità (cfr. Cass. n. 7977/1997; Cass. 7559/1007; Cass. n. 5635/1997; ed altre), così come le sue sottospecie del danno estetico” (Cass. 21\5\2001 n. 6895; Cass. 15\12\2000 n. 15859; Cass. 29\9\99 n. 10762) e del danno sessuale” (cfr. Cass. 11\2\98 n. 1421), nonché del danno alla “capacità lavorativa generica(cfr. Cass. 10\7\98 n. 6736; Cass. 28\4\99 n. 4231; Cass. 24\5\2001 n. 7084).

Quello che è cambiato, quindi, è solo l’inquadramento giuridico del danno biologico - il quale trova la sua tutela nell’art. 2059 cc e non nell’art. 2043 cc, che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali – ma non la nozione dello stesso, né tampoco i criteri liquidativi. La Giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, ritiene che la liquidazione di tale danno non possa essere effettuata in base a criteri che tengano presente il parametro reddituale, quale quello del triplo della pensione sociale, trattandosi di un criterio legale che si riferisce al solo danno patrimoniale da lucro cessante (Cass. n. 8344/96; Cass. n. 477/96; Cass. n. 9772/95). La determinazione dell’equivalente monetario del valore vitale leso, quindi, andcondotta con valutazione equitativa, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto e specificamente della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, delletà, dell’attività espletata, delle condizioni familiari e sociali del danneggiato. In tale ambito può essere adottato, come parametro di riferimento, il valore medio del punto di invalidità, purché sia adeguato alle peculiarità del caso concreto.

La consulenza tecnica di ufficio (cfr. relazione del dott. OMISSIS depositata in data 12\10\2010), con valutazione medico-legale condotta secondo criteri rigorosamente scientifici ed esente da vizi logici o contraddittorievalutative, hanno quantificato nella misura del 12% la percentuale di invalidità permanente di OMISSIS; per cui in rapporto all’età del danneggiato, al coefficiente di demoltiplicazione ed al valore del punto di invalidità (Tabelle di Milano), l’importo che si ottiene è pari alla somma   complessiva   d Eur €   32.877,00   in   favore   dell’attore senz alcuna personalizzazione stante l’assenza di particolari condizioni dedotte né provate dall’attore.

Pur prevedendo il nuovo sistema tabellare la possibilità di un aumento del quantum di risarcimento del danno biologico permanente a titolo di personalizzazionecomplessiva della liquidazione del danno, tuttavia deve ritenersi che il caso concreto non presenti peculiarità allegate e provate dai danneggiati per quanto attiene agli aspetti anatomo- funzionali e relazionali ed agli aspetti di sofferenza soggettiva, tali da giustificare tale aumento.

Ma l’entità del danno sotto il profilo della lesione del diritto alla salute si coglie anche in relazione al tempo necessario al consolidamento dei postumi riduttivi della integrità e, dunque, alla durata della malattia che comporta, di necessità, la temporanea sospensione (in tutto o in parte) delle pregresse facoltà realizzative del soggetto leso nei vari aspetti esistenziali: la indispensabile completezza del risarcimento impone, pertanto, di liquidare altresì una somma per ogni giorno di effettiva inabilità temporanea. Ne consegue che, considerato che per ogni giorno di inabilità temporanea totale appare equa la liquidazione di Euro 46,29, laddove per quella parziale al 50% congrua è la liquidazione di Euro 23,15 per giorno, deve liquidarsi a favore di OMISSIS a titolo di inabilità temporanea la somma complessiva di Euro 2.400,00 (15 giorni di ITT, 20 di ITP al 50%).

Nulla può, di contro, essere liquidato a titolo di danno morale, non potendosi ritenere in re ipsa, come più sopra precisato, dopo la decisione delle Sezioni Unite del 2008.

C’è da considerare, tuttavia, che secondo la polizza sugli infortuni sovra citata per il calcolo della liquidazione dell’indennizzo per l’invalidità permanente bisogna ridurre di 3 punti percentuali la percentuale di invalidità accertata. In definitiva, procedendo con il calcolo dell’indennizzo secondo il residuo grado di invalidità pari al 9% il risarcimento complessivo a favore del sig. OMISSIS sarà di € 22.987,00, in moneta attuale, e non ad € 35.277,00, quale risultato del maggior grado percentuale di invalidità permanente pari al 12%. Su tali somme vanno, poi, calcolati gli interessi sulla somma capitale via via rivalutata dalla data del sinistro, e interessi dalla data della sentenza sulla somma capitale al tasso legale fino al saldo. Infatti sull’importo come sopra liquidato compete la rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente pronuncia; può invece farsi ricorso al tasso legale annuo degli interessi (in considerazione delle variazioni del fenomeno inflattivo nel periodo ricompreso tra il fatto e la presente pronuncia e alla variazione del predetto saggio legale) per risarcire, quale lucro cessante, il danno connesso al ritardo con cui il danneggiato, solo a seguito della presente pronuncia, raggiunge l’equivalente pecuniario del danno subito. Il saggio dinteresse andrà praticato nell’arco del ritardo ad oggi maturato, sui singoli importi che originariamente apprezzati con espressione monetaria attuale allepoca dell’illecito istantaneo, si sono via via incrementati nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT (si veda Cass. sez. un. 17 febbraio 1995 n. 1712).

Al pagamento della somma così determinata a favore dell'attore va condannata la società OMISSIS Ass.ni S.p.a.

Le spese processuali e di CTU seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo ex DM 55\14. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali tra lattore e la Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

 Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Marina Mainenti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da OMISSIS nei confronti della società OMISSIS Ass.ni S.p.a. e la Lega Nazionale Dilettanti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

  1. Riconosciuta la responsabilità contrattuale ex artt. 2049 e 1218 cc per l’incidente per cui è causa, CONDANNA la socieOMISSIS Ass.ni S.p.a. al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell’attore, OMISSIS, della somma di Euro € 22.987,00 in  moneta  attuale,  oltre  interessi  al  tasso  legale  sulla  somma  capitale  devalutata  al momento del sinistro e poi via via rivalutata dal 17\4\1999 fino alla sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali sul capitale dalla sentenza sino all’effettivo soddisfo;
  2. CONDANNA la società OMISSIS Ass.ni S.p.a. al rimborso in favore di parte attrice, OMISSIS delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida nella complessiva somma € 7.254,00 per compensi professionali, ai sensi del D.M. 55\14, oltre accessori come per legge e € 176,54 per gli oneri di spesa del processo, con attribuzioni al procuratore antistatario;
  3. PONE definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico della convenuta OMISSIS Ass.ni S.p.a.;
  4. RIGETTA la domanda nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti;
  5. COMPENSA le spese processuali tra lattore e la Lega Nazionale Dilettanti.

 

Così deciso in Salerno, lì 28 dicembre 2016

 

Il Giudice Unico

 

-dott.ssa Marina Mainenti-

 

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