TRIBUNALE DI NOLA – SEZIONE CIVILE – SENTENZA N. 1132/2019 DEL 17/05/2019

Il Tribunale di Nola, sez. I civile, nella persona della dr.ssa Lucia Paura, ha emesso la seguente

 

S E N T E N Z A

 

 

 

nella causa civile iscritta al n. 3243/2016 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all’udienza del 21febbraio 2019 e vertente

 

TRA

 

 

 

OMISSIS, rappresentato e difeso dallavv. Gaetano Aita in forza di mandato con procura speciale in calce all’atto di opposzione, domiciliato come in atti

 

OPPONENTE E

OMISSIS, rappresentato e difeso dallavv. Mimmo Napoletano giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo

 

OPPOSTO

 

 

 

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.02.2019 e da scritti conclusivi.

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

 

 

Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n 567/16., con il quale il Tribunale di Nola ha ingiunto a OMISSIS, di pagare a OMISSIS la complessiva somma di Euro 17.319,12, oltre interessi come da domanda, nonché spese di procedura monitoria, sulla base del contratto di mandato stipulato in data 02.07.2013, nel quale era previsto in favore dellagente il compenso pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva. L’opponente ha preliminarmente eccepito e chiesto pronunciarsi lincompetenza del Tribunale adito in sede monitoria in favore del Tribunale di Terni ai sensi del Dlvo n. 206/2005- Codice del Consumo, in ragione della propria residenza di in Terni e sulla base delle qualità soggettive rispettivamente rivestite dalle parti nel contratto azionato posto alla basse dell’ingiunzione.

L’eccezione è fondata e va accolta. Risulta documentalmente provata la circostanza relativa alla residenza dellopponente ingiunto in Terni (cfr. documenti parte opponente). In relazione alle qualità soggettive delle parti quanto al contratto oggetto della procedura monitoria può ritenersi applicabile la disciplina della competenza prevista dal codice del consumo. 

Secondo tale normativa infatti può ricondursi alla qualità di professionista” la posizione dellopposto ai sensi dellart. 3 lett. c) dlvo n. 206/2005, secondo cui è tale la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività (imprenditoriale, commerciale, artigianale o) professionale”,atteso che in base gli artt. 1 e 3 del Reg. Agenti di calciatori FIGC e dalla lettera del contratto di mandato depositato in atti l’agente sportivo può ritenersi libero professionista deputato, a titolo oneroso, a prestare opera di consulenza in favore del calciatore professionista, curando e promuovendo i rapporti tra quest’ultimo e la sociedi calcio. 

Sempre dalla lettura della disciplina contrattuale la posizione soggettiva dellopponente appare riconducibile a quella di consumatore ai sensi dell’ art. 3 comma 1 lett.a del citato decreto, in base al quale consumatore o utente” è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, emergendo la qualità di lavoratore subordinato con qualifica di calciatore di società sportiva ai sensi dellart 3 della legge 1981/91 ( in base al quale la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato), come risulta comprovato dall’espresso riferimento al contratto di lavoro attestante la relativa retribuzione e non contestato dalle parti.

Al riguardo vanno quindi disattese le contrarie osservazioni di parte opposta, considerato che l’attività di lavoro dipendente (sia pubblico sia privato) non è qualificabile come attività professionale”, prevista dall'art. 3 comma 1, lett. c), del codice consumo, che presuppone invece la prestazione autonoma di opera professionale intellettuale (cfr. Cass. 6634/2017). 

L’oggetto dell’attività professionale contemplata dal contratto non giustifica infine la sottrazione delle controversie ad esso relative alla disciplina del codice del consumo.

 

Tanto premesso, il foro del consumatore individua una competenza esclusiva e speciale nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, destinata a prevalere su ogni altra, benché di origine legale, ed implicante la nullità per vessatorietà di eventuali difformi pattuizioni, salvo prova contraria (art. 33 d.lvo 206/2005; cfr., rispettivamente, cfr. Cass. n. 5703/2014, S.U.n. 14669/2013 e n. 24262/2000).

Ciò posto e in assenza di pattuizione di contraria, non sorge ostacolo alla applicabilità della norma che impone come sede del foro competente la località di residenza o di domicilio effettivo del consumatore (cfr. Cass. 9922/2010). 

Configurandosi il requisito della competenza quale condizione di ammissibilità del decreto ingiuntivo, laccertamento del suo difetto comporta la nullità e la revoca del monitorio (cfr. Cass.n. 16744/2009, ex plurimis); il provvedimento conclusivo del giudizio di opposizione, dunque, non contiene solo una decisione sulla competenza, ma laccoglimento in rito dell'opposizione e la caducazione del decreto, sicché deve avere forma di sentenza, non trovando applicazione la previsione di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (cfr. Cass. ord. n. 14594/2012).

 

La natura della decisione  giustifica la compensazione delle spese.

p.q.m.

accoglie leccezione di incompetenza del Tribunale adito con il ricorso per decreto ingiuntivo in favore del Tribunale di Terni, e per l’effetto

revoca il decreto opposto, n. 567/2016 compensa le spese.

Così deciso in Nola il 16.05.2019

Il Giudice

dott. ssa Lucia Paura

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