Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale - C.O.N.I. –  Lodo n. 8/2022

Istanza: A.B./ Genoa CFC S.p.A.

Massima: La domanda relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall’agente è inammissibile, dal        momento        che        dal        contesto         delle          numerose        allegazioni sostanziali indicate non emergono le ragioni del preteso danno subito dall’agente. La richiesta appare formulata genericamente e, inoltre, non provata e, quindi, appare infondato anche sul piano di una eventuale applicazione dell’art. 1226 c.c., specie ove in discussione sia la non conformidi un contratto al regime garantito dall’ordinamento sportivo.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. in funzione Arbitrale: Lodo Arbitrale n. 7 del 30/09/2021

Parti: G.S. c/ Football Trade S.r.l.

Massima: La nullità del contratto di mandato tra calciatore ed agente, per mancanza di firma dell’agente sportivo sul modello “executive summary”, che deve accompagnare il mandato (espressamente richiesto dalla normativa vigente pro tempore, a pena di nullità del mandato), non esime il calciatore dal pagamento dell’agente a titolo di risarcimento danni che nella specie sono stati quantificati in € 3000.000,00…il Collegio, ai fini del presente giudizio, non può non attribuire rilevanza alle modalità della condotta del Calciatore: il quale ha fatto valere la nullità pur nella consapevolezza di avere personalmente accettato e sottoscritto il contratto di mandato; e dunque ha invocato il vizio formale del difetto di autografa sottoscrizione dell’executive summary per sottrarsi agli effetti di un mandato in relazione al quale, invece, ha senz’altro riconosciuto la propria sottoscrizione. Tale condotta appare contraria ai doveri di correttezza e buona fede che gravano su entrambe le parti del rapporto (ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.); e anche al di là di ciò, comunque, appare tale da avere ingenerato nell’Agente un affidamento sulla validità del contratto di mandato: la cui sottoscrizione – lo si ripete – non è stata contestata dal Calciatore il quale, nonostante ciò, ha eccepito il difetto di sottoscrizione autografa relativamente al solo executive summary, approfittando di tale vizio formale per sciogliere il vincolo contrattuale. Sennonché, in tal modo, il Calciatore ha, con tale comportamento, fatto sì che possa essere ravvisato nella fattispecie un abuso del proprio diritto di invocare la nullità. Per tale ragione il Collegio ritiene meritevole di accoglimento, sia pure parziale, la domanda subordinata di risarcimento proposta dall’Agente. Quanto alla misura del risarcimento, ad avviso del Collegio, vanno innanzitutto considerate – e stigmatizzate – le reciproche condotte tenute dalle parti, per scarsa correttezza o negligenza, nei termini di cui sopra; nonché il quadro complessivo di disordine e confusione nelle modalità di conclusione degli accordi, in particolare della relativa sottoscrizione e documentazione, quale è emerso dalle confliggenti rispettive ricostruzioni. Inevitabile rilievo assume, al riguardo, la posizione dell’Agente, che appare responsabile per non avere diligentemente curato la raccolta delle sottoscrizioni e il rispetto della piena regolarità formale dei documenti. Per tale ragione il Collegio reputa equo fissare il risarcimento in euro 300.000,00 (trecentomila/00): considerato che tale risarcimento non può essere commisurato all’intero vantaggio che l’Agente avrebbe conseguito in caso di esecuzione del contratto dichiarato nullo, ivi compresa la penale in esso indicata [la cui misura di euro 1 milione – nella ipotesi in cui il contratto fosse stato reputato valido – sarebbe stata comunque eccessiva; con conseguente potere di riduzione, anche officioso, da parte del Collegio, ai sensi della consolidata interpretazione dell’art. 1384 c.c.; e ciò a prescindere e a nulla rilevando la eventuale diversa qualificazione della penale come “multa penitenziale”, ovvero corrispettivo dell’esercizio del recesso che, sebbene non riducibile ex art. 1384 (cfr. Cass. n. 17715 del 25/08/2020), si sarebbe potuto sanzionare con nullità, per contrasto con l’art. 2 Cost., in combinato disposto con l’art. 1418 c.c. (Corte cost., ord. 24 ottobre 2013, n. 248 e 2 aprile 2014, n. 77)]. L’indicata determinazione risulta per il Collegio coerente (oltre che con le differenti ‘quote’ di responsabilità delle parti nella causazione della nullità del mandato e nell’averla fatta emergere): i) con la misura dell’intero guadagno (5%, per un biennio, del compenso percepito dal calciatore per ciascuna annualità, in virtù del contratto effettivamente in essere alla data di riferimento, pari ad euro 1.056.185 nella parte fissa, e circa ulteriori euro 200.000 nella parte variabile), che l’Agente avrebbe realizzato in caso sia di completa esecuzione del mandato invalidamente concluso, sia di prosecuzione del precedente mandato (che sarebbe rimasto efficace fino al 5.9.2021, se non fosse stato consensualmente risolto dalle parti proprio in vista della sottoscrizione del nuovo, per cui è causa); ii) con la misura della penale (pari ad euro 150.000) fissata nel precedente contratto di mandato (di minor valore), del 5.9.2019, tra le stesse parti (cfr. doc. 6 allegato alla istanza di arbitrato del Calciatore) che avrebbe dovuto essere sostituito, nella intenzione delle parti, da quello oggetto del presente arbitrato, invece viziato da nullità. Di talché almeno il 50% della misura del danno liquidato appare al Collegio costituito dalla determinazione della misura della penale che l’Agente avrebbe incassato ove il precedente contratto non fosse stato risolto: misura che il Collegio, anche ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ritiene equo maggiorare fino al doppio, anche in considerazione dell’incremento di ‘valore’ del Calciatore (assai promettente ed emergente), della sua giovane età e, in definitiva, pure a causa della perdita di lucrose opportunità per l’Agente: poiché ben possibili maggiori retribuzioni per il Calciatore, sebbene allo stato rimaste solo potenziali e non effettivamente dimostrate, avrebbero senz’altro potuto garantire all’Agente guadagni adeguati a tale accresciuto valore.

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