Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0137/CSA del 9 Febbraio 2024 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 105/DIV del 12.12.2024

Impugnazione – istanza: - sig. V.R.

Massima: Questa Corte ritiene opportuno, preliminarmente, richiamare quanto affermato dal Collegio di Garanzia del CONI in ordine alla c.d. “fede privilegiata” di cui sono assistiti gli atti di gara. Al proposito il predetto Organo ha affermato: “l’art. 61 Codice di Giustizia Sportiva recita: “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”. Ebbene è evidente un indiretto richiamo agli artt. 2699 e 2700 CC e 476, comma 2 CP. Dunque il concetto di piena prova riguarda la valenza intrinseca del documento, con evidente riferimento al suo tenore letterale. Il che non significa affatto che ciò che il documento non rispecchia non possa essere realmente accaduto. In tal senso, d’altronde, è anche – ed esplicitamente – la giurisprudenza sportiva. È stato infatti ritenuto che ”dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l’Organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze” (cfr. Collegio di garanzia CONI, SS.UU., decisione 12/2019).

 

Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 0045/CSA del 14 Novembre 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 74/DIV del 7 novembre 2023

Impugnazione – istanza: - Cesena F.C. s.r.l. - calciatore S.C.

Massima: Il referto del Quarto Ufficiale di gare è fonte privilegiata di prova. Il seguente giocatore durante una azione senza pallone per dinamica si aggroviglia più volte contro un avversario, nel rialzarsi colpisce volontariamente in pieno volto l’avversario con il piede, sono stati necessari l’intervento dei sanitari”», con riferimento ai poteri attribuiti al Quarto Ufficiale dal Regolamento del Giuoco del Calcio corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA, che, a pagina 62, recita: “2. La collaborazione del Quarto Ufficiale comprende: - soprintendere la procedura delle sostituzioni; - controllare l’equipaggiamento dei calciatori titolari/di riserva; - soprintendere il rientro di un calciatore in seguito al segnale/consenso dell’arbitro; - soprintendere i palloni di riserva; - indicare l’ammontare minimo del recupero deciso dall’arbitro alla fine di ciascun periodo di gioco (inclusi i tempi supplementari); - informare l’arbitro in caso di un comportamento non corretto di qualsiasi occupante l’area tecnica”. Orbene, ritiene il collegio che una tale decisione del Giudice Sportivo sia corretta, in quanto, la condotta ascrivibile al Quarto Ufficiale ben rientra nel potere di “informare l’arbitro in caso di un comportamento non corretto di qualsiasi occupante l’area tecnica”. A ciò si aggiunga che quelli elencati in reclamo sono i poteri attribuiti al Quarto Ufficiale come organo attivo, cioè come titolare di determinazioni proprie, mentre del tutto diverso è il caso in cui il Quarto Ufficiale abbia agito nella qualità generale di esponente, ovvero di denunciante, in favore di un organo di giustizia sportiva, laddove ogni determinazione finale spetta a quest’ultimo, fermi restandone “i più ampi poteri di indagine e accertamento”, di cui all’art. 50, comma 3, CGS.

Decisione C.S.A. – Sezione I: DECISIONE N. 045/CSA del 26 Ottobre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione di cui al Com. Uff. n. 35 del 28.9.2021

Impugnazione – istanza: Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

Massima: Confermata la squalifica al calciatore per 2 giornate effettive di gara “…per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, spinto con foga un calciatore della squadra avversaria facendolo cadere” si legge nel referto arbitrale: “Condotta violenta - A fine gara, all’interno del tdg all’altezza della linea mediana lato panchine, il n. 77 B.M., arrivava da dietro verso il n. 29 P. e con entrambe le mani lo colpiva con forza e lo spingeva all’altezza del collo, facendolo cadere a terra senza conseguenze”. La Corte, pur essendo consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito anche Codice), riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, non può non rilevare, in via preliminare, che la funzione del direttore di gara è quella di descrivere il fatto nel modo più puntuale possibile, ma non quella di qualificare la condotta, compito che spetta esclusivamente agli organi di giustizia sportiva. Pertanto, bene ha fatto il giudice di prime cure a “riportare” i fatti nell’ambito della condotta antisportiva di cui all’art. 39 del Codice.

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