CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 27/08/2021 N. 4473

Pubblicato il 27/08/2021

N. 04473/2021 REG.PROV.CAU.

N. 05180/2021 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5180 del 2021, proposto da

- OMISSIS - , rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Di Cintio e Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cesare Di Cintio in Roma, piazza Euclide 31;

contro

C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Scanzano, Giulio Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giulio Napolitano in Roma, via XXIV Maggio, n. 43; Commissione Coni Agenti Sportivi non costituita in giudizio;

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02608/2021, resa tra le parti.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2021 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Di Cintio, anche in sostituzione dell'Avv. Ferrari, Angeletti, Viglione, Scanzone e Napolitano;

Ritenuto che, in disparte le eccezioni di inammissibilità, da approfondire in sede di merito, i motivi di ricorso, parimenti meritevoli di approfondimento, siano, allo stato, resistiti dalle ragioni di diritto esposte dalle parti appellate, in particolare quanto all’interpretazione da darsi all’art. 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017;

ritenuto, quanto al periculum in mora, di confermare le argomentazioni di cui all’ordinanza cautelare impugnata, atteso che i contrari rilievi del ricorrente attengono a profili di pregiudizio risarcibili per equivalente;

ritenuto che la complessità delle questioni di diritto giustifica la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 5180/2021).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

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