CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 17/09/2021 N. 5138

Pubblicato il 17/09/2021

N. 05138/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07526/2021 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7526 del 2021, proposto da

Carpi F.C. 1909 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli e Pierpaolo Cacciotti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Bruno Buozzi, 99;

contro

CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, e Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia; Procura generale dello Sport presso il CONI e Co.Vi.So.C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

nei confronti

Lega Italiana Calcio Professionistico, Virtusvecomp Verona s.r.l. e Calcio Padova s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sede di Roma, Sez. I, n. 4426/2021, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 Cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021 il Cons. Stefano Fantini ed uditi per le parti gli avvocati Fidanzia, Gigliola e Viglione;

Ritenuto, alla pur sommaria delibazione propria dell’attuale fase cautelare del giudizio ed impregiudicata ogni valutazione in ordine alla preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del controinteressato, che l’appello cautelare non sia assistito da sufficienti indici di fumus boni iuris, in quanto:

a) alla scadenza del termine perentorio del 28 giugno 2021, previsto dal comunicato ufficiale FIGC n. 253/A del 21 maggio 2021, la società appellante non possedeva i requisiti prescritti dalla normativa federale relativa all’ammissione al Campionato professionistico di Serie C, sia con riguardo alle ritenute IRPEF che ai contributi INPS;

b) le considerazioni sulla non perentorietà del predetto termine non tengono conto del separato ambito di rilevanza dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statuale, fermo altresì restando che sempre il C.U. n. 253/A specificamente richiede, al punto 11, nel termine perentorio, di “assolvere il pagamento”;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge l'appello.

Compensa tra le parti le spese di lite dell’attuale fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Valerio Perotti, Presidente FF

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

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