CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – ORDINANZA DEL 24/09/2021 N. 5253

Pubblicato il 24/09/2021

N. 05253/2021 REG.PROV.CAU.

N. 07803/2021 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7803 del 2021, proposto da

A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano De Bosio, Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

nei confronti

Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fantini, Gianluca Cambareri, Maria Serpieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini Tonucci & Partners in Roma, via Principessa Clotilde, 7; Lega Nazionale Professionisti Serie B, Commissione di Vigilanza Sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) non costituite in giudizio; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

del decreto cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 4812/2021, reso tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 56 e 62 cod. proc. amm;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Cosenza Calcio S.r.l. e di C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’impugnato decreto cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati De Bosio, Manzi, Viglione, Angeletti, Serpieri, Fantini;

Ritiene il Collegio:

che l’eccezionale misura cautelare monocratica presidenziale prevista dall’art. 56 Cod. proc. amm., che deroga ai principi generali di collegialità e di contraddittorio, ha ragione strettamente interinale «prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio» e che il relativo «decreto» è per legge «efficace sino a detta camera di consiglio»;

che per l’art. 56, comma 2, il detto decreto è «non impugnabile»;

che comunque per il sistema processuale - che si basa sulla tassatività delle impugnazioni - non appare configurabile un distinto e autonomo appello del detto decreto, ogni questione di revisione al riguardo andando trattata nello stesso grado o con lo stesso mezzo o in occasione della conseguente collegiale camera di consiglio (di cui può essere richiesta l’anticipazione e la cui «ordinanza cautelare» potrà semmai, a letterale tenore dell’art. 62, formare oggetto di appello cautelare);

che sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibile l'appello cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

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